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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
	TRIBUNALE 
	DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VIII, 8/10/2008, causa T‑411/06
  
	 
  
      
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
		
		8 ottobre 2008 (*)
		
		«Appalti pubblici di lavori - Bando di gara dell'Agenzia europea per 
		la ricostruzione - Decisione di annullare il bando di gara e di 
		pubblicarne uno nuovo - Ricorso di annullamento - Competenza del 
		Tribunale - Necessità di previo reclamo amministrativo - Termine di 
		ricorso - Mandato - Obbligo di motivazione - Domanda di risarcimento 
		danni»
		
		
		Nella causa T‑411/06,
		
		Sogelma - Società generale lavori manutenzioni appalti Srl, con sede in 
		Scandicci, rappresentata dagli avv.ti E. Cappelli, P. De Caterini, A. 
		Bandini e A. Gironi,
		
		ricorrente,
		
		contro
		
		Agenzia europea per la ricostruzione (AER), rappresentata inizialmente 
		dal sig. O. Kalha, successivamente dal sig. M. Dischendorfer e infine 
		dal sig. R. Lundgren, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti S. 
		Bariatti e F. Scanzano,
		
		convenuta,
		
		sostenuta da:
		
		Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. van 
		Nuffel e L. Prete, in qualità di agenti,
		
		interveniente,
		
		avente ad oggetto la domanda d'annullamento delle decisioni dell'AER di 
		annullare la gara per l'appalto di lavori EuropeAid/120694/D/W/YU e di 
		indire una nuova gara, nonché la richiesta di risarcimento dei danni 
		asseritamente subiti,
		
		
		IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
		DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),
		
		composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. 
		Papasavvas e A. Dittrich (relatore), giudici,
		
		cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 18 
		giugno 2008,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		
		Contesto normativo
		
		1 L'Agenzia europea per la ricostruzione (in prosieguo: l'«AER») è stata 
		istituita dal regolamento (CE) del Consiglio 15 novembre 1999, n. 2454, 
		che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all'aiuto alla 
		Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia 
		e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare attraverso 
		l'istituzione dell'Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 299, pag. 
		1).
		
		2 Il regolamento (CE) del Consiglio 25 luglio 1996, n. 1628 (GU L 204, 
		pag. 1), è stato abrogato dall'art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del 
		Consiglio 5 dicembre 2000, n. 2666, relativo all'aiuto all'Albania, alla 
		Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia 
		e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e che abrogava il 
		regolamento (CE) n. 1628/96, nonché modificava i regolamenti (CEE) nn. 
		3906/89 e 1360/90 e le decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306, pag. 
		1). Le disposizioni del regolamento n. 1628/96 relative alla creazione e 
		al funzionamento dell'AER sono state riprese e modificate dal 
		regolamento (CE) del Consiglio 5 dicembre 2000, n. 2667, relativo 
		all'Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 306, pag. 7).
		
		3 Secondo l'art. 1 del regolamento n. 2667/2000, la Commissione può 
		delegare all'AER, in particolare, l'esecuzione dell'assistenza 
		comunitaria di cui all'art. 1 del regolamento n. 2666/2000 a favore 
		della Serbia e del Montenegro. Secondo l'art. 2, n. 1, lett. c), del 
		regolamento n. 2667/2000, l'AER può essere incaricata dalla Commissione 
		di compiere tutte le operazioni necessarie all'attuazione dei programmi 
		per la ricostruzione della Serbia e del Montenegro, in particolare della 
		preparazione delle gare d'appalto e della valutazione delle offerte e 
		dell'aggiudicazione degli appalti. Inoltre, secondo l'art. 3 di tale 
		regolamento, l'AER è dotata di personalità giuridica.
		
		Fatti
		
		4 Il 7 settembre 2005, l'AER ha pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta 
		ufficiale dell'Unione europea (GU S 172) un bando di gara con la 
		procedura aperta (riferimento di pubblicazione n. EuropeAid/120694/D/W/YU) 
		relativo all'aggiudicazione di un appalto di lavori «Ripristino della 
		libera navigazione (rimozione degli ordigni inesplosi) nelle linee di 
		navigazione interna, Repubblica serba, Serbia e Montenegro» (in 
		prosieguo: il «bando di gara»).
		
		5 Secondo il bando di gara e secondo il punto 2 delle istruzioni agli 
		offerenti che si trovano nel capitolato d'appalto [in prosieguo: le 
		«istruzioni agli offerenti»], il progetto previsto doveva essere 
		finanziato dall'AER e l'amministrazione aggiudicatrice doveva essere il 
		Ministero serbo degli Investimenti di capitali.
		
		6 Il punto 16, lett. x), del bando di gara e il punto 4.2, lett. x), 
		delle Istruzioni agli offerenti prevedevano, tra i «requisiti minimi di 
		selezione» dell'aggiudicatario, che tutto il personale chiave dovesse 
		possedere almeno dieci anni di esperienza professionale appropriata.
		
		7 L'art. 37 delle istruzioni agli offerenti prevedeva quanto segue:
		
		«Strumenti di ricorso
		
		(1) Qualora un concorrente ritenga di aver subito un pregiudizio in 
		conseguenza di un errore o di una irregolarità nel corso della procedura 
		di aggiudicazione, può adire con ricorso direttamente l'[AER] e 
		informarne la Commissione. L'[AER] è tenuta a pronunciarsi sul ricorso 
		entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso.
		
		(2) La Commissione, qualora venga informata del ricorso in parola, 
		comunica all'[AER] la propria posizione e fa tutto quanto in suo potere 
		per favorire una soluzione amichevole della controversia tra il 
		concorrente che ha proposto ricorso e l'[AER].
		
		(3) In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, l'offerente 
		avrà accesso a tutte le procedure previste dalla Commissione europea».
		
		8 Entro la data limite definitiva per la presentazione delle offerte, l'AER 
		riceveva tre offerte, presentate, rispettivamente, dal consorzio 
		costituito dalla ricorrente, Sogelma - Società generale lavori 
		manutenzioni appalti Srl, e dalla società croata DOK ING RAZMINIRANJE 
		d.o.o. (in prosieguo: la «DOK ING») e da altri due consorzi.
		
		9 Il 10 marzo 2006, l'AER procedeva all'apertura delle offerte in seduta 
		pubblica. L'offerta della ricorrente conteneva un prezzo inferiore a 
		quelli proposti dai suoi concorrenti.
		
		10 Il 14 marzo 2006 e il 22 marzo 2006, l'AER inviava agli offerenti 
		richieste di chiarimenti. La seconda richiesta riguardava in particolare 
		i curricula vitae del personale chiave proposto. Tutti gli offerenti 
		rispondevano alle richieste di chiarimenti nei termini fissati dall'AER.
		
		11 Con lettera 9 ottobre 2006, l'AER informava la ricorrente 
		dell'annullamento della gara in questione in quanto nessuna delle 
		offerte ricevute soddisfaceva i requisiti tecnici. Con riferimento 
		all'offerta della ricorrente, l'AER segnalava che, tra i membri del 
		personale chiave proposto, il «Superintendent Survey Team» non 
		soddisfaceva i requisiti previsti al punto 16, lett. x), del bando di 
		gara e al punto 4.2, lett. x), delle istruzioni agli offerenti.
		
		12 Con lettera del 19 ottobre 2006 (datata erroneamente 19 settembre), 
		la ricorrente chiedeva copia della decisione di annullamento della 
		procedura di gara di appalto (in prosieguo: la «decisione di 
		annullamento della gara di appalto») e del relativo verbale. Inoltre, 
		faceva riferimento in tale lettera alla possibilità di avviare una 
		procedura negoziata ai sensi dell'art. 30 della direttiva del Parlamento 
		europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al 
		coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
		di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
		
		13 Con lettera 13 novembre 2006, la ricorrente ribadiva la propria 
		richiesta e chiedeva all'AER di adottare una decisione motivata 
		sull'avvio o meno di una procedura negoziata.
		
		14 Con lettera 1° dicembre 2006, la ricorrente chiedeva all'AER che le 
		venisse fornita copia di tutti i verbali di gara del comitato di 
		valutazione che aveva esaminato le offerte presentate in risposta al 
		bando di gara, del verbale della seduta pubblica di apertura delle buste 
		nonché copia della decisione di annullamento della gara di appalto e del 
		relativo verbale, facendo riferimento all'art. 6 del regolamento (CE) 
		del Parlamento e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo 
		all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del 
		Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
		
		15 Con lettera 14 dicembre 2006, l'AER indicava alla ricorrente che essa 
		aveva esercitato il proprio diritto di annullare la gara ed indirne una 
		nuova in ragione del fatto che le condizioni tecniche «avevano subito un 
		notevole cambiamento». Inoltre, essa segnalava che, a parte la 
		constatazione del fatto che nessuna delle offerte ricevute soddisfaceva 
		i requisiti tecnici, il comitato di valutazione non aveva formulato 
		alcuna osservazione. In allegato a tale lettera, l'AER inviava il 
		verbale della seduta di apertura delle buste.
		
		Procedimento e conclusioni delle parti
		
		16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale 
		il 22 dicembre 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, in 
		cui indicava di agire in nome proprio e in veste di delegata della 
		società DOK ING.
		
		17 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del 4 giugno 2007, 
		la Commissione è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle 
		conclusioni dell'AER.
		
		18 La Commissione ha depositato memoria d'intervento. La ricorrente ha 
		presentato osservazioni relative a tale memoria entro il termine 
		stabilito.
		
		19 A seguito della parziale modifica della composizione del Tribunale, 
		la causa è stata attribuita ad altro giudice relatore, che è stato poi 
		assegnato all'Ottava Sezione, alla quale la presente causa è stata 
		conseguentemente attribuita.
		
		20 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha 
		deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell'ambito delle 
		misure di organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del 
		regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato le parti a 
		rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno risposto a 
		tali quesiti entro il termine impartito.
		
		21 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai 
		quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 18 giugno 2008.
		
		22 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia :
		
		- annullare le decisioni dell'AER recanti:
		
		- l'annullamento della gara di appalto;
		
		- l'organizzazione di una nuova gara d'appalto;
		
		- condannare l'AER al risarcimento dei danni a favore della ricorrente 
		nella misura indicata nel ricorso;
		
		- condannare l'AER alle spese.
		
