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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/10/20008, (UD. 03/06/20008), Sentenza n. 4964
APPALTI - Gara d'appalto - Ditta Aggiudicataria - Esclusione - Omessa 
presentazione Business Plan. Nell'ipotesi di esclusione della Ditta 
aggiudicataria dalla gara d'appalto per omessa presentazione del business 
plan ( piano di sostenibilità economico-finanziaria) l'art. 7, lett. a), del 
capitolato speciale d'appalto dispone che: “L'offerta tecnica, regolarmente 
sottoscritta in tutte le sue parti, deve contenere, pena l'esclusione: 
- Presentazione della Ditta e referenze generali e specifiche ...; 
- Documento descrittivo del team di lavoro …; 
- Progetto tecnico, da redigersi secondo le specifiche dettate dal Disciplinare 
tecnico, che deve includere appositi e specifici capitoli: 
1.-….
10.- Business Plan”. Pertanto, se il progetto tecnico dell'aggiudicataria 
risulta privo del prescritto business plan, l'esclusione della Ditta dalla gara 
risulta legittima. Pres. Iannotta - Est. Dell'Utri Costagliela - INSIEL S.p.a. ( 
avv.ti Scanzano e Diaco) c. EUTELIA S.p.a. ( avv.ti Piselli e De Portu) 
(conferma T.A.R. per la Campania, Napoli, Sez. I^, 12/06/2007, Sent. n. 6073).CONSIGLIO 
DI STATO Sez. V, 08/10/2008, (UD. 03/06/20008), Sentenza n. 4964
APPALTI - Gara d'appalto - Aggiudicazione - Offerta economicamente più 
vantaggiosa - Offerta Tecnica - Valutazione non influenzata da elementi 
attinenti all'offerta economica. Quando l'aggiudicazione avviene col 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in ossequio ai principi 
di par condicio, imparzialità e segretezza delle offerte, la valutazione 
dell'offerta tecnica, connotata da discrezionalità tecnica, non dev'essere 
influenzata da elementi attinenti all'offerta economica, che sarà valutata 
successivamente e con meccanismi automatici. Pres. Iannotta - Est. Dell'Utri 
Costagliela - INSIEL S.p.a. ( avv.ti Scanzano e Diaco) c. EUTELIA S.p.a. ( 
avv.ti Piselli e De Portu) (conferma T.A.R. per la Campania, Napoli, Sez. I^, 
12/06/2007, Sent. n. 6073). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/10/2008, (UD. 
03/06/20008), Sentenza n. 4964
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4964/08 REG.DEC.
N.7163 REG.RIC.
ANNO: 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2007 ha 
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7163/07 Reg. Gen., proposto da INSIEL S.p.A., 
in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di 
mandataria dell'a.t.i. costituita con LINE SYSTEM SERVICE s.r.l., rappresentata 
e difesa dagli Avv.ti Francesco Scanzano e Corrado Diaco, elettivamente 
domiciliata presso il primo in Roma, via XXIV Maggio n. 43;
CONTRO
EUTELIA S.p.A. (già EUNICS S.p.A.), in persona del legale rappresentante in 
carica, in proprio e nella qualità di mandataria del r.t.i. costituendo con 
Protom S.p.A., e PROTOM S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, 
rappresentate e difese dagli Avv.ti Pierluigi Piselli e Claudio De Portu, 
elettivamente domiciliate presso i medesimi in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 
13;
Regione Campania, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, 
non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza 12 giugno 2007 n. 6073 del Tribunale amministrativo regionale per 
la Campania, Napoli, sezione I, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale 
dell'appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3 giugno 2008, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri 
Costagliola, uditi per le parti gli Avv.ti Scanzano e De Portu;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O 
Con atto notificato il 3 ed il 7 settembre 2007 e depositato il 12 seguente la 
Insiel S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'a.t.i., costituita 
con Line System Service s.r.l., aggiudicataria dell'appalto concorso indetto 
dalla Regione Campania per la realizzazione del centro servizi tecnologici (C.S.T.) 
per le imprese agroalimentari della Campania, ha appellato la sentenza 12 giugno 
2007 n. 6073 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione I, 
con la quale, su ricorso delle Eunics S.p.A. e Protom S.p.A., partecipanti al 
costituendo raggruppamento temporaneo classificato al secondo posto della 
relativa graduatoria finale, sono stati annullati il decreto dirigenziale 28 
giugno 2006 di aggiudicazione definitiva e gli atti sottostanti.
