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ISSN 1974-9562
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 17 novembre 2008, n. 3327
APPALTI - Stazione appaltante - A.T.I. - Contestazione delle infrazioni alla 
società mandante responsabile piuttosto che alla capogruppo - Legittimità - Art. 
37 d.lgs. n. 163/2006. Rientra certamente tra le facoltà della stazione 
appaltante quella di contestare le infrazioni accertate direttamente alla 
società mandante responsabile anziché all’a.t.i. e, in particolare, alla 
capogruppo. La presentazione dell’offerta determina, difatti, - ai sensi 
dell’art. 37, c.5, d.lgs. n. 163/2006 - in capo ai concorrenti raggruppati, il 
sorgere, verso la stazione appaltante, di una responsabilità solidale, 
responsabilità che, per definizione, può essere fatta valere nei confronti di 
uno qualunque degli obbligati. L’art. 37, c. 16, d.lgs. n. 163/2006, inoltre, 
espressamente prevede che la stazione appaltante possa far valere direttamente 
le responsabilità facenti capo ai singoli mandanti. Pres. Cavallari, Est. 
Cattaneo - A. s.r.l. (avv. Doria) c. Comune di San Cesario di Lecce (avv. 
Vantaggiato). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 17 novembre 2008, n. 3327
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PER LA PUGLIA 
LECCE 
TERZA SEZIONE
		
Registro Sentenze: 3327/2008
Registro Generale: 791/2007
		
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente 
SILVIO LOMAZZI Referendario
SILVIA CATTANEO Ref., relatore 
ha pronunciato la seguente
		
SENTENZA
Visto il ricorso n. 791/2007 proposto da Aspica s.r.l., rappresentata e difesa 
dall’Avv. Pierantonio Doria, elettivamente domiciliata in Lecce, Via Patitari, 
13, presso lo studio dell’avv. Amorosi
contro
Comune di San Cesario di Lecce, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e 
difeso dall’avv. Angelo Vantaggiato, presso il cui studio, in Lecce, Via 
Zanardelli, 7 è elettivamente domiciliato;
ATO LE/1, in persona del legale rappresentante p.t., e Monteco s.r.l., in 
persona del legale rappresentante p.t., non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 1461/P.M. del 22.12.2006, trasmesso con nota prot. 
n. 210/P.M. del 23.2.2007, con il quale il responsabile dell’ufficio decentrato 
del Comune di San Cesario di Lecce ha applicato alla Monteco s.r.l., mandante 
dell’a.t.i. Aspica s.r.l., Ecotecnica s.r.l. e Monteco s.r.l. una penalità con 
contestuale diffida ad adempiere, comminando alla Monteco s.r.l. la complessiva 
sanzione di euro 5.000, 00; di ogni altro atto preordinato, connesso e 
conseguente che sia comunque lesivo;
nonché per la condanna
dell’amministrazione resistente alla restituzione delle somme che saranno, 
eventualmente, illegittimamente trattenute sui canoni d’appalto in esecuzione 
dell’impugnato provvedimento;
Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Cesario di Lecce;
Visti gli atti tutti della causa; 
Udito, alla pubblica udienza del 14 maggio 2008, il relatore Ref. Silvia 
Cattaneo e uditi, altresì, per le parti, gli avv. Doria e Vantaggiato;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue
FATTO E DIRITTO
1. Con contratto d’appalto rep. n. 5681 del 23.5.2006, il Comune di Lecce - 
delegato dalla stazione appaltante ATO LE/1 - ha affidato all’a.t.i., costituita 
dalle ditte Aspica s.r.l., Ecotecnica s.r.l. e Monteco s.r.l., i servizi di 
spazzamento delle reti stradali urbane e delle aree pubbliche di nove comuni 
appartenenti all’ATO LE/1, di raccolta indifferenziata e differenziata, 
trasporto r.s.u. e r.s.a.u., e la gestione dell’impianto di Campi Salentina per 
lo stoccagio e le lavorazioni dei materiali rinvenienti dalla raccolta 
differenziata.