		23 L'AER conclude che il Tribunale voglia:
		
		- dichiarare irricevibile il ricorso o, in subordine, respingere lo 
		stesso in quanto infondato;
		
		- condannare la ricorrente alle spese.
		
		24 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
		
		- dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento o, in subordine, 
		respingere lo stesso in quanto infondato;
		
		- respingere il ricorso per il risarcimento danni in quanto infondato;
		
		- condannare la ricorrente alle spese.
		
		25 Inoltre, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia ordinare all'AER, 
		ai sensi dell'art. 65, lett. b), del regolamento di procedura, di 
		produrre tutta la documentazione relativa alla gara di cui è causa. L'AER 
		e la Commissione si oppongono a tale richiesta.
		
		26 Nel ricorso, la ricorrente ha anche chiesto al Tribunale 
		l'annullamento «di ogni altro atto comunque presupposto, coordinato o 
		connesso, ivi compresa la decisione di esclusione della ricorrente». 
		All'udienza, la ricorrente ha indicato che tale punto delle conclusioni 
		non doveva più essere preso in considerazione dal Tribunale, che ne 
		prendeva atto.
		
		Sulla ricevibilità
		
		27 L'AER fa valere diversi motivi di irricevibilità del ricorso. Occorre 
		esaminare, in primo luogo, quello relativo all'incompetenza del 
		Tribunale a statuire su un ricorso di annullamento proposto ai sensi 
		dell'art. 230, quarto comma, CE avverso un provvedimento dell'AER e, in 
		secondo luogo, quello relativo al mancato deposito, da parte della 
		ricorrente, di un reclamo amministrativo previo all'introduzione del 
		presente ricorso. Occorre poi esaminare, in terzo luogo, con riguardo 
		alla domanda di annullamento della decisione di annullare la gara di 
		appalto, il rispetto del termine di ricorso di cui all'art. 230, quinto 
		comma, CE. In quarto luogo, si deve esaminare la ricevibilità del 
		ricorso nella parte in cui si chiede l'annullamento della decisione 
		dell'AER di organizzare un nuovo bando di gara. Infine, occorre 
		esaminare la ricevibilità del ricorso nella parte in cui la ricorrente 
		fa valere i diritti della DOK ING.
		
		A - Sulla competenza del Tribunale a statuire su un ricorso proposto ai 
		sensi dell'art. 230, quarto comma, CE avverso un provvedimento dell'AER
		
		1. Argomenti delle parti
		
		28 L'AER fa valere che la decisione di annullamento della gara di 
		appalto non rientra tra gli atti su cui il Tribunale esercita il proprio 
		sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 230 CE. A tal riguardo, essa 
		sottolinea che, secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione, 
		il controllo giurisdizionale del giudice comunitario è limitato agli 
		atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, 
		agli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca Centrale 
		Europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché agli atti del 
		Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti 
		dei terzi.
		
		29 L'art. 13 bis del regolamento (CE) n. 2667/2000, come modificato dal 
		regolamento del Consiglio 18 giugno 2003, n. 1646 (GU L 245, pag. 16), 
		sarebbe inconferente al riguardo, atteso che esso concernerebbe 
		esclusivamente i ricorsi avverso le decisioni dell'AER adottate ai sensi 
		dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001.
		
		30 Del pari, l'art. 13, n. 2, del regolamento n. 2667/2000 si 
		limiterebbe a prevedere la competenza del giudice comunitario a 
		conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni in 
		materia di responsabilità extracontrattuale dell'AER.
		
		31 Gli offerenti non sarebbero privi di tutela. I loro diritti sarebbero 
		protetti dal punto 37 delle istruzioni agli offerenti (citato supra, al 
		punto 7). L'AER sottolinea che, secondo tale punto, in caso di 
		fallimento della procedura prevista dal punto medesimo, l'offerente può 
		avere accesso a tutte le procedure previste dalla Commissione, i cui 
		atti sarebbero suscettibili di ricorso ex art. 230 CE. Essa invoca anche 
		la possibilità di proporre ricorso dinanzi al giudice nazionale.
		
		32 La ricorrente e la Commissione contestano tale motivo di 
		irricevibilità.
		
		2. Giudizio del Tribunale
		
		33 Anzitutto, occorre rilevare che le agenzie istituite sulla base del 
		diritto derivato, come l'AER, non sono ricomprese tra le istituzioni 
		comunitarie elencate all'art. 230, primo comma, CE.
		
		34 Inoltre, il regolamento n. 2667/2000, come modificato, che dispone 
		unicamente, ai suoi artt. 13 e 13 bis, che la Corte è competente a 
		decidere sui ricorsi relativi al risarcimento dei danni in materia di 
		responsabilità extracontrattuale dell'AER e sulle decisioni dell'AER in 
		materia di accesso ai documenti emessi ai sensi dell'art. 8 del 
		regolamento n. 1049/2001, non prevede che la Corte è competente a 
		decidere sui ricorsi di annullamento avverso altre decisioni dell'AER.
		
		35 Tuttavia, tali considerazioni non ostano a che il Tribunale 
		controlli, in forza dell'art. 230 CE, la legittimità degli atti dell'AER 
		non previsti dagli artt. 13 e 13 bis del regolamento n. 2667/2000.
		
		36 Occorre sottolineare, infatti, che la Corte, al punto 23 della 
		sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, detta «Les 
		Verts» (Racc. pag. 1339), ha dichiarato che la Comunità europea è una 
		Comunità di diritto e che il Trattato ha istituito un sistema complesso 
		di strumenti di ricorso e di procedure inteso ad affidare alla Corte il 
		controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. Il sistema del 
		Trattato consente di proporre un ricorso diretto contro tutte le 
		disposizioni adottate dalle istituzioni e miranti a produrre effetti 
		giuridici (v. sentenza Les Verts, citata supra, punto 24 e la 
		giurisprudenza ivi richiamata). La Corte ha concluso che il ricorso 
		d'annullamento poteva essere diretto contro gli atti del Parlamento 
		europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, 
		anche se l'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, 
		art. 230 CE), nella sua versione applicabile all'epoca dei fatti, 
		menzionava solo gli atti del Consiglio e della Commissione. La Corte ha 
		sottolineato che un'interpretazione di tale disposizione che escludesse 
		gli atti del Parlamento europeo dal novero di quelli impugnabili 
		porterebbe ad un risultato contrastante sia con lo spirito del Trattato, 
		quale espresso nell'art. 164 del Trattato CE (divenuto art. 220 CE), sia 
		col sistema dello stesso (sentenza Les Verts, citata supra, punto 25).
		
		37 Da tale sentenza può dedursi il principio generale in forza del quale 
		ogni atto adottato da un organismo comunitario destinato a produrre 
		effetti giuridici nei confronti di terzi deve essere suscettibile di 
		controllo giurisdizionale. È pur vero che la sentenza Les Verts, citata 
		supra al punto 24, si limita a far menzione delle istituzioni 
		comunitarie e l'AER non è ricompresa tra le istituzioni elencate 
		all'art. 7 CE. Tuttavia, la situazione degli organismi comunitari dotati 
		del potere di adottare atti destinati a produrre effetti giuridici nei 
		confronti di terzi è identica a quella che ha dato luogo alla sentenza 
		Les Verts, citata supra: non può ritenersi accettabile, in una Comunità 
		di diritto, che atti di tal sorta sfuggano al controllo giurisdizionale.
		
		38 A tal riguardo, occorre sottolineare che l'annullamento di una gara 
		di appalto costituisce un atto che, in linea di principio, è impugnabile 
		ai sensi dell'art. 230 CE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 19 
		ottobre 2007, causa T‑69/05, Evropaïki Dynamiki/EFSA, non pubblicata 
		nella Raccolta, punto 53). Si tratta, infatti, di un atto che arreca 
		pregiudizio alla ricorrente modificando in misura rilevante la sua 
		situazione giuridica, poiché comporta l'impossibilità per la medesima di 
		ottenere l'attribuzione dell'appalto per il quale aveva presentato 
		un'offerta.
		
		39 Si deve inoltre ricordare che, ai sensi degli artt. 1 e 2 del 
		regolamento n. 2667/2000, come modificato, la Commissione può delegare 
		l'esecuzione dell'assistenza comunitaria di cui all'art. 1 del 
		regolamento (CE) n. 2666/2000 a favore della Repubblica federale di 
		Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia all'AER e, 
		segnatamente, incaricare quest'ultima della preparazione delle gare 
		d'appalto e della valutazione delle offerte. Come sottolineato dalla 
		Commissione, l'AER adotta pertanto decisioni che la Commissione stessa 
		avrebbe preso se non avesse delegato tali poteri a detta Agenzia.
		
		40 Le decisioni che la Commissione avrebbe adottato non possono perdere 
		la loro qualità di atto impugnabile per il solo fatto che la Commissione 
		ha delegato talune competenze all'AER, pena la creazione di una lacuna 
		giuridica.
		
		41 Va respinto l'argomento dell'AER secondo cui i diritti degli 
		offerenti sono tutelati dalla procedura prevista dal punto 37 delle 
		istruzioni agli offerenti in quanto essi potrebbero avere accesso a 
		tutte le procedure previste dalla Commissione, i cui atti sarebbero 
		suscettibili di ricorso ex art. 230 CE. Occorre rilevare, infatti, che 
		il punto 37 delle istruzioni agli offerenti non prevede che la 
		Commissione adotti, nel corso della procedura, una decisione 
		suscettibile di ricorso giurisdizionale. Si deve sottolineare, 
		d'altronde, che la Commissione ha dichiarato, rispondendo ad un quesito 
		scritto del Tribunale, di non aver previsto alcuna procedura specifica 
		per trattare le ipotesi di denunce non sfociate in una soluzione 
		amichevole della controversia ai sensi del punto 37 delle istruzioni 
		agli offerenti.
		
		42 Va respinto, infine, l'argomento dell'AER secondo cui i suoi atti 
		potrebbero essere impugnati dinanzi al giudice nazionale. È pur vero 
		che, nel caso di specie, ai termini del bando di gara e del punto 2 
		delle istruzioni agli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice è il 
		Ministero serbo degli Investimenti di capitali, ma resta il fatto che è 
		l'AER, e non un'autorità nazionale, ad aver preso la decisione di 
		annullare il bando di gara. Si deve sottolineare che nessun giudice 
		nazionale è competente nel giudizio relativo alla legittimità di tale 
		decisione.
		
