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CONSIGLIO DI STATO 
Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 588
APPALTI - Gare di appalto - Riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi 
separatamente - Legittimità - Principio dell’immodificabilità soggettiva dei 
concorrenti - Effetti - Presentazione dell’offerta - Lex specialis. 
E' legittima la riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi separatamente, 
non vigendo alcun espresso divieto in tal senso (conforme, Cons. Stato, V, n. 
6619/02; n. 5309/03; contra, VI, n. 1267/06; mentre V, n. 5509/03 riguarda una 
fattispecie avente ad oggetto il diverso caso di un’ATI esclusa a causa della 
sottoscrizione della domanda da parte della sola capogruppo); tale divieto, 
inoltre, non era previsto dalla lex specialis della gara. Il principio dell’immodificabilità 
soggettiva dei concorrenti alle gare di appalto riguarda solo il momento della 
presentazione dell’offerta. Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - Societa' Italiane 
Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con 
Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) c. Ministero delle 
Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi Integrati 
Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale dello Stato) 
ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07 pubblicata il 
10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza 
n. 588
APPALTI - Gare di appalto - Aggiudicazione provvisoria - Concorrente non 
aggiudicatario - Impugnazione - Facoltà - Aggiudicazione definitiva - 
Conseguenze. Il concorrente non aggiudicatario ha la facoltà, ma non 
l’onere, di impugnare l'aggiudicazione provvisoria, ben potendo optare per la 
diversa soluzione di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva; 
l'aggiudicazione provvisoria non è, infatti, l'atto conclusivo del procedimento, 
bensì atto preparatorio che produce solo effetti prodromici e, di conseguenza, 
non vi è un onere di immediata impugnazione della stessa (cfr., fra tutte, Cons. 
Stato, IV, n. 6456/06; V, n. 484/07; VI, n. 7802/04). Pres. Ruoppolo - Est. 
Chieppa - Societa' Italiane Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo 
mandataria dell’A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) 
c. Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi 
Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale 
dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07 
pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 
11/12/2007), Sentenza n. 588
APPALTI - Principio di prova - Onere del ricorrente - Sussiste - Supplenza 
con una consulenza tecnica - Esclusione. Onere del ricorrente è quello di 
introdurre quanto meno un principio di prova a supporto delle proprie 
contestazioni e non essendo tale onere stato assolto, non si può certo supplire 
attraverso una consulenza tecnica, che, pur potendo essere disposta di ufficio, 
non può essere utilizzata al fini di supplire ad un onere probatorio non assolto 
dalla parte (Cons. Stato, VI, n. 1261/04). Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - 
Societa' Italiane Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo mandataria 
dell’A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) c. 
Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi 
Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale 
dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07 
pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 
11/12/2007), Sentenza n. 588
APPALTI -  ACQUE - RIFIUTI - Appalto integrato per la progettazione 
esecutiva - Variabili non predeterminabili prima dell’aggiudicazione - Effetti - 
Scavo marino 
- Art. 109 D. Lgs. n. 152/2006 - Esame dei materiali - Necessità - 
Autorizzazione allo smaltimento successiva all’aggiudicazione della gara. L’autorizzazione 
alla movimentazione dei materiali di scavo marino, nell’ambito dei lavori per la 
realizzazione di un terminal portuale, può rendersi necessaria solo all’esito 
dell’esame dei materiali, ove questi risultino non idonei al previsto 
riempimento di una cala e debbano pertanto essere trattati come rifiuti. La 
movimentazione e la destinazione finale dei materiali in questione, infatti, 
sono attività complesse, influenzate da una serie di variabili non 
predeterminabili al momento dell’espletamento della gara, sicché l’eventuale 
autorizzazione non può essere pretesa anteriormente all’aggiudicazione. 
Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - Societa' Italiane Condotte d'Acqua SpA in 
proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa 
e Sirti spa (avv. Sanino) c. Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale 
di Genova, SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, 
Liguria (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, 
Sezione III ter, n. 4242/07 pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. 
VI, 20/02/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 588
ACQUE - RIFIUTI - Materiali di scavo di fondali marini - Smaltimento 
alternativo in conformità a predeterminate modalità - Attività soggetta ad 
autorizzazione - Progetti sottoposti a VIA in sede statale - Art. 35, D. Lgs. n. 
152/1999 (oggi art. 109, D. L.vo n. 152/2006). L’art. 35 del D. Lgs. n. 
152/1999 (oggi trasfuso nell’art. 109 del D. L.vo n. 152/2006) consente 
l’immersione deliberata in mare di materiali di scavo di fondali marini, quando 
è dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica 
del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento 
alternativo in conformità a predeterminate modalità. Pertanto, non sussiste un 
assoluto divieto di scarico in mare di materiale dragato, in quanto tale 
attività è soggetta ad autorizzazione. Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - Societa' 
Italiane Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo mandataria 
dell’A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) c. 
Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi 
Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale 
dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07 
pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 
11/12/2007), Sentenza n. 588
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.588/2008
Reg.Dec.
N. 4250 Reg.Ric.
ANNO 2007
Disp.vo 577/2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la 
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da SOCIETA' ITALIANE CONDOTTE D'ACQUA 
SPA, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con IMPREGILO SPA, 
SIEMENS SPA e SIRTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Sanino con domicilio eletto presso il suo 
studio in Roma Viale Parioli n. 180;
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, SIIT - SERVIZI 
INTEGRATI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LOMBARDIA, LIGURIA, in persona dei 
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi 
dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi n. 
12;
e nei confronti
TECNIS S.P.A., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. costituita con BOSKALIS 
ITALIA s.r.l. e SIGENCO s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti 
pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniela Anselmi, Giovanni Di 
Gioia, Harald Bonura e Lorenzo Acquarone con domicilio eletto in Roma Piazza 
Mazzini n. 27, presso lo studio del secondo;
GLF GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, in proprio e n.q. di capogruppo mandataria 
dell’ATI costituenda, IMPRESA PIETRO CIDONIO SPA, COOPSETTE SOC. COOP.A R.L., 
SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA, CONSORZIO STABILE PAMOTER SCARL, in persona dei 
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli 
Avv.ti Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino con domicilio eletto presso il 
primo in Roma Corso del Rinascimento n. 11;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, 
n. 4242/07 pubblicata il 10-5-2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’11-12-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi gli avvocati Sanino, Acquarone, Anselmi, Gianluigi Pellegrino e l’Avv. 
dello Stato Arena;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Con bando pubblicato nella G.U.C.E. n. 178/2005, veniva avviata la procedura 
relativa all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la costruzione 
del Terminal Contenitori del Porto di Genova, comprensiva di tre lotti, per un 
importo a base d’asta di 137.847.795,17 Euro. 