2. Con il provvedimento impugnato, il Comune di San Cesario - uno dei nove 
comuni dell’ATO LE/1 - ha applicato alla Monteco s.r.l. la sanzione 
amministrativa di euro 5.000,00 per “mancato servizio di spazzamento stradale, 
raccolta rifiuti esterni ed altri servizi collegati nella giornata di martedì 
12.9.2006, su tutte le vie comprese nella lettera b2) della Macrozona 2, di cui 
al verbale per la determinazione delle giornate relative alle frequenze di 
alcuni servizi di nettezza urbana, previsti dalla relazione tecnica di cui al 
relativo capitolato di gara d’appalto”.
3. La società ricorrente lamenta l’illegittimità di tale atto per i seguenti 
motivi di diritto: nullità del procedimento sanzionatorio per omessa 
applicazione della sanzione direttamente alla mandataria e per irregolarità 
formale della notifica della stessa penalità alla mandataria; violazione e falsa 
applicazione dell’art. 29 del capitolato speciale d’appalto e del punto 4.2 
della relazione tecnica progetto offerta; illegittimità della lettera b2) del 
“verbale per la determinazione delle giornate relative alle frequenze di alcuni 
servizi di nettezza urbana, previsti dalla relazione tecnica di cui al relativo 
capitolato di gara d’appalto”.
4. L’amministrazione intimata eccepisce preliminarmente il difetto di 
giurisdizione del giudice amministrativo, versandosi in un’ipotesi di 
inadempimento contrattuale.
4.1 L’eccezione è infondata in quanto: 
- non può essere messa in discussione la natura di pubblico servizio 
dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, peraltro, 
come tale espressamente previsto già dal R.D. n. 2578 del 1925 (Consiglio di 
Stato, Sez. V, 12 novembre 2003, n. 7236; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 3 
marzo 2004 , n. 2593);
- a prescindere dalla qualificazione, come appalto o, piuttosto, come 
concessione, del rapporto instaurato tra l’amministrazione e l’a.t.i. cui è 
parte la Monteco, con la stipula del contratto rep. n. 5681 del 23.5.2006, la 
controversia oggetto della presente causa è, comunque, attratta nell’ambito di 
operatività della previsione di cui all’art. 33, d.lgs. n. 80/1998: 
l’irrogazione di penalità in seguito all’accertamento da parte 
dell’amministrazione comunale delle infrazioni nell’esecuzione dei servizi - 
prevista dall’art. 29 del capitolato speciale d’appalto - rientra, invero, tra 
le attività di vigilanza e controllo nei confronti del gestore, espressamente 
attribuite dalla norma citata alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, anche nella formulazione successiva alla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 204/2004;
- alla attività di vigilanza fa, difatti, capo il potere di irrogazione di 
sanzioni pecuniarie quando è devoluto ad autorità amministrative deputate a 
controllare il regolare svolgimento di attività di servizio pubblico (Cass. 
29/11/2007 n. 24816);
- quando il potere di irrogazione di sanzioni pecuniarie si collega ad una 
funzione di vigilanza sullo svolgimento di un servizio pubblico, il suo 
esercizio non costituisce esplicazione di una astratta potestà punitiva, 
rispetto alla quale si configurano esclusivamente diritti soggettivi, ma si 
inserisce invece in una piú complessa attività di controllo attraverso la quale 
la p.a. cura, in veste autoritativa, un interesse pubblico concreto correlato al 
buon andamento ed al corretto svolgimento del settore affidato alle sue cure 
(Tar Lombardia, Milano, 18 marzo 2008, n. 576);
- nell’esercitare le prerogative previste dall’art. 29 - di accertamento delle 
infrazioni nell’esecuzione dei servizi, di valutazione dei reclami dell’utenza, 
di irrogazione delle conseguenti sanzioni e di determinazione della misura 
(previamente fissata solo tra un minimo e un massimo) - l’amministrazione si 
avvale, difatti, di un potere autoritativo, come è, altresì, dimostrato 
dall’espressa previsione della possibilità per la p.a. di servirsi, a tali fini, 
del proprio corpo di polizia municipale;
- né la previsione di cui all’art. 28 del capitolato speciale d’appalto - che 
attribuisce la cognizione delle controversie all’autorità giudiziaria del foro 
di Lecce - può certamente consentire che della presente causa conosca il g.o., 
stante l’inderogabilità dell’assetto della giurisdizione stabilito dalla 
Costituzione e dalle leggi della Repubblica.