		43 Ne consegue che le decisioni adottate dall'AER nel contesto delle 
		procedure di aggiudicazione e destinate a produrre effetti giuridici nei 
		confronti di terzi costituiscono atti impugnabili dinanzi al giudice 
		comunitario.
		
		44 Tale conclusione non è messa in discussione dalla giurisprudenza 
		citata dall'AER a supporto della propria difesa.
		
		45 Quanto alla sentenza 15 marzo 2005, causa C‑160/03, Spagna/Eurojust 
		(Racc. pag. I‑2077), è pur vero che la Corte ha ivi rilevato che gli 
		atti impugnati non rientravano tra quelli su cui essa esercita il suo 
		controllo di legittimità conformemente all'art. 230 CE (punto 37 della 
		sentenza). Tuttavia, al punto successivo di tale sentenza, la Corte ha 
		parimenti rilevato che l'art. 41 UE non prevedeva che l'art. 230 CE si 
		applicasse alle disposizioni relative alla cooperazione di polizia e 
		giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del Trattato 
		sull'Unione europea; la competenza della Corte in questa materia è 
		infatti precisata all'art. 35 UE, cui rinvia l'art. 46, lett. b), UE. La 
		Corte ha anche osservato, ai punti 41 e 42 di detta sentenza, che gli 
		atti impugnati in tale controversia non erano sottratti ad ogni 
		controllo giurisdizionale.
		
		46 Del pari, nell'ordinanza 8 giugno 1998, causa T‑148/97, Keeling/UAMI 
		(Racc. pag. II‑2217), il Tribunale non si è limitato a rilevare, al 
		punto 32, che l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 
		(marchi, disegni e modelli) (UAMI) non costituiva una delle istituzioni 
		della Comunità elencate all'art. 4 del Trattato CE (divenuto art. 7 CE), 
		né era considerato dall'art. 173, primo comma, del Trattato CE, ma ha 
		anche rilevato, al punto 33, che altri mezzi di ricorso erano 
		potenzialmente disponibili avverso la decisione controversa del 
		presidente dell'UAMI, facendo menzione, in particolare, dell'art. 179 
		del Trattato CE (divenuto art. 236 CE). Tale ordinanza, pertanto, non 
		osta a che un ricorso ai sensi dell'art. 230 CE sia esperibile nei 
		confronti di una decisione proveniente da un organismo comunitario non 
		menzionato da tale articolo.
		
		47 Quanto all'ordinanza del Tribunale 1° marzo 2007, cause riunite 
		T‑311/06 R I, T‑311/06 R II, T‑312/06 R e T‑313/06 R, FMC Chemical e a./EFSA 
		(non pubblicata nella Raccolta), si deve rilevare che essa riguarda un 
		ricorso avverso un parere emesso dall'Autorità europea per la sicurezza 
		alimentare che non produceva effetti giuridici obbligatori. Da tale 
		ordinanza non si può dedurre che un ricorso avverso un atto proveniente 
		da un organismo comunitario non menzionato dall'art. 230 CE sia 
		irricevibile.
		
		48 Pertanto, la giurisprudenza invocata dall'AER non rimette in 
		questione l'affermazione secondo cui un atto proveniente da un organismo 
		comunitario destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei 
		terzi non può essere sottratto al controllo giurisdizionale del giudice 
		comunitario.
		
		49 Occorre peraltro osservare che, in linea di principio, i ricorsi 
		devono essere presentati contro l'autore dell'atto impugnato, vale a 
		dire l'istituzione o l'organismo comunitario da cui proviene la 
		decisione.
		
		50 In tale contesto, occorre sottolineare che l'AER è un organismo 
		comunitario dotato di personalità giuridica e costituito con un 
		regolamento con l'obiettivo di dare attuazione all'assistenza 
		comunitaria a favore, segnatamente, della Serbia e del Montenegro (v. 
		gli artt. 1 e 3 del regolamento n. 2667/2000). A tal fine, gli artt. 1 e 
		2 del regolamento n. 2667/2000 autorizzano espressamente la Commissione 
		a delegare all'AER l'esecuzione di tale assistenza e, in particolare, la 
		preparazione delle gare d'appalto, la valutazione delle offerte e 
		l'aggiudicazione degli appalti. L'AER è pertanto competente, dopo 
		esserne stata incaricata dalla Commissione, ad attuare, essa stessa, i 
		programmi di assistenza comunitaria.
		
		51 Nel caso di specie, è l'AER che ha adottato la decisione di annullare 
		il bando di gara, in forza delle competenze delegate dalla Commissione 
		conformemente al regolamento n. 2667/2000. La Commissione non ha 
		partecipato al processo di adozione della decisione. Occorre pertanto 
		dichiarare che l'AER è l'autore dell'atto contestato. Di conseguenza, la 
		ricorrente può convenirla a tal titolo dinanzi al Tribunale.
		
		52 Occorre poi rilevare che dall'art. 13, n. 2, e dall'art. 13 bis, n. 
		3, del regolamento n. 2667/2000 risulta che spetta all'AER difendersi in 
		giudizio nelle controversie relative alla sua responsabilità 
		extracontrattuale e in quelle relative alle decisioni dalla stessa 
		adottate in applicazione dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001.
		
		53 Ciò premesso, non può ritenersi che le altre decisioni adottate dall'AER 
		non debbano parimenti essere difese in giudizio dalla stessa.
		
		54 È pur vero che, in alcuni casi, il giudice comunitario ha dichiarato 
		che atti adottati in forza di poteri delegati erano imputabili 
		all'istituzione delegante, alla quale incombeva la difesa in giudizio 
		dell'atto in questione. Tuttavia, in tali controversie, le circostanze 
		non erano comparabili a quelle del caso di specie.
		
		55 Quanto all'ordinanza del Tribunale 5 dicembre 2007, causa T‑133/03, 
		Schering-Plough/Commissione e EMEA (non pubblicata nella Raccolta), 
		relativa ad un ricorso di annullamento avverso un atto dell'Agenzia 
		europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), deve rilevarsi che il 
		Tribunale ha ivi sottolineato che il regolamento (CEE) del Consiglio 22 
		luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per 
		l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e 
		veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei 
		medicinali (GU L 214, pag. 1), si limita a prevedere una competenza 
		consultiva dell'EMEA, traendone la conclusione che il rifiuto della 
		domanda di modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio da 
		parte dell'EMEA doveva essere ritenuta come proveniente dalla 
		Commissione stessa, e che il ricorso doveva pertanto essere proposto nei 
		confronti di quest'ultima (ordinanza Schering-Plough/Commissione e EMEA, 
		citata, punti 22 e 23). Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che le 
		competenze dell'AER non sono di natura consultiva, atteso che spetta ad 
		essa, su delega della Commissione, preparare le gare d'appalto e 
		valutare le offerte, nonché aggiudicare gli appalti.
		
		56 Quanto alla sentenza del Tribunale 19 febbraio 1998, cause riunite 
		T‑369/94 e T‑85/95, DIR International Film e a./Commissione (Racc. pag. 
		II‑357), relativa ad un ricorso di annullamento avverso taluni atti 
		dell'European Film Distribution Office (EFDO), deve rilevarsi che il 
		Tribunale ha sottolineato che, secondo l'art. 7, n. 1, della decisione 
		90/685/CEE, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a 
		promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) 
		(1991-1995) (GU L 380, pag. 37), la Commissione era responsabile 
		dell'attuazione del programma MEDIA. Il Tribunale ha quindi rilevato che 
		il pertinente accordo tra la Commissione e l'EFDO sull'attuazione 
		finanziaria del programma MEDIA subordinava, in pratica, qualsiasi 
		decisione adottata in tale contesto al previo accordo dei rappresentanti 
		della Commissione e che le decisioni adottate dall'EFDO sulle domande di 
		finanziamento presentate nell'ambito del programma MEDIA erano pertanto 
		attribuibili alla Commissione, la quale era conseguentemente 
		responsabile del loro contenuto e poteva essere convenuta in giudizio 
		per difenderle (punti 52 e 53 della sentenza). Nel caso di specie, è 
		giocoforza rilevare che le decisioni adottate dall'AER per quanto 
		riguarda i pubblici appalti non sono subordinate al previo accordo della 
		Commissione.
		
		57 Risulta da tutte le suesposte considerazioni che il Tribunale è 
		competente a conoscere del presente ricorso e che giustamente la 
		ricorrente lo ha proposto nei confronti dell'AER.
		
		B - Sulla necessità di un reclamo amministrativo previo
		
		1. Argomenti delle parti
		
		58 L'AER fa valere che il punto 37 delle istruzioni agli offerenti 
		(citato supra, al punto 7) stabilisce un meccanismo di controllo 
		preliminare della legittimità dei suoi atti. Il ricorso proposto dinanzi 
		al Tribunale sarebbe irricevibile in ragione del fatto che la ricorrente 
		non avrebbe rispettato la procedura descritta a tale punto.
		
		59 La ricorrente e la Commissione si oppongono a tale eccezione di 
		irricevibilità.
		
		2. Giudizio del Tribunale
		
		60 Occorre rilevare, in primo luogo, che il disposto del punto 37.1 
		delle istruzioni agli offerenti non precisa che il reclamo 
		amministrativo presenta un carattere obbligatorio. Si deve inoltre 
		sottolineare che il fatto che il punto 37 delle istruzioni agli 
		offerenti non preveda un termine per la presentazione di un reclamo 
		amministrativo costituisce un argomento contro l'interpretazione di tale 
		punto nel senso che esso intende introdurre il requisito di un reclamo 
		amministrativo previo obbligatorio.
		
		61 Peraltro, il punto 37.2 delle istruzioni agli offerenti prevede 
		unicamente che la Commissione favorisca una soluzione amichevole tra 
		l'offerente che ha proposto ricorso e l'AER, e non che essa adotti, in 
		tale contesto, una decisione suscettibile di essere impugnata con un 
		ricorso giurisdizionale.
		
