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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
CORTE DI 
	GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 02/10/2008, causa C‑157/06,
  
	APPALTI - Aggiudicazione di un appalto di pubbliche forniture senza 
	pubblicazione di un avviso preliminare - Elicotteri di tipologia leggera 
	destinati alla Polizia e ai Vigili del Fuoco - Inadempimento di uno Stato 
	(Italia) - Direttiva 93/36/CEE. La Repubblica italiana, avendo adottato 
	il decreto del Ministro dell'Interno 11 luglio 2003, n. 558/A/04/03/RR, con 
	il quale viene autorizzata la deroga alla normativa comunitaria in materia 
	di appalti pubblici di forniture per l'acquisizione di elicotteri leggeri 
	per le esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del 
	Fuoco, senza che ricorra alcuna delle condizioni idonee a giustificare una 
	tale deroga, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della 
	direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure 
	di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, in particolare degli 
	artt. 2, n. 1, lett. b), 6 e 9 della stessa. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE 
	COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 02/10/2008, causa C‑157/06
  
      
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
		
		2 ottobre 2008 (*)
		
		«Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici di forniture – 
		Direttiva 93/36/CEE – Aggiudicazione di un appalto pubblico senza 
		pubblicazione di un avviso preliminare – Elicotteri di tipologia leggera 
		destinati alla Polizia e ai Vigili del Fuoco»
		
		
		Nella causa C‑157/06,
		
		avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 
		CE, proposto il 23 marzo 2006,
		
		Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis e 
		dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in 
		Lussemburgo,
		
		ricorrente,
		
		contro
		
		Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità 
		di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con 
		domicilio eletto in Lussemburgo,
		
		convenuta,
		
		LA CORTE (Seconda Sezione),
		
		composta dal sig. L. Bay Larsen, presidente della Sesta Sezione, facente 
		funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. K Schiemann, J. 
		Makarczyk (relatore), J.-C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
		
		avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
		
		cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 15 
		maggio 2008,
		
		vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di 
		giudicare la causa senza conclusioni,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede 
		alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo adottato il 
		decreto del Ministro dell'Interno 11 luglio 2003, n. 558/A/04/03/RR (in 
		prosieguo: il «decreto ministeriale»), con il quale viene autorizzata la 
		deroga alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di 
		forniture per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle 
		Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, senza che 
		ricorra alcuna delle condizioni idonee a giustificare una tale deroga, è 
		venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva del 
		Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di 
		aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), 
		in particolare degli artt. 2, n. 1, lett. b), 6 e 9 della stessa.
		
		Contesto normativo
		
		La normativa comunitaria
		
		2 L'art. 2, n. l, lett. b), della direttiva 93/36 così recita:
		
		«1. La presente direttiva non si applica:
		
		(…)
		
		b) agli appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui 
		esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza 
		secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative 
		vigenti nello Stato membro di cui trattasi né quando lo esiga la tutela 
		d'essenziali interessi di sicurezza di tale Stato».
		
		3 L'art. 3 della direttiva medesima prevede quanto segue:
		
		«Fatti salvi gli articoli 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafo 1, la presente 
		direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell'articolo 1, 
		lettera a), compresi i prodotti oggetto di appalti assegnati da 
		amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione 
		per i prodotti cui si applica l'articolo [296], paragrafo 1, lettera b), 
		[CE]».
		
		4 L'art. 6 di detta direttiva così dispone:
		
		«1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le 
		amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui 
		all'articolo 1, lettere d), e) ed f) nei casi esposti in appresso.
		
		2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti di forniture 
		mediante procedura negoziata in caso di offerte irregolari in risposta 
		all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che 
		risultino inammissibili a norma delle disposizioni nazionali compatibili 
		con quanto disposto dal titolo IV, purché le condizioni iniziali 
		dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni 
		aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che 
		includano nella procedura negoziata tutti i fornitori che soddisfano i 
		criteri di cui agli articoli da 20 a 24 e che, in occasione della 
		precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte 
		conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
		
		3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti di forniture mediante 
		procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di 
		gara nei casi seguenti:
		
		a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in 
		risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le 
		condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e 
		purché sia trasmessa una relazione alla Commissione;
		
		b) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di 
		studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la 
		produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del 
		prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;
		
		c) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per 
		ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la fabbricazione o 
		consegna dei prodotti possa essere affidata unicamente ad un particolare 
		fornitore;
		
		d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, 
		determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non 
		possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o 
		negoziata, di cui al paragrafo 2. Le circostanze addotte per 
		giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere 
		imputabili alle amministrazioni;
		
		e) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
		destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso 
		corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora 
		il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad 
		acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione 
		del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche 
		sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili 
		non può, come norma generale, superare i tre anni.
		