Con la sentenza n. 2059/2006, preceduta da una ordinanza cautelare di ammissione 
con riserva alla procedura, il TAR Lombardia, sez. III ter, accoglieva il 
ricorso proposto dall’ATI con capogruppo la società Tecnis avverso l’esclusione 
disposta nel corso della procedura ai suoi danni in ragione della supposta 
mancata produzione di taluni documenti nella forma richiesta dalla lex 
specialis.
Con la successiva sentenza n. 12512/06 del 2-11-2006 il TAR Lazio, sez. III ter, 
dichiarava l’inammissibilità del ricorso principale proposto da GLF, Grandi 
Lavori Fincosit s.p.a., in proprio e quale capogruppo della relativa A.T.I., 
avverso l’aggiudicazione provvisoria intervenuta in favore dell’ATI Tecnis, 
riammessa alla procedura grazie alla misura cautelare concessa nel corso del 
primo giudizio; la declaratoria di inammissibilità era conseguente 
all’accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’ATI aggiudicataria.
L’ATI GLF Grandi Lavori Fincosit s.p.a. proponeva avverso tali decisioni due 
distinti ricorsi in appello, che venivano riuniti e decisi con la sentenza di 
questa Sezione n. 2310/07 dell’11 maggio 2007.
Con tale decisione la Sezione respingeva il ricorso n. 9837/06 proposto avverso 
la sentenza del Tar del Lazio e dichiarava improcedibile il ricorso n. 9061/06 
proposto avverso la sentenza del Tar Lombardia. Il ricorso per revocazione 
proposto avverso la sentenza n. 2310/07 di questa Sezione è stato in parte 
dichiarato inammissibile e in parte respinto (disp. n. 558/07 del 7-12-2007).
Dopo la pubblicazione della sentenza del Tar del Lazio n. 12512/06 (poi 
confermata da questa Sezione), la Societa' Italiane Condotte d'Acqua s.p.a., in 
proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Impregilo s.p.a., Siemens 
s.p.a. e Sirti s.p.a. (di seguito, ATI Condotte), ha impugnato, con ricorso 
notificato il 15 gennaio 2007, l’aggiudicazione provvisoria della gara 
intervenuta in data 8 maggio 2006 in favore dell’ATI Tecnis.
La ricorrente Condotte chiariva che per effetto della sentenza del Tar Lazio n. 
12512 del 2006, l’A.T.I. Grandi Lavori era stata esclusa dalla gara e la 
ricorrente, prima collocata al terzo posto della graduatoria, era slittata al 
secondo, vedendo in tal modo attualizzarsi e concretizzarsi il proprio interesse 
ad impugnare l’aggiudicazione della licitazione privata nei confronti dell’ATI 
Tecnis.
L’ATI Condotte proponeva poi tre atti di motivi aggiunti, impugnando anche il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva del 22 marzo 2007.
Con sentenza n. 4242/07 del 10 maggio 2007 il Tar del Lazio accoglieva il 
ricorso incidentale proposto da Tecnis e dichiarava inammissibile il ricorso 
proposto dall’ATI Condotte, oltre che il ricorso incidentale proposto dall’ATI 
Grandi Lavori Fincosit.
Il giudice di primo grado fondava l’accoglimento del ricorso incidentale Tecnis 
sulla accertata violazione da parte dell’ATI Condotte del principio di 
immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti di imprese durante le fasi di 
gara, ritenendo – sulla base di un precedente di questa Sezione (Cons. Stato, VI, 
n. 1267/06) – che imprese qualificatesi separatamente non potessero poi riunirsi 
ai fini della presentazione dell’offerta.
La Società Impregilo, infatti, aveva chiesto di partecipare quale mandataria in 
costituendo RTI con la mandante Società Sirti e la Società Italiana Condotte 
d’Acqua S.p.A., a sua volta, aveva fatto richiesta di partecipare alla gara 
quale mandataria di un costituendo RTI con la Società Siemens S.p.A.. Dopo che 
l’Amministrazione le aveva invitate separatamente, nella successiva fase di 
offerta i due raggruppamenti temporanei hanno proceduto ad una unificazione, 
presentando un’offerta unica ed indicando, come capogruppo, la Società Condotte.
L’ATI Condotte ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione contestando 
l’accoglimento del ricorso incidentale Tecnis e riproponendo le censure avverso 
i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara, 
dichiarate inammissibili dal Tar.
Le amministrazioni appellate e l’ATI Tecnis si costituivano in giudizio, 
chiedendo la reiezione del ricorso, mentre l’ATI Grandi Lavori Fincosit chiedeva 
la reiezione del motivo relativo all’esclusione di Condotte e l’accoglimento dei 
motivi proposti avverso l’aggiudicazione, facendo valere il proprio interesse 
strumentale alla rinnovazione della gara.
Con ordinanza n. 2754/07 del 29 maggio 2007 questa Sezione accoglieva la domanda 
di Condotte di sospensione dell’efficacia dell’impugnata sentenza, al fine di 
non pregiudicare, nelle more del giudizio di merito, le posizioni delle parti, 
tenuto anche conto della complessità delle questioni controverse.
All’esito dell’udienza di merito del 10 luglio 2007, con ordinanza istruttoria 
n. 4065/07, questa Sezione riteneva necessario, ai fini del decidere, acquisire 
dall’Autorità portuale di Genova: a) una relazione della Commissione di gara, 
avente ad oggetto l’esame sotto il profilo tecnico delle contestazioni mosse 
dalla società appellante nel presente giudizio; b) una relazione della 
Commissione di gara e separata relazione dell’Autorità in cui siano indicati ed 
allegati i documenti prodotti in sede di gara dall’aggiudicataria e contestati 
in giudizio, con particolare riferimento ai documenti AA i), AA o) VIII, IX e X 
(precisando le date di produzione di tali documenti, anche in seguito 
all’esecuzione delle misure cautelari disposte dal Tar ed allegando prova della 
data di ricezione dei documenti).
Con la stessa ordinanza, rilevato che al fascicolo del giudizio di appello non 
risultava allegato il fascicolo di primo grado, veniva ordinato alla segreteria 
di reperire tale fascicolo e veniva altresì ordinato alla società Tecnis di 
produrre gli originali dei documenti richiesti all’Autorità portuale, che nel 
corso di gara sono stati prodotti in copia semplice o in copia la cui 
autenticazione è oggetto di contestazione e di produrre una relazione attestante 
il riepilogo di quanto prodotto in sede di gara con le relative date.
