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CORTE DI 
	GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 17/07/2008, Proc. C-371/05
  
	APPALTI - Appalti pubblici di servizi - Aggiudicazione dei servizi 
	informatici del Comune di Mantova - Aggiudicazione diretta senza previa 
	pubblicazione di un bando di gara - Artt. 11 e 15, n. 2, Direttiva 
	92/50/CEE. L’indizione di una gara pubblica, conformemente alle 
	direttive relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici, non è 
	obbligatoria, anche quando l’affidatario è un ente giuridicamente distinto 
	dall’amministrazione aggiudicatrice, qualora siano soddisfatte le due 
	condizioni seguenti. Da un lato, l’amministrazione pubblica, che è 
	un’amministrazione aggiudicatrice, deve esercitare sull’ente giuridicamente 
	distinto di cui trattasi un controllo analogo a quello che esercita sui 
	propri servizi e, dall’altro, tale ente deve svolgere la parte più 
	importante della sua attività con l’ente o gli enti pubblici che lo 
	detengono (v., in particolare, sentenze Teckal, e 8/04/2008, causa C‑337/05, 
	Commissione/Italia). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 
	17/07/2008, Proc. C-371/05
	
	APPALTI - Appalti pubblici di servizi - Controllo della P.A.. In tema 
	di appalti, l’autorità pubblica deve controllare, verificare è tener conto 
	non solo di tutte le disposizioni normative, ma altresì delle circostanze 
	pertinenti del caso di specie. Dall’esame deve risultare che la società 
	aggiudicataria è soggetta a un controllo che consente all’amministrazione 
	aggiudicatrice di condizionarne le decisioni. Deve trattarsi di una 
	possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia 
	sulle decisioni importanti di detta società (v. sentenze 13/10/2005, causa 
	C‑458/03, Parking Brixen e 11/05/2006, causa C‑340/04, Carbotermo e 
	Consorzio Alisei). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 
	17/07/2008, Proc. C-371/05
  
      
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
		
		17 luglio 2008 (*)
		
		«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/50/CEE - Artt. 11 e 15, n. 
		2 - Appalti pubblici di servizi - Aggiudicazione dei servizi informatici 
		del Comune di Mantova - Aggiudicazione diretta senza previa 
		pubblicazione di un bando di gara»
		
		
		Nella causa C‑371/05,
		
		avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 
		CE, proposto il 5 ottobre 2005,
		
		Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis, C. 
		Zadra e L. Visaggio nonché dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di 
		agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
		
		ricorrente,
		
		contro
		
		Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità 
		di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con 
		domicilio eletto in Lussemburgo,
		
		convenuta,
		
		
		LA CORTE (Seconda Sezione),
		
		composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. 
		Schiemann, J. Makarczyk (relatore), J.‑C. Bonichot e dalla sig.ra C. 
		Toader, giudici,
		
		avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
		
		cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 
		aprile 2008,
		
		vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di 
		giudicare la causa senza conclusioni,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		1 Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede 
		alla Corte di constatare che, avendo il Comune di Mantova affidato in 
		via diretta e senza pubblicazione di un apposito bando di gara nella 
		Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la gestione, la manutenzione e 
		lo sviluppo di propri servizi informatici all’ASI SpA (in prosieguo: 
		l’«ASI»), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le 
		incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 
		92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
		pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), così come modificata dalla 
		direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE (GU L 199, pag. 1) (in 
		prosieguo: la «direttiva 92/50»), in particolare degli artt. 11 e 15, n. 
		2, della suddetta direttiva 92/50.
		
		Contesto normativo
		
		2 L’art. 1, lett. a)‑f), della direttiva 92/50 recita come segue:
		
		«Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
		
		a) “appalti pubblici di servizi”, i contratti a titolo oneroso stipulati 
		in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione 
		aggiudicatrice, (…);
		
		b) “amministrazioni aggiudicatrici”, lo Stato, gli enti locali, gli 
		organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti 
		od organismi di diritto pubblico.
		