		4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti 
		pubblici di forniture con procedura aperta ovvero con procedura 
		ristretta».
		
		5 L'art. 9 di detta direttiva così recita:
		
		«1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile 
		dopo l'inizio del loro esercizio finanziario, le amministrazioni rendono 
		noto il totale degli appalti, per settore di prodotti, che esse 
		intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore 
		stimato complessivo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, 
		risulti pari o superiore a 750 000 [EUR].
		
		I settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici 
		mediante riferimento alle voci della nomenclatura “Classificazione dei 
		prodotti associati alle attività (CPA)”. La Commissione stabilisce 
		secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2 le modalità 
		del riferimento da fare nel bando di gara a particolari voci della 
		nomenclatura.
		
		2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di 
		forniture mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti 
		dall'articolo 6, paragrafo 2, negoziata rendono nota tale intenzione con 
		un bando di gara.
		
		3. Le amministrazioni che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il 
		risultato con apposito avviso. In determinati casi, possono tuttavia non 
		essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti 
		la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge, o sia 
		altrimenti contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi 
		interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recar 
		pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra fornitori.
		
		4. I bandi o [gli] avvisi sono redatti conformemente ai modelli 
		contenuti nell'allegato IV e devono fornire le informazioni richieste in 
		tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e 
		tecniche che esse esigono dai fornitori ai fini della selezione (punto 
		11 dell'allegato IV B, punto 9 dell'allegato IV C e punto 8 
		dell'allegato IV D), le amministrazioni non possono richiedere 
		condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 22 e 23.
		
		5. I bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione 
		aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati, 
		all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel 
		caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, detti bandi o 
		avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
		
		L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile 
		dopo l'inizio dell'esercizio finanziario.
		
		L'avviso di cui al paragrafo 3 è inviato al più tardi quarantotto giorni 
		dopo l'aggiudicazione dell'appalto in questione.
		
		6. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono pubblicati per esteso nella 
		Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED [Tenders 
		electronic daily], nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella 
		lingua originale è l'unico facente fede.
		
		7. I bandi di gara di cui al paragrafo 2 sono pubblicati per esteso 
		nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati 
		TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi 
		importanti di ciascun bando è pubblicato nelle altre lingue ufficiali 
		delle Comunità; il testo della lingua originale è l'unico facente fede.
		
		8. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 
		pubblica i bandi di gara entro dodici giorni dalla data di spedizione. 
		Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, tale termine 
		è ridotto a cinque giorni.
		
		9. La pubblicazione nelle gazzette ufficiali o nella stampa del paese 
		dell'amministrazione non può effettuarsi prima della data della 
		spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee e deve 
		recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere 
		informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle 
		Comunità europee.
		
		10. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare 
		la data di spedizione.
		
		11. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella 
		Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. 
		La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della 
		suddetta Gazzetta, ovvero deve risultare di 650 parole circa. Ciascun 
		numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi 
		riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli 
		avvisi pubblicati si riferiscono».
		
		La normativa nazionale
		
		6 Il decreto ministeriale così recita:
		
		«1. Le forniture di elicotteri della tipologia leggera per le esigenze 
		delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono 
		essere accompagnate da speciali misure di sicurezza, da estendersi agli 
		atti del gruppo Tecnico di Valutazione e della Commissione 
		interministeriale di cui in narrativa.
		
		2. Per l'espletamento delle forniture stesse si può derogare al disposto 
		del Decreto Legislativo 24.7.1992, n. 358, novato con Decreto 
		Legislativo 20.10.1998, n. 402 [in prosieguo: il «decreto legislativo n. 
		358/1992»], ricorrendo nella fattispecie le condizioni di cui all'art. 
		4, lett. c), del detto testo normativo».
		