5. Con il primo ordine di censure la società ricorrente lamenta l’illegittimità 
del provvedimento impugnato in quanto la penalità è stata applicata direttamente 
alla mandante Monteco e non all’a.t.i. né è stata notificata alla capogruppo.
5.1 Le censure non sono fondate.
5.2 Rientra certamente tra le facoltà della stazione appaltante quella di 
contestare le infrazioni accertate direttamente alla società mandante 
responsabile anziché all’a.t.i. e, in particolare, alla capogruppo.
La presentazione dell’offerta determina, difatti, - ai sensi dell’art. 37, c.5, d.lgs. n. 163/2006 - in capo ai concorrenti raggruppati, il sorgere, verso la stazione appaltante, di una responsabilità solidale, responsabilità che, per definizione, può essere fatta valere nei confronti di uno qualunque degli obbligati.
L’art. 37, c. 16, d.lgs. n. 163/2006, inoltre, espressamente prevede che la stazione appaltante possa far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli mandanti.
5.3 In ogni caso, il provvedimento con cui il Comune di San Cesario ha irrogato 
la penalità alla Monteco è stato trasmesso alla capogruppo Aspica s.r.l: 
l’amministrazione ha, dunque, portato la mandante a conoscenza 
dell’inadempimento della Monteco s.r.l. e della conseguente applicazione della 
penalità, senza che assumano rilievo la circostanza che oggetto della 
trasmissione sia stata copia del provvedimento emesso nei confronti della 
Monteco - non sussistendo, come si è visto, alcun obbligo per l’amministrazione 
di applicare la penalità all’a.t.i. anziché alla mandate responsabe dell’iinfrazione 
- e che la comunicazione non sia stata indirizzata alla sede legale dell’Aspica.
6. E’ inammissibile per carenza di interesse la censura volta a contestare 
l’illegittimità della decurtazione della sanzione dal canone di dicembre 2006, 
in quanto la stessa non è stata attuata dall’amministrazione.
7. Non sono, invece, fondate le ulteriori censure sollevate dal ricorrente di 
genericità e vaghezza del provvedimento sanzionatorio a causa della mancata 
indicazione delle vie nelle quali non sarebbe stato effettuato lo spazzamento, 
essendo le stesse individuate chiaramente nell’atto impugnato, laddove viene 
fatto riferimento a “tutte le vie comprese nella lettera b2 della Macrozona 2 
[…]”.
8. La società ricorrente lamenta, poi, la pretestuosità e l’infondatezza delle 
accuse mosse alla Monteco s.r.l., la mancata formalizzazione dell’incontro 
tenutosi tra il responsabile dell’Ufficio unico del Comune di San Cesario ed il 
referente della Monteco s.r.l., la mancata notifica di un’idonea diffida in modo 
da consentire alla società di porre rimedio all’inadempimento, e contesta il 
quantum della penalità inflitta.
8.1. Anche questi motivi sono privi di fondamento.
8.2. Non sussistono, difatti, quelle ipotesi di manifesta irrazionalità o 
sproporzione che consentirebbero il sindacato del giudice amministrativo in 
ordine alla decisione di sanzionare una determinata infrazione e di comminare 
una certa penalità. Il Comune di San Cesario ha, difatti, formalmente contestato 
alla Monteco il disservizio in questione con nota prot. n. 1033/P.M. del 
13.9.2006 ed ha applicato l’ammontare minimo della penalità prevista dall’art. 