		Per “organismo di diritto pubblico” si intende qualsiasi organismo:
		
		- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse 
		generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
		
		- avente personalità giuridica, e
		
		- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli 
		enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è 
		soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo 
		d’amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri 
		più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da 
		altri organismi di diritto pubblico.
		
		(…)
		
		c) “prestatori di servizi” le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli 
		enti pubblici che forniscono servizi. Viene chiamato “offerente” il 
		prestatore di servizi che presenti un’offerta e “candidato” chi 
		solleciti un invito a partecipare ad una procedura ristretta o 
		negoziata;
		
		d) “procedure aperte” le procedure nazionali nell’ambito delle quali 
		tutti i prestatori di servizi interessati possono presentare offerte;
		
		e) “procedure ristrette” le procedure nazionali nell’ambito delle quali 
		possono presentare offerte soltanto i prestatori di servizi invitati 
		dall’amministrazione;
		
		f) “procedure negoziate” le procedure nazionali nell’ambito delle quali 
		le amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e 
		negoziano i termini del contratto con uno o più di essi».
		
		3 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della medesima direttiva, quest’ultima si 
		applica agli appalti pubblici di servizi il cui importo stimato al netto 
		dell’IVA sia pari o superiore a [EUR] 200 000.
		
		4 L’art. 8 di detta direttiva così prevede:
		
		«Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I A 
		vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a 
		VI».
		
		5 L’art. 11, n. 1, della direttiva 92/50, che compare al titolo III 
		della stessa rubricato «Scelta delle procedure d’aggiudicazione e norme 
		relative ai concorsi di progettazione», dispone che, nell’aggiudicare 
		gli appalti pubblici di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici 
		applichino le procedure definite all’art. 1, lett. d)‑f), di tale 
		direttiva. I nn. 2 e 3 di detto art. 11 specificano i casi in cui le 
		amministrazioni aggiudicatrici ricorrono alla procedura negoziata, 
		rispettivamente, previa pubblicazione di un bando di gara e senza 
		pubblicazione di un tale bando. Il n. 4 del citato art. 11 precisa che 
		in tutti gli altri casi le amministrazioni assegnano gli appalti di 
		servizi con procedura aperta ovvero con procedura ristretta.
		
		6 Ai sensi dell’art. 15, n. 2, della direttiva 92/50, che figura al 
		titolo V della stessa relativo alle norme comuni di pubblicità:
		
		«Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di 
		servizi mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti 
		nell’articolo 11, negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando 
		di gara».
		
		7 Tra i servizi a norma dell’art. 8 l’allegato I A di tale direttiva 
		comprende, nella categoria 7, i «servizi informatici ed affini».
		
		Procedimento precontenzioso
		
		8 Mediante una convenzione conclusa in data 2 dicembre 1997, il Comune 
		di Mantova affidava all’ASI la gestione, la manutenzione e lo sviluppo 
		dei servizi informatici comunali fino al 31 dicembre 2012 (in prosieguo: 
		la «convenzione»), senza che tale attribuzione fosse oggetto di una 
		procedura di gara.
		
		9 In seguito ad un reclamo, la Commissione indirizzava alla Repubblica 
		italiana, in data 20 giugno 2001, una lettera in cui chiedeva 
		delucidazioni in merito alla convenzione e ricordava le condizioni 
		affinché un appalto pubblico possa essere sottratto all’applicazione 
		delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti 
		pubblici. Il suddetto Stato membro rispondeva con lettera 26 giugno 2001 
		sostenendo l’inapplicabilità delle disposizioni della direttiva 92/50 al 
		caso di specie.
		
		10 Il 24 ottobre 2001 la Commissione indirizzava una lettera di diffida 
		alla Repubblica italiana, alla quale quest’ultima rispondeva in data 11 
		febbraio 2002.
		
		11 In seguito all’esame delle osservazioni presentate dalla Repubblica 
		italiana, la Commissione, in data 27 giugno 2002, emetteva un parere 
		motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti 
		necessari per conformarsi al suddetto parere nel termine di due mesi 
		dalla data di ricezione dello stesso.
		