		7 Il decreto legislativo n. 358/1992, citato dal decreto ministeriale, 
		costituisce la normativa di recepimento della disciplina comunitaria in 
		materia di appalti pubblici di forniture.
		
		8 L'art. 4, lett. c), del decreto legislativo n. 358/1992 ricalca la 
		disposizione di cui all'art. 2, n. l, lett. b), della direttiva 93/36.
		
		La procedura precontenzionsa
		
		9 La Commissione, essendo venuta a conoscenza del decreto ministeriale e 
		non ritenendolo conforme al combinato disposto degli artt. 2, n. 1, 
		lett. b), 6 e 9 della direttiva 93/36, inviava in data 1º aprile 2004 
		una lettera di diffida alla quale la Repubblica italiana rispondeva in 
		data 30 luglio 2004.
		
		10 La Commissione, non ritenendo tale risposta soddisfacente, inviava 
		alla Repubblica italiana in data 14 dicembre 2004 un parere motivato 
		mediante il quale la invitava ad adottare le disposizioni necessarie per 
		conformarvisi nel termine di due mesi dalla ricezione dello stesso.
		
		11 Con lettera 22 marzo 2005 la Repubblica italiana comunicava alla 
		Commissione di non aver ancora risposto dettagliatamente al parere 
		motivato «avendo avviato al riguardo un profondo ed articolato processo 
		di riflessione» le cui prime risultanze «porta[vano] a ritenere che la 
		lettura di tale Decreto [fosse] suscettibile di ingenerare delle 
		perplessità circa la sua piena rispondenza al quadro normativo vigente a 
		livello comunitario in materia di procedure di aggiudicazione degli 
		appalti di pubbliche forniture». Tale lettera proseguiva auspicando 
		l'instaurazione di un dialogo tecnico con i servizi della Commissione 
		che potesse «accompagnare il processo di riflessione in questione e 
		condurre ad una rivisitazione della legislazione succitata che tenga 
		adeguatamente conto dei diversi imperativi esistenti in materia».
		
		12 Sebbene la Commissione, mediante due lettere del 14 aprile 2005 e del 
		26 maggio 2005, avesse comunicato alla Repubblica italiana la propria 
		disponibilità ad instaurare un dialogo con i servizi ministeriali 
		italiani interessati, tale dialogo tecnico non è mai stato avviato. Ciò 
		premesso, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
		
		Sul ricorso
		
		Argomenti delle parti
		
		13 La Commissione contesta alla Repubblica italiana di aver 
		indebitamente escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 93/36, 
		mediante il decreto ministeriale, le forniture di elicotteri di 
		tipologia leggera per le esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo 
		nazionale dei Vigili del Fuoco, non ricorrendo alcuna delle condizioni 
		previste all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva medesima.
		
		14 A tal riguardo, l'Istituzione sottolinea che tali elicotteri sono 
		destinati alla Polizia e ai Vigili del Fuoco, vale a dire a corpi civili 
		che, di regola, non dovrebbero essere coinvolti in operazioni militari. 
		D'altronde, il fatto che l'installazione di un'arma leggera sia prevista 
		come una mera eventualità confermerebbe che gli elicotteri di cui 
		trattasi sono destinati ad un uso essenzialmente civile. Infine, il 
		fatto che gli elicotteri debbano possedere determinate caratteristiche 
		simili a quelle degli elicotteri militari non sarebbe sufficiente ad 
		equipararli a forniture militari. Per la Commissione, si tratterebbe al 
		massimo di aeromobili destinati ad un eventuale doppio uso.
		
		15 Inoltre, la Commissione reputa che, anche se si trattasse di 
		forniture militari, ciò non escluderebbe l'applicazione della direttiva 
		93/36 e le circostanze che giustificano la deroga di cui all'art. 2, n. 
		1, lett. b), dovrebbero essere dimostrate dallo Stato membro che intenda 
		avvalersene. Orbene, l'Istituzione ritiene che, nel caso di specie, la 
		Repubblica italiana non abbia dimostrato la legittimità dell'utilizzo 
		della deroga di cui alla disposizione summenzionata.
		
