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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/10/2008, (UD. 03/06/2008), Sentenza n. 4947
APPALTI - Piano di emergenza R.S.U. - Procedura esplorativa negoziale per 
l'affidamento - Posizione vantata dai partecipanti alla gara - Giurisdizione. 
La procedura esplorativa negoziale per l'affidamento del piano di emergenza 
R.S.U., che è una variante della trattativa privata alla quale è preordinata la 
consultazione informale del mercato ( vedi, in tal senso, Consiglio di Stato, 
Sez. VI, 28 giugno 1995, n. 649), rientra nell'ambito delle procedure di 
evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. Di conseguenza, la posizione vantata dai partecipanti alla 
gara è di interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura e le 
relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa. Pres. 
Iannotta - Est. Cerreto - COMMISSARIO DELEGATO per l'EMERGENZA SETTORE 
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI nella Regione Calabria, in persona del legale 
rappresentante in carica, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del 
Presidente in carica e dal MINISTRO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in 
carica (Avvocatura generale dello Stato) c. B. B. E V. L.TD., in persona del 
legale rappresentante in carica ( Avv. Prof. Chiti ) - ( conferma T.A.R. del 
Lazio, Sez. I^ ter, n. 5109/2003 del 20/06/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 
08/10/2008, (Ud. 03/06/2008), Sentenza n. 4947
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
4947/08 REG.DEC.
N. 8594 REG.RIC.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato 
la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8594/2005, proposto dal COMMISSARIO DELEGATO 
per l’EMERGENZA SETTORE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI nella Regione 
Calabria, in persona del legale rappresentante in carica, dalla PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente in carica e dal MINISTRO 
DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, tutti rappresentati e difesi 
dall’Avvocatura generale dello stato presso cui sono per legge domiciliati in 
Roma, via dei Portoghesi n.12; 
contro
la BINNIE BLACK E VAETCH L.TD., in persona del legale rappresentante in carica, 
rappresentata e difese dall’Avv. Prof. Mario P. Chiti, con domicilio eletto in 
Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 349, presso l’Avv. Prof. Maria Alessandra 
Sandulli
e nei confronti
della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante in carica, non 
costituitasi;. 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, 
n.5109/2003 del 20 giugno 2005 resa tra le parti, concernente affidamento 
gestione smaltimento rifiuti;
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Zinnie Black e Veatch L.T.D.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto 
dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 3 giugno 2008 , relatore il Consigliere Aniello 
Cerreto ed udito, altresì, l’avv. Chiti;
Visto il dispositivo di decisione n. 428/2008;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza gravata, il TAR Lazio ha accolto in parte il ricorso proposto 
da BINNIE BLACK E VAETCH L.TD:
-per l’annullamento dell’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza nel 
settore dello smaltimento dei r.s.u. nella Regione Calabria n. 81 
dell’11.5.1998, con la quale è stata revocata l’ordinanza commissariale n. 24 
del 27.1.1998 concernente procedura esplorativa negoziale per l’affidamento del 
piano di emergenza R.S.U., e conseguente mancata aggiudicazione; dell’avviso 
pubblico – richiesta di manifestazione di interesse per la selezione di tecnici 
e specialisti cui affidare incarichi nell’ambito delle attività del Commissario 
delegato per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei r.s.u. nella Regione 
Calabria, emanato in data 2.6.1998 a firma del Commissario delegato e del 
Responsabile del procedimento e pubblicato sul B.U.R. Calabria, parte III, n. 24 
del 12.6.1998;di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
-per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno ingiusto.
2.In particolare il TAR, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo 
sulla controversia, ha ritenuto infondata l’azione di annullamento del 
provvedimento di revoca e di mancata aggiudicazione della procedura esplorativa; 
ha di conseguenza negato il risarcimento del danno per lesione di interesse 
legittimo per effetto di attività provvedimentale; ha accolto unicamente la 
richiesta di risarcimento del danno per scorrettezza del comportamento 
dell’Amministrazione per responsabilità precontrattuale secondo i criteri 
stabiliti in motivazione, con riferimento alle spese effettivamente sostenute 
dalla Società, debitamente documentate, al fine della partecipazione alla 
procedura esplorativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi 
al tasso legale con decorrenza dall’11 maggio 1998.
3.Avverso detta sentenza hanno proposto appello le amministrazioni indicate in 
epigrafe, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla 
controversia in considerazione della procedura esplorativa negoziale posta in 
essere, non avente natura autoritativa, nonché la totale infondatezza della 
domanda di risarcimento del danno in quanto lo stesso TAR aveva riconosciuto la 
legittimità del provvedimento impugnato ed inoltre l’esclusione di qualsiasi 
responsabilità precontrattuale per interruzione di una procedura meramente 
negoziale ed esplorativa da parte del Commissario delegato.
4. Costituitasi in giudizio, la ricorrente originaria ha chiesto il rigetto 
dell’appello.
Con decisione n. 5267/2006 la Sezione ha chiesto incombenti istruttori.
Con memoria conclusiva, la parte resistente ha rilevato l’improcedibilità 
dell’appello e comunque ha chiesto il suo rigetto.
All’udienza del 3 giugno 2008, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5.L’appello è infondato.
5.1. Priva di pregio è l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice 
amministrativo sulla controversia sul rilievo che si tratterebbe di una 
procedura esplorativa negoziale non avente natura autoritativa.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle Amministrazioni appellanti, anche la 
procedura esplorativa negoziale, che è una variante della di trattativa privata 
alla quale è comunque preordinata la consultazione informale del mercato (V. la 
decisione di questo Consiglio, sez. VI 28 giugno 1995 n. 649), rientra 
nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Di conseguenza la posizione vantata dai partecipanti alla gara è di interesse 
legittimo al corretto svolgimento della procedura e le relative controversie 
appartengono alla giurisdizione amministrativa.
5.2. Neppure può accogliersi la tesi delle parti appellanti secondo cui la 
legittimità del provvedimento impugnato (nel caso di specie revoca della 
procedura esplorativa negoziale) non potrebbe comportare una condanna al 
risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale della pubblica 
Ammininistrazione.
Al riguardo, è sufficiente richiamare la decisione A. P. di questo Consiglio 5 
settembre 2005 n.6 che ha espresso il principio (condiviso dal Collegio) secondo 
cui anche nel caso di revoca legittima degli atti della procedura di gara può 
sussistere la responsabilità della pubblica amministrazione per responsabilità 
precontrattuale nel caso di affidamenti suscitati nella impresa dagli atti della 
procedura di evidenza pubblica poi rimossi, come avvenuto nella specie.
Invero, il TAR ha ritenuto sussistente la responsabilità precontrattuale del 
Commissario delegato per aver avviato e portato avanti la procedura esplorativa 
negoziale senza una diligente verifica della propria disponibilità ad affidare 
l’incarico e stipulare la relativa convenzione con l’impresa migliore offerente, 
il che in appello non è stato contestato.
5.3.Infine non può escludersi una responsabilità precontrattuale 
dell’Amministrazione per interruzione di una procedura esplorativa negoziale, 
tenuto conto che anche essa rientra tra le procedure di evidenza pubblica, come 
precisato al punto 5.1.
6.Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado 
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) respinge l’appello 
indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2008, con 
l’intervento dei Signori:
Pres. Raffaele Iannotta 
Cons. Claudio Marchitiello 
Cons. Aniello Cerreto Est. 
Cons. Nicola Russo 
Cons. Giancarlo Giambartolomei
 
L’ESTENSORE                                    
IL PRESIDENTE
F.to Aniello Cerreto                               
F.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
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