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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31 Marzo 2008, n.1666
APPALTI - Gara per l’affidamento di pubblici servizi - Partecipazione di 
un’associazione di volontariato - Impossibilità. Un’associazione composta 
esclusivamente da volontari non può partecipare a gare svolte secondo criteri 
concorrenziali per l’affidamento di pubblici servizi. Ed invero la stipulazione 
di un contratto a titolo oneroso, quale l’appalto pubblico di servizi in esame, 
si pone come incompatibile, rispetto al fondamentale aspetto del volontariato; 
l’onerosità presuppone infatti che un soggetto, per acquistare un qualsiasi tipo 
di diritto, beneficio o vantaggio, accetti un correlativo sacrificio, 
sussistendo tra vantaggio e sacrificio un nesso di causalità, laddove la 
gratuità implica che un soggetto acquisisca un vantaggio senza alcun correlativo 
sacrificio. Pres. Guida, Est. Buonauro - A. s.p.a.(avv. Silvestrini) c. Ente 
Parco Regionale del Taburno - Camposauro (avv. Falco). T.A.R. CAMPANIA, 
Napoli, Sez. I - 31/03/2008, n.1666
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI 
PRIMA SEZIONE 
Registro Sentenze: 1666 /2008
Registro Generale: 1130/2008
nelle persone dei Signori:
ANTONIO GUIDA Presidente 
PAOLO CORCIULO Consigliere
MICHELE BUONAURO Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)
Sul ricorso 1130/2008 proposto da 
AGROTEC S.P.A.,GRUPPO MOCCIA S.P.A. rappresentato e difeso da: SILVESTRINI 
LORENZO con domicilio eletto in NAPOLI CORSO VITT. EMANUELE, 142 -DI LAURO 
contro
ENTE PARCO REGIONALE DEL TABURNO - CAMPOSAURO rappresentato e difeso da:FALCO 
MASSIMO con domicilio eletto in NAPOLI VIA MELISURGO, 4 
e nei confronti di 
A.S.FOR. ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE rappresentato e difeso 
da: LAUDADIO FELICE,RUSSO CARLO,SCOTTO FERDINANDO con domicilio eletto in NAPOLI 
VIA CARACCIOLO N.15 
SE.DI.F MANAGMENT S.R.L. rappresentato e difeso da:LAUDADIO FELICE,RUSSO 
CARLO,SCOTTO FERDINANDO con domicilio eletto in NAPOLI VIA CARACCIOLO N.15 
per l'annullamento, previa sospensione
della determina dirigenziale n.36 del 13.12.07 con la quale l’Ente Parco 
Regionale del Taburno-Camposauro ha provveduto all’aggiudicazione definitiva a 
favore del Raggruppamento “Naturalmente Parco” dell’appalto per la realizzazione 
di servizi per la istituzione di laboratori di azione per la valorizzazione 
ambientale, delle tradizioni, dei mestieri e delle identità locali dell’Ente 
Parco Regionale del Taburno Camposauro - Progetto S21;dei verbali di gara;della 
determina dirigenziale n.33 del 27.11.07; nonché di ogni atto connesso e 
consequenziale;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, 
presentata in via incidentale dal ricorrente.
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla difesa di parte 
ricorrente.
Uditi altresì i difensori delle 
parti come da verbale.
