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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, n.7042
APPALTI - Riapertura del procedimento di gara - Potere di autotutela - 
Procedimento unico - Comunicazione della riapertura - Necessità - Esclusione. 
La riapertura del procedimento di gara ai fini dell'esercizio del potere di 
autotutela volto ad eliminare illegittimità precedentemente verificatesi non 
costituisce un nuovo procedimento amministrativo, essendo unico il procedimento 
di gara per la scelta del contraente nei pubblici appalti che ha inizio con il 
bando di gara e si conclude solo con l'aggiudicazione definitiva, con la 
conseguenza che non è necessaria la comunicazione della riapertura del 
procedimento di gara e delle successive attività della commissione ma solo la 
comunicazione della data in cui la commissione procede al riesame (Consiglio 
Stato, sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 5360). Pres. Iannotta, Est. Montedoro - 
E.D.L. (avv. Baldassarre) c. C. s.r.l. (avv. Caiulo) e altro (n.c.)- (Riforma 
TAR Pugli, Lecce n. 3908/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, 
n.7042
APPALTI - Commissione di gara - Organo straordinario e temporaneo - Attività 
- Rilevanza esterna - Approvazione da parte degli organi competenti 
dell’amministrazione aggiudicatrice - Aggiudicazione definitiva - Potere di 
autotutela. La commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo 
dell'amministrazione aggiudicatrice (C.d.S., sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 560; 
C.G.A., 6 settembre 2000, n. 413) e non già una figura organizzativa autonoma e 
distinta rispetto ad essa (C.d.S., sez. V, 14 aprile 1997, n. 358), la cui 
attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli 
organi competenti della predetta amministrazione appaltante. Infatti, essa 
svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e 
servente, rispetto all'amministrazione appaltante, essendo investita della 
specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai 
concorrenti, finalizzata alla individuazione del miglior contraente possibile, 
attività che si concreta nella c.d. aggiudicazione provvisoria. La funzione di 
detta commissione si esaurisce soltanto con l'approvazione del proprio operato 
da parte degli organi competenti dell'amministrazione appaltante e, cioè, con il 
provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva: nel periodo intercorrente tra 
tali atti non può fondatamente negarsi il potere della stessa commissione di 
riesaminare nell'esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già 
espletato, anche riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori 
commessi e da illegittimità verificatesi, anche in relazione all'eventuale 
illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente. Pres. 
Iannotta, Est. Montedoro - E.D.L. (avv. Baldassarre) c. C. s.r.l. (avv. Caiulo) 
e altro (n.c.)- (Riforma TAR Pugli, Lecce n. 3908/2007). CONSIGLIO DI STATO, 
Sez.V - 12/11/2009, n.7042
 
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N. 7042/09 REG.DEC.
N. 9759 REG.RIC.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ha pronunciato la 
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto della ditta ELIO DE LUCA, in persona 
dell’omonimo titolare rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Baldassarre, ed 
elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo studio alla via Cola di Rienzo 
n. 271;
contro
CODOMAR SRL, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Caiulo ed 
elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 44 presso l’avv. Francesco 
Carluccio;
COMUNE DI ERCHIE, non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione 
Staccata di Lecce - n. 3908 del 2007; 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato; 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2009 relatore il Consigliere Giancarlo 
Montedoro; 
Udito l’avv. Baldassarre; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Il COMUNE di ERCHIE, con determinazione dirigenziale n. 134 del 1 marzo 2007 
indisse una gara per la sistemazione e costruzione di strade all’interno del 
centro abitato, da svolger-si a mezzo asta pubblica, per l’importo a base d’asta 
di euro 302.559,60.
Il relativo bando stabilì l’esclusione automatica per le offerte che avessero 
presentato una soglia di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 
individuata ai sensi dell’art. 86 , primo comma del d.lgs. n. 163 del 2006.
Sempre nella lex specialis, si previde che le offerte economiche delle 
imprese partecipanti dovessero contenere il ribasso percentuale sull’importo a 
base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, 
espresso sino alla terza cifra decimale.
Tuttavia il bando di gara, non conteneva alcuna prescrizione in ordine alle 
cifre decimali da calcolare per l’accertamento della media delle offerte ai fini 
della determinazione della soglia di anomalia.