		62 Si deve inoltre sottolineare che il punto 37.3 non prevede nemmeno 
		che l'espletamento della procedura cui si riferisce costituisca un 
		requisito previo all'introduzione di un ricorso dinanzi al giudice 
		comunitario. Tale punto prevede, infatti, che, «[i]n caso di fallimento 
		del tentativo di conciliazione, l'offerente avrà accesso a tutte le 
		procedure previste dalla Commissione europea». In tale contesto, occorre 
		ricordare che la Commissione non ha previsto alcuna procedura specifica 
		al fine di trattare i casi di denunce non sfociate in una soluzione 
		amichevole ai sensi del punto 37 delle istruzioni agli offerenti (v. 
		supra, punto 41). Non sussiste, pertanto, una «procedura prevista dalla 
		Commissione» il cui espletamento potrebbe essere considerato come 
		requisito previo all'introduzione di un ricorso dinanzi al giudice 
		comunitario.
		
		63 L'AER fa valere che l'utilizzo del termine «può», (nella versione 
		originale inglese: «may»), al punto 37.1 delle istruzioni agli 
		offerenti, non può essere interpretato nel senso che tale procedura sia 
		facoltativa. Al riguardo, si deve osservare che è pur vero che detto 
		termine è parimenti impiegato in regolamenti che prevedono un 
		procedimento amministrativo obbligatorio previo all'introduzione di un 
		ricorso dinanzi al giudice comunitario. Ciò si verifica, ad esempio, 
		nell'art. 68 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, 
		concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, 
		pag. 1), cui l'AER fa riferimento, ai sensi del quale «qualsiasi persona 
		fisica o giuridica può presentare ricorso» avverso le decisioni 
		dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali di cui sia destinataria. 
		Occorre tuttavia sottolineare che tale regolamento prevede 
		espressamente, all'art. 69, un termine per presentare il ricorso 
		all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali. Inoltre, esso prevede 
		espressamente, all'art. 73, n. 1, che le decisioni della commissione di 
		ricorso di detto Ufficio possono formare oggetto di ricorso dinanzi al 
		giudice comunitario e prevede un termine per introdurre il ricorso 
		stesso. Del pari, se l'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle 
		Comunità europee prevede che qualsiasi persona cui si applica lo statuto 
		medesimo «può» presentare all'autorità che ha il potere di nomina un 
		reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, esso indica anche il 
		relativo termine. Inoltre, l'art. 91, n. 2, dello Statuto stesso prevede 
		espressamente che un ricorso dinanzi al giudice comunitario è ricevibile 
		soltanto se l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo 
		previo.
		
		64 Per contro, il punto 37 delle istruzioni agli offerenti non può far 
		dipendere la ricevibilità di un ricorso dall'introduzione di un previo 
		reclamo amministrativo obbligatorio, poiché la sua formulazione non è 
		sufficientemente chiara.
		
		65 Ad abundantiam, deve sottolinearsi che un requisito di ricevibilità 
		di un ricorso oltre quelli previsti dall'art. 230 CE non può essere 
		introdotto dall'AER in assenza di qualsivoglia fondamento giuridico.
		
		66 In tale contesto, deve essere respinto l'argomento dell'AER secondo 
		il quale il punto 2.4.16. della «Guida pratica delle procedure 
		contrattuali nell'ambito delle procedure esterne» costituirebbe tale 
		fondamento giuridico. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che una 
		siffatta guida pratica costituisce uno strumento di lavoro che chiarisce 
		le procedure applicabili in un determinato settore e che non può, in 
		quanto tale, costituire il fondamento giuridico per l'introduzione di un 
		reclamo amministrativo previo obbligatorio.
		
		67 Va parimenti respinto l'argomento dell'AER secondo cui detto 
		fondamento giuridico sarebbe costituito dall'art. 56, n. 1, lett. b), 
		del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che 
		stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
		delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento 
		finanziario»), ai sensi del quale le decisioni che affidano funzioni 
		d'esecuzione alle agenzie di cui all'art. 54, n. 2, del regolamento 
		medesimo prevedono necessariamente un sistema efficace di controllo 
		interno delle operazioni di gestione. A tal riguardo, si deve osservare 
		che tale disposizione riguarda il settore del bilancio e non disciplina 
		manifestamente gli strumenti di ricorso di cui dispongono gli offerenti. 
		Pertanto, essa non può costituire il fondamento giuridico che consenta 
		di introdurre un requisito di ricevibilità applicabile ai ricorsi degli 
		offerenti, vale a dire un reclamo amministrativo previo obbligatorio.
		
		68 Alla luce delle suesposte considerazioni, deve respingersi 
		l'eccezione di irricevibilità relativa alla mancata introduzione, da 
		parte della ricorrente, di un reclamo amministrativo previo.
		
		C - Sull'osservanza del termine di ricorso
		
		1. Argomenti delle parti
		
		69 L'AER ritiene che il ricorso sia irricevibile nella parte in cui si 
		chiede l'annullamento del provvedimento di cancellazione della gara per 
		la mancata osservanza del termine di ricorso previsto dall'art. 230, 
		quinto comma, CE.
		
		70 A tale proposito, essa sostiene di aver inviato la lettera del 9 
		ottobre 2006, con la quale informava la ricorrente dell'annullamento 
		della gara in questione, in allegato ad un messaggio di posta 
		elettronica di pari data. Dato che essa non avrebbe ricevuto alcun 
		messaggio di «mancato recapito» dal sistema di posta elettronica della 
		ricorrente, essa considera di poter ragionevolmente ritenere che il 
		messaggio di posta elettronica inviato il 9 ottobre 2006 sia stato 
		effettivamente recapitato alla ricorrente lo stesso giorno. Pertanto, il 
		termine ultimo per la presentazione del ricorso avverso tale decisione 
		sarebbe scaduto il 19 dicembre 2006.
		
		71 Nella controreplica, l'AER segnala che, a seguito di una verifica, ha 
		constatato che la versione originale della lettera in parola non è mai 
		stata inviata alla ricorrente. Contrariamente a ciò che è stato 
		dichiarato nel controricorso, la lettera non sarebbe stata inviata alla 
		ricorrente per via elettronica e per via postale, ma unicamente per via 
		elettronica. La ricorrente avrebbe pertanto appreso dell'annullamento 
		della gara dal documento allegato al messaggio di posta elettronica del 
		9 ottobre 2006.
		
		72 La ricorrente rileva che non ha mai ricevuto il messaggio di posta 
		elettronica del 9 ottobre 2006. La lettera del 9 ottobre 2006 le sarebbe 
		stata recapitata per via postale il 12 ottobre 2006.
		
		2. Giudizio del Tribunale
		
		73 Occorre rilevare, in primo luogo, che la decisione d'annullamento 
		della gara non costituisce una decisione che deve essere notificata 
		formalmente alla ricorrente conformemente all'art. 254, n. 3, CE. La 
		ricorrente, infatti, non è destinataria della decisione d'annullamento 
		della gara (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 14 maggio 2008, 
		causa T‑383/06, Icuna.Com/Parlamento, non ancora pubblicata nella 
		Raccolta, punto 43). La decisione d'annullamento riguardava l'intera 
		procedura di gara, e il fatto che essa sia stata successivamente 
		comunicata alla ricorrente non significa che sia stata indirizzata alla 
		stessa.
		
		74 Il termine di ricorso previsto dall'art. 230, quinto comma, CE ha 
		pertanto iniziato a decorrere a far data dal momento in cui la 
		ricorrente ha avuto conoscenza della decisione.
		
		75 Secondo la giurisprudenza della Corte, se la data di notifica di una 
		decisione non può essere determinata con certezza, il ricorrente 
		beneficia del dubbio che ne consegue e il suo ricorso va ritenuto 
		introdotto tempestivamente, se, alla luce dei fatti, non appare del 
		tutto escluso che la lettera di notifica della decisione sia pervenuta 
		con un ritardo tale da far ritenere rispettato il termine di ricorso 
		(sentenza della Corte 17 luglio 1959, cause riunite 32/58 e 33/58, 
		Snupat/Alta Autorità, Racc. pagg. 269, 273).
		
		76 Del pari, il beneficio del dubbio opera a favore del ricorrente 
		qualora non si tratti della determinazione della data di notifica, ma 
		della data in cui questi ha avuto conoscenza dell'atto. Spetta alla 
		parte che fa valere la tardività di un ricorso fornire la prova della 
		data alla quale si è verificato l'evento che fa decorrere il termine (v. 
		sentenza del Tribunale 30 giugno 2005, causa T‑347/03, 
		Branco/Commissione, Racc. pag. II‑2555, punto 54 e la giurisprudenza ivi 
		citata).
		
		77 Deve osservarsi che l'invio di un messaggio di posta elettronica non 
		dà garanzia della sua effettiva ricezione da parte del destinatario. Un 
		messaggio di posta elettronica, infatti, può non pervenire per ragioni 
		tecniche. Anche se, nel caso di specie, l'AER non ha ricevuto alcun 
		messaggio di «mancato recapito», ciò non significa necessariamente che 
		il messaggio di posta elettronica sia effettivamente pervenuto al suo 
		destinatario. Inoltre, anche nell'ipotesi in cui un messaggio di posta 
		elettronica perviene effettivamente al suo destinatario, è possibile che 
		la ricezione non si verifichi alla data dell'invio.
		
		78 In tale contesto, occorre sottolineare che l'AER aveva la possibilità 
		di scegliere uno strumento di comunicazione che consentisse di 
		determinare con precisione la data alla quale la lettera era pervenuta 
		all'offerente. È vero che l'AER ha chiesto alla ricorrente, nel suo 
		messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2006, di confermare 
		mediante messaggio di posta elettronica la ricezione del messaggio. 
		Tuttavia, non ha ricevuto tale conferma. Deve rilevarsi che il mittente 
		di un messaggio di posta elettronica che non riceve alcuna conferma 
		della ricezione, se resta del tutto inerte, normalmente non è in grado 
		di provare che il messaggio sia stato ricevuto e, eventualmente, in che 
		data.
		
		79 Quanto all'argomento dell'AER, dedotto nella controreplica, secondo 
		cui la lettera in questione non sarebbe stata inviata alla ricorrente 
		per via elettronica e per via postale, ma unicamente per via 
		elettronica, contrariamente a quanto era stato indicato nel 
		controricorso, occorre rilevare che essa non fornisce alcuna prova al 
		riguardo. La «scheda dettagliata» fornita in allegato alla 
		controreplica, recante menzione dell'invio della lettera di cui è causa 
		il 9 ottobre 2006, non può affatto escludere che la lettera sia stata 
		inviata anche per posta. Deve sottolinearsi che l'AER ha d'altronde 
		riconosciuto, all'udienza, che tale documento non dimostrava che la 
		lettera non fosse stata inviata per posta.
		
