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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
CORTE DI 
	GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 15/05/2008, proc. riuniti 
	C‑147/06 e C‑148/06
  
	APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Aggiudicazione degli appalti - 
	Offerte anormalmente basse - Modalità di esclusione - Appalti di lavori che 
	non raggiungono le soglie previste dalle direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE - 
	Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice derivanti da principi 
	fondamentali del diritto comunitario. Le norme fondamentali del Trattato 
	CE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei 
	servizi, nonché il principio generale di non discriminazione, ostano a una 
	normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti di valore inferiore 
	alla soglia stabilita dall'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva del 
	Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di 
	aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla 
	direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, 
	e che presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga tassativamente 
	alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte valide 
	sia superiore a cinque, di procedere all'esclusione automatica delle offerte 
	considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione da fornire, in base 
	all'applicazione di un criterio matematico previsto da tale normativa, 
	precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi 
	possibilità di verificare la composizione di tali offerte richiedendo agli 
	offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime. Ciò non si 
	verificherebbe nel caso in cui una normativa nazionale o locale, o ancora 
	l'amministrazione aggiudicatrice interessata, a motivo del numero 
	eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare l'amministrazione 
	aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di 
	offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa o da poter 
	compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale 
	verifica potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di sopra 
	della quale si applicherebbe l'esclusione automatica delle offerte 
	anormalmente basse. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 
	15/05/2008, proc. riuniti C‑147/06 e C‑148/06
  
      
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
		
		15 maggio 2008 (*)
		
		«Appalti pubblici di lavori - Aggiudicazione degli appalti - Offerte 
		anormalmente basse - Modalità di esclusione - Appalti di lavori che non 
		raggiungono le soglie previste dalle direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE - 
		Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice derivanti da principi 
		fondamentali del diritto comunitario»  
		
		
		Nei procedimenti riuniti C‑147/06 e C‑148/06,
		
		aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale, ai sensi 
		dell'art. 234 CE, proposte dal Consiglio di Stato con decisioni 25 
		ottobre 2005, pervenute in cancelleria il 20 marzo 2006, nelle cause
		
		SECAP SpA (C‑147/06),
		
		contro
		
		Comune di Torino,
		
		e nei confronti di:
		
		Tecnoimprese Srl,
		
		Gambarana Impianti Snc,
		
		ICA Srl,
		
		Cosmat Srl,
		
		Consorzio Ravennate,
		
		ARCAS SpA,
		
		Regione Piemonte,
		
		e
		
		Santorso Soc. coop. arl (C‑148/06)
		
		contro
		
		Comune di Torino,
		
		e nei confronti di:
		
		Bresciani Bruno Srl,
		
		Azienda Agricola Tekno Green Srl,
		
		Borio Giacomo Srl,
		
		Costrade Srl,
		
		
		LA CORTE (Quarta Sezione),
		
		composta dal sig. G. Arestis, presidente dell'Ottava Sezione, facente 
		funzione di presidente della Quarta Sezione, dalla sig.ra R. Silva de 
		Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), J. Malenovský e T. von Danwitz, 
		giudici,
		
		avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer
		
		cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 25 
		ottobre 2007,
		
		considerate le osservazioni presentate:
		
		– per la SECAP SpA, dall'avv. F. Videtta;
		
		– per la Santorso Soc. coop. arl, dagli avv.ti B. Amadio, L. Fumarola e 
		S. Bonatti;
		
		– per il Comune di Torino, dagli avv.ti M. Caldo, A. Arnone e M. 
		Colarizi;
		
		– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di 
		agente, assistito dai sigg. D. Del Gaizo e F. Arena, avvocati dello 
		Stato;
		
		– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;
		
		– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.‑C. Gracia, in 
		qualità di agenti;
		
		– per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas, in qualità di agente;
		
		– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster e dal 
		sig. P. van Ginneken, in qualità di agenti;
		
		– per il governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità di agente;
		
		– per il governo slovacco, dal sig. R. Procházka, in qualità di agente;
		
		– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. X. Lewis e dalla 
		sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti,
		
		sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza 
		del 27 novembre 2007,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		
		1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione 
		dell'art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 
		93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
		pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), come modificata dalla direttiva 
		del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 
		328, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 93/37»), e dei principi 
		fondamentali del diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli 
		appalti pubblici.
		