Espletata l’istruttoria, all’odierna udienza la causa veniva trattenuta in 
decisione.
2. L’oggetto della presente controversia è costituito da una procedura di gara, 
relativa all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la costruzione 
del Terminal Contenitori del Porto di Genova, che è già stata esaminata da 
questa Sezione con riferimento ai ricorsi proposti dall’ATI Grandi Lavori 
Fincosit (seconda classificata) avverso l’aggiudicazione provvisoria all’ATI 
Tecnis (dapprima esclusa dalla gara e poi vincitrice a seguito della sua 
riammissione avvenuta in esecuzione di decisioni giurisdizionali).
Il presente contenzioso ha ad oggetto in parte gli stessi atti, impugnati da 
Grandi Lavori (aggiudicazione provvisoria) ed in parte i nuovi provvedimenti 
(aggiudicazione definitiva), impugnati dall’ATI Condotte (terza classificata), 
che, a seguito dell’esclusione dell’ATI Grandi Lavori (seconda classificata) per 
effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale Tecnis nel precedente 
giudizio, si è collocata al secondo posto della graduatoria.
E’ parte del presente giudizio anche l’ATI Grandi Lavori, che non ha però 
proposto appello avverso la sentenza n. 4242/07 del Tar in relazione alla 
dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso incidentale, fondata sul fatto 
che l’ATI Grandi Lavori è stata ormai definitivamente esclusa dalla gara.
Va subito premesso come non sia perseguibile l’obiettivo, cui dichiaratamente 
tende l’ATI Grandi Lavori: reiezione del ricorso Condotte avverso la sua 
esclusione dalla gara, accoglimento dei motivi proposti da Condotte avverso 
l’aggiudicazione e necessità di rinnovare l’intera procedura di gara, che non 
avrebbe così vincitori.
Infatti, non essendo l’ATI Grandi lavori parte appellante, l’oggetto del 
presente giudizio è delimitato dalle domande proposte dall’ATI Condotte, che ha 
chiaramente contestato in prima battuta la statuizione del Tar di accoglimento 
del ricorso incidentale Tecnis e, in caso di fondatezza di tale censura, ha 
riproposto i motivi aventi ad oggetto l’aggiudicazione della gara a Tecnis.
In alcun modo, l’ATI Condotte ha proposto un motivo tendente a chiedere l’esame 
dei motivi inerenti l’aggiudicazione, anche in caso di reiezione del suo primo 
motivo di appello.
Nella sostanza, l’ATI Condotte non ha sostenuto che il Tar avrebbe dovuto 
comunque esaminare i motivi proposti avverso l’aggiudicazione, dopo aver accolto 
il ricorso incidentale Tecnis, potendo residuare un interesse alla rinnovazione 
della gara; ha anzi definito “consolidato” l’indirizzo giurisprudenziale in base 
al quale l’accoglimento del ricorso incidentale con cui si contesta l’ammissione 
alla gara della ricorrente fa venire meno una condizione dell’azione principale, 
che diventa così inammissibile (v. pag. 9 del ricorso in appello).
Deve, quindi, ritenersi che l’eventuale conferma dell’accoglimento del ricorso 
incidentale Tecnis impedirebbe l’esame delle censure proposte avverso 
l’aggiudicazione, senza alcuna possibilità di realizzazione del menzionato 
obiettivo processuale dichiarato dall’ATI Grandi Lavori.
3. Ciò premesso, deve essere esaminato il primo motivo del ricorso in appello, 
avente appunto ad oggetto il ricorso incidentale Tecnis.
Come già detto, tale ricorso è stato accolto dal Tar sulla base della tesi, 
secondo cui in caso di licitazione privata le imprese qualificatesi 
separatamente non possono poi riunirsi ai fini della presentazione dell’offerta.
Non è in contestazione che ciò sia avvenuto, in quanto l’ATI Condotte è composta 
da Impregilo e Sirti, che avevano fatto richiesta di partecipare alla gara in 
ATI e da Condotte e Siemens, che anche si erano qualificate ed erano state 
invitate separatamente, per poi riunirsi (le quattro società) nella successiva 
fase di offerta.
L’ATI Condotte invoca la prassi finora seguita in favore dell’ammissibilità di 
un tale comportamento e la diversità della fattispecie esaminata da Consiglio di 
Stato con il precedente richiamato dal Tar (VI, n. 1267/06); sostiene, inoltre, 
che il principio dell’immodificabilità soggettiva dei concorrenti alle gare di 
appalto riguarda solo il momento della presentazione dell’offerta.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto, va rilevato come la questione dell’ammissibilità di un 
raggruppamento in sede di offerta di imprese qualificatesi separatamente in gare 
di appalto di lavori pubblici viene per la prima volta all’esame della Sezione.
Nel citato precedente, pur essendo stato richiamato anche il d.P.R. n. 554/99, 
il principio dell’inammissibilità di un tale comportamento è stato affermato con 
riferimento ad una gara di servizi nei c.d. settori (ex) esclusi.
Ciò comporta che la Sezione sia ora chiamata ad esaminare in modo specifico la 
disciplina degli appalti pubblici di lavori per risolvere la questione della 
possibilità, per due o più concorrenti individualmente prequalificatesi, di 
concorrere in ATI alla successiva gara mediante la presentazione di un'offerta 
congiunta.
Nelle procedure indette con il metodo della licitazione privata (oggi “procedure 
ristrette”), gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel 
rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, 
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini 
fissati nella lettera invito. 
Pur in presenza di una sostanziale unitarietà del procedimento di evidenza 
pubblica che si apre con la pubblicazione del bando per concludersi con 
l'aggiudicazione definitiva, in tali procedure la fase di prequalificazione 
assolve all'esclusiva funzione di accertare il possesso dei requisiti di 
partecipazione (con la conseguente selezione delle imprese da invitare) ed è 
distinta dalla gara vera e propria, in cui a seguito delle lettere di invito 
vengono presentate le offerte.
La disciplina vigente si limita a richiedere che alla presentazione dell'offerta 
siano ammesse imprese già selezionate nella fase di prequalificazione, ma non 
impedisce a queste ultime di associarsi temporaneamente in vista della gara, 
posto che l'a.t.i. non estingue la soggettività delle imprese già qualificate e 
che, quindi, il raggruppamento non può definirsi quale soggetto diverso da 
quelli invitati.