29 del c.s.a. 
Non assumono rilievo, al riguardo, le iniziali difficoltà di espletamento del 
servizio addotte dalla società ricorrente in quanto le stesse non hanno formato 
oggetto di tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, come invece 
espressamente previsto dall’art. 21 del capitolato speciale d’appalto.
8.3. La mancata redazione di un’apposito verbale non è certamente idonea a 
inficiare la legittimità dell’atto impugnato: il capitolato speciale d’appalto 
è, difatti, chiaro nell’attribuire agli uffici comunali un potere esclusivo 
nell’accertamento delle infrazioni, senza prevedere, in tale fase, alcun 
coinvolgimento, in contraddittorio, del gestore del servizio.
8.4. Non può, infine, ritenersi illegittima la previsione del capitolato 
speciale d’appalto nella parte in cui non consente al gestore di porre rimedio 
alle proprie inadempienze: l’interesse pubblico alla corretta esecuzione del 
servizio in questione e la cadenza pressoché giornaliera delle prestazioni da 
svolgere, sono, difatti, incompatibili con i tempi che richiederebbe 
l’attivazione di una procedura di contestazione degli addebiti, di concessione 
di un termine per la replica alle contestazioni e, se del caso, di un ulteriore 
termine per porre rimedio alle inadempienze.
9. La società ricorrente contesta, infine, la legittimità del verbale 
sottoscritto tra la Monteco e il Comune di San Cesario il 18.07.2006: né il 
contratto d’appalto né il capitolato speciale d’appalto prevedono un obbligo di 
redazione del verbale; i sottoscrittori, inoltre non avevano i poteri necessari 
per firmare e rappresentare né la Monteco né l’a.t.i. La violazione di quanto 
previsto in tale verbale, dunque, ad avviso della ricorrente, non può portare 
all’irrogazione di sanzioni.
9.1.Queste argomentazioni non possono essere condivise.
9.2. Con il verbale del 18.07.2006, l’amministrazione comunale ed il referente 
della Monteco s.r.l. hanno determinato le giornate nelle quali devono essere 
svolti i servizi di nettezza urbana previsti dalla relazione tecnica e gli spazi 
interessati dai servizi oggetto dell’appalto. 
Tale atto, in quanto essenziale ai fini dell’effettuazione del servizio - 
specificando luoghi e tempi di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto 
indicate al punto 4.2 della relazione tecnica progetto offerta - è pienamente 
legittimo anche ove adottato in assenza di un’espressa previsione nel contratto 
d’appalto e nel capitolato speciale d’appalto.
9.3. Né assume rilievo la circostanza che colui che ha sottoscritto il verbale 
non disponesse di un potere di rappresentanza, essendo sufficiente, ai fini 
della vincolatività per la Monteco di tale accordo - che, come si è visto, si 
limita a specificare le modalità di attuazione di impegni già precedentemente 
assunti - che sia stata spesa la qualità di referente della società stessa.
9.4. La precedente nota prot. n. mt/313/06 del 9.5.2006, con cui la Monteco 
aveva comunicato al Comune di San Cesario le giornate in cui avrebbe effettuato 
il servizio di spazzamento, è, pertanto, da intendersi superata dagli accordi 
assunti con il verbale del 18.7.2006.
Per le ragioni che precedono, il ricorso è dunque infondato e va pertanto 
respinto. Ricorrono tuttavia valide ragioni per ritenere integralmente 
compensate tra le parti le spese di giudizio.
		
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce 
respinge il ricorso.
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.5.2008.
PRESIDENTE DOTT. ANTONIO CAVALLARI
RELATORE DOTT. SILVIA CATTANEO
Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 17.11.2008
		
		
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