L'appellante, premesso che la Eunics lamentava la mancanza di dichiarazione dei 
requisiti di partecipazione della Insiel S.p.A. (1), la mancanza di 
dichiarazione del fatturato specifico della Line System s.r.l. (2), la mancanza 
di sottoscrizione di parti dell'offerta tecnica (3), l'assenza o insufficienza 
del “piano operativo” e del business plan nell'offerta tecnica (4), l'erroneità 
nell'attribuzione dei punteggi (5), e che il TAR ha accolto in parte i motivi 
quarto (quanto all'insufficienza del business plan) e quinto (quanto 
all'attribuzione di p. 4/10 per qualità e completezza del business plan), mentre 
ha respinto le altre doglianze, a sostegno dell'appello ha dedotto:
1.- Error in iudicando. Erronea e omessa considerazione della sentenza in 
ordine alla presunta violazione degli artt. 7 e ss. del capitolato speciale, 
sotto il profilo della valutazione dell'offerta tecnica presentata 
dall'aggiudicataria. Corretta e regolare presentazione del documento business 
plan da parte dell'a.t.i. Insiel. Violazione del principio di corrispondenza 
tra il chiesto e il pronunciato. Difetto di motivazione su punto decisivo della 
controversia.
2.- Error in iudicando. Erronea valutazione dell'art. 4.1 del 
disciplinare tecnico, sotto il profilo dell'interpretazione dei documenti 
richiesti alle partecipanti.
3.- Ulteriore error in iudicando in ordine all'attribuzione del punteggio 
di 4/10. Errata valutazione degli atti di gara.
4.- Error in iudicando. Mancata ed erronea applicazione del principio del
favor partecipationis. Mancata valutazione della corretta interpretazione 
dell'art. 4.1 da parte della commissione di gara.
Con atto notificato i giorni 30 ottobre, 5 e 7 novembre 2007, depositato il 2 
novembre 2007, la Eutelia (già Eunics) S.p.A. e la Protom S.p.A hanno proposto 
appello incidentale, sostenendo la fondatezza dei propri motivi originari 
secondo, terzo e - integralmente - quarto e quinto, e con memoria del 9 seguente 
hanno svolto controdeduzioni. Con memoria del 12 novembre 2007 parte appellante 
principale ha confutato il ricorso incidentale. Con ulteriore memoria del 22 
maggio 2008 le appellate ed appellanti incidentali hanno ancora sostenuto la 
correttezza di quanto ritenuto dai primi giudici. Infine, con memoria del 29 
maggio 2008 le appellanti principali hanno insistito per l'accoglimento del 
proprio gravame e la reiezione di quello avversario.
All'odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
Com'è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto degli appelli - 
principale ed incidentale - in esame la sentenza 12 giugno 2007 n. 6073 del 
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione I, con la quale è 
stato accolto il ricorso proposto da Eunics S.p.A. e Protom S.p.A., partecipanti 
al costituendo raggruppamento temporaneo classificato al secondo posto della 
graduatoria finale dell'appalto concorso indetto dalla Regione Campania per la 
realizzazione del centro servizi tecnologici (C.S.T.) per le imprese 
agroalimentari della Campania, avverso il decreto dirigenziale 28 giugno 2006, 
di aggiudicazione definitiva della gara in favore dell'a.t.i. Insiel S.p.A. e 
Line System Service s.r.l., nonché gli atti sottostanti.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto fondati il quarto motivo, nella 
parte in cui si lamentava che il progetto tecnico dell'aggiudicataria fosse 
privo del business plan, richiesto a pena di esclusione, e comunque il 
quinto motivo, formulato in subordine, di illogicità ed altri profili di eccesso 
di potere in relazione al punteggio attribuito all'aggiudicataria, in relazione 
all'avvenuta valutazione da parte della commissione giudicatrice del detto 
business plan con 4 punti anziché con zero punti. Tanto nel rilievo che il 
documento presentato dall'a.t.i. non rispondesse alle prescrizioni della lex
di gara in quanto costituito da un semplice schema o mera dichiarazione di 
intenti con elencazione di contenuti futuri, da sviluppare in seguito.