		2 Tali domande sono state presentate nell'ambito delle controversie che 
		oppongono la SECAP SpA (in prosieguo: la «SECAP») e la Santorso Soc. 
		coop. arl (in prosieguo: la «Santorso») al Comune di Torino in merito 
		alla compatibilità con il diritto comunitario di una disposizione della 
		normativa italiana che prevede, per quanto attiene agli appalti pubblici 
		di lavori di valore inferiore alla soglia prevista dalla direttiva 
		93/37, l'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente 
		basse.
		
		Contesto normativo
		
		La normativa comunitaria
		
		3 Ai sensi del suo art. 6, n. 1, lett. a), la direttiva 93/37 si applica 
		«(...) agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al netto 
		dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore al 
		controvalore in [euro] di 5 000 000 di DSP».
		
		4 Ai sensi dell'art. 30 della direttiva 93/37, che figura al titolo IV 
		di quest'ultima, intitolato «Norme comuni di partecipazione», il cui 
		capitolo 3 riguarda i criteri di aggiudicazione dell'appalto:
		
		«1. I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per 
		l'aggiudicazione dell'appalto sono:
		
		a) o unicamente il prezzo più basso;
		
		b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente 
		più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio 
		il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la 
		redditività, il valore tecnico.
		
		(…)
		
		4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente 
		basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice prima 
		di poterle rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene 
		utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica detta 
		composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.
		
		L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione 
		giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o 
		le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente 
		favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o 
		l'originalità del progetto dell'offerente.
		
		Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo 
		più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla 
		Commissione il rifiuto delle offerte giudicate troppo basse.
		
		(…)».
		
		5 Il contenuto dell'art. 30, n. 4, della direttiva 93/37 è ripreso in 
		maniera più articolata all'art. 55, intitolato «Offerte anormalmente 
		basse», della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 
		2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di 
		aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
		servizi (GU L 134, pag. 114). Conformemente al suo primo ‘considerando', 
		la direttiva 2004/18 riunisce in un solo testo le direttive applicabili 
		alle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di 
		forniture, nonché di servizi e, in ottemperanza al suo art. 80, n. 1, 
		doveva essere recepita nell'ordinamento giuridico degli Stati membri 
		entro il 31 gennaio 2006.
		
		6 La ragione sulla quale riposa la non esclusione automatica delle 
		offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione emerge 
		dal primo comma del quarantaseiesimo ‘considerando' della direttiva 
		2004/18, ai sensi del quale «[l]'aggiudicazione dell'appalto deve essere 
		effettuata applicando criteri obiettivi (...) che assicurino una 
		valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di 
		conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di 
		aggiudicazione: quello del “prezzo più basso” e quello della “offerta 
		economicamente più vantaggiosa”». Tali due criteri di aggiudicazione 
		sono enunciati agli artt. 30, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 93/37 
		e 53, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2004/18.
		
		La normativa nazionale
		
		7 La direttiva 93/37 è stata recepita nell'ordinamento giuridico 
		italiano con legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di 
		lavori pubblici (Supplemento ordinario alla GURI n. 41 del 19 febbraio 
		1994).
		
		8 L'art. 21, comma 1 bis, della suddetta legge, nella versione 
		applicabile alle controversie di cui alla causa principale (in 
		prosieguo: la «legge n. 109/94»), così recita:
		
		«Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al 
		controvalore in euro di 5 000 000 di DSP con il criterio del prezzo più 
		basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare 
		l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 
		93/37/CEE (...), relativamente a tutte le offerte che presentino un 
		ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali 
		di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 
		arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
		maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto 
		medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
		
		Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da 
		giustificazioni relativamente alle voci più significative, indicate nel 
		bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un 
		importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il 
		bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di 
		presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle 
		eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono 
		richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono 
		rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni 
		richieste prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità 
		dell'offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti 
		giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della 
		ulteriore verifica, in contraddittorio.
		
		Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore 
		alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede 
		all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una 
		percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del 
		primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica 
		non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti 
		inferiore a cinque».
		
		Cause principali e questioni pregiudiziali
		
		9 La SECAP ha partecipato ad una gara d'appalto a procedura aperta 
		indetta dal Comune di Torino durante il mese di dicembre del 2002, 
		relativa ad un appalto pubblico di lavori per un importo stimato di EUR 
		4 699 999. Alla data della suddetta gara, la soglia di applicazione 
		della direttiva 93/37 era fissata in EUR 6 242 028, in conformità 
		all'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva medesima. La Santorso ha 
		partecipato ad una gara d'appalto analoga, indetta nel corso del mese di 
		settembre del 2004, per un importo stimato di EUR 5 172 579. A tale 
		ultima data, la soglia di applicazione della direttiva 93/37 si 
		collocava a EUR 5 923 624. Di conseguenza, in entrambi i casi, il valore 
		stimato degli appalti in questione era inferiore alle rispettive soglie 
		d'applicazione della direttiva 93/37.
		
		10 I bandi con cui il Comune di Torino ha indetto le suddette gare 
		d'appalto precisavano che l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata in 
		base al criterio del maggior ribasso, con verifica delle offerte 
		anormalmente basse e senza esclusione automatica di queste ultime. Tali 
		bandi si fondavano su una delibera della Giunta comunale la quale 
		prevedeva che il criterio del maggior ribasso avrebbe comportato la 
		verifica delle offerte anomale, conformemente alla direttiva 93/37, 
		anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
		disapplicando quindi l'art. 21, n. 1 bis, della legge n. 109/94 nella 
		parte in cui prevede l'esclusione automatica delle offerte anormalmente 
		basse.
		
		11 La valutazione delle offerte ha consentito di classificare quelle 
		della SECAP e della Santorso al primo posto tra le offerte considerate 
		«non anomale». Successivamente alla verifica delle offerte anormalmente 
		basse, il Comune ha infine rifiutato le offerte della SECAP e della 
		Santorso, accogliendo quelle di altre società.
		
		12 La SECAP e la Santorso hanno impugnato tale decisione dinanzi al 
		Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, sostenendo che la legge 
		n. 109/94 impone all'amministrazione aggiudicatrice l'obbligo tassativo 
		di escludere le offerte anormalmente basse, non lasciando alcun margine 
		di discrezionalità in ordine alla possibilità di procedere alla verifica 
		in contraddittorio.
		
		13 Con sentenze 11 ottobre 2004 e 30 aprile 2005, il suddetto giudice ha 
		respinto rispettivamente i ricorsi della SECAP e della Santorso con la 
		motivazione che la procedura di esclusione automatica delle offerte 
		anormalmente basse non rappresenta un obbligo per le amministrazioni 
		aggiudicatrici, lasciando piuttosto a queste ultime la facoltà di 
		disporre una verifica dell'eventuale anomalia risultante dalla modicità 
		di tali offerte, anche per gli appalti d'importo inferiore alla soglia 
		comunitaria.
		
		14 La SECAP e la Santorso hanno impugnato tali sentenze di rigetto 
		dinanzi al Consiglio di Stato. Quest'ultimo condivide la tesi di tali 
		società quanto al carattere vincolante della regola dell'esclusione 
		automatica delle offerte anormalmente basse, senza restare tuttavia 
		insensibile agli argomenti avanzati dal Comune di Torino, il quale, 
		basandosi su dati statistici, fa presente che tale regola, a causa della 
		sua assoluta rigidità, incentiva gli accordi collusivi tra imprese le 
		quali si accordano sul prezzo al fine di influenzare l'esito della gara 
		d'appalto, arrecando in tal modo pregiudizio sia all'amministrazione 
		aggiudicatrice sia agli altri offerenti, che, per la maggior parte, sono 
		imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro.
		