		80 L'AER, pertanto, non ha dimostrato che la ricorrente abbia avuto 
		conoscenza della decisione di annullamento della gara prima del 12 
		ottobre 2006, data in cui la ricorrente riconosce di aver ricevuto la 
		lettera del 9 ottobre 2006. Il termine di due mesi previsto dall'art. 
		230, quinto comma, CE, aumentato, ai sensi dell'art. 102, n. 2, del 
		regolamento di procedura, di un termine forfettario in ragione della 
		distanza di dieci giorni, è dunque scaduto il 22 dicembre 2006, data in 
		cui il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale.
		
		81 Risulta pertanto da tutte le suesposte considerazioni che il presente 
		ricorso non può essere considerato tardivo con riguardo all'annullamento 
		della decisione di annullare il bando di gara.
		
		D - Sulla ricevibilità del ricorso in quanto mira ad ottenere 
		l'annullamento della decisione di organizzare una nuova gara
		
		1. Argomenti delle parti
		
		82 L'AER e la Commissione fanno valere che la domanda di annullamento 
		della decisione dell'AER di organizzare una nuova gara è irricevibile. 
		Per quanto riguarda tale capo della domanda, la richiesta non sarebbe 
		conforme ai requisiti di forma sostanziali di cui all'art. 21 dello 
		Statuto della Corte di giustizia e all'art. 44, n. 1, lett. c), del 
		regolamento di procedura, dato che i motivi dedotti nel ricorso 
		riguardano solo la decisione d'annullamento del bando di gara.
		
		83 Inoltre, la decisione di organizzare una gara, indipendentemente dal 
		fatto che si tratti di una nuova gara o che sia adottata in esito 
		all'annullamento di un'altra gara, non riguarderebbe direttamente e 
		individualmente operatori economici, anche se essi hanno presentato 
		un'offerta in una procedura precedente, successivamente annullata.
		
		84 La ricorrente fa valere che la decisione di pubblicare un nuovo bando 
		di gara dipende - secondo l'AER - dal fatto che la prima gara non ha 
		avuto esito positivo. Nell'ipotesi in cui la decisione di annullare la 
		prima gara dovesse essere dichiarata illegittima, la successiva 
		decisione di organizzare una nuova gara costituirebbe la diretta 
		conseguenza di un comportamento illegittimo dell'AER. Essa fa valere 
		che, nell'ipotesi in cui il ricorso fosse accolto, questo comporterebbe 
		la riapertura della prima procedura e renderebbe priva di oggetto la 
		seconda.
		
		2. Giudizio del Tribunale
		
		85 Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni 
		che possono essere oggetto di un'azione di annullamento, ai sensi 
		dell'art. 230 CE, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti 
		giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti, 
		modificando in modo grave e manifesto la loro situazione giuridica (v. 
		ordinanza della Corte 28 gennaio 2004, causa C‑164/02, Paesi 
		Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑1177, punto 18 e la giurisprudenza ivi 
		citata).
		
		86 In linea di principio, la decisione di organizzare una gara non 
		arreca pregiudizio, poiché conferisce unicamente ai soggetti interessati 
		la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare un'offerta. 
		La ricorrente non ha presentato argomenti tali da dimostrare che, nel 
		caso di specie, si sarebbe potuto ritenere che la decisione di 
		organizzare una nuova gara avrebbe potuto tuttavia arrecarle 
		pregiudizio.
		
		87 In tal senso, l'argomento della ricorrente secondo cui, nell'ipotesi 
		in cui il ricorso fosse accolto, questo comporterebbe la riapertura 
		della prima procedura e renderebbe priva di oggetto la seconda, non è 
		tale da dimostrare che la decisione di organizzare una nuova gara le 
		arrechi pregiudizio. Del pari, il suo argomento secondo il quale, 
		nell'ipotesi in cui la decisione di annullare la prima gara dovesse 
		essere dichiarata illegittima, la decisione di organizzare una nuova 
		gara costituirebbe la diretta conseguenza di un comportamento 
		illegittimo dell'AER, non è idoneo a dimostrare che quest'ultima 
		decisione le arrechi pregiudizio. Infatti, la sola circostanza che 
		sussista un collegamento tra la decisione che arreca pregiudizio alla 
		ricorrente, vale a dire l'annullamento della prima procedura di gara, ed 
		una seconda decisione, cioè la decisione di organizzare una nuova gara, 
		non comporta che tale seconda decisione le arrechi parimenti 
		pregiudizio.
		
		88 Si deve inoltre rilevare che la decisione di organizzare una nuova 
		gara relativa ai medesimi lavori cui si riferisce un appalto 
		precedentemente annullato, di per sé, non implica che, nell'ipotesi di 
		annullamento in sede giurisdizionale della decisione di annullare il 
		primo appalto, l'autorità aggiudicatrice non sia più in grado di 
		proseguire la prima procedura. Infatti, la decisione di organizzare una 
		nuova gara non implica già l'attribuzione di un appalto relativo ai 
		medesimi lavori ad un altro offerente.
		
		89 Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che la 
		ricorrente non abbia apportato elementi che consentano di provare che la 
		decisione di organizzare una nuova gara produce effetti giuridici 
		vincolanti idonei a incidere sui suoi interessi, modificando in modo 
		grave e manifesto la sua situazione giuridica.
		
		90 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in quanto 
		irricevibile nella parte in cui la ricorrente chiede l'annullamento 
		della decisione di organizzare una nuova gara, senza che occorra 
		esaminare se il ricorso sia conforme ai requisiti di cui all'art. 44, n. 
		1, lett. c), del regolamento di procedura.
		
		E - Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui la ricorrente fa 
		valere i diritti della DOK ING
		
		1. Osservazioni preliminari
		
		91 Si deve ricordare che la ricorrente indica, nel ricorso, di agire in 
		nome proprio e in veste di delegata della società DOK ING. Ciò riguarda, 
		da un canto, le domande di annullamento. D'altro canto, la ricorrente 
		indica, nel ricorso, l'importo del danno asseritamente subìto nonché 
		quello asseritamente subìto dalla DOK ING, e chiede al Tribunale la 
		condanna dell'AER a versarle la totalità di detto importo.
		
		92 Il Tribunale ha chiesto alla ricorrente, nell'ambito delle misure di 
		organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di 
		procedura, di fornire dettagli relativi al «mandato», ricevuto da parte 
		della società DOK ING, di inserire negli atti qualsiasi documentazione 
		utile al riguardo e di pronunciarsi sulla questione se sia ammissibile 
		il modo che essa ha scelto di procedere al fine di far valere i diritti 
		della società DOK ING.
		
		2. Argomenti delle parti
		
		93 La ricorrente fa valere, nella risposta al quesito posto dal 
		Tribunale, di aver proposto il presente ricorso al fine di ottenere 
		adeguata tutela dei propri diritti e di quelli della DOK ING, sulla base 
		degli accordi in essere, in qualità di aziende che hanno partecipato 
		alla gara di appalto. Essa sostiene che i tre documenti prodotti, a 
		seguito della richiesta del Tribunale, dimostrano la sua legittimazione 
		in tal senso.
		
		94 L'AER e la Commissione ritengono che il presente ricorso non sia 
		ricevibile nella parte in cui la ricorrente fa valere i diritti della 
		società DOK ING.
		
		3. Giudizio del Tribunale
		
		95 In limine, deve rilevarsi che la Sogelma è, nel caso di specie, 
		l'unica ricorrente. In particolare, né la DOK ING né il consorzio 
		costituito dalla ricorrente e dalla DOK ING sono parti nella presente 
		controversia. Inoltre, occorre sottolineare che la ricorrente non fa 
		valere che la DOK ING le ha ceduto i propri diritti.
		
		96 Si deve pertanto esaminare se i tre documenti prodotti dalla 
		ricorrente a seguito della domanda del Tribunale le consentano di far 
		valere i diritti della DOK ING nell'ambito del presente procedimento.
		
		97 Quanto al documento intitolato «Joint venture Agreement» (accordo 
		d'impresa comune), datato 27 settembre 2005, si deve osservare che il 
		suo art. 4 prevede che la ricorrente, in considerazione della sua 
		leadership, è autorizzata, segnatamente, ad assumere impegni in nome 
		della DOK ING e che può firmare, in nome dell'impresa comune, ogni 
		documento necessario alla realizzazione dei lavori oggetto del bando di 
		gara. Si deve sottolineare che tale accordo non fa riferimento alla 
		possibilità, per la ricorrente, di proporre un ricorso giurisdizionale 
		per far valere i diritti della DOK ING.
		
		98 Quanto al documento intitolato «Power of attorney» (delega), firmato 
		il 6 dicembre 2005 da un rappresentante della DOK ING, si deve 
		sottolineare che neanche tale documento richiama la possibilità, per la 
		ricorrente, di proporre un ricorso giurisdizionale facendo valere i 
		diritti della DOK ING.
		
		99 Solo il terzo documento fornito dalla ricorrente, una lettera della 
		DOK ING datata 1° dicembre 2006 e indirizzata alla ricorrente, riguarda 
		i ricorsi giurisdizionali. Tale lettera recita quanto segue:
		
		«Quanto alla suddetta gara e al suo successivo annullamento da parte 
		dell'autorità aggiudicatrice, vi autorizziamo, in questa sede, data la 
		vostra leadership dell'impresa comune, a dar mandato al vostro legale 
		rappresentante per proporre ricorso giurisdizionale contro l'[AER], per 
		il danno causato dall'annullamento dalla gara anche nei nostri 
		confronti»
		
		(«With reference to the above tender and the subsequent cancellation by 
		the Contracting Authority, we her[e]by authorize you as the Joint 
		Venture Leader, to instruct your lawyer to take legal action against the 
		European Agency for Reconstruction, for damages caused by the tender 
		cancellation, also on our behalf»).
		