In primo luogo le appellanti principali, nel premettere che in realtà il TAR non 
avrebbe accolto il quarto motivo, quanto piuttosto il quinto, contestano 
ovviamente tali conclusioni, opponendo - in estrema sintesi - che le 
prescrizioni accennate fossero tali da richiedere la redazione e la 
presentazione non di un business plan compiuto, ma appunto dell'impegno 
alla sua redazione da parte dell'aggiudicataria, sicché il documento in 
questione non poteva essere considerato mancante o incompleto.
Al riguardo, la Sezione ricorda che l'art. 7, lett. a), del capitolato speciale 
d'appalto, per quanto qui interessa, dispone:
“L'offerta tecnica, regolarmente sottoscritta in tutte le sue parti, deve 
contenere, pena l'esclusione: 
- Presentazione della Ditta e referenze generali e specifiche ...; 
- Documento descrittivo del team di lavoro …; 
- Progetto tecnico, da redigersi secondo le specifiche dettate dal Disciplinare 
tecnico, che deve includere appositi e specifici capitoli: 
1.-….
10.- Business Plan”.
Inoltre, il punto 4.1 del disciplinare tecnico precisa: “Per rispondere alla 
necessità di attivare interventi sostenibili, secondo le logiche CIPE, la Ditta 
aggiudicataria dovrà sviluppare un piano di sostenibilità economico-finanziaria 
(Business Plan) del PAR come strumento utile al Polo per pianificare la futura 
gestione del sistema nel momento in cui dopo 2 (due) anni dal collaudo lo 
prenderanno in carico. Il documento dovrà essere redatto senza indicazioni 
economiche assolute, pena invalidazione dell'offerta tecnica; esso dovrà 
costituire un business plan ‘base 100' ed esprimere i valori economici di ogni 
singola voce in termini percentuali”.
L'a.t.i. Insiel - Line System ha inserito a pagina 329 dell'offerta tecnica il 
paragrafo 9.5.1, rubricato “Business Plan (Tecnico)”, nel quale ha esposto in 
undici righe che “l'RTI assicura la stesura di un piano di sostenibilità 
economico-finanziaria …”, affermando che il documento “verrà redatto” senza 
indicazioni economiche assolute ma in termini percentuali e “si focalizzerà” 
sulla realizzazione di un piano a breve-medio periodo e sull'esplicitazione di 
alcuni indicatori di controllo, non precisati.
Ciò posto, non par dubbio alla Sezione come sia certo che in tal modo l'a.t.i. 
non abbia assolto all'onere imposto ai concorrenti a pena di esclusione, non 
avendo in realtà presentato alcun piano, ossia un elemento dell'offerta ritenuto 
sostanziale dall'Amministrazione, come provato dall'introduzione del criterio di 
attribuzione del punteggio per il valore tecnico “qualità e completezza del 
business plan” (art. 10 del capitolato).
Né può ragionevolmente sostenersi che capitolato e disciplinare si limitassero a 
richiedere un mero impegno alla redazione dello stesso piano, di cui fossero 
indicate le sole linee guida. Il riportato art. 7, lett. a), n. 10 del 
capitolato è chiarissimo nel prescrivere l'inclusione nel progetto tecnico di un 
apposito e specifico capitolo contenente il business plan, la cui mancanza 
determina l'esclusione dell'offerta. A sua volta, il punto 4.1 del disciplinare 
ne specifica le finalità ed i contenuti, prevedendo che nel piano i valori 
economici di ogni singola voce siano indicati in termini percentuali a base 100 
e stabilendo un'ulteriore causa di invalidità dell'offerta, ove invece detti 
valori siano espressi in termini assoluti; prescrizione, questa, che, come 
osservato dal TAR, non avrebbe senso se un vero e proprio piano, articolato in 
quantificate voci, non fosse stato richiesto già in sede di offerta tecnica, 
poiché è in tale sede che si rende necessario non anticipare l'offerta 
economica. E' infatti ben noto che, quando, come nella specie, l'aggiudicazione 
avvenga col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in ossequio 
ai principi di par condicio, imparzialità e segretezza delle offerte, la 
valutazione dell'offerta tecnica, connotata da discrezionalità tecnica, non dev'essere 
influenzata da elementi attinenti all'offerta economica, che sarà valutata 
successivamente e con meccanismi automatici (cfr. al riguardo, nel caso in 
esame, il puntuale disposto dell'art. 10 del detto capitolato). Quanto poi al 
riferimento del ripetuto punto 4.1 del disciplinare alla “Ditta aggiudicataria”, 
che “dovrà sviluppare” il piano, la dizione non autorizza la concorrente a non 
presentare alcun piano, significando piuttosto che gli elementi in esso esposti 
dovranno essere sviluppati e puntualizzati in seguito dall'aggiudicataria, 
ovviamente in termini - questa volta - assoluti. 