		15 Il giudice del rinvio cita la giurisprudenza della Corte secondo la 
		quale, relativamente ai contratti che, quanto all'oggetto, non rientrano 
		nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di appalti 
		pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare i 
		principi fondamentali del Trattato CE, segnatamente il principio di non 
		discriminazione in base alla nazionalità (v., in particolare, sentenza 7 
		dicembre 2000, causa C‑324/98, Telaustria e Telefonadress, Racc. pag. 
		I‑10745, punto 60), nonché la giurisprudenza che vieta agli Stati membri 
		di emanare disposizioni che prevedono, relativamente agli appalti 
		pubblici di lavori il cui importo è superiore alla soglia comunitaria, 
		l'esclusione d'ufficio di talune offerte determinate in base 
		all'applicazione di un criterio matematico, invece di obbligare 
		l'amministrazione aggiudicatrice ad applicare la procedura di verifica 
		in contraddittorio stabilita dalla normativa comunitaria (v., in 
		particolare, sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo, 
		Racc. pag. 1839, punto 19).
		
		16 Alla luce di tali considerazioni e nutrendo dubbi quanto alla 
		soluzione della questione se la regola della verifica in contraddittorio 
		delle offerte anormalmente basse possa essere considerata un principio 
		fondamentale del diritto comunitario, in grado di prevalere sulle 
		eventuali disposizioni nazionali contrarie, il Consiglio di Stato ha 
		deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia 
		le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in maniera analoga nelle 
		due cause C‑147/06 e C‑148/06:
		
		«1) Se la regola stabilita dal par. 4 dell'art. 30 della direttiva 93/37 
		(...), o quella analoga recata dai parr. 1 e 2 dell'art. 55 della 
		direttiva 2004/18 (…) (laddove ritenuto quest'ultimo il parametro 
		normativo rilevante), secondo cui, qualora le offerte appaiano 
		anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione 
		aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, ha l'obbligo di richiedere, 
		per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla 
		composizione dell'offerta e di verificare detta composizione tenendo 
		conto delle giustificazioni fornite, enunci, o no, un principio 
		fondamentale del diritto comunitario;
		
		2) In caso di risposta negativa al precedente quesito, se la regola 
		stabilita dal par. 4 dell'art. 30 della direttiva 93/37 (…), o quella 
		analoga recata dai parr. 1 e 2 dell'art. 55 della direttiva 2004/18 (…) 
		(laddove ritenuto quest'ultimo il parametro normativo rilevante), 
		secondo cui, qualora le offerte appaiano anormalmente basse rispetto 
		alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poterle 
		rifiutare, ha l'obbligo di richiedere, per iscritto, le precisazioni che 
		ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e di verificare 
		detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite, pur non 
		presentando le caratteristiche di un principio fondamentale del diritto 
		comunitario, sia, o no, un corollario implicito o un “principio 
		derivato” del principio di concorrenza, considerato in coordinamento con 
		quelli della trasparenza amministrativa e della non discriminazione in 
		base alla nazionalità, e se, quindi, come tale, esso sia dotato, o no, 
		d'immediata vincolatività e di forza prevalente sulle normative interne 
		eventualmente difformi, dettate dagli Stati membri per disciplinare gli 
		appalti di lavori pubblici esulanti dal campo di diretta applicabilità 
		del diritto comunitario».
		
		17 Con ordinanza del presidente della Corte 10 maggio 2006 i 
		procedimenti C‑147/06 e C‑148/06 sono stati riuniti ai fini della fase 
		scritta e orale nonché della sentenza.
		
		Sulle questioni pregiudiziali
		
		18 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il 
		giudice del rinvio chiede in sostanza se i principi fondamentali del 
		diritto comunitario che disciplinano anche l'aggiudicazione degli 
		appalti pubblici, di cui l'art. 30, n. 4, della direttiva 93/37 
		costituirebbe una specifica espressione, ostino ad una normativa 
		nazionale che, per quanto riguarda gli appalti di valore inferiore alla 
		soglia fissata dall'art. 6, n. 1, lett. a), di tale direttiva, impone 
		alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte 
		valide sia superiore a cinque, di procedere all'esclusione automatica 
		delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione 
		da fornire, in base all'applicazione di un criterio matematico stabilito 
		da tale normativa, precludendo alle suddette amministrazioni 
		aggiudicatrici qualsiasi possibilità di verificare la composizione di 
		tali offerte richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in 
		merito a queste ultime.
		