L’art. 13 della legge n. 109/94, vigente al momento dello svolgimento della 
procedura, consente la presentazione di offerte da parte di associazioni 
temporanee di concorrenti, i quali, prima della presentazione dell'offerta, 
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e 
dei mandanti (comma 5) e vieta qualsiasi modificazione alla composizione delle 
associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in 
sede di offerta (comma 5-bis, oggi riprodotto nell’art. 37, comma 9, del D. Lgs. 
n. 163/2006).
L’art. 93, comma 2, del d.P.R. n. 554/99 stabilisce che in caso di licitazione 
privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata 
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale 
capogruppo di imprese riunite.
Da tali disposizioni emerge come il legislatore abbia inteso favorire il 
fenomeno del raggruppamento di imprese e individuare la presentazione 
dell’offerta come momento della procedura, da cui scatta il divieto di 
modificabilità soggettiva della composizione dei partecipanti.
Tutte le citate disposizioni fanno riferimento all’offerta, che è cosa diversa 
dalla richiesta di invito, senza ricollegare in alcun modo il principio di 
immodificabilità soggettiva alla fase della prequalificazione in caso di 
procedura ristretta.
In presenza di disposizioni espresse che non consentono la modifica della 
composizione dei partecipanti dopo l’offerta e in assenza di analogo divieto per 
la fase della prequalificazione, deve escludersi che si possa pervenire in via 
pretoria ad un divieto, non sancito dal legislatore.
Tale considerazione è di per sé sufficiente per sostenere la tesi 
dell’ammissibilità della riunione di imprese prequalificatesi separatamente.
Ogni ulteriore argomento può al limite costituire spunto di riflessione per una 
modifica normativa, ma non può condurre - come appena detto – all’introduzione 
di un divieto, che le norme non prevedono.
E’, quindi, irrilevante il richiamo al parere dell'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato del 7 febbraio 2003, n. AS251, ove si sottolinea il 
rischio che il modello del raggruppamento possa evolvere a strumento di 
collaborazione restrittivo della concorrenza, attuale o potenziale, in quanto 
detto parere è finalizzato a suggerire alle stazioni appaltanti, “pur nel 
silenzio della legge”, di “limitare la possibilità di associarsi in RTI da parte 
di due o più imprese, che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i 
requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara”.
Peraltro, non può non rilevarsi come nel diritto comunitario il raggruppamento 
temporaneo di imprese sia considerato uno strumento pro-competitivo, il cui 
utilizzo non è limitato alle imprese prive dei requisiti individuali di 
qualificazione.
L’ammissibilità del raggruppamento di imprese qualificatesi separatamente non 
può, inoltre, derivare da un eventuale uso distorto di tale strumento: a fronte 
di fattispecie, in cui si può ipotizzare che il raggruppamento delle imprese 
maggiori riduca l’effettiva concorrenza e incida negativamente sull’interesse 
della stazione appaltante a poter contare su un numero più ampio di offerte, si 
può presentare il diverso caso dell’introduzione con la lettera di invito di 
elevati requisiti, richiesti anche solo ai fini della valutazione dell’offerta, 
che fanno sorgere la necessità di riunione di soggetti già qualificati in modo 
separato e tale riunione può avere effetti pro-competitivi per impedire che i 
requisiti elevati finiscano per restringere l’effettivo ambito della 
competizione.
Si tratta in entrambi i casi di situazioni specifiche, da cui non si possono 
trarre elementi per introdurre, o meno, un divieto in via giurisprudenziale, ma 
che possono essere valutate dal legislatore per decidere se sia opportuno 
introdurre tale divieto, che – si ribadisce – non è stato finora introdotto.
Deve, quindi, condividersi la tesi dell’ammissibilità della riunione in a.t.i. 
di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto in 
tal senso (in senso conforme, Cons. Stato, V, n. 6619/02; n. 5309/03; contra la 
già citata, VI, n. 1267/06; mentre V, n. 5509/03 riguarda una fattispecie avente 
ad oggetto il diverso caso di un’ATI esclusa a causa della sottoscrizione della 
domanda da parte della sola capogruppo); tale divieto, inoltre, non era previsto 
dalla lex specialis della gara.
In accoglimento del primo motivo di appello proposto dall’ATI Condotte, deve 
essere, dunque, respinto il ricorso incidentale proposto in primo grado da 
Tecnis.
4. Passando all’esame dei motivi proposti dall’ATI Condotte avverso 
l’aggiudicazione della gara in favore dell’ATI Tecnis, assumono rilievo 
preliminare le eccezioni proposte da quest’ultima.
E’ innanzitutto infondata la tesi dell’impossibilità di esaminare tali censure 
in assenza dell’impugnazione da parte di Condotte della dichiarazione da parte 
del Tar di inammissibilità del suo ricorso principale.
Tale inammissibilità ha costituito la conseguenza dell’accoglimento del ricorso 
incidentale Tecnis e la riforma in questa sede di tale statuizione determina la 
necessità di esaminare i motivi del ricorso principale di primo grado, 
riproposti con l’atto di appello.
Un espressa impugnazione della declaratoria di inammissibilità sarebbe stata 
necessaria, come già detto, per procedere all’esame di tali motivi anche in caso 
di reiezione del primo motivo dell’appello, che è stato, invece, accolto e il 
problema, quindi, non si pone.
5. L’ATI Tecnis eccepisce anche la tardività del ricorso di primo grado e dei 
successivi motivi aggiunti.
Al riguardo, si deve distinguere tra l’impugnazione dell’aggiudicazione 
provvisoria e quella dell’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione provvisoria dell’8 maggio 2006 è stata impugnata dall’ATI 
Condotte con il ricorso notificato il 15 gennaio 2007, ben oltre il termine di 
decadenza di 60 giorni; peraltro, nel frattempo l’ATI Condotte era intervenuta 
ad adiuvandum nel giudizio intrapreso dall’ATI Grandi Lavori proprio avverso 
l’aggiudicazione provvisoria della gara.
Non costituisce elemento idoneo a giustificare la tardiva impugnazione il fatto 
che solo per effetto della sentenza del Tar Lazio n. 12512 del 2006, l’A.T.I. 
Grandi Lavori era stata esclusa dalla gara e la ricorrente, prima collocata al 
terzo posto in graduatoria, era slittata al secondo, vedendo in tal modo 
attualizzarsi e concretizzarsi il proprio interesse ad impugnare 
l’aggiudicazione della licitazione privata nei confronti dell’ATI Tecnis.