		16 La Repubblica italiana afferma che, nel contesto internazionale 
		attuale, i concetti di guerra e materiale bellico, al pari della nozione 
		di tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, hanno 
		subìto una modifica sostanziale rispetto al loro significato originario. 
		La natura militare degli elicotteri oggetto delle forniture previste dal 
		decreto ministeriale non può essere messa in discussione, atteso che 
		tali elicotteri possono essere adoperati per garantire missioni per la 
		sicurezza nazionale. Infatti, conformemente a quanto previsto da una 
		commissione interministeriale istituita a tal fine, tali elicotteri 
		devono possedere alcune caratteristiche tecniche che permettono di 
		essere eventualmente utilizzati come sistemi d'arma e di difesa, così da 
		richiedere un'omologazione del Ministero della Difesa.
		
		17 La Repubblica italiana afferma che le tre condizioni previste 
		dall'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 93/36 sono soddisfatte. A 
		sostegno di tale affermazione essa deduce, in particolare, che 
		occorrerebbe assicurare la massima discrezione sulle forniture in 
		oggetto dato il loro utilizzo come sistemi d'arma e la loro 
		interoperabilità con altri materiali militari. Questa sarebbe la ragione 
		per la quale il segreto non potrebbe essere garantito nell'ambito di una 
		procedura di gara ad evidenza pubblica.
		
		18 La Repubblica italiana ritiene peraltro che, essendo gli aeronavi di 
		cui è causa qualificabili a pieno titolo come prodotti militari, anche 
		nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che i presupposti previsti 
		dall'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 93/63 non potessero trovare 
		applicazione nella presente fattispecie, le forniture controverse 
		ricadrebbero comunque nella deroga contemplata dall'art. 296 CE e 
		sarebbero quindi sottratte alle norme comunitarie sugli appalti.
		
		19 Infine, la Repubblica italiana sostiene che il presente ricorso sia 
		irricevibile per violazione del principio «ne bis in idem». A suo 
		avviso, infatti, la questione oggetto della controversia è già stata 
		esaminata e decisa dalla Corte nella sua sentenza 8 aprile 2008, causa 
		C‑337/05, Commissione/Italia (non ancora pubblicata nella Raccolta).
		
		Giudizio della Corte
		
		Sulla ricevibilità
		
		20 A tal riguardo, è sufficiente rilevare una differenza essenziale tra 
		la presente controversia e quella sfociata nella sentenza 
		Commissione/Italia, citata supra. Nella presente controversia, la 
		Repubblica italiana ha agito in forza di un decreto del Ministro 
		dell'Interno, mentre la causa da cui è scaturita detta sentenza verteva 
		sulla legittimità di una prassi delle autorità italiane. Tale rilievo è 
		sufficiente per dichiarare che, nel caso di specie, il principio «ne bis 
		in idem» non può, in ogni caso, essere utilmente invocato.
		
		21 Conseguentemente, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla 
		Repubblica italiana dev'essere respinta.
		
		Sul merito
		
		22 In limine, occorre rilevare che è pacifico tra le parti che gli 
		importi degli appalti di cui al decreto ministeriale superano il limite, 
		fissato dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 93/36, che consente 
		di farli ricomprendere nella relativa sfera di applicazione.
		
		23 Occorre parimenti ricordare che, secondo costante giurisprudenza, 
		ogni deroga alle norme miranti a garantire l'efficacia dei diritti 
		conferiti dal Trattato nel settore degli appalti pubblici deve essere 
		interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenza 17 novembre 
		1993, causa C‑71/92, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑5923, punto 36) e 
		che l'onere di dimostrare che sussistano effettivamente le circostanze 
		eccezionali che giustifichino una deroga grava su colui che intenda 
		avvalersene (v., in tal senso, sentenze 3 maggio 1994, causa C‑328/92, 
		Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑1569, punti 15 e 16, nonché 
		Commissione/Italia, citata supra, punti 57 e 58).
		
		24 Nel caso di specie, la Repubblica italiana fa valere che il decreto 
		ministeriale soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 296 CE e 2, n. 1, 
		lett. b), della direttiva 93/36 sostenendo, segnatamente, che gli 
		elicotteri indicati in tale decreto costituirebbero beni a doppio uso, 
		vale a dire utilizzabili a fini sia civili che militari.
		