		19 Occorre rilevare che le procedure specifiche e rigorose previste 
		dalle direttive comunitarie che coordinano le procedure di 
		aggiudicazione degli appalti pubblici si applicano soltanto ai contratti 
		il cui valore supera la soglia prevista espressamente in ciascuna delle 
		citate direttive (ordinanza 3 dicembre 2001, causa C‑59/00, Vestergaard, 
		Racc. pag. I‑9505, punto 19). Pertanto, le disposizioni di tali 
		direttive non si applicano agli appalti il cui valore non raggiunge la 
		soglia fissata da queste ultime (v., in tal senso, sentenza 21 febbraio 
		2008, causa C‑412/04, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella 
		Raccolta, punto 65).
		
		20 Ciò non significa tuttavia che questi ultimi appalti siano esclusi 
		dall'ambito di applicazione del diritto comunitario (ordinanza 
		Vestergaard, cit., punto 19). Infatti, conformemente alla giurisprudenza 
		costante della Corte, per quanto concerne l'aggiudicazione degli appalti 
		che, in considerazione del loro valore, non sono soggetti alle procedure 
		previste dalle norme comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici sono 
		cionondimeno tenute a rispettare le norme fondamentali del Trattato e in 
		particolare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità 
		(sentenza Telaustria e Telefonadress, cit., punto 60; ordinanza 
		Vestergaard, cit., punti 20 e 21; sentenze 20 ottobre 2005, causa 
		C‑264/03, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑8831, punto 32, e 14 giugno 
		2007, causa C‑6/05, Medipac‑Kazantzidis, Racc. pag. I‑4557, punto 33).
		
		21 Tuttavia, in conformità alla giurisprudenza della Corte, 
		l'applicazione delle norme fondamentali e dei principi generali del 
		Trattato alle procedure di aggiudicazione degli appalti di valore 
		inferiore alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie 
		presuppone che gli appalti in questione presentino un interesse 
		transfrontaliero certo (v., in tal senso, sentenze 13 novembre 2007, 
		causa C‑507/03, Commissione/Irlanda, non ancora pubblicata nella 
		Raccolta, punto 29, nonché Commissione/Italia, cit., punti 66 e 67).
		
		22 Una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale deve 
		quindi essere esaminata alla luce di tali considerazioni.
		
		23 Dal fascicolo presentato alla Corte si evince che la suddetta 
		normativa obbliga l'amministrazione aggiudicatrice interessata, per 
		quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti di valore inferiore alla 
		soglia fissata dall'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 93/37, a 
		procedere all'esclusione automatica delle offerte che, in base 
		all'applicazione di un criterio matematico stabilito da tale normativa, 
		sono considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione da 
		fornire, con la sola eccezione che tale regola dell'esclusione 
		automatica non si applica qualora il numero delle offerte valide sia 
		inferiore a cinque.
		
		24 Di conseguenza, la suddetta regola, formulata in termini chiari, 
		imperativi ed assoluti, preclude agli offerenti che hanno presentato 
		offerte anormalmente basse la possibilità di dimostrare che queste 
		ultime sono affidabili e serie. Tale aspetto della normativa di cui alla 
		causa principale potrebbe condurre a risultati incompatibili con il 
		diritto comunitario qualora un dato appalto possa presentare, in 
		considerazione delle proprie caratteristiche, un interesse 
		transfrontaliero certo e attrarre quindi operatori di altri Stati 
		membri. Un appalto di lavori potrebbe, ad esempio, presentare tale 
		interesse transfrontaliero in ragione del suo valore stimato, in 
		relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo 
		idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri.
		
		25 Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue 
		conclusioni, una normativa di questo tipo, sebbene oggettiva e non 
		discriminatoria in se stessa, potrebbe ledere il principio generale di 
		non discriminazione nelle procedure di aggiudicazione degli appalti che 
		rivestono un interesse transfrontaliero.
		