Infatti, fin dalla conoscenza dell’aggiudicazione provvisoria e del contenuto 
dei relativi atti (comunque avvenuto nel corso del precedente giudizio), l’ATI 
Condotte avrebbe potuto impugnare l’aggiudicazione provvisoria, deducendo motivi 
contro la prima e la seconda classificata e facendo così valere il proprio 
interesse all’aggiudicazione della gara.
L’ATI Condotte ha, invece, scelto di intervenire nel giudizio intrapreso 
dall’ATI Grandi Lavori ed ha così lasciato decorrere il termine per contestare 
l’aggiudicazione provvisoria.
Ritenere che le imprese non collocate ai primi due posti di una graduatoria di 
una gara di appalto possano attendere l’esito dei giudizi tra le prime 
classificate e poi decidere se proporre a loro volta ricorso, significherebbe 
allungare la catena dei ricorsi in modo indeterminato con evidente sacrificio 
del principio di certezza delle situazioni giuridiche, al cui presidio è posto 
proprio il termine di decadenza.
E’, quindi, evidente che il ricorso e i motivi aggiunti proposti avverso 
l’aggiudicazione provvisoria devono essere dichiarati irricevibili perché 
tardivi.
Tuttavia, il caso di specie è caratterizzato dalla peculiarità, consistente 
nell’ampio lasso di tempo decorso tra l’aggiudicazione provvisoria (8-5-06) e 
l’aggiudicazione definitiva (22-3-07), dovuto al fatto che la stazione 
appaltante ha deciso di attendere l’esito del contenzioso prima di procedere 
all’aggiudicazione definitiva.
Una tale scelta non ha tenuto però conto della pacifica giurisprudenza, secondo 
cui il concorrente non aggiudicatario ha la facoltà, ma non l’onere, di 
impugnare l'aggiudicazione provvisoria, ben potendo optare per la diversa 
soluzione di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva; l'aggiudicazione 
provvisoria non è, infatti, l'atto conclusivo del procedimento, bensì atto 
preparatorio che produce solo effetti prodromici e, di conseguenza, non vi è un 
onere di immediata impugnazione della stessa (cfr., fra tutte, Cons. Stato, IV, 
n. 6456/06; V, n. 484/07; VI, n. 7802/04).
E’ quindi errata la tesi dell’appellata, secondo cui l’impugnazione 
dell’aggiudicazione provvisoria costituirebbe un onere, e non una mera facoltà, 
per i concorrenti di una procedura di gara.
Né può ritenersi che nel caso di specie a seguito dell’intervento dell’ATI 
Condotte nel precedente giudizio proposto dall’ATI Grandi Lavori si sia formato 
un giudicato non compatibile con le successive contestazioni mosse dall’odierna 
appellante avverso l’aggiudicazione definitiva; infatti, nel precedente 
giudizio, l’accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’ATI Tecnis 
avverso l’ATI Grandi Lavori ha impedito l’esame delle censure proposte avverso 
l’aggiudicazione in favore di Tecnis, in relazione alla quale non si è formato 
alcun giudicato.
Pertanto, i motivi aggiunti proposti in primo grado contro l’aggiudicazione 
definitiva del 22 marzo 2007 sono tempestivi ed ammissibili e l’irricevibilità 
del ricorso introduttivo avverso l’aggiudicazione provvisoria non comporta alcun 
effetto sui successivi motivi aggiunti, che comunque conservano la forma e la 
sostanza di una contestazione autonoma dell’aggiudicazione definitiva.
Tuttavia, l’ATI Condotte nell’impugnare con motivi aggiunti l’aggiudicazione 
definitiva non ha riprodotto tutte le censure proposte avverso l’aggiudicazione 
provvisoria, ma solo alcune di queste.
Ne deriva che l’irricevibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione 
provvisoria non consente l’esame dei motivi dedotti tardivamente e non 
riproposti avverso l’aggiudicazione definitiva.
I motivi non riprodotti sono quelli contenuti al punto II del ricorso di primo 
grado (pagg. 11 – 17) ed attengono alle questioni dei mezzi marittimi; della 
dichiarazione relativa agli obblighi sul lavoro dei disabili; della 
sottoscrizione da parte del direttore tecnico e non del proprietario della cava 
della dichiarazione di cui al punto viii della lettera di invito; delle varianti 
sostanziali e non consentite che sarebbero state proposte dall’ATI Tecnis.
Con i motivi aggiunti del 4 aprile 2007 è stata impugnata l’aggiudicazione 
definitiva, ma i motivi attinenti alle summenzionate questioni non sono stati 
riprodotti, come si ricava dalla lettura di tale atto, in cui dopo il punto 1 
relativo ai materiali di scavo si passa al punto 2, inerente la verifica di 
congruità dell’offerta e corrispondente al punto III del ricorso introduttivo.
6. Si deve, quindi, passare ad esaminare i soli motivi del ricorso in appello, 
proposti originariamente avverso l’aggiudicazione definitiva.
L’esame di tali motivi ha richiesto un approfondimento istruttorio, disposto con 
la citata ordinanza n. 4065/07, la cui esecuzione ha consentito solo ora di 
avere a disposizione tutti gli elementi utili ai fini del decidere.
Con il primo motivo l’ATI Condotte sostiene che l’ATI Tecnis avrebbe previsto 
nella propria offerta il temporaneo scarico in mare del materiale di scavo, in 
difformità dal progetto definitivo, posto a base di gara, che invece prevedeva 
la realizzazione di due vasche di colmata al fine di evitare il rilascio in mare 
dei materiali di scavo.
Tale rilascio sarebbe vietato o comunque soggetto ad autorizzazione, con la 
conseguenza che l’offerta Tecnis sarebbe quanto meno condizionata all’effettiva 
possibilità di ottenere l’autorizzazione per il rilascio in mare di tali 
materiali.
Il motivo è privo di fondamento.
Innanzitutto, si deve rilevare come non sia vero che sussiste un assoluto 
divieto di scarico in mare di materiale dragato, come sostenuto dall’appellante, 
in quanto anche l’istruttoria svolta ha confermato che tale attività è soggetta 
ad autorizzazione, ma non è in assoluto vietata.
L’art. 35 del D. Lgs. n. 152/1999 consente l’immersione deliberata in mare di 
materiali di scavo di fondali marini, quando è dimostrata, nell'ambito 
dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini 
di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità a 
predeterminate modalità.