La Commissione di gara calcolò la media aritmetica delle offerte ammesse, previa 
effettuazione del c.d. taglio delle ali, in misura pari al 30,3739%, che, 
incrementata della media aritmetica di tutti gli scarti, pari allo 0,0628, offrì 
come risultato della soglia di anomalia la percentuale del 30,4367% 
(erroneamente riportato nel verbale di gara del 29 maggio 2007 con la 
percentuale del 30,4363%).
In ragione del calcolo effettuato l’impresa CODOMAR, che aveva offerto un 
ribasso del 30,437% fu esclusa perché superiore alla soglia di anomalia, e, 
conseguentemente , il seggio di gara aggiudicò l’appalto alla ditta ELIO DE LUCA 
che aveva offerto una percentuale di ribasso pari al 30,436% ossia l’offerta più 
prossima alla soglia di anomalia, in tal guisa correggendo i calcoli precedenti.
Con successiva determina dirigenziale n. 74 del 27 giugno 2007 il Responsabile 
del servizio aggiudicò in via definitiva l’appalto dei lavori alla ditta DE LUCA 
, approvando i relativi verbali di gara.
Con il ricorso di primo grado la società CODOMAR impugnò innanzi al Tar per la 
Puglia, Sezione Staccata di Lecce, l’aggiudicazione provvisoria in favore della 
ditta DE LUCA, deducendo un unico ed articolato motivo di impugnazione, 
sostanzialmente lamentando che il seggio di gara avrebbe dovuto calcolare la 
soglia di anomalia sino alla terza cifra decimale.
Tuttavia la Commissione di gara, all’uopo richiamando nel verbale di gara del 29 
maggio 2007 la deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, n. 
114 del 2002 , dando atto della mancanza di una esplicita prescrizione del 
bando, aveva effettuato il calcolo della media “con un numero di cifre decimali 
pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti più uno” ossia aveva 
calcolato la soglia di anomalia considerando fino alla quarta cifra decimale.
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza in forma semplificata che si 
impugna, n. 3908 del 2007, ha accolto l’impugnativa della ditta CODOMAR 
sostenendo in motivazione che “la circostanza che il bando non abbia previsto 
operazioni di troncamento nei calcoli della soglia, e che quindi possano 
risultare anche numeri periodici, implica la necessità di individuare la soglia 
dell’anomalia con un numero determinato di decimali. In assenza di un criterio 
dettato in proposito dal bando e quindi in considerazione della arbitrarietà di 
qualsiasi determinazione in modo au-tonomo del numero dei decimali, non può che 
ricorrersi, ai fini della fissazione della soglia dell’anomalia, in via 
estensiva all’unico criterio dettato dal bando in ordine al numero di cifre 
decimali ammesse, cioè quello relativo alla formulazione dell’offerta con tre 
decimali.”
L’appello contesta l’applicazione estensiva del criterio dettato dal bando per 
la formulazione alla determinazione della soglia di anomalia, ravvisando una 
identità di ratio e di funzioni tra due situazioni che si presentano 
ontologicamente e teleologicamente differenti.
Si richiama in proposito l’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di 
Stato ( CdS VI n. 6561 del 2006 e CdS VI n. 1277 del 2003 ) secondo cui, nella 
determinazione della soglia di anomalia , gli arrotondamenti sono consentiti 
solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara.
Il Collegio ha sospeso l’efficacia della sentenza richiamando l’orientamento 
della giurisprudenza della Sesta Sezione prima citato.
D I R I T T O
L’appello è fondato.
Va esaminata in primo luogo la questione - riproposta in grado di appello con 
memoria di costituzione della CODOMAR - relativa alla mancata comunicazione alla 
CODOMAR della data in cui la Commissione di gara, che aveva proposto 
l’aggiudicazione dell’appalto in questione alla CODOMAR, avrebbe riesaminato il 
proprio operato. In sostanza si lamenta la violazione del principio di 
pubblicità della gara.
In effetti nella giurisprudenza del Consiglio si è ritenuto che la riapertura 
del procedimento di gara ai fini dell'esercizio del potere di autotutela volto 
ad eliminare illegittimità precedentemente verificatesi non costituisce un nuovo 
procedimento amministrativo, essendo unico il procedimento di gara per la scelta 
del contraente nei pubblici appalti che ha inizio con il bando di gara e si 
conclude solo con l'aggiudicazione definitiva, con la conseguenza che non è 
necessaria la comunicazione della riapertura del procedimento di gara e delle 
successive attività della commissione ma solo la comunicazione della data in cui 
la commissione procede al riesame (Consiglio Stato, sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 
5360).
La commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo 
dell'amministrazione aggiudicatrice (C.d.S., sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 560; 
C.G.A., 6 settembre 2000, n. 413; e non già una figura organizzativa autonoma e 
distinta rispetto ad essa, C.d.S., sez. V, 14 aprile 1997, n. 358), la cui 
attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli 
organi competenti della predetta amministrazione appaltante.
Infatti, essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione 
preparatoria e servente, rispetto all'amministrazione appaltante, essendo 
investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte 
formulate dai concorrenti, finalizzata alla individuazione del miglior 
contraente possibile, attività che si concreta nella c.d. aggiudicazione 
provvisoria.
Com'è intuitivo, la funzione di detta commissione si esaurisce soltanto con 
l'approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti 
dell'amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d. 
aggiudicazione definitiva: nel periodo intercorrente tra tali atti non può 
fondatamente negarsi il potere della stessa commissione di riesaminare 
nell'esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato, 
anche riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori commessi e da 
illegittimità verificatesi, anche in relazione all'eventuale illegittima 
ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente.
Tale potere di riesame, infatti (che pur potrebbe esercitato anche 
indirettamente, informando cioè del dubbio di legittimità del proprio stesso 
operato il competente organo dell'amministrazione appaltante investito del 
potere di approvazione degli atti di gara ed invitandolo, pertanto, a sospendere 
il procedimento finalizzato all'aggiudicazione definitivo e a rimettere gli atti 
alla stessa commissione di gara per il riesame delle questioni dubbie), 
costituisce concreta attuazione dei principi costituzionali di legalità, 
imparzialità e buon andamento (consacrati dall'articolo 97 della Costituzione) 
che devono informare qualsiasi attività della Pubblica Amministrazione e che 
impongono, conseguentemente, l'adozione di atti il più possibile rispondenti ai 
fini da conseguire (C.d.S., sez. V, 2 luglio 2001, n. 3610) e che, nel caso di 
specie, si configura proprio come autotutela (C.d.S., sez, V, 28 febbraio 2002, 
n. 1224; 3 febbraio 2000, n. 661).
La giurisprudenza di questo consesso (ex multis, sez. V, 1 dicembre 2003, n. 
7833) ha, poi, escluso che possa configurarsi un autonomo procedimento 
nell'ipotesi di annullamento, in via di autotutela decisoria, del precedente 
verbale (della commissione di gara) recante l'ammissione dei concorrenti 
(autonomo procedimento cui ricollegare l'obbligo di comunicazione dell'avvio del 
procedimento), unitario essendo il procedimento per la scelta del contraente 
privato da parte della Pubblica amministrazione (tra le tante, C.d.S., sez. V, 2 
aprile 2001, n. 1909; 19 marzo 2001, n. 1642; 7 marzo 2001, n. 1344), 
procedimento che, sebbene articolato in varie fasi, si conclude soltanto con 
l'aggiudicazione definitiva, con la conseguenza che non è configurabile 
l'obbligo di co-municazione l'avvio del procedimento (ai concorrenti) nel caso 
di riesame delle precedente determinazioni assunti dalla commissione di gara 
circa l'ammissione alla gara di alcuni concorrenti, semprecché non sia già 
intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva (non dovendo tuttavia 
confondersi la comunicazione di avvio del procedimento, non necessaria, con 
l'obbligo di comunicare la data di nuova riunione della commissione, 
indispensabile ai fini del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza che 
pure devono presiedere allo svolgimento delle pubbliche gare).
Il principio di pubblicità delle sedute tuttavia -come ritenuto da una copiosa 
giurisprudenza amministrativa di primo grado - non riguarda le fasi delle 
valutazioni tecniche delle offerte in quanto appare funzionale al rispetto delle 
esigenze di imparzialità e trasparenza che sono proprie di ogni attività 
amministrativa, sicché la pubblicità delle sedute assurge a principio generale 
della materia dei contratti pubblici, con esclusione però della fase di 
valutazione tecnica delle offerte.
Nella specie la Commissione di gara ha solo dovuto riesaminare le modalità di 
calcolo della soglia di anomalia e deve in conclusione ritenersi che tale 
valutazione tecnica ben può essere svolta senza pubblicità - al pari di ciò che 
accade per le sedute delle valutazioni tecniche nell’appalto concorso - per 
garantire la maggiore serenità dell’operato della Commissione, senza vulnerare 
gli interessi protetti dal principio generale della pubblicità delle sedute.