		100 Tale documento, pertanto, ha come unico oggetto l'autorizzazione 
		della ricorrente a dar mandato al suo legale rappresentante per agire in 
		giudizio anche per la DOK ING. Esso non riguarda, tuttavia, la forma e 
		il contenuto del ricorso giurisdizionale in oggetto e, di conseguenza, 
		non fornisce dettagli al riguardo. Esso non prevede, in particolare, che 
		la ricorrente possa legittimamente introdurre, essa sola, un ricorso 
		giurisdizionale e far valere, in tale ambito, i diritti della DOK ING. 
		Occorre rilevare che il fatto che una società dia mandato ad un 
		rappresentante legale per introdurre un ricorso giurisdizionale, anche 
		per una seconda società, significa, normalmente, che il legale 
		rappresentante introdurrà il ricorso in nome delle due parti ricorrenti, 
		o due ricorsi distinti.
		
		101 Non è ammissibile che una società faccia valere in giudizio i 
		diritti di un'altra società se non ha ricevuto inequivocamente un 
		mandato a tal fine. Il singolo, infatti, ha interesse a disporre dello 
		status di ricorrente, per poter gestire la controversia e poter 
		proporre, ad esempio, un'impugnazione avverso la sentenza alla quale il 
		suo ricorso ha dato luogo. Inoltre, una società che intenda ottenere il 
		pagamento di un determinato importo a titolo di risarcimento del danno 
		fatto valere vuole, normalmente, che il giudice condanni il convenuto a 
		versarle tale somma e non a versarla ad un'altra società.
		
		102 Dalle suesposte considerazioni consegue che i documenti forniti 
		dalla ricorrente non sono tali da dimostrare che essa ha ricevuto 
		mandato dalla DOK ING per far valere, come ricorrente unica, i diritti 
		di quest'ultima dinanzi al giudice comunitario.
		
		103 Ne consegue che il ricorso è irricevibile nella parte in cui la 
		ricorrente fa valere i diritti della DOK ING.
		
		F - Conclusioni sulla ricevibilità del ricorso
		
		104 Dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso è 
		ricevibile nella parte in cui la ricorrente chiede, in nome proprio, 
		l'annullamento della decisione di annullamento della gara e nella parte 
		in cui chiede il risarcimento del danno che essa stessa asserisce di 
		aver subìto.
		
		105 Per contro, il ricorso è irricevibile nella parte in cui la 
		ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'AER di organizzare 
		una nuova gara e nella parte in cui fa valere i diritti della DOK ING.
		
		Nel merito
		
		A - Sulla domanda di annullamento della decisione di annullare la gara
		
		106 A sostegno della propria domanda di annullamento della decisione di 
		annullare la gara, la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla 
		violazione di forme sostanziali. Tale motivo si articola in due capi, il 
		primo relativo all'insufficienza della motivazione, il secondo relativo 
		all'illogicità e alla contraddittorietà della motivazione.
		
		1. Argomenti delle parti
		
		a) Sul primo capo del motivo unico, relativo all'insufficienza della 
		motivazione
		
		107 La ricorrente rileva che l'AER non ha rispettato, quanto alla 
		decisione di annullamento della gara, l'obbligo di motivazione previsto 
		dall'art. 41 della direttiva 2004/18, a suo avviso applicabile all'AER. 
		L'AER sarebbe stata tenuta ad informare gli offerenti, in tempo utile ed 
		esaustivamente, di tutte le ragioni che giustificavano l'annullamento 
		della gara, tenendo conto dell'interesse pubblico e della situazione di 
		urgenza che avrebbero dovuto, a suo avviso, portare ad un'aggiudicazione 
		rapida e soddisfacente dell'appalto, segnatamente in considerazione 
		della circostanza che esso riguardava servizi in un settore delicato 
		come quello in oggetto.
		
		108 Considerato l'iter che ha condotto all'adozione dei provvedimenti 
		impugnati, non vi sarebbe alcun dubbio, secondo la ricorrente, che 
		l'annullamento della procedura sia frutto di una scelta non ponderata, 
		effettuata senza un'approfondita valutazione dell'interesse pubblico da 
		tutelare.
		
		109 Il comportamento dell'AER sarebbe tanto più grave per il fatto che, 
		per adottare e comunicare la decisione di annullamento della gara, la 
		stessa avrebbe impiegato circa sette mesi.
		
		110 L'AER e la Commissione contestano tali argomenti.
		
		b) Sul secondo capo del motivo unico, relativo all'illogicità e alla 
		contraddittorietà della motivazione
		
		111 Secondo la ricorrente, dal raffronto tra la lettera dell'AER del 9 
		ottobre 2006 e quella del 14 dicembre 2006 potrebbe dedursi che 
		l'effettiva ragione della decisione di annullare la precedente procedura 
		per avviarne una nuova non consiste nell'inadeguatezza, sotto il profilo 
		tecnico, delle offerte presentate, ma piuttosto in una modifica 
		considerevole delle condizioni tecniche. La ricorrente ritiene che 
		occorra riferirsi alla comunicazione più recente, vale a dire la lettera 
		del 14 dicembre 2006, per valutare il comportamento dell'AER.
		
		112 Inoltre, la motivazione fornita nella lettera del 9 ottobre 2006, 
		che faceva riferimento al fatto che l'esperienza professionale di uno 
		degli esperti chiave proposti dalla ricorrente era inferiore a quella 
		indicata nel bando di gara, sarebbe contraddetta dal comportamento 
		seguito dai soggetti responsabili della valutazione delle offerte, che 
		avrebbero autorizzato l'impiego della ricorrente in attività di 
		sminamento subacqueo identiche a quelle oggetto del bando di gara, e ciò 
		proprio in considerazione delle qualità tecniche degli esperti della 
		ricorrente e della tecnologia adoperata dalla stessa.
		
		113 L'AER e la Commissione contestano tali argomenti.
		
		2. Giudizio del Tribunale
		
		a) Osservazioni preliminari
		
		114 Occorre determinare, in primo luogo, quali disposizioni e quali 
		principi disciplinino l'obbligo di motivazione della decisione di 
		annullamento della gara.
		
		115 In tale contesto, deve essere respinto l'argomento della ricorrente 
		secondo cui la direttiva 2004/18 sarebbe applicabile alla procedura di 
		aggiudicazione di cui è causa. Infatti, tale direttiva che, ai sensi del 
		suo art. 84, ha come destinatari gli Stati membri, è volta a coordinare 
		le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali 
		applicabili alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
		lavori, di forniture e di servizi. Orbene, gli appalti pubblici 
		aggiudicati dall'AER non sono soggetti alla normativa degli Stati 
		membri.
		
		116 Occorre infatti rilevare che l'aggiudicazione degli appalti pubblici 
		da parte delle istituzioni comunitarie è assoggettata alle disposizioni 
		del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) della 
		Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del 
		regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità di 
		esecuzione»). Ai termini dell'art. 162, n. 1, del regolamento 
		finanziario, le azioni esterne finanziate dal bilancio generale delle 
		Comunità europee sono disciplinate dalle parti prima (Disposizioni 
		comuni) e terza (Disposizioni transitorie e finali) dello stesso 
		regolamento, fatte salve le deroghe di cui al titolo IV (Azioni esterne) 
		della sua seconda parte (Disposizioni particolari). L'art. 7 del 
		regolamento n. 2666/2000 prevede espressamente, d'altronde, che la 
		Commissione attui l'assistenza comunitaria prevista da detto regolamento 
		conformemente al regolamento finanziario.
		
		117 Le disposizioni che la Commissione deve rispettare con riguardo 
		all'aggiudicazione degli appalti pubblici si applicano anche all'AER. 
		Infatti, ai sensi dell'art. 185, n. 1, del regolamento finanziario, la 
		Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi 
		creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono 
		effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio. Ai sensi dell'art. 74 
		del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 
		2343, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui 
		all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 357, 
		pag. 72), per quanto riguarda gli appalti pubblici aggiudicati da tali 
		organismi, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento 
		finanziario, nonché delle sue modalità di esecuzione.
		
		118 Ai sensi dell'art. 101 del regolamento finanziario, la decisione di 
		annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto deve essere 
		motivata ed essere resa nota agli offerenti.
		
		119 Inoltre, secondo la giurisprudenza, la motivazione di una decisione 
		deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito 
		dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati 
		di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice 
		comunitario di esercitare il proprio controllo (v. sentenza della Corte 
		15 aprile 1997, causa C‑22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. 
		pag. I‑1809, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).
		
		120 Tuttavia, nulla impone che la decisione specifichi tutti gli 
		elementi di fatto e di diritto rilevanti. Il carattere sufficiente della 
		motivazione di una decisione può essere valutato alla luce non solo del 
		suo tenore, ma anche del contesto della sua adozione nonché del 
		complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. 
		sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑471/93, Tiercé 
		Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II‑2537, punto 33). È sufficiente che 
		la decisione menzioni i principali punti di diritto e di fatto, anche in 
		modo sintetico, ma chiaro e pertinente (sentenza della Corte 4 luglio 
		1963, causa 24/62, Germania/Commissione, Racc. pagg. 129, 143).
		
		121 È alla luce di tali rilievi che occorre esaminare se l'AER abbia 
		motivato sufficientemente la decisione di annullare la gara.
		
		b) Sul primo capo del motivo unico, relativo all'insufficienza della 
		motivazione
		
		122 Si deve ricordare che, nella lettera del 9 ottobre 2006, l'AER ha 
		indicato che la procedura di aggiudicazione era stata annullata in 
		quanto nessuna delle offerte ricevute soddisfaceva i requisiti tecnici. 
		Con riferimento all'offerta della ricorrente, l'AER aggiungeva che il «Superintendent 
		Survey Team» non soddisfaceva i requisiti previsti al punto 16, lett. 
		x), del bando di gara e al punto 4.2, lett. x), delle istruzioni agli 
		offerenti.
		
		123 La motivazione fornita per l'annullamento della gara, vale a dire il 
		fatto che nessuna delle offerte ricevute era conforme alle condizioni 
		tecniche, benché sintetica, è chiara ed inequivoca. La motivazione 
		fornita per chiarire, più specificamente, la mancata conformità 
		dell'offerta della ricorrente è, anch'essa, sintetica, ma parimenti 
		chiara ed inequivoca. L'AER, infatti, ha richiamato il punto del bando 
		di gara e quello delle istruzioni agli offerenti che indicano che il 
		personale chiave deve possedere almeno dieci anni di esperienza 
		professionale appropriata, e ha indicato il membro del gruppo proposto 
		dalla ricorrente che non soddisfaceva tale requisito.
		