La disposizione, oggi contenuta nell’art. 109 del D. Lgs. n. 152/2006, riguarda 
in primo luogo lo scarico definitivo di materiale in mare e non disciplina in 
modo specifico il caso in esame, in cui, nell’ambito dei lavori nel porto di 
Genova, l’ATI aggiudicataria ha previsto una movimentazione in mare dei 
materiali poi destinati al riutilizzo nell’ambito dei lavori portuali.
Peraltro, dalla relazione tecnica della Commissione di gara, acquisita a seguito 
dell’istruttoria, emerge che il preliminare e temporaneo dragaggio delle 
cabalette di fondazione dei cassoni dovrà essere necessariamente svolto in via 
preliminare per ciascuno dei progetti presentati.
A conferma di ciò, l’ATI Tecnis ha prodotto una perizia tecnica dell’ing. 
Corsini, dirigente del servizio difesa delle coste dell’Agenzia per la 
protezione dell’ambiente, da cui si ricava che l’aggiudicataria della gara, 
chiunque essa sia e a prescindere dal progetto presentato, dovrà comunque 
richiedere l’autorizzazione alla movimentazione dei materiali di scavo, in 
quanto la Regione Liguria ha approvato nel 2004 solo la procedura di verifica 
“screening”, riservando evidentemente alla successiva autorizzazione le 
eventuali ulteriori prescrizioni, che, se dettate, avrebbero l’effetto di 
modificare qualunque progetto presentato.
Inoltre, l’effettiva destinazione del materiale di scavo potrà essere stabilita 
solo all’esito dell’esame dei materiali, che potrebbero anche risultare non 
idonei al riempimento della calata Bettolo, dovendo essere trattati come 
rifiuti; anche in questo caso, si dovrebbe apportare modifiche al progetto, la 
cui necessità prescinde dalla specifica offerta dell’aggiudicatario.
In definitiva, sia la relazione tecnica della Commissione che (soprattutto) la 
perizia tecnica di parte dimostrano che la movimentazione e la destinazione 
finale dei materiali di scavo marino del progetto in questione costituiscono 
attività complesse, influenzate da una serie di variabili non predeterminabili, 
che rendono comunque necessaria per tutti gli eventuali aggiudicatari il 
conseguimento di una autorizzazione, che ovviamente non può precedere 
l’aggiudicazione.
Il progetto Tecnis non contiene modalità vietate dalla disciplina vigente, né 
può intendersi come progetto illegittimamente condizionato, o meglio è 
condizionato, come lo sarebbe qualsiasi altro progetto compreso quello dell’ATI 
Condotte, ad una serie di elementi, che potranno essere accertati solo 
successivamente all’aggiudicazione.
Peraltro, l’ATI Condotte non ha adeguatamente contrastato il contenuto della 
perizia tecnica prodotta da controparte e anche sotto tale profilo il motivo di 
ricorso non è meritevole di accoglimento.
7. E’ infondato anche l’ulteriore censura con cui l’appellante ha contestato la 
verifica di coerenza e congruità dell’offerta Tecnis, sostenendo che tale 
offerta presenterebbe chiari elementi di anomalia con riferimento ad alcuni 
costi, tra cui quello dei cassoni e il costo unitario per fornitura e posa 
dell’acciaio per cemento armato.
Innanzitutto, è bene precisare che nel verbale n. 10/06, richiamato 
dall’appellante, non si è svolta la verifica dell’anomalia dell’offerta Tecnis, 
ma una generale verifica di coerenza delle offerte economiche presentate da 
tutte le ATI ammesse, avvenuta prima dell’attribuzione del punteggio.
Anche in questo caso, l’ATI Tecnis ha prodotto una dettagliata relazione tecnica 
(doc. n. 37 prodotto in primo grado), dalla quale emergono adeguate 
giustificazioni sia del costo dei cassoni, che è stato contenuto grazie alla 
rielaborazione dei tipi di cassone, sia del costo unitario dell’acciaio, a 
giustificazione del quale è stata prodotta l’offerta commerciale ricevuta dalla 
Tecnis e indicata l’analisi in base a cui si è pervenuti al costo finale.
Si ricorda che tra le censure irricevibili perché non riproposte avverso 
l’aggiudicazione definitiva rientra anche quella inerente le presunte varianti 
non consentite, proposte dall’ATI Tecnis anche con riferimento alla tipologia 
dei cassoni; si deve, qui, valutare non l’ammissibilità della tipologia dei 
cassoni proposti dall’ATI Tecnis, ma la coerenza dell’offerta economica in 
relazione a tale punto; coerenza dimostrata dagli elementi contenuti dalla 
richiamata relazione tecnica.
Tale precisi elementi tecnici sono stati contestati da controparte con mere 
asserzioni, inidonee a confutare i suddetti dati.
Peraltro, era onere dell’ATI ricorrente introdurre quanto meno un principio di 
prova a supporto delle proprie contestazioni e non essendo tale onere stato 
assolto, non si può certo supplire attraverso una consulenza tecnica, che, pur 
potendo essere disposta di ufficio, non può essere utilizzata al fini di 
supplire ad un onere probatorio non assolto dalla parte (Cons. Stato, VI, n. 
1261/04).
8. Alcun profilo di illegittimità dell’aggiudicazione finale può derivare dal 
tempo (3 ore e mezza), impiegato dalla Commissione per l’esame delle offerte e 
ritenuto dall’appellante eccessivamente esiguo.
A parte l’ipotesi, che qui non ricorre, di evidente abnormità del tempo 
impiegato dalla Commissione, si ritiene che l’elemento temporale non sia idoneo 
di per sé a dimostrare la superficialità dell’esame delle offerte, che va invece 
rapportata a concreti elementi da dedurre nel ricorso.
9. L’appellante contesta il punteggio attribuito all’aggiudicataria per il tempo 
offerto per la conclusione dei lavori, che assumeva una particolare rilevanza 
nell’ambito della gara in oggetto.
I 36 mesi previsti non sarebbero compatibili con la complessità dell’intervento 
e sarebbero il frutto di una serie di criticità emergenti dal cronoprogramma 
Tecnis, rilevate peraltro dalla stessa Commissione di gara in una comunicazione 
inviata al Ministero delle infrastrutture.
L’ATI Condotte indica poi una serie di punti, per i quali il tempo previsto da 
Tecnis sarebbe inferiore al necessario, arrivando ad indicare in 14 mesi il 
maggior tempo che impiegherà l’aggiudicataria per completare il progetto.
Il tempo complessivo di 50 mesi (36 + 14) determinerebbe una variazione nel 
punteggio finale con conseguente aggiudicazione della gara all’ATI Condotte.