Inoltre va considerato che tutte le ditte interessate - compresa la CODOMAR - 
avevano presentato osservazioni al riguardo sicché erano state messe in grado di 
svolgere le loro considerazioni su un piano di parità.
Né alcun rilievo poteva avere la rinuncia alla richiesta di riesame 
dell’aggiudicazione provvisoria della ditta CL COSTRUZIONI GENERALI SRL, 
originariamente oppostasi all’aggiudicazione provvisoria, nel precludere 
l’attività della Commissione, in quanto l’autotutela ben può essere officiosa.
Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso riproposto in appello con semplice 
memoria in quanto assorbito dalla sentenza di primo grado.
Con ulteriore motivo riproposto in appello si censura l’operato dell’ente 
locale, per avere violato il termine di cui all’art. 12 del codice dei contratti 
pubblici d.lvo 12 aprile 2006 n. 163).
Recita l’art. 12, comma 1 del codice dei contratti pubblici, invocato 
dall’appellata CODOMAR:
“1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo 
competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei 
termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento 
dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il 
termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di 
chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti 
o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai 
singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si 
intende approvata…”.
Orbene il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere di approvazione 
dell’aggiudicazione provvisoria può essere interrotto nel caso in cui si svolga 
un’istruttoria documentale, circostanza ricorrente nella specie , avendo la 
ditta CODOMAR inviato le proprie osservazioni, a seguito dell’opposizione 
formale di un’altra ditta, in data 30 aprile del 2007 su precisa richiesta del 
COMUNE (missiva del 19 aprile 2007 che apriva la fase istruttoria interrompendo 
il termine).
E’ solo dal 30 aprile 2007 che quindi maturano le condizioni , per 
l’amministrazione, di completezza istruttoria necessaria per decidere 
sull’eventuale autotutela sulla aggiudicazione provvisoria , per cui tempestivo 
si appalesa il verbale di aggiudicazione provvisoria del 29 maggio 2007 
comunicato con raccomandata del 30 maggio 2007.
Ne consegue anche sotto questo profilo il rigetto del motivo riproposto 
dall’appellata CODOMAR perché rimasto assorbito in primo grado. 
Può ora esaminarsi nel merito l’appello proposto dalla ditta DE LUCA.
S è ritenuto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che “il fatto che 
l'Amministrazione non abbia specificato che la regola fissata per le offerte 
debba valere anche per la determinazione della soglia di anomalia, depone per la 
applicabilità della regola solamente alla formulazione delle offerte, che è 
momento differente dal calcolo della soglia di anomalia. L'arrotondamento dei 
ribassi offerti ha, infatti, il solo scopo di assicurare la loro omogeneità, che 
può risultare più comoda, ancorché non sia necessaria, atteso che si possono 
confrontare anche valori dotati di un numero diverso di decimali. Ben diversa è 
la realtà dei calcoli successivi, che contengono quozienti e che quindi possono 
comportare un numero di decimali anche elevato. In questo caso, l'in-troduzione 
dell'arrotondamento può falsare il risultato (come peraltro avvenuto nella 
specie), e, pertanto, appare illogica la pretesa che la previsione di un 
arrotondamento nella formulazione dei ribassi di offerta debba potersi 
automaticamente applicare anche "in tutti i suoi ulteriori sviluppi", in nome di 
un identico modus operandi, reclamato dall'appellante. Non è dato, infatti, 
intravedere alcun rigido collegamento tra la formulazione dei ribassi di offerta 
e i calcoli successivi per la determinazione della soglia di anomalia, per cui 
appare errata la tesi dell'appellante, la quale sostiene che se per i ribassi è 
previsto un arrotondamento, lo stesso arrotondamento deve essere adottato per i 
calcoli successivi, ovvero che se invece per i ribassi non è previsto 
arrotondamento, esso non deve essere previsto neppure per "gli ulteriori 
sviluppi" ( CdS VI n. 6561 del 2006). 
Nella specie l’amministrazione aveva prima applicato il criterio 
dell’arrotondamento alla terza cifra decimale, dettato per la formulazione dei 
ribassi , poi aveva rivisto il proprio operato in ossequio alla delibera 
dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici n. 114 del 2002 calcolando la 
soglia di anomalia con arrotondamento fino alla quarta cifra decimale per 
evitare numeri periodici.
Infatti, la lex specialis si è limitata a prescrivere l'indicazione dei 
ribassi sino alla terza cifra decimale, senza formulare regole speciali 
afferenti la determinazione della soglia di anomalia.