		124 A tal riguardo, occorre rilevare che la ricorrente stessa aveva 
		indicato, nel curriculum vitae della persona proposta per il posto di «Superintendent 
		Survey Team», che questi aveva un'esperienza professionale di soli 
		cinque anni. Non era pertanto necessario, per l'AER, motivare 
		ulteriormente la conclusione secondo cui l'offerta della ricorrente non 
		soddisfaceva le condizioni tecniche del bando.
		
		125 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui l'annullamento 
		della procedura sarebbe frutto di una scelta non ponderata, effettuata 
		senza un'approfondita valutazione dell'interesse pubblico da tutelare, 
		occorre rilevare che esso non si riferisce, in realtà, ad una violazione 
		di forme sostanziali, ma attiene al merito, in quanto si risolve nel 
		dedurre un errore di valutazione da parte dell'AER.
		
		126 In ogni caso, i fatti dedotti dalla ricorrente non sono tali da 
		dimostrare un errore manifesto di valutazione da parte dell'AER. È vero 
		che sussisteva un interesse pubblico che gli ordigni bellici inesplosi 
		presenti nelle linee di navigazione interna della Serbia e del 
		Montenegro fossero rimossi al più presto al fine di consentire il 
		ripristino della navigazione di quelle acque. Tuttavia, il solo fatto 
		che sussiste un interesse pubblico alla rapida attribuzione di un 
		appalto non consente all'autorità aggiudicatrice di discostarsi dalle 
		condizioni tecniche obbligatorie definite nel bando di gara. Infatti, ai 
		sensi dell'art. 100, n. 1, del regolamento finanziario, la designazione 
		dell'aggiudicatario dell'appalto deve essere svolta nel rispetto dei 
		criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti 
		della gara d'appalto. Come sottolineato dalla Commissione, se 
		un'amministrazione aggiudicatrice potesse discostarsi dalle condizioni 
		dell'appalto, come fissate in precedenza, essa favorirebbe gli offerenti 
		rispetto alle imprese che hanno rinunciato a partecipare all'appalto in 
		ragione del fatto che - proprio come gli stessi offerenti - esse non 
		potevano soddisfare le condizioni precedentemente fissate.
		
		127 Con riguardo all'argomento secondo cui l'AER avrebbe adottato e 
		comunicato tardivamente la decisione di annullare la procedura, deve 
		rilevarsi che la ricorrente non chiarisce la conseguenza che tale 
		circostanza potrebbe spiegare in ordine alla legittimità della 
		decisione.
		
		c) Sul secondo capo del motivo unico, relativo all'illogicità e alla 
		contraddittorietà della motivazione
		
		128 Deve osservarsi che la ricorrente fa valere, in sostanza, che 
		sussiste una contraddizione tra la motivazione della decisione di 
		annullamento della gara fornita nella lettera del 9 ottobre 2006 e 
		quella di cui alla lettera del 14 dicembre 2006, in quanto la prima 
		chiarirebbe tale decisione con l'assenza di un'offerta che soddisfi le 
		condizioni tecniche, mentre la seconda la chiarirebbe con una modifica 
		delle condizioni tecniche.
		
		129 In primo luogo, va respinto l'argomento della ricorrente secondo il 
		quale occorre riferirsi alla comunicazione più recente, vale a dire la 
		lettera del 14 dicembre 2006, per valutare il comportamento dell'AER. La 
		lettera che informava la ricorrente dell'annullamento della gara è 
		quella del 9 ottobre 2006, sicché occorre riferirsi ad essa per valutare 
		se la motivazione della decisione di annullamento della gara sia 
		illogica e contraddittoria.
		
		130 La lettera del 9 ottobre 2006 non è, di per sé, contraddittoria. 
		Anche se l'AER avesse fornito altre spiegazioni, nella lettera del 14 
		dicembre 2006, tali spiegazioni non potrebbero modificare la motivazione 
		della decisione comunicata due mesi prima. Un'eventuale divergenza tra 
		tali due lettere, pertanto, non potrebbe dar luogo ad una contraddizione 
		nella motivazione fornita per la decisione di annullare la gara.
		
		131 In ogni caso, occorre sottolineare che non sussiste alcuna 
		contraddizione tra la motivazione fornita, per la decisione di annullare 
		la gara, nella lettera del 9 ottobre 2006 e quella di cui alla lettera 
		del 14 dicembre 2006.
		
		132 A tal riguardo, occorre rilevare che la lettera del 14 dicembre 2006 
		fa espressamente riferimento al fatto che il comitato di valutazione 
		dell'AER ha osservato che nessuna delle offerte ricevute soddisfaceva le 
		condizioni tecniche ed indica che tale comitato non aveva formulato 
		altre osservazioni. Tale lettera conferma, pertanto, che la mancanza di 
		un'offerta tecnicamente idonea costituiva l'unica ragione che 
		giustificasse la decisione di annullare la gara.
		
		133 Se tale lettera indica parimenti che l'AER esercita il proprio 
		diritto di annullare la gara e di organizzarne una nuova in ragione 
		della circostanza che le condizioni tecniche avevano subito un notevole 
		cambiamento, occorre interpretare tale frase tenendo conto del contesto. 
		Risulta infatti espressamente dal tenore letterale dell'oggetto della 
		lettera del 14 dicembre 2006 che essa costituisce una risposta alla 
		lettera della ricorrente del 13 novembre 2006. Con tale lettera, la 
		ricorrente aveva chiesto all'AER di comunicarle la decisione di 
		annullamento della gara ed il relativo verbale nonché di adottare una 
		decisione motivata in ordine all'eventuale organizzazione di una 
		procedura negoziata.
		
		134 In considerazione di tale contesto, la frase secondo la quale l'AER 
		esercita il proprio diritto di annullare la procedura e di organizzare 
		una nuova gara in ragione della circostanza che le condizioni tecniche 
		avevano subìto un notevole cambiamento deve essere intesa nel senso che 
		l'AER chiarisce la ragione per la quale ha scelto di organizzare una 
		nuova procedura invece di avviare una procedura negoziata.
		
		135 D'altronde, la ricorrente stessa indica, nella replica, che la nuova 
		giustificazione sembra proprio essere stata addotta esclusivamente per 
		rispondere alla sua richiesta di avviare una procedura negoziata. A tal 
		riguardo, occorre sottolineare che la decisione di annullare una gara è 
		diversa da quella relativa a quanto ne consegue, vale a dire la 
		decisione di non aggiudicare l'appalto, di avviare una procedura 
		negoziata o di organizzare una nuova gara. Il fatto che l'AER abbia 
		menzionato, in risposta alla domanda di avviare una procedura negoziata, 
		una motivazione diversa da quella richiamata per giustificare 
		l'annullamento della procedura di gara, non consente pertanto di 
		concludere nel senso dell'esistenza di una contraddizione nella 
		motivazione.
		
		136 Occorre peraltro sottolineare che, dopo l'annullamento di una 
		procedura di gara, detta procedura è conclusa e l'autorità 
		aggiudicatrice è completamente libera di decidere circa il seguito da 
		dare alla vicenda. Nessuna disposizione conferisce ad un operatore 
		economico il diritto a che sia avviata una procedura negoziata. L'AER, 
		pertanto, non era tenuta a adottare una decisione formale con riguardo 
		alla proposta della ricorrente di avviare una siffatta procedura. La 
		lettera del 14 dicembre 2006 costituisce solo una risposta alla lettera 
		della ricorrente del 13 novembre 2006, in cui essa chiedeva in 
		particolare all'AER di adottare una decisione motivata sull'eventuale 
		organizzazione di una procedura negoziata, il che ha indotto l'AER a 
		comunicare alla ricorrente, in un intento di buona amministrazione, la 
		ragione per la quale aveva deciso di avviare una nuova gara invece di 
		una procedura negoziata.
		
		137 Va parimenti respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la 
		motivazione fornita nella lettera del 9 ottobre 2006 sarebbe 
		contraddetta dal fatto che alla ricorrente sarebbe stato poi accordato 
		un appalto pubblico simile a quello controverso nella specie. La 
		motivazione fornita nella lettera del 9 ottobre 2006 si riferisce al 
		mancato rispetto dei requisiti tecnici del bando di gara, che la 
		ricorrente, d'altronde, non contesta, poiché riconosce che il «Superintendent 
		Survey Team» proposto nella sua offerta non possedeva l'esperienza 
		professionale richiesta. Tale motivazione non implica che la ricorrente 
		non sia in grado di effettuare lavori siffatti.
		
		138 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui la lettera del 14 
		dicembre 2006 dimostra che la ragione effettiva dell'annullamento della 
		gara non era l'inadeguatezza tecnica delle offerte ricevute, bensì la 
		modifica delle condizioni tecniche, si deve osservare che esso non si 
		riferisce, in realtà, ad un errore nella motivazione della decisione di 
		annullamento della gara, ma rimette in discussione la veridicità di tale 
		motivazione, il che si risolve, in sostanza, in una contestazione della 
		decisione medesima nel merito, deducendo uno sviamento di potere.
		
		139 Secondo costante giurisprudenza, costituisce uno sviamento di potere 
		l'adozione, da parte di un'istituzione comunitaria, di un atto allo 
		scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi 
		da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista 
		dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. 
		sentenza della Corte 12 novembre 1996, causa C‑84/94, Regno 
		Unito/Consiglio, Racc. pag. I‑5755, punto 69 e la giurisprudenza ivi 
		citata).
		
		140 Nel caso di specie, si è già rilevato che non sussiste alcuna 
		contraddizione tra la motivazione indicata nella lettera del 9 ottobre 
		2006 e quella di cui alla lettera del 14 dicembre 2006.
		
		141 Inoltre, la Commissione sottolinea correttamente che la decisione di 
		annullamento è stata comunicata al pubblico nella Gazzetta Ufficiale con 
		la medesima motivazione fornita nella lettera del 9 ottobre 2006 (GU 
		2006, S 198). Tale motivazione è la seguente: «Atteso che nessuna delle 
		offerte era conforme dal punto di vista tecnico, la procedura di 
		aggiudicazione è stata annullata».
		
