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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31 Marzo 2008, n.1644
APPALTI - Informativa antimafia - Stazione appaltante - Necessità di motivare 
l’adesione alle risultanze emesse - Esclusione. La stazione appaltante non 
ha l’obbligo di motivare l’adesione alle risultanze emerse in sede di 
acquisizione di informazioni antimafie, anche se le stesse sono trasfuse in una 
informativa supplementare (o atipica), dovendo piuttosto motivare con puntualità 
le ragione per le quali essa non ritiene di escludere la concorrente colpita da 
informativa sfavorevole. Pres. Donadono, Est. Buonauro - L. s.r.l. (avv.ti 
Rianna e Letizia) c. Comune di Portici (avv.ti Coppola e Manzo). T.A.R. 
CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31/03/2008, n.1644
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI  SEZ. I
n. 1644/08 Reg. Sent.
composto dai Signori:
Fabio Donadono Presidente
Francesco Guarracino Componente
Michele Buonauro Componente est.
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso n. 2745/2006 proposto da:
- LERA s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Rianna e Domenico 
Letizia, con domicilio eletto in NAPOLI, via Nuova Poggioreale n. 45/A; 
contro
- COMUNE DI PORTICI, rappresentato e difeso dagli avv. Irene Coppola e Giuseppe 
Manzo, con domicilio ope legis presso la Segreteria del T.A.R.;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento n. 894/06/UT comunicato l’11 marzo 2006, di esclusione della 
ricorrente dalla gara per l’appalto dei lavori di recupero funzionale e restauro 
del Porto borbonico del Granatello di Portici;
- della nota della Prefettura di Caserta prot. 4/12.B.16/ANT/AREA1, di riscontro 
alla richiesta di informative antimafia, nonché ai provvedimenti di indagine ivi 
richiamati;
- di ogni altro atto connesso;
Visto il ricorso principale, le memorie difensive ed i relativi allegati; letti 
tutti gli atti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008, il ref. Michele Buonauro;
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;
F A T T O
La ricorrente ha partecipato alla gara per l’appalto dei lavori di recupero 
funzionale e restauro del Porto borbonico del Granatello di Portici.
In sede di verifiche la stazione appaltante, dopo aver richiesto l’acquisizione 
dell’informativa antimafia alla locale prefettura, procedeva alla esclusione 
della stessa dalla gara.
La determina si basa sull’esito sfavorevole dell’acquisizione della informativa 
prefettizia, la quale ha evidenziato elementi di collegamento fra l’impresa 
ricorrente e la malavita organizzata.
Respinta la richiesta di sospensione in sede cautelare, si è costituito in data 
2 maggio 2006 il Comune intimato, il quale ha depositato tutti gli atti 
impugnati, ivi comprese le note provenienti dalla Prefettura di Caserta.
Avverso gli atti menzionati, è insorta la ricorrente, deducendo la carenza di 
motivazione degli atti impugnati, non essendo stati indicati – né resi noti o 
comunque ostensibili - né gli elementi di fatto, né il procedimento logico a 
seguito del quale cui era stata ritenuta sussistente una condizione di 
contiguità mafiosa. Contesta in ogni caso che non è stato indicato alcun 
elemento a sostegno del giudizio sfavorevole, non ricorrendo nella fattispecie 
alcuna delle ipotesi tipiche di interdizione, né essendovi elementi tali da 
poter sostenere l’ipotesi di tentativi di infiltrazione mafiosa.
All’udienza di discussione del 20 febbraio 2008 la causa veniva trattenuta per 
la decisione. 
M O T I V I   D E L L A    D E C I S I O N E
L’oggetto del ricorso concerne da un lato la decisione dell’amministrazione 
comunale di escludere la società ricorrente dalla gara in oggetto, dall’altro 
l’informativa prefettizia sfavorevole.
Tracciata tale distinzione, sono prive di fondamento le censure avverso la 
decisione dell’amministrazione comunale sanitaria di esclusione dell’offerta 
presentata dalla ricorrente.
La decisione trae fondamento dagli esiti sfavorevoli dell’informativa 
prefettizia (prot. 4/12.B.16/ANT/AREA1 del 12 gennaio 2006 a firma del Prefetto 
di Caserta), la quale ha riscontrato, in capo alla ricorrente, la sussistenza 
delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. 490/94. 
In primo luogo vale osservare che la disciplina delle informazioni antimafia 
partecipa della medesima ratio delle misure di prevenzione, ed è intesa a 
combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi 
economici (C.d.S., sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149; sez. V, 24 ottobre 2000, n. 
5710); esse, pertanto, costituiscono degli strumenti, con funzione spiccatamente 
cautelare e preventivo, di contrasto della criminalità organizzata e di 
conseguenza, con particolare riguardo alle informazioni relative alla 
sussistenza di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e degli 
indirizzi di una società o di un'impresa, devono ritenersi di applicazione 
rigorosa ma generale, ogni qual volta l’impresa sospettata abbia un contatto con 
le pubbliche amministrazioni necessario per lo svolgimento della propria 
attività, salvo che la legge non disponga diversamente. A differenza della 
ipotesi di informativa “atipica” o “supplementare” (in cui le controindicazioni 
emerse in sede di accertamento investigativo non assumono effetto interdittivo 
automatico), l'informazione prefettizia di cui all'articolo 4 del ripetuto d.lg. 
490 del 1994 (cd “tipica”) non lascia alla amministrazione destinataria della 
nota alcun margine di apprezzamento, poichè l’effetto inibitorio (esclusione 
dalle gare pubbliche, dai contributi e dagli altri atti previsti dalla normativa 
di settore) discende direttamente dalla legge.
Da tale considerazione consegue che la determinazione assunta dal Comune di 
Portici si presenta del tutto vincolata agli esiti dell’informativa prefettizia 
richiesta per legge nell’ambito del procedimento per l’attribuzione delle 
agevolazioni finanziarie.
In ogni caso, anche ove si volesse interpretare diversamente la nota prefettizia 
citata, non vi è dubbio che, secondo un orientamento oramai costante, la 
stazione appaltante non ha l’obbligo di motivare l’adesione alle risultanze 
emerse in sede di acquisizione di informazioni antimafie, anche se le stesse 
sono trasfuse in una informativa supplementare (o atipica), dovendo piuttosto 
motivare con puntualità le ragione per le quali essa non ritiene di escludere la 
concorrente colpita da informativa sfavorevole.
Risulta inammissibile poi il gravame avverso il provvedimento prefettizio 
sfavorevole.
Ed infatti il ricorso non risulta notificato alla Prefettura di Caserta, onde 
difetta il contraddittorio nei confronti dell’amministrazione che ha emanato il 
provvedimento.
D’altra parte il deposito della note e delle comunicazioni della Prefettura di 
Caserta da parte del Comune di Portici (con deposito datato 21 maggio 2006) 
dissipa ogni dubbio in ordine alla piena conoscenza di tali atti da parte della 
società ricorrente.
In conclusione ne deriva l’inammissibilità del ricorso per la parte concernente 
l’impugnazione della nota prefettizia e la sua infondatezza per il resto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, 
in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso epigrafato. 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2008.
Fabio Donadono Presidente
Michele Buonauro Estensore
		 
		
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