Si osserva che, nella delicata fase di individuazione dell'offerta più bassa e 
di esclusione delle offerte ricadenti automaticamente oltre la soglia di 
anomalia, ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole 
matematiche da applicare in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli 
arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme 
speciali della gara.
Nel caso di specie, dette disposizioni prevedevano, come già detto, la sola 
indicazione dei ribassi sino alla terza cifra decimale (senza peraltro 
specificare se si trattava di vero e proprio arrotondamento o di una limitazione 
nella presentazione dell'offerta, ferma restando la rispondenza tra prezzo e 
ribasso); nessun arrotondamento è stato invece previsto per il calcolo delle 
medie utile ai fini della determinazione della soglia di anomalia.
L'amministrazione avrebbe quindi dovuto calcolare le medie dei ribassi e le 
medie degli scarti senza procedere ad alcun arrotondamento alla seconda cifra 
decimale; conseguentemente anche la soglia di anomalia doveva essere determinata 
senza il predetto arrotondamento (CdS VI n. 1277 del 2003).
Va anche considerato che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha 
correttamente evidenziato la necessità che i bandi di gara contengano esplicita 
disciplina relativa agli arrotondamenti ed al numero di cifre decimali da 
prendere in considerazione per il calcolo della soglia di anomalia, consigliando 
di prevedere che "le medie siano calcolate fino alla terza cifra decimale 
arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a 5 e comunque disponendo che siano fissati decimali e le modalità di 
arrotondamento".
La stessa Autorità, quindi, sottolinea la necessità che le modalità di calcolo 
della soglia di anomalia e gli eventuali arrotondamenti siano fissati nel bando 
di gara, aggiungendo che, in assenza di previsione espressa, il calcolo della 
media dovrà essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior 
numero di cifre proposto dai concorrenti, più uno.
Recita la delibera testualmente : “Nel caso in cui il bando di gara non preveda 
esplicita disciplina in tal senso, non sembra possano essere posti limiti alle 
offerte proposte dai concorrenti con la conseguenza che il calcolo della media 
dovrà essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero 
di cifre proposto dai concorrenti più uno”. 
E’ vero che tale ultima affermazione - a rigore - sembra riferirsi al numero di 
cifre decimali da utilizzare per il calcolo delle medie, e non anche al numero 
di cifre decimali in cui deve essere espresso il risultato del calcolo delle 
medie (nella sostanza, l'Autorità ha voluto dire che le offerte presentate in 
modo non omogeneo con riguardo al numero dei decimali della percentuale di 
ribasso devono essere rese omogenee considerando il numero di cifre decimali 
pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti, senza quindi procedere 
ad alcun arrotondamento).
Tuttavia è ricavabile dalla determinazione dell’Autorità un’esigenza di certezza 
e di determinazione, che si concreta nell’intento di evitare che il risultato 
del calcolo sia un numero periodico (un numero decimale periodico è un numero in 
cui una porzione della sua parte decimale si ripete indefinitamente) e, nel 
contempo, di garantire attraverso il troncamento solo dopo la cifra massima 
proposta dai concorrenti aumentata di una unità che il troncamento non sia 
arbitrario e manipolativo (di qui la ragione dell’aumento di una unità). 
Nella specie l’amministrazione - pur in assenza del bando - troncava il calcolo 
alla quarta cifra decimale in considerazione della determinazione dell’Autorità 
per i lavori pubblici che si armonizza maggiormente, per quanto osservato, con 
le conclusioni accolte dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato prima citata, 
che imporrebbero - a rigore - addirittura di evitare qualsiasi troncamento e di 
accettare anche formulazioni con numeri periodici.
Ne consegue la legittimità dell’operato dell’amministrazione che ha operato 
nello spirito della determina citata.
Sussistono giusti motivi in ragione della complessità della controversia per 
compensare le spese processuali.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quin-ta,definitivamente 
pronunciando sull’appello in epigrafe specificato lo accoglie e, per l’effetto, 
in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2009 con l’intervento 
dei Sigg.ri:
Raffaele Iannotta Presidente 
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere 
Vito Poli Consigliere 
Giancarlo Montedoro Consigliere Est. 
L'ESTENSORE                                                   
IL PRESIDENTE
f.to Giancarlo Montedoro                                      
f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Agatina M. Vilardo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 12/11/2009.
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
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