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TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I, 9 giugno 2008, sentenza n. 362
 
 SICUREZZA SUL LAVORO - Ispettori del lavoro - Art. 10 D.P.R. n. 520/55 - 
Ambiente lavorativo insalubre - Fumi di olio di lavorazione - Imposizione di 
prescrizioni - Attività istruttoria - Limiti. Sussiste - ex art. 10 del 
D.P.R. 520/55 - il potere degli Ispettori del lavoro di impartire prescrizioni 
(contenenti ulteriori obblighi o divieti) al datore di lavoro ove riscontrino 
che l’ambiente lavorativo è insalubre in quanto i macchinari vi immettono fumi e 
nebbie di olio di lavorazione; a tale scopo, non è necessaria una puntuale 
attività istruttoria, essendo sufficiente la constatazione de visu che le 
lavorazioni effettuate danno luogo a fenomeni di inquinamento dell’aria e che il 
datore di lavoro non ha adottato adeguate misure per contenerne le conseguenze 
dannose. Pres. Borea, Est. De Piero - S. s.p.a. (avv.ti Piccaglia e Trampus) c. 
A.S.S. 6 Friuli occidentale (avv. Colò) -  T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 
I - 9 giugno 2008, n. 362
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
N. 00362/2008 REG.SEN.
N. 00709/2001 REG.RIC.
ha pronunciato la presente 
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2001, proposto da: Siap Spa, 
rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Piccaglia e Ezio Trampus, con 
domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via Coroneo 31/2;
contro
Azienda Per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, rappresentata e difesa 
dall'avv. Vittorina Colo', con domicilio eletto presso la stessa,. in Pordenone, 
c/o A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"; ";
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale di Ispezione, 
Prescrizione e Disposizioni dd. 30.10.2001, n. 661 recante disposizioni in 
materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Per i Servizi Sanitari n. 6 
“Friuli Occidentale”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/05/2008 il cons. Rita De Piero e 
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente Società impugna il verbale d’ispezione, prescrizioni e 
disposizioni in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro n. 
661/01, con cui l’A.S.S. n. 6 ha imposto di integrare il programma delle misure 
atte a migliorare i livelli di sicurezza, previa eliminazione delle riscontrate 
immissioni, tramite impianto centralizzato di aspirazione ed espulsione di fumi 
e nebbie d’olio di lavorazione.
Contro l’atto la ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 10 del D.P.R. 520/55. Carenza di presupposti e 
sviamento.
2) Carenza di istruttoria e motivazione.
3) Violazione di legge e falsità del presupposto.
2. - L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del 
ricorso, concludendo per la sua reiezione.
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per omessa notifica al Presidente 
della Giunta regionale.
3. - All’odierna pubblica udienza, il difensore di parte ricorrente ha 
dichiarato non sussistere più interesse alla definizione del giudizio.
4. - La resistente A.S.S. n. 6 ne prende atto, ma insiste - previa valutazione 
di soccombenza virtuale - per la condanna alla rifusione delle spese 
processuali.
5. - Il ricorso non è fondato: invero, da un lato, va osservato che sussiste - 
ex art. 10 del D.P.R. 520/55 - il potere degli Ispettori di impartire 
prescrizioni (contenenti ulteriori obblighi o divieti) al datore di lavoro ove 
riscontrino, come nel caso di specie, che l’ambiente lavorativo è insalubre in 
quanto i macchinari vi immettono fumi e nebbie di olio di lavorazione; 
dall’altro che, a tale scopo, non è necessaria una puntuale (ed ulteriore) 
attività istruttoria, essendo sufficiente (per poter dettare prescrizioni ad 
hoc) la constatazione de visu che le lavorazioni effettuate danno luogo a 
fenomeni di inquinamento dell’aria e che il datore di lavoro non ha adottato 
adeguate misure per contenerne le conseguenze dannose, come risulta dal 
provvedimento impugnato che elenca dettagliatamente le carenze igieniche 
riscontrate e la insufficiente manutenzione dei macchinari.
L’infondatezza del ricorso e, quindi, la sua virtuale reiezione, comporta la 
condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che pare equo 
quantificare in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), al netto di IVA e 
c.p.a..
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, 
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile 
per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente A.S.S. n. 6 le spese e 
competenze di causa, quantificate in complessivi € 1.500,00 
(millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa..
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 07/05/2008 con 
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
 
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