Dunque, deve esser affermato che, sul punto, la lex specialis di gara era 
inequivoca, sicché non appare utilmente invocabile il principio del favor 
partecipationis, la cui operatività richiede d'altra parte, oltre ad 
un'oggettiva incertezza interpretativa delle clausole, che si tratti di 
adempimenti di carattere meramente formale, mentre nella fattispecie in esame la 
prescritta produzione attiene al contenuto sostanziale dell'offerta tecnica 
quale elemento appunto sostanziale del progetto proposto, contenente la 
definizione delle prestazioni a carico del concorrente in caso di 
aggiudicazione.
In definitiva, deve ritenersi che con l'appellata sentenza correttamente il TAR 
ha ritenuto incompleta anche sotto il profilo sostanziale dell'offerta tecnica 
dell'a.t.i. Insiel- Line System, a fronte della quale, perciò, la Regione 
Campania avrebbe dovuto escludere la concorrente dall'appalto concorso.
Inoltre, va precisato che le appellanti principali non colgono nel segno neppure 
laddove espongono che il TAR non avrebbe accolto il quarto motivo del ricorso di 
primo grado nella parte riferita alla loro mancata esclusione per omessa 
presentazione del business plan, ma avrebbe utilizzato il censurato 
processo interpretativo della disciplina di gara per reputare irragionevole il 
punteggio di 4 da loro conseguito per l'accennata voce “qualità e completezza” 
del medesimo business plan.
La pronunzia è infatti chiara nell'apprezzamento della fondatezza della censura 
in parola, mentre l'esame della doglianza relativa al punteggio, esposta nel 
quinto motivo, risulta condotto come duplice motivazione della stessa sentenza, 
a riprova della fondatezza del ricorso che, peraltro, è stato espressamente 
accolto con riguardo al quarto motivo. Tanto appare evidente anche dalla 
trattazione della domanda di risarcimento in forma specifica (non riproposta in 
questa sede con l'appello incidentale), respinta per la necessità del rinnovo 
non già della fase dalla valutazioni delle offerte (fase, anzi, dichiarata 
espressamente intangibile avendo “l'amministrazione ormai consumato la propria 
discrezionalità”), come sarebbe stato se l'annullamento fosse stato pronunciato 
in relazione al vizio prospettato col quinto motivo, bensì delle successive fasi 
di aggiudicazione e verifica della sussistenza in capo al nuovo primo graduato 
di tutti i prescritti requisiti.
Per quanto sin qui esposto, ed assorbite le ulteriori deduzioni dell'appello 
principale, lo stesso appello principale dev'essere respinto, con conseguente 
dichiarazione di improcedibilità dell'appello incidentale, volto unicamente a 
far valere la fondatezza dei motivi disattesi dal TAR.
In considerazione della peculiarità della fattispecie trattata, si ravvisano 
ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese 
del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, decidendo sul 
ricorso in appello in epigrafe, respinge l'appello principale e dichiara 
improcedibile l'appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 giugno 2008 con l'intervento 
dei magistrati:
Raffaele Iannotta Presidente
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Nicola Russo Consigliere
Angelica Dell'Utri Costagliola Consigliere, estensore
L'ESTENSORE                                         
IL PRESIDENTE
f.to Angelica Dell'Utri Costagliola                
f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
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