		25 A tal riguardo occorre ricordare che, in forza dell'art. 296, n. 1, 
		lett. b), CE, ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga 
		necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria 
		sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, 
		munizioni e materiale bellico, a condizione, tuttavia, che tali misure 
		non alterino le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto 
		riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente 
		militari (v. sentenza Commissione/Italia, citata supra, punto 46).
		
		26 Dal tenore di tale disposizione emerge che i prodotti in questione 
		devono essere destinati a fini specificamente militari. Ne consegue che 
		l'acquisto di attrezzature la cui destinazione a fini militari sia 
		dubbia deve necessariamente rispettare le procedure di aggiudicazione 
		degli appalti pubblici (v. sentenza Commissione/Italia, citata supra, 
		punto 47).
		
		27 Orbene, è pacifico che il decreto ministeriale riguardi, come la 
		Repubblica italiana riconosce, elicotteri la cui destinazione civile è 
		certa, mentre la loro finalità militare è meramente eventuale.
		
		28 Di conseguenza, l'art. 296, n. 1, lett. b), CE, al quale rinvia 
		l'art. 3 della direttiva 93/36, non può essere utilmente invocato dalla 
		Repubblica italiana per giustificare una normativa nazionale che 
		autorizzi la procedura negoziata per l'acquisto di detti elicotteri.
		
		29 Peraltro, lo Stato membro medesimo invoca l'art. 2, n. 1, lett. b), 
		della direttiva 93/36.
		
		30 Occorre anzitutto ricordare che la necessità di prevedere un obbligo 
		di riservatezza non impedisce affatto il ricorso alla procedura di gara 
		per l'attribuzione di un appalto (v. sentenza Commissione/Italia, citata 
		supra, punto 52).
		
		31 Pertanto, il ricorso all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 
		93/36 per giustificare una normativa nazionale che autorizzi l'acquisto 
		degli elicotteri di cui è causa con la procedura negoziata sembra 
		sproporzionato rispetto all'obiettivo di impedire la divulgazione di 
		informazioni sensibili relative alla loro produzione. Infatti, la 
		Repubblica italiana non ha dimostrato che tale obiettivo non sarebbe 
		stato conseguibile nel contesto di una gara come quella prevista dalla 
		direttiva medesima (v. sentenza Commissione/Italia, citata supra, punto 
		53).
		
		32 Ne consegue che, nel caso di specie, il semplice fatto di affermare 
		che le forniture di cui è causa siano dichiarate segrete, che esse siano 
		accompagnate da misure speciali di sicurezza o che sia necessaria una 
		deroga alle norme comunitarie per tutelare gli interessi essenziali di 
		sicurezza dello Stato non può essere sufficiente per dimostrare che 
		sussistono effettivamente circostanze eccezionali tali da giustificare 
		le deroghe previste dall'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 93/36.
		
		33 Di conseguenza, l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 93/36 non 
		può essere utilmente invocato dalla Repubblica italiana per giustificare 
		una normativa nazionale che autorizzi il ricorso alla procedura 
		negoziata per l'acquisto di detti elicotteri.
		
		34 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare 
		che la Repubblica italiana, avendo adottato il decreto ministeriale con 
		il quale viene autorizzata la deroga alla normativa comunitaria in 
		materia di appalti pubblici di forniture per l'acquisizione di 
		elicotteri leggeri per le esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo 
		nazionale dei Vigili del Fuoco, senza che ricorra alcuna delle 
		condizioni idonee a giustificare una tale deroga, è venuta meno agli 
		obblighi che le incombono in virtù della direttiva 93/36, in particolare 
		degli artt. 2, n. 1, lett. b), 6 e 9 della stessa.
		
		Sulle spese
		
		35 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte 
		soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché 
		la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è 
		risultata soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.
		
		Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
		
		1) La Repubblica italiana, avendo adottato il decreto del Ministro 
		dell'Interno 11 luglio 2003, n. 558/A/04/03/RR, con il quale viene 
		autorizzata la deroga alla normativa comunitaria in materia di appalti 
		pubblici di forniture per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le 
		esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del 
		Fuoco, senza che ricorra alcuna delle condizioni idonee a giustificare 
		una tale deroga, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù 
		della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le 
		procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, in 
		particolare degli artt. 2, n. 1, lett. b), 6 e 9 della stessa.
		
		2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
		
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