		12 Poiché la Repubblica italiana non ha dato riscontro a tale parere 
		motivato, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
		
		Sul ricorso
		
		13 Con ordinanza del presidente della Corte 4 maggio 2006, la Repubblica 
		di Finlandia è stata ammessa a intervenire nella causa a sostegno delle 
		conclusioni della Repubblica italiana. Con lettera depositata presso la 
		cancelleria della Corte il 5 settembre 2006, la Repubblica di Finlandia 
		ha informato la Corte della sua intenzione di rinunciare ad intervenire 
		nella presente causa. Con ordinanza del presidente della Corte 2 ottobre 
		2006, la Repubblica di Finlandia è stata cancellata come parte 
		interveniente nella controversia.
		
		Argomenti delle parti
		
		14 La Commissione deduce un motivo unico a sostegno del proprio ricorso, 
		affermando che la convenzione non è stata conclusa nel rispetto degli 
		artt. 11 e 15, n. 2, della direttiva 92/50.
		
		15 La Commissione sostiene, infatti, che la convenzione rientra 
		nell’ambito di applicazione della direttiva 92/50 e che, pertanto, 
		avrebbe dovuto essere stipulata conformemente, in particolare, ai citati 
		articoli.
		
		16 Facendo riferimento alla sentenza della Corte 18 novembre 1999, causa 
		C‑107/98, Teckal (Racc. pag. I‑8121), essa esclude che la relazione tra 
		il Comune di Mantova e l’ASI possa essere qualificata come gestione 
		«interna» ai sensi di tale sentenza. Infatti, il controllo esercitato 
		dal suddetto comune sull’ASI in applicazione degli artt. 8 e 11 della 
		convenzione sarebbe analogo a quello di un semplice azionista di 
		maggioranza di una società per azioni e sarebbe limitato dalla necessità 
		di prendere in considerazione gli interessi degli altri azionisti di 
		tale società. D’altronde, la Commissione fa notare che il Comune di 
		Mantova è uscito dal capitale dell’ASI senza che ciò abbia messo fine 
		alla convenzione.
		
		17 Per contro, la Repubblica italiana sostiene che, al momento della 
		conclusione della convenzione e conformemente alla normativa nazionale 
		vigente, il capitale dell’ASI era interamente detenuto dal Comune di 
		Mantova e da altri comuni limitrofi. Pertanto il Comune di Mantova 
		avrebbe avuto su tale società un controllo strutturale e funzionale 
		analogo a quello esercitato sui propri servizi.
		
		18 La Repubblica italiana sottolinea che il Comune di Mantova designava 
		i membri degli organi direttivi della suddetta società. Inoltre, è 
		pacifico che l’unico interesse tutelato dalla convenzione è quello del 
		suddetto comune. A ciò si aggiunge che le spese dell’ASI sarebbero 
		periodicamente stabilite da delibere comunali. Il Comune di Mantova si 
		sarebbe anche riservato la possibilità di procedere a una serie di 
		verifiche degli obiettivi previsti dalla convenzione. A questo 
		proposito, la nomina di un funzionario ai sensi dell’art. 8 della 
		convenzione sarebbe l’espressione di quel potere di supervisione che 
		detto comune deve mantenere per soddisfare il requisito del controllo 
		analogo a quello esercitato sui propri servizi stabilito dalla citata 
		sentenza Teckal.
		
		19 In ogni caso, la Repubblica italiana precisa che, conformemente alle 
		decisioni adottate in occasione dell’assemblea generale degli azionisti 
		dell’ASI, tenutasi il 23 dicembre 2004, il Comune di Mantova è 
		definitivamente uscito dal capitale sociale dell’ASI e che quest’ultima 
		ha cessato di svolgere le attività oggetto della convenzione al 31 
		dicembre 2006.
		
		Giudizio della Corte
		
		20 Occorre anzitutto rilevare che le parti non contestano che la 
		convenzione riguarda la fornitura di servizi di cui all’allegato I A 
		della direttiva 92/50 e che il valore di tali servizi oltrepassa la 
		soglia, fissata all’art. 7, n. 1, di tale direttiva, idonea a far 
		rientrare la convenzione nell’ambito di applicazione della direttiva 
		stessa.
		