		26 Infatti, l'applicazione agli appalti che presentano un interesse 
		transfrontaliero certo della regola dell'esclusione automatica delle 
		offerte considerate anormalmente basse può configurare una 
		discriminazione indiretta, danneggiando in pratica gli operatori degli 
		altri Stati membri che, essendo dotati di strutture dei costi diverse, 
		potendo beneficiare di economie di scala rilevanti o desiderando ridurre 
		al minimo i propri margini di profitto al fine di inserirsi più 
		efficacemente nel mercato di riferimento, sarebbero in grado di 
		presentare un'offerta competitiva e nel contempo seria e affidabile, 
		della quale l'amministrazione aggiudicatrice non potrebbe tuttavia 
		tenere conto a causa della suddetta normativa.
		
		27 Inoltre, come rilevato dal Comune di Torino e dall'avvocato generale 
		ai paragrafi 43, 46 e 47 delle sue conclusioni, una siffatta normativa 
		può dare luogo a comportamenti e ad accordi anticoncorrenziali, se non 
		addirittura a pratiche collusive tra imprese nazionali o locali, intese 
		a riservare a queste ultime gli appalti pubblici di lavori.
		
		28 Pertanto, l'applicazione della regola dell'esclusione automatica 
		delle offerte anormalmente basse agli appalti che presentano un 
		interesse transfrontaliero certo potrebbe privare gli operatori 
		economici degli altri Stati membri della possibilità di porre in essere 
		una concorrenza più efficace nei confronti degli operatori situati nello 
		Stato membro considerato e pregiudica così il loro accesso al mercato di 
		tale Stato, ostacolando in tal modo l'esercizio della libertà di 
		stabilimento e della libera prestazione dei servizi, il che costituisce 
		una restrizione di tali libertà (v., in tal senso, sentenze 17 ottobre 
		2002, causa C‑79/01, Payroll e a., Racc. pag. I‑8923, punto 26; 5 
		ottobre 2004, causa C‑442/02, CaixaBank Francia, Racc. pag. I‑8961, 
		punti 12 e 13, e 3 ottobre 2006, causa C‑452/04, Fidium Finanz, Racc. 
		pag. I‑9521, punto 46).
		
		29 Per l'applicazione di tale normativa agli appalti che rivestono un 
		interesse transfrontaliero certo, le amministrazioni aggiudicatrici, 
		prive di qualsiasi facoltà di valutare la solidità e l'affidabilità 
		delle offerte anormalmente basse, non sono in grado di ottemperare 
		all'obbligo ad esse imposto di rispettare le norme fondamentali del 
		Trattato in materia di libera circolazione, nonché il principio generale 
		di non discriminazione, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte 
		citata al punto 20 della presente sentenza. La privazione di tale 
		facoltà è altresì contraria all'interesse stesso delle amministrazioni 
		aggiudicatrici, in quanto queste ultime non sono in grado di valutare le 
		offerte loro presentate in condizioni di concorrenza effettiva e quindi 
		di assegnare l'appalto in applicazione dei criteri, anch'essi stabiliti 
		nell'interesse pubblico, del prezzo più basso o dell'offerta 
		economicamente più vantaggiosa.
		
		30 Spetta in linea di principio all'amministrazione aggiudicatrice 
		interessata valutare, prima di definire le condizioni del bando di 
		appalto, l'eventuale interesse transfrontaliero di un appalto il cui 
		valore stimato è inferiore alla soglia prevista dalle norme comunitarie, 
		fermo restando che tale valutazione può essere oggetto di controllo 
		giurisdizionale.
		
		31 Tuttavia, una normativa può certamente stabilire, a livello nazionale 
		o locale, criteri oggettivi che indichino l'esistenza di un interesse 
		transfrontaliero certo. Tali criteri potrebbero sostanziarsi, in 
		particolare, nell'importo di una certa consistenza dell'appalto in 
		questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori. Si 
		potrebbe altresì escludere l'esistenza di un tale interesse nel caso, ad 
		esempio, di un valore economico molto limitato dell'appalto in questione 
		(v., in tal senso, sentenza 21 luglio 2005, causa C‑231/03, Coname, 
		Racc. pag. I‑7287, punto 20). È tuttavia necessario tenere conto del 
		fatto che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani 
		situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali 
		circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un 
		interesse transfrontaliero certo.
		