		142 Ciò premesso, non si può dedurre dal comportamento ulteriore dell'AER 
		che il motivo effettivo dell'annullamento della procedura differisca da 
		quello esposto nella lettera del 9 ottobre 2006.
		
		143 Dalle suesposte considerazioni discende che occorre respingere in 
		quanto infondato il capo della domanda della ricorrente in cui si chiede 
		l'annullamento della decisione di annullamento della gara.
		
		B - Sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto
		
		1. Argomenti delle parti
		
		144 La ricorrente ritiene che la mancata aggiudicazione dell'appalto di 
		cui trattasi sia attribuibile all'illegittimo comportamento dell'AER e 
		che quest'ultima abbia causato un pregiudizio a suo carico. Tale 
		pregiudizio consisterebbe nei costi inutilmente sostenuti per 
		l'elaborazione della proposta e per la messa a disposizione di una parte 
		delle attrezzature necessarie per un periodo di sessanta giorni e 
		ammonterebbe ad un totale di EUR 118 604,58.
		
		145 L'AER contesta gli argomenti della ricorrente.
		
		2. Giudizio del Tribunale
		
		146 Secondo consolidata giurisprudenza, la responsabilità 
		extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 288, secondo comma, 
		CE è subordinata alla coesistenza di un insieme di requisiti, vale a 
		dire l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, 
		l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra tale 
		comportamento e il danno lamentato (sentenze della Corte 2 luglio 1974, 
		causa 153/73, Holtz & Willemsen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 675, 
		punto 7, e del Tribunale 3 febbraio 2005, causa T‑19/01, Chiquita Brands 
		e a./Commissione, Racc. pag. II‑315, punto 76).
		
		147 Poiché queste tre condizioni della responsabilità devono essere 
		cumulativamente soddisfatte, la mancanza di una di esse è sufficiente 
		per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza della Corte 9 
		settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. 
		I‑5251, punto 14).
		
		148 Nel caso di specie, tutti gli argomenti che la ricorrente ha fatto 
		valere al fine di dimostrare l'illegittimità della decisione di 
		annullamento della gara sono stati esaminati e respinti (v. supra, punti 
		122-143). La ricorrente, pertanto, non può chiedere il risarcimento del 
		danno in base all'asserita illegittimità di tale decisione.
		
		149 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui l'AER avrebbe 
		impiegato un tempo irragionevolmente lungo per adottare la decisione di 
		annullamento del bando di gara e per comunicarla alla ricorrente, deve 
		osservarsi che il solo fatto che sia trascorso un periodo di più di sei 
		mesi tra l'invio dell'ultima domanda di chiarimenti agli offerenti e la 
		comunicazione della decisione di annullare il bando di gara non può 
		essere qualificato come comportamento illegittimo da parte dell'AER.
		
		150 Deve peraltro osservarsi che non può sussistere alcun nesso di 
		causalità tra il tempo impiegato dall'AER per adottare e comunicare la 
		decisione di annullamento del bando di gara e le spese sostenute dalla 
		ricorrente per la preparazione della propria offerta.
		
		151 Dalle suesposte considerazioni discende che la domanda di 
		risarcimento del danno asseritamente subìto deve essere respinta.
		
		C - Sulla domanda di produzione di documenti
		
		152 Quanto alla domanda della ricorrente di chiedere al Tribunale di 
		ordinare all'AER di produrre tutti i documenti relativi alla procedura 
		di aggiudicazione di cui è causa, occorre rilevare che, secondo la 
		giurisprudenza, per consentire al Tribunale di valutare se sia utile ai 
		fini del corretto svolgimento del procedimento disporre la produzione di 
		determinati documenti, la parte che ne fa domanda deve identificare i 
		documenti sollecitati e fornire al Tribunale un minimo di elementi 
		idonei ad accreditare la rilevanza di tali documenti ai fini del 
		procedimento (sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, 
		Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 93).
		
		153 A sostegno di tale domanda, la ricorrente fa valere che l'AER ha 
		fornito giustificazioni vaghe e succinte a sostegno delle sue scelte e 
		che essa le aveva chiesto di produrre tali documenti, ma detta domanda 
		era rimasta senza risposta. Inoltre, la ricorrente sostiene di avere il 
		diritto di conoscere le ragioni che hanno condotto all'annullamento del 
		bando di gara al fine di accertarsi della legittimità degli atti 
		dell'autorità aggiudicatrice.
		
		154 Con riguardo, in primo luogo, al fatto che la ricorrente ha chiesto 
		all'AER la produzione di documenti relativi alla procedura di 
		aggiudicazione e che tale richiesta è rimasta senza risposta, deve 
		sottolinearsi che tale fatto, di per sé, non è idoneo a dimostrare 
		l'utilità di tali documenti ai fini del procedimento.
		
		155 Quanto, in secondo luogo, all'argomento della ricorrente secondo cui 
		l'AER avrebbe fornito giustificazioni vaghe e succinte a sostegno delle 
		proprie scelte, occorre sottolineare che si è rilevato supra, ai punti 
		123 e 124, che l'AER ha comunicato alla ricorrente una motivazione 
		sufficiente della sua decisione di annullare il bando di gara. A tal 
		riguardo, il Tribunale è sufficientemente informato dagli elementi che 
		figurano nel fascicolo e non sembra, inoltre, che i documenti relativi 
		alla procedura di aggiudicazione avrebbero potuto essere utili al fine 
		di valutare il carattere sufficiente della motivazione fornita.
		
		156 Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, l'argomento della 
		ricorrente secondo il quale essa ha diritto di conoscere le ragioni che 
		hanno condotto all'annullamento del bando di gara al fine di accertarsi 
		della legittimità degli atti dell'autorità aggiudicatrice, deve 
		osservarsi che essa non ha presentato elementi obiettivi che inducano a 
		ritenere che il reale motivo dell'annullamento della procedura non sia 
		quello esposto nella lettera del 9 ottobre 2006 (v. supra, punti 
		140-142).
		
		157 In tale contesto, si deve sottolineare che una domanda volta alla 
		produzione di tutti i documenti relativi alla procedura di 
		aggiudicazione di cui è causa, come formulata dalla ricorrente, 
		corrisponde ad una domanda di produzione del fascicolo interno dell'AER. 
		Occorre constatare che l'esame, da parte del giudice comunitario, del 
		fascicolo interno di un organismo comunitario onde verificare se la 
		decisione di quest'ultimo sia stata influenzata da considerazioni 
		diverse da quelle esposte nella motivazione costituisce un provvedimento 
		istruttorio di carattere eccezionale. Esso presuppone che le circostanze 
		che hanno caratterizzato la decisione di cui è causa diano adito a seri 
		dubbi in ordine ai motivi reali e, in particolare, a sospetti che tali 
		motivi siano estranei alle finalità del diritto comunitario e quindi 
		configurino uno sviamento di potere (v., in tal senso, con riguardo alle 
		decisioni della Commissione, ordinanza della Corte 18 giugno 1986, cause 
		riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 1899, 
		punto 11). Orbene, si deve rilevare che tali circostanze non ricorrono 
		nella specie.
		
		158 Risulta dalle suesposte considerazioni che la ricorrente non ha 
		presentato elementi a sostegno dell'utilità della produzione di tutti i 
		documenti relativi alla procedura di aggiudicazione ai fini del 
		procedimento. La domanda di produzione di tali documenti deve pertanto 
		essere respinta.
		
		Sulle spese
		
		159 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte 
		soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
		
		160 Poiché l'AER ha chiesto la condanna della ricorrente, che è 
		risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
		
		161 Peraltro, l'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura 
		precisa che le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie 
		spese. Ne consegue che la Commissione sopporterà le proprie spese.
		
		Per questi motivi,
		
		IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
		
		dichiara e statuisce:
		
		1) Il ricorso è respinto.
		
		2) La Sogelma - Società generale lavori manutenzioni appalti Srl 
		sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall'Agenzia europea per 
		la ricostruzione.
		
		3) La Commissione sopporterà le proprie spese.
		
		
		
		Martins Ribeiro
		
		
		Papasavvas
		
		
		Dittrich
		
		Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 ottobre 2008.
		
		Il cancelliere
		
		
		Il presidente
		
		E. Coulon
		
		
		M. E. Martins Ribeiro
		
		
		Indice
		
		Contesto normativo
		
		Fatti
		
		Procedimento e conclusioni delle parti
		
		Sulla ricevibilità
		
		A - Sulla competenza del Tribunale a statuire su un ricorso proposto ai 
		sensi dell'art. 230, quarto comma, CE avverso un provvedimento dell'AER
		
		1. Argomenti delle parti
		
		2. Giudizio del Tribunale
		
		B - Sulla necessità di un reclamo amministrativo previo
		
		1. Argomenti delle parti
		
		2. Giudizio del Tribunale
		
		C - Sull'osservanza del termine di ricorso
		
		1. Argomenti delle parti
		
		2. Giudizio del Tribunale
		
		D - Sulla ricevibilità del ricorso in quanto mira ad ottenere 
		l'annullamento della decisione di organizzare una nuova gara
		
		1. Argomenti delle parti
		
		2. Giudizio del Tribunale
		
		E - Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui la ricorrente fa 
		valere i diritti della DOK ING
		
		1. Osservazioni preliminari
		
		2. Argomenti delle parti
		
		3. Giudizio del Tribunale
		
		F - Conclusioni sulla ricevibilità del ricorso
		
		Nel merito
		
		A - Sulla domanda di annullamento della decisione di annullare la gara
		
		1. Argomenti delle parti
		
		a) Sul primo capo del motivo unico, relativo all'insufficienza della 
		motivazione
		
		b) Sul secondo capo del motivo unico, relativo all'illogicità e alla 
		contraddittorietà della motivazione
		
		2. Giudizio del Tribunale
		
		a) Osservazioni preliminari
		
		b) Sul primo capo del motivo unico, relativo all'insufficienza della 
		motivazione
		
		c) Sul secondo capo del motivo unico, relativo all'illogicità e alla 
		contraddittorietà della motivazione
		
		B - Sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto
		
		1. Argomenti delle parti
		
		2. Giudizio del Tribunale
		
		C - Sulla domanda di produzione di documenti
		
		Sulle spese 
		
		
 
		
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