		21 Tuttavia, la Repubblica italiana fa valere che la convenzione non 
		doveva essere assoggettata alle norme che disciplinano gli appalti 
		pubblici, dato che i criteri di gestione «interna» erano soddisfatti.
		
		22 A tale proposito si deve rammentare che, secondo la costante 
		giurisprudenza della Corte, l’indizione di una gara pubblica, 
		conformemente alle direttive relative all’aggiudicazione degli appalti 
		pubblici, non è obbligatoria, anche quando l’affidatario è un ente 
		giuridicamente distinto dall’amministrazione aggiudicatrice, qualora 
		siano soddisfatte le due condizioni seguenti. Da un lato, 
		l’amministrazione pubblica, che è un’amministrazione aggiudicatrice, 
		deve esercitare sull’ente giuridicamente distinto di cui trattasi un 
		controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e, 
		dall’altro, tale ente deve svolgere la parte più importante della sua 
		attività con l’ente o gli enti pubblici che lo detengono (v., in 
		particolare, sentenze Teckal, cit., punto 50, e 8 aprile 2008, causa 
		C‑337/05, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, 
		punto 36 e giurisprudenza citata).
		
		23 Occorre pertanto esaminare se, riguardo all’ASI, le due condizioni 
		richieste dalla giurisprudenza citata al punto precedente siano 
		soddisfatte.
		
		24 Per quanto attiene alla prima condizione, relativa al controllo da 
		parte dell’autorità pubblica, dalla giurisprudenza della Corte emerge 
		che è necessario tener conto non solo di tutte le disposizioni 
		normative, ma altresì delle circostanze pertinenti del caso di specie. 
		Dall’esame deve risultare che la società aggiudicataria è soggetta a un 
		controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di 
		condizionarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di 
		influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle 
		decisioni importanti di detta società (v. sentenze 13 ottobre 2005, 
		causa C‑458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I‑8585, punto 65, e 11 maggio 
		2006, causa C‑340/04, Carbotermo e Consorzio Alisei, Racc. pag. I‑4137, 
		punto 36).
		
		25 La Repubblica italiana ha affermato, senza essere contraddetta sul 
		punto dalla Commissione, che il Comune di Mantova aveva la possibilità, 
		per il suo ruolo di socio di maggioranza dell’ASI, di designare i membri 
		degli organi direttivi e di condizionare l’attività di questa società. 
		Essa ha parimenti evidenziato che, in applicazione della convenzione, il 
		consiglio comunale del suddetto comune stabiliva, per mezzo di delibere, 
		le spese di funzionamento di detta società e che il Comune di Mantova si 
		era riservato la possibilità di compiere una serie di verifiche, da un 
		lato, con la nomina di un funzionario comunale incaricato di 
		collaborare, stimolare e controllare l’operato dell’ASI e, dall’altro, 
		con il controllo sulla contabilità di detta società al fine di 
		assicurare la piena applicazione delle norme di correttezza contabile e 
		delle norme di tutela previste dalla convenzione.
		
		26 Ne risulta che il suddetto comune aveva la facoltà di incidere in 
		modo determinante tanto sugli obiettivi strategici quanto sulle 
		decisioni importanti dell’ASI tramite la nomina dei membri degli organi 
		direttivi di tale società e di un funzionario comunale incaricato di 
		orientare e controllare l’operato di quest’ultima. Tale facoltà è 
		sufficiente a dimostrare l’esistenza di un potere di controllo 
		strutturale e funzionale del Comune di Mantova su detta società analogo 
		a quello esercitato sui propri servizi, così da soddisfare la prima 
		condizione stabilita dalla Corte al punto 50 della citata sentenza 
		Teckal.
		
		27 Tuttavia, la Commissione sostiene che la suddetta condizione non 
		poteva essere soddisfatta in quanto, in primo luogo, al momento della 
		stipula della convenzione partecipavano al capitale dell’ASI due 
		organismi di diritto privato, la TEA SpA e l’APAM SpA, e, in secondo 
		luogo, anche a voler supporre che l’ASI fosse una società a capitale 
		interamente pubblico, la partecipazione di soci privati era 
		esplicitamente prevista sin dalla sua costituzione.
		