		32 Anche in presenza di un interesse transfrontaliero certo, 
		l'esclusione automatica di talune offerte a causa del loro carattere 
		anormalmente basso potrebbe rivelarsi accettabile qualora il ricorso a 
		tale regola sia giustificato dal numero eccessivamente elevato delle 
		offerte, circostanza questa che potrebbe obbligare l'amministrazione 
		aggiudicatrice interessata a procedere alla verifica in contraddittorio 
		di un numero di offerte talmente alto da eccedere la capacità 
		amministrativa della detta amministrazione aggiudicatrice ovvero da 
		poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo 
		che tale verifica potrebbe comportare.
		
		33 In siffatte circostanze, una normativa nazionale o locale o ancora 
		l'amministrazione aggiudicatrice stessa potrebbe legittimamente fissare 
		una soglia ragionevole per l'applicazione dell'esclusione automatica 
		delle offerte anormalmente basse. Tuttavia, la soglia di cinque offerte 
		valide fissata all'art. 21, n. 1 bis, terzo comma, della legge n. 109/94 
		non può essere considerata ragionevole.
		
		34 Per quanto attiene alle cause principali, compete al giudice del 
		rinvio procedere ad una valutazione circostanziata di tutti gli elementi 
		pertinenti relativi ai due appalti in questione, al fine di verificare 
		l'esistenza, in tali casi, di un interesse transfrontaliero certo. 
		
		35 Occorre pertanto risolvere le questioni sollevate dichiarando che le 
		norme fondamentali del Trattato relative alla libertà di stabilimento e 
		alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio generale di non 
		discriminazione, ostano ad una normativa nazionale che, per quanto 
		concerne gli appalti di valore inferiore alla soglia stabilita dall'art. 
		6, n. 1, lett. a), della direttiva 93/37 e che presentano un interesse 
		transfrontaliero certo, imponga tassativamente alle amministrazioni 
		aggiudicatici, qualora il numero delle offerte valide sia superiore a 
		cinque, di procedere all'esclusione automatica delle offerte considerate 
		anormalmente basse rispetto alla prestazione da fornire, in base 
		all'applicazione di un criterio matematico previsto da tale normativa, 
		precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi 
		possibilità di verificare la composizione di tali offerte richiedendo 
		agli offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime. Ciò 
		non si verificherebbe nel caso in cui una normativa nazionale o locale, 
		o ancora l'amministrazione aggiudicatrice interessata, a motivo del 
		numero eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare 
		l'amministrazione aggiudicatrice a procedere alla verifica in 
		contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la sua 
		capacità amministrativa o da poter compromettere la realizzazione del 
		progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare, 
		fissasse una soglia ragionevole al di sopra della quale si applicherebbe 
		l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
		
		Sulle spese
		
		36 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente 
		procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice 
		nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da 
		altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar 
		luogo a rifusione.
		
		Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
		
		Le norme fondamentali del Trattato CE relative alla libertà di 
		stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio 
		generale di non discriminazione, ostano a una normativa nazionale che, 
		per quanto concerne gli appalti di valore inferiore alla soglia 
		stabilita dall'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 
		giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione 
		degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del 
		Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e che 
		presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga tassativamente 
		alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte 
		valide sia superiore a cinque, di procedere all'esclusione automatica 
		delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione 
		da fornire, in base all'applicazione di un criterio matematico previsto 
		da tale normativa, precludendo alle suddette amministrazioni 
		aggiudicatrici qualsiasi possibilità di verificare la composizione di 
		tali offerte richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in 
		merito a queste ultime. Ciò non si verificherebbe nel caso in cui una 
		normativa nazionale o locale, o ancora l'amministrazione aggiudicatrice 
		interessata, a motivo del numero eccessivamente elevato di offerte che 
		potrebbe obbligare l'amministrazione aggiudicatrice a procedere alla 
		verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da 
		eccedere la sua capacità amministrativa o da poter compromettere la 
		realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica 
		potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di sopra della 
		quale si applicherebbe l'esclusione automatica delle offerte 
		anormalmente basse.
		
		Firme
		
		
 
		
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