Visti gli atti tutti di causa.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2008, relatore il Ref. MICHELE BUONAURO;
VISTO che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con 
motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge 
n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
CONSIDERATO che il ricorrente deduce l’inammissibilità della partecipazione alla 
gara da parte dell’a.t.i. aggiudicataria, in quanto composta anche da 
un’associazione non riconosciuto (AS:FOR.) priva dello scopo di lucro;
PREMESSO che, in ordine alla questione della ammissibilità della partecipazione 
a gare di pubblici appalti di associazioni senza scopo di lucro, va condiviso 
l’orientamento già espresso dalla Sezione secondo cui un’associazione composta 
esclusivamente da volontari non può partecipare a gare svolte secondo criteri 
concorrenziali per l’affidamento di pubblici servizi. Ed invero la stipulazione 
di un contratto a titolo oneroso, quale l’appalto pubblico di servizi in esame, 
si pone come incompatibile, rispetto al fondamentale aspetto del volontariato; 
l’onerosità presuppone infatti che un soggetto, per acquistare un qualsiasi tipo 
di diritto, beneficio o vantaggio, accetti un correlativo sacrificio, 
sussistendo tra vantaggio e sacrificio un nesso di causalità, laddove la 
gratuità implica che un soggetto acquisisca un vantaggio senza alcun correlativo 
sacrificio.
L’onerosità implica, dunque, che l’Amministrazione - per conseguire il vantaggio 
rappresentato dall’espletamento del servizio dedotto in appalto - corrisponda il 
correlativo prezzo, evidentemente comprensivo della retribuzione dei lavoratori 
impiegati per svolgerlo. Tuttavia, come s’è visto, i volontari inquadrati in 
un’associazione non possono essere retribuiti in alcun modo. Dalle 
considerazioni che precedono emerge quindi un primo fondamentale profilo di 
incompatibilità tra espletamento di gara finalizzata all’aggiudicazione di un 
pubblico servizio e partecipazione, alla medesima, di associazioni di 
volontariato. Del resto, l’art. 5 della l. 266/91, sotto la rubrica Risorse 
economiche, prevede che le organizzazioni di volontariato traggono le risorse 
economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività 
da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello 
Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno 
di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi 
internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da 
convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive 
marginali.
In sostanza, se lo strumento scelto per addivenire alla stipula dell’appalto è 
stato quello del ricorso al mercato, previo esperimento di gara pubblica, tesa 
ad individuare il prezzo più basso, in vista dell’espletamento del servizio, 
l’ammissione a tale gara anche di associazioni di volontariato, che operano 
secondo logiche svincolate da criteri di imprenditorialità e professionalità, e 
che possono quindi presentare offerte che prescindono completamente dalla 
necessaria remuneratività del servizio, viola - oltre che la normativa sopra 
richiamata - anche il principio della par condicio tra i partecipanti alla 
pubblica selezione (cfr. TAR Campania - Napoli, sent. n. 3021/2007). 
CONSIDERATO che tale orientamento risulta confermato dalla introduzione 
nell’ordinamento della figura delle “imprese sociali”, disciplinate dal d. lgs. 
n. 155 del 2006, le quali, avendone i presupposti di legge, possono espletare 
anche in via principale attività di impresa;
RITENUTO dunque che la partecipazione a gare di pubblici appalti possa ritenersi 
consentita solo a quelle associazioni che abbiano ottenuto la denominazione di 
“impresa sociale”, qualifica che presuppone l’adeguamento dell’ente a regole di 
garanzia ed affidabilità per il mercato (iscrizione al registro delle imprese - 
art. 5; responsabilità patrimoniale - art. 6; tenuta delle scritture contabili - 
art. 10; organi di controllo interno - art. 11);
CONSIDERATO che, nel caso di specie, l’inammissibilità della partecipazione di 
un componente si riflette inevitabilmente su tutto il raggruppamento (art. XXI 
del disciplinare di gara), onde deve disporsi l’espunzione dell’a.t.i. 
aggiudicataria dalla gara;
ritenuto, in definitiva, che:
- la censura dedotta con il primo motivo di ricorso è meritevole di 
accoglimento, con assorbimento delle ulteriori doglianze, e con compensazione 
delle spese sussistendone giusti motivi;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, accoglie il 
ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate, con condanna dell’amministrazione resistente alla refusione 
del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 marzo 2008, con 
l’intervento dei signori:
Antonio Guida Presidente
Michele Buonauro Referendario estensore
		
		
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