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CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 04/03/2008 (Ud. 16/10/2007), Sentenza n. 840
APPALTI - Annullamento atti di gara e richiesta di rinnovazione - Interesse 
strumentale - Utile partecipazione delle ditte - Criterio della graduazione dei 
motivi del ricorso. In materia di appalti, la lamentata perplessità degli 
atti di gara, diretta a censurare l’intera procedura al fine di dar luogo alla 
sua rinnovazione, non può ritenersi di rilevanza tale da impedire l’utile 
partecipazione delle ditte. Pres. Iannotta - Est. Metro - Geotec Ambiente Srl In 
P. E Q. Cppo Ati Ati Ecocampania Srl (Avv. Sticchi Damiani) c. Autorita’ per la 
Gestione Rifiuti Urbani Bacino Le/3 (Avv. Flascassovitti) (conferma sentenza del 
TAR PUGLIA - LECCE Sezione II n. 5493/2006, resa tra le parti, concernente 
Affidamento Servizi di Igiene Urbana). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 04/03/2008 
(Ud. 16/10/2007), Sentenza n. 840
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.840/08 REG. DEC.
N. 79 REG. RIC.
ANNO: 2007
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la 
seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 79/2007 del 04/01/2007, proposto dalla GEOTEC 
AMBIENTE SRL IN P. E Q. CPPO ATI ATI ECOCAMPANIA SRL rappresentata e difesa 
dall’avv.to ERNESTO STICCHI DAMIANI con domicilio eletto in Roma, VIA BOCCA DI 
LEONE, 78 presso l’avv.to UGO DE LUCA STUDIO BDL; 
contro
l’AUTORITA’PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI BACINO LE/3 rappresentata e difesa 
dall’avv.to FRANCESCO FLASCASSOVITTI con domicilio eletto in Roma, VIA 
MANTEGAZZA N. 24 presso il sig. LUIGI GARDIN; 
l’UNIONE DEI COMUNI “TERRA DI LEUCA” non costituitasi; 
l’ECOTECNICA SRL Q.LE MADATARIA ATI rappresentata e difesa dall’avv.to ANGELO 
VANTAGGIATO con domicilio eletto in Roma,VIA COLA DI RIENZO N. 271 presso l’avv.ssa 
C. LENOCI; 
l’ATI - ARMANDO MUCCIO SRL E IN PR non costituitasi; 
il sig. LIA GIUSEPPE Q. RESPONSABILE SERVIZI TECNICI AUTORITA’ non costituitosi;
l’ATI - GIAL PLAST SRL E IN PR. non costituitasi; 
l’ATI - BIANCO IGIENE AMBIENTALE SRL E IN PR. rappresentata e difesa dall’avv.to 
ANGELO VANTAGGIATO con domicilio eletto in Roma, VIA COLA DI RIENZO N. 271 
presso l’avv.ssa C. LENOCI; 
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :SEZIONE II n. 5493/2006, resa tra le 
parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AUTORITA’PER LA GESTIONE RIFIUTI 
URBANI BACINO LE/3, ECOTECNICA SRL Q.LE MADATARIA ATI e ATI - BIANCO IGIENE 
AMBIENTALE SRL E IN PR.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 16 Ottobre 2007, relatore il Consigliere Adolfo Metro;
Uditi, altresì, gli avvocati Sticchi Damiani, Flascassovitti e Vantaggiato, come 
da verbale d’udienza; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Geotec ambiente, in proprio ed in qualità di capogruppo dell’ATI Ecocampania 
srl, ha impugnato la sentenza del Tar Puglia Sez. di Lecce, n. 5493/06 nella 
parte in cui, in accoglimento del gravame incidentale della controinteressata 
Enotecnica srl, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda principale e di 
quella subordinata.
In particolare, si sostiene l’infondatezza del motivo secondo cui i due 
“ecocentri” previsti nel progetto tecnico della società ricorrente, non 
risponderebbero alle prescrizioni del capitolato ed alla normativa provinciale 
di riferimento.
Si afferma, inoltre, in via subordinata, l’illegittimità degli atti di indizione 
della gara, per illogicità e contraddittorietà manifesta, vizi che inciderebbero 
sulla possibilità di elaborare offerte immuni da interpretazioni 
contraddittorie.
Le controparti, costituitesi in giudizio, hanno sostenuto l’improcedibilità 
dell’appello per avere la Prefettura di Lecce comunicato al Consorzio appaltante 
“informazione antimafia interdittiva” nei confronti della società ricorrente.
Inoltre, hanno sostenuto l’inammissibilità del gravame, in quanto proposto da 
uno soltanto dei soggetti associati in ATI e, nel merito, l’infondatezza dei 
motivi di appello.
DIRITTO
L’appello è infondato nel merito e ciò consente di prescindere dall’esame delle 
eccezioni di inammissibilità.
Va respinto il primo motivo di appello, relativo alla carenza progettuale dell’Ati 
ricorrente con riferimento alle prescrizioni del capitolato sui c.d. “ecocentri”, 
che sono considerati, dall’appellante, come stazioni di trasferimento dei 
rifiuti. Tale utilizzo è espressamente vietato dal Regolamento provinciale 
numero 43/05 e dalla normativa di gara, che li configura non già come stoccaggio 
provvisorio di rifiuti, ma come strutture di riferimento per la raccolta 
differenziata e per promuovere e valorizzare la funzione di riciclo dei rifiuti.
Pertanto, non può aderirsi a quanto affermato da parte appellante, secondo cui 
la normativa di riferimento non precluderebbe l’autorizzazione di aree 
strutturate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti.
Va anche respinto il secondo motivo, volto a censurare l’intera procedura di 
gara al fine di dar luogo alla sua rinnovazione.
Come evidenziato dai giudici di prime cure, la lamentata perplessità degli atti 
di gara non può ritenersi di rilevanza tale da impedire l’utile partecipazione 
delle ditte, tanto che la stessa appellante era stata dichiarata, in un primo 
momento, come aggiudicataria.
Inoltre, va rilevato che l’interesse strumentale, sostenuto dall’appellante, 
all’annullamento della gara, va contemperato con il criterio della graduazione 
dei motivi del ricorso e che l’accoglimento del motivo incidentale proposto 
dalla controparte deve ritenersi preclusivo all’ulteriore esame dei motivi 
preordinati all’annullamento dell’intera gara.
In relazione a quanto esposto, l’appello va respinto, perché infondato.
Ritiene, peraltro, il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare, tra 
le parti, le spese del giudizio.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente 
pronunciando sull’appello n. 79/07, meglio specificato in epigrafe, lo respinge 
e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; compensa, tra le parti 
costituite, le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2007, alla 
presenza dei seguenti magistrati:
Pres. Raffaele Iannotta 
Cons. Cesare Lamberti 
Cons. Aldo Fera 
Cons. Aniello Cerreto 
Cons. Adolfo Metro Est. 
L'ESTENSORE                                 
IL PRESIDENTE
f.to Adolfo Metro                                
f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Agatina Maria Vilardo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
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