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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11/09/2008 (Ud. 6/06/2008), Sentenza n. 
4348
APPALTI - Gara per l’affidamento in concessione di servizi, con il metodo 
della licitazione privata - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
- Calcolo del punteggio per l’offerta economica - Riferimento alla "offerta 
maggiore", e non all'incremento maggiore - Art. 83, c. 5, D. Lgs. n. 163/2006 - 
Dir. n. 2004/18/CE. Anche ammettendo che l’art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 
163/2006 lasci libertà alle stazioni appaltanti di stabilire il criterio di 
valutazione dell’offerta economica, in conformità con quanto previsto dal 
considerando 46 della Dir. n. 2004/18/CE, va rilevato che in una gara in cui il 
prezzo a base d’asta non è elevato (in specie 54.000,00 Euro) risulta più 
ragionevole un metodo di calcolo del punteggio per l’offerta economica che non 
comporti una posizione eccessivamente recessiva della valutazione del progetto 
tecnico. Pertanto, diventa irrilevante l’impugnazione delle disposizioni della 
lex specialis, in quanto l’accoglimento del ricorso è correttamente fondato 
sull’interpretazione di tali previsioni, e non sulla loro illegittimità. Pres. 
Varrone - Est. Chieppa - Società San Rossore.It Scrl (Avv. Altavilla) c. Parco 
Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli (Avv. D'Antone) ed altro 
(conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, n. 
2357/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11/09/2008 (Ud. 6/06/2008), Sentenza 
n. 4348
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4348/08
Reg.Dec.
N. 8396 Reg.Ric.
ANNO 2007
Disp.vo 440/2008
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la 
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da SOCIETA' SAN ROSSORE.IT SCRL, in 
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. 
Giancarlo Altavilla con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio n. 46 pal. 
IV, presso lo studio Grez; 
contro
PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI, in persona del 
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Carmelo D'Antone 
con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio 46 pal. IV, presso lo studio 
Grez; 
e nei confronti di
SOCIETA' COOPERATIVA PISANA SERVIZI AUSILIARI, in persona del legale 
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Dino Buoncristiani e 
dall’Avv. Riccardo Mariotti con domicilio eletto in Roma via di Torre Argentina 
47, presso lo studio del secondo;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, 
n. 2357/2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l’avv. Raggi per delega dell’avv. Altavilla, l’avv. Manzi per delega 
dell’avv. D’Antone, l’avv. Mariotti per delega dell’avv. Buoncristiani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O  E  D I R I T T O
1. In data 10 novembre 2006 il direttore del Parco Regionale di Migliarino, San 
Rossore e Massaciuccoli indiceva una gara per l’affidamento in concessione, con 
il metodo della licitazione privata, della gestione ad uso foresteria di due 
immobili denominati: Foresteria Verde e Casale La Sterpaia, nella tenuta di S. 
Rossore, per anni 9, secondo il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. n. 163/2006); ai sensi dell’art. 7 del Capitolato 
tecnico, erano previsti 40 punti al progetto tecnico (da attribuire secondo i 
sottoparametri specificati sul capitolato) e 60 punti per l’offerta economica, 
per la quale il canone annuo a base d’asta era indicato in €. 54.000,00.
Nella seduta del 6 dicembre 2006, la Commissione approvava la graduatoria, nella 
quale la società S. Rossore.it si posizionava al primo posto con un totale di 
punti 88,48, mentre la Engineering Service si classificava al 2° posto con punti 
69,98 e la CO.PI.S.A. al 3° posto con punti 69,73.
A seguito della nota di contestazione trasmessa dalla CO.PI.S.A., in data 11 
dicembre 2006 la Commissione confermava l’attribuzione del maggior punteggio 
alla S.Rossore.it (p. 92,03), mentre la CO.PI.S.A. passava al 2° posto in 
graduatoria (con p. 88,59) e la Engineering Service si classificata al 3° posto 
(con p. 86,52).
Con determinazione 12 dicembre 2006 n. 992 il Direttore dell’Ente Parco, 
approvati i verbali della Commissione di gara, aggiudicava alla ditta 
S.Rossore.it la concessione del servizio di gestione degli immobili in questione 
ad uso foresteria per anni 9.
La CO.PI.S.A. proponeva ricorso, seguito poi da motivi aggiunti, davanti al Tar 
per la Toscana avverso l’aggiudicazione, che veniva impugnata con ricorso 
incidentale anche dalla stessa aggiudicataria S.Rossore nella parte in cui era 
stato sostituito al sistema di valutazione delle offerte utilizzato nella seduta 
del 6 dicembre 2006 quello prospettato dalla ricorrente principale.
Con determinazione 14 maggio 2007, n. 399, l’Ente Parco procedeva 
all’annullamento d’ufficio della determinazione di aggiudicazione 15.02.2007 n. 
106 e confermava le prime valutazioni già effettuate nella seduta del 6 dicembre 
2006, riaggiudicando l’appalto alla S.Rossore.it.
Avverso tale riaggiudicazione la CO.PI.S.A proponeva motivi aggiunti, 
chiedendone l’annullamento.
Con sentenza n. 2357/2007 il Tar per la Toscana accoglieva il ricorso con 
riguardo al secondo atto di motivi aggiunti e dichiarava improcedibile il 
ricorso incidentale proposto dalla San Rossore.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva:
- di dichiarare l’atto introduttivo ed il primo atto di motivi aggiunti, 
rispettivamente, l’uno inammissibile e l’altro improcedibile per carenza 
d’interesse poiché proposti avverso la determinazione 12.12.2006 n. 992 di 
aggiudicazione solo provvisoria (il primo) e la determinazione 15.02.2007 n. 106 
(il secondo) di aggiudicazione definitiva a favore della S.Rossore.it, poi 
superata (a seguito di annullamento d’ufficio) dalla successiva determinazione 
di riaggiudicazione sempre alla S.Rossore.it del 14 maggio 2007 n. 399;
- di prescindere dall’esame delle eccezioni di tardiva impugnazione, in parte 
qua, del bando di gara e della lettera d’invito poiché l’impugnativa degli 
stessi è stata proposta in via soltanto sussidiaria (“ove escludenti” - tra 
l’altro - l’applicazione degli artt. 42 e 51 del D. Leg.vo n. 163/2006), mentre 
nel caso specifico andava esclusa la sussistenza del (prospettato) presupposto 
“per quanto occorra” relativo all’art. 7 del Capitolato; 
- di dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anche il 
ricorso incidentale presentato dalla società aggiudicataria contro la 
determinazione n. 106 del 15.02.2007 (di aggiudicazione definitiva) in quanto, 
nel costo del giudizio, la stazione appaltante ha proceduto alla 
riaggiudicazione in data 14 maggio 2007, quando, anche in accoglimento delle 
censure formulate nel ricorso incidentale, ha annullato d’ufficio la precedente 
aggiudicazione 12.12.2006 n. 992;
- di accogliere l’impugnativa con riguardo alle censure con cui la ricorrente 
contesta il metodo di calcolo del punteggio per l’offerta economica, in quanto 
non rispettoso delle prescrizioni dettate dalla lex specialis di gara, 
che farebbe chiaro riferimento alla “offerta maggiore”, e non all’incremento 
maggiore, e la cui corretta applicazione avrebbe comportato l’attribuzione a suo 
favore di punti 