Anche tale censura è infondata.
In primo luogo, come chiarito dalla Commissione nella già citata relazione 
tecnica, la raccomandazione della stessa alla stazione appaltante non conteneva 
certo un giudizio di non attendibilità del cronoprogramma dell’ATI Tecnis, ma si 
limitava a segnalare la previsione di diverse lavorazioni in parallelo, da 
seguire con particolare attenzione nella fase della direzione dei lavori.
Va poi rilevato che la censura relativa al cronoprogramma non riguarda una causa 
di esclusione dell’offerta Tecnis, ma concerne la tempistica prevista e il 
punteggio attribuito per tale tempistica.
Tenuto conto dell’ampia differenza di punteggio tra l’ATI Tecnis (p. 91,176) e 
l’ATI Condotte (p. 75,648), non sono sufficienti lievi differenze temporali per 
attribuire rilevanza alla censura, ma è necessario una consistente differenza ed 
infatti l’appellante arriva ad ipotizzare che la durata dei lavori passi da 36 
mesi a 50 mesi.
Tuttavia, anche in questo caso le contestazione sui tempi delle singole fasi 
dell’intervento non sono supportate da idonee elementi probatori ed anzi 
contrastano con le produzioni di controparte, che non sono state adeguatamente 
contrastate.
Nella già citata perizia dell’ing. Corsini viene evidenziato che l’offerta 
dell’ATI Tecnis presenta un significativo vantaggio temporale per la previsione 
di eseguire in via prioritaria le opere marittime della nuova darsena Oli 
Minerali senza interferenza con l’attività di bunkeraggio grazie ad un c.d. 
“by-pass” temporaneo, idoneo a consentire il trasferimento delle funzioni di 
carico e scarico delle navi nella calata Oli Minerali; ciò consente di 
sovrapporre in contemporanea le fasi di lavoro “Darsena tecnica” ed “Spostamento 
bunker”, altrimenti previste come sequenziali (altre ulteriori fasi sono poi 
previste in contemporanea).
L’appellante non ha dimostrato l’impossibilità delle lavorazioni in 
contemporaneo, indicate dall’ATI Tecnis, che, invece, sulla base delle 
spiegazioni da questa fornite appaiono possibili.
L’eventuale minima differenza tra il cronoprogramma Tecnis e quello firmato 
dagli enti concessionari non assume rilievo significativo ai fini dell’esito 
della gara, come puntualizzato nella sua responsabilità dalla Commissione.
In definitiva, il maggior tempo di 14 mesi indicato dall’appellante sembra 
costituire una ipotesi, che non tiene conto della possibilità di alcune 
lavorazioni in contemporanea e che soprattutto non è supportata da idonei 
elementi probatori.
10. L’ultimo gruppo di censure attengono alla questione della regolarità della 
documentazione amministrativa.
Si ricorda che l’irregolarità di alcuni documenti prodotti dall’ATI Tecnis aveva 
condotto in un primo momento all’esclusione del raggruppamento e che poi l’ATI 
Tecnis era stata riammessa alla gara con ordinanza del Tar Lombardia, poi 
confermata dalla sentenza dello stesso Tribunale n. 2059/2006, ora passata in 
giudicato.
Appare utile descrivere gli elementi di fatto della questione.
La lettera d’invito alla lettera p) ha individuato una serie di dichiarazioni 
che dovevano essere presentate dalle imprese partecipanti alla licitazione 
privata, tra le quali, per quanto qui rileva: la “dichiarazione attestante la 
disponibilità a fornire all’impresa offerente il materiale di cava pari a 
120.000 mq” (sub viii), la “dichiarazione attestante la disponibilità a fornire, 
a titolo esclusivo ed impegnativo per i lavori in oggetto, verso l’impresa 
offerente, il materiale di risulta per un quantitativo pari a 1.800.000 mq” (sub 
ix) e la “dichiarazione attestante la disponibilità di idoneo impianto di 
frantumazione, per il riutilizzo del materiale di risulta” (sub x). 
La Commissione giudicatrice, come risulta dal verbale n. 6 del 7 marzo 2006, 
aveva disposto l’esclusione dell’ATI Tecnis, avendo rilevato nelle dichiarazioni 
presentate dalla stessa una “carenza sostanziale non formalizzabile in sede di 
gara”, cioè non sanabile pena la violazione della par condicio tra i 
concorrenti. 
Le carenze sostanziali riscontrate sui documenti presentati dall’ATI Tecnis 
consistevano, secondo la Commissione giudicatrice, nel fatto che, quanto alle 
dichiarazioni di cui ai punti viii) e ix), le stesse erano state “<prodotte in 
fotocopia, senza l’allegazione del documento d’identità e senza l’allegazione di 
un documento che espliciti i relativi poteri di firma”, mentre la dichiarazione 
sub x) “risulta[va] presentata in fotocopia senza esplicitazione nel testo della 
stessa del sottoscrittore e dei relativi poteri di rappresentanza, con firma 
illeggibile né timbro individuante il nominativo e le qualifiche del soggetto 
firmatario non deducibili aliunde da copia di documento d’identità né da atto di 
procura alla firma del sottoscrittore poiché mancanti”.
Non è qui in discussione l’illegittimità del provvedimento di esclusione, in 
quanto si è formato il giudicato sul fatto che:
- la lex specialis della gara non prevedeva la forma richiesta dalla Commissione 
per le dichiarazioni provenienti da terzi, non potendosi quindi escludere la 
presentazione dei documenti in semplice fotocopia;
- in presenza di dubbi sulla regolarità delle dichiarazioni, al massimo la 
Commissione avrebbe potuto chiedere alle imprese offerente chiarimenti o la 
produzione delle dichiarazioni in originale.
In esecuzione delle menzionate decisioni giurisdizionali, la stazione appaltante 
in data 6 aprile 2006 ha richiesto all’ATI Tecnis, riammessa alla gara, la 
produzione delle menzionate dichiarazioni in originale o copia conforme 
all’originale con allegazione della documentazione che esplicitasse i poteri di 
firma dei relativi sottoscrittori.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, tale documentazione è stata 
prodotta alla seduta pubblica del 10 aprile 2006 e l’istruttoria svolta a 
seguito della citata ordinanza di questa Sezione del luglio del 2007 ha 
consentito di chiarire definitivamente tale aspetto.
Infatti, in allegato alla relazione della Commissione sono state trasmesse la 
richiesta del 6-4-2006 e la successiva risposta dell’ATI Tecnis, con cui viene 
trasmessa in data 10 aprile 2006 la documentazione richiesta.