		28 Orbene, quanto al primo argomento avanzato dalla Commissione, è 
		sufficiente constatare che quest’ultima non ha contestato le 
		informazioni fornite dalla Repubblica italiana nella controreplica in 
		base alle quali le due società in questione erano a loro volta imprese 
		comunali.
		
		29 Per quanto riguarda il secondo argomento esposto dalla Commissione, 
		si deve rilevare che la possibilità per i privati di partecipare al 
		capitale della società aggiudicataria, in considerazione in particolare 
		della forma societaria di quest’ultima, non è sufficiente, in assenza di 
		una loro effettiva partecipazione al momento della stipula di una 
		convenzione come quella di cui trattasi nella presente causa, per 
		concludere che la prima condizione, relativa al controllo dell’autorità 
		pubblica, non sia soddisfatta. Infatti, per ragioni di certezza del 
		diritto, l’eventuale obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di 
		procedere ad una gara d’appalto dev’essere valutato, in via di 
		principio, alla luce delle condizioni esistenti alla data 
		dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi (v., in tal 
		senso, sentenza 10 novembre 2005, causa C‑29/04, Commissione/Austria, 
		Racc. pag. I‑9705, punto 38).
		
		30 Circostanze particolari, segnatamente qualora risulti che l’apertura 
		del capitale dell’ente interessato a soci privati era prevista sin 
		dall’assegnazione del suddetto appalto pubblico, possono, di certo, 
		richiedere che sia presa in considerazione la partecipazione effettiva 
		di detti soci intervenuta successivamente a tale assegnazione (v., in 
		tal senso, sentenza Commissione/Austria, cit., punto 38). Tuttavia, 
		nella fattispecie, è giocoforza constatare che la Commissione non è 
		riuscita a fornire la prova dell’esistenza di tali circostanze 
		particolari.
		
		31 Per quanto attiene alla seconda condizione, relativa all’attività 
		dell’ente in questione, è d’uopo rammentare che un’impresa svolge la 
		parte più importante della sua attività con l’ente che la detiene, ai 
		sensi della citata sentenza Teckal, se l’attività di detta impresa è 
		destinata principalmente all’ente in questione e ogni altra attività 
		risulta avere solo un carattere marginale (v. sentenza Carbotermo e 
		Consorzio Alisei, cit., punto 63).
		
		32 Inoltre, nel caso in cui diversi enti detengano un’impresa, la 
		condizione relativa all’attività può ricorrere qualora tale impresa 
		svolga la parte più importante della propria attività non 
		necessariamente con questo o con quell’ente, ma con tali enti 
		complessivamente considerati. Di conseguenza, l’attività da prendere in 
		considerazione nel caso di un’impresa detenuta da vari enti è quella 
		realizzata da detta impresa con tutti questi enti (v. sentenza 
		Carbotermo e Consorzio Alisei, cit., punti 70 e 71).
		
		33 A tale proposito, dai documenti presentati dalla Repubblica italiana 
		emerge che, se si tiene conto delle attività svolte dall’ASI non 
		soltanto a favore del Comune di Mantova, bensì per tutti gli enti che la 
		detengono, tali attività possono essere considerate come essenzialmente 
		dedicate ai suddetti enti.
		
		34 Pertanto, la seconda condizione stabilita dalla Corte al punto 50 
		della citata sentenza Teckal è soddisfatta.
		
		35 Alla luce di ciò, si deve ritenere che la Repubblica italiana abbia 
		sufficientemente dimostrato in diritto che le condizioni richieste dalla 
		giurisprudenza citata al punto 22 della presente sentenza sono 
		soddisfatte e che, pertanto, il Comune di Mantova non era tenuto a 
		indire una gara pubblica prima di concludere la convenzione.
		
		36 Di conseguenza, il ricorso della Commissione dev’essere respinto in 
		quanto infondato.
		
		Sulle spese
		
		37 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte 
		soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché 
		la Repubblica italiana ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta 
		soccombente, dev’essere condannata alle spese.
		
		Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
		
		1) Il ricorso è respinto.
		
		2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
		
		Firme 
		
		
 
		
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