La nota di trasmissione della documentazione in questione riporta il timbro 
dell’ufficio ricevente (Ministero infrastrutture e trasporti, S.I.I.T.) , in cui 
è apposta la data del 10 aprile 2006; ciò toglie ogni dubbio sulla data di 
presentazione della documentazione, la cui ricezione non doveva necessariamente 
risultare dal verbale della seduta della Commissione del 10-4-2006.
La documentazione trasmessa era rispondente a quella richiesta e includeva le 
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per autentica di fotocopia in 
relazione ai documenti viii e ix della lettera di invito, rese dall’ing. Marotta 
della ditta Allara con idonea attestazione dei poteri di quest’ultimo, e 
l’originale della dichiarazione di cui al punto x, resa dal Direttore Tecnico 
della CESA s.r.l. con attestazione dei relativi poteri.
Si ricorda che la richiesta della stazione appaltante era relativa agli 
originali o alle copie conformi dei documenti e che tale richiesta era conforme 
al giudicato, che anzi aveva ritenuto regolare anche la produzione di copie 
semplici, aggiungendo che al più potevano essere chiesti chiarimenti e 
integrazioni all’offerente (il giudicato non imponeva, quindi, la produzione 
degli originali).
L’appellante sostiene che la documentazione mancante sarebbe stata regolarizzata 
solo nel corso del 2007 a distanza di quasi un anno dall’aggiudicazione 
provvisoria.
Tale affermazione è erronea e si fonda sulla risposta data dall'ATI Tecnis ad un 
ulteriore richiesta di documenti formulata prima di procedere all’aggiudicazione 
definitiva.
Dato il tempo trascorso l’Autorità portuale ha chiesto all’ATI Tecnis di 
produrre le dichiarazioni che attestassero il permanere delle disponibilità 
dichiarate in sede di gara e previste dai punti da i a xii del capo AA della 
lettera di invito ed ha anche chiesto la produzione degli originali dei 
documenti di cui ai punti viii e ix, presentati in precedenza – come detto – in 
copia conforme.
L’ATI Tecnis ha tempestivamente prodotto quanto richiesto, compreso gli 
originali dei due documenti nei giorni 21 e 22 marzo 2007 e il successivo 23 
marzo è stata disposta l’aggiudicazione definitiva.
E’ bene ribadire che la richiesta degli originale dei due documenti ha 
costituito un adempimento ulteriore, richiesto per mera completezza dalla 
stazione appaltante e che ogni onere di produzione documentale, richiesto dalla 
lettera di invito e dal menzionato giudicato, era già stato assolto in data 
10-4-2006 attraverso la produzione delle menzionate copie conformi dei 
documenti.
La differenza indicata dall’appellante con riferimento alla dichiarazione della 
CESA s.r.l. è del tutto irrilevante, in quanto nella copia semplice prodotta in 
sede di gara non compare il timbro di ricezione dell’impresa Tecnis e ciò 
consente di accertare che la fotocopia è stata fatta e poi prodotta prima 
dell’apposizione del timbro di ricezione, ma non è contestabile che l’atto sia 
lo stesso nella forma e nella sostanza.
In definitiva, una volta ritenuta illegittima l’esclusione dell’ATI Tecnis per 
le menzionate irregolarità formali, la successiva produzione documentale è 
avvenuta in modo tempestivo e del tutto conforme alle richieste della stazione 
appaltante e al contenuto del giudicato formatosi sul punto.
Sono, quindi, infondate le contestazioni mosse dall’appellante in ordine alle 
asserite irregolarità delle ulteriori produzioni documentali 
dell’aggiudicataria.
11. In conclusione, l’accoglimento del primo motivo dell’appello proposto 
dall’ATI Condotte con reiezione del ricorso incidentale dell’ATI Tecnis ha 
determinato l’esame nel merito delle censure proposte avverso l’aggiudicazione 
della gara in favore di quest’ultima a.t.i., facendo venire meno la 
contestazione secondo cui un utilizzo improprio dei ricorsi incidentali avrebbe 
in ben due giudizi impedito la verifica del giudice in ordine a dette censure.
Tali motivi, quanto meno quelli proposti avverso l’aggiudicazione definitiva 
(tenuto conto dell’irricevibilità di quelli proposti avverso l’aggiudicazione 
provvisoria), sono stati ora respinti e ciò conduce al definitivo consolidamento 
dell’aggiudicazione della gara all’ATI Tecnis.
La reiezione riguarda anche i motivi aggiunti del 12 ottobre 2007, che in realtà 
non contengono censure nuove, ma solo la specificazione di motivi già proposti.
Con riferimento al rallentamento del progetto, lamentato in alcuni atti del 
giudizio, va rilevato che il susseguirsi di ben tre giudizi, aventi ad oggetto 
la stessa procedura di gara, è stato determinato da un primo errore 
nell’esclusione dell’ATI Tecnis per presunte irregolarità formali, risultate poi 
inesistenti e dalla scelta della stazione appaltante di attendere l’esito del 
primo giudizio prima di procedere all’aggiudicazione definitiva.
Tale decisione non ha tenuto conto della possibilità pacificamente ammessa di 
contestare l’esito della gara solo dopo l’aggiudicazione definitiva ed ha 
esposto quindi l’amministrazione ad un ulteriore contenzioso, avente ad oggetto 
quest’ultimo atto, che si è comunque definito in tempi rapidi, tenuto conto che 
a fronte del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 23 marzo 2007 la 
sentenza di primo grado è intervenuta il 10 maggio 2007 e il giudizio di appello 
è stato ora definito, dopo l’ordinanza istruttoria del luglio del 2007, grazie 
alla quale è stato acquisito ogni elemento utile per l’esame nel merito delle 
censure proposte dall’ATI Condotte.
In considerazione della complessità della controversia e della parziale novità 
della questione oggetto del ricorso incidentale dell’ATI Tecnis, ricorrono 
giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte 
il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della 
sentenza impugnata, respinge il ricorso incidentale proposto da Tecnis in primo 
grado.
Respinge nel resto il ricorso in appello e, per l’effetto, in parte dichiara 
irricevibile e in parte respinge i motivi dell’impugnativa proposta in primo 
grado dalla società Condotte d’Acqua spa, in proprio e quale capogruppo 
mandataria dell’A.T.I..
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in data 11-12-2007 dal Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei 
Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco Caringella Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Presidente
Giovanni Ruoppolo
Consigliere                                                  
Segretario
Roberto Chieppa                                          
Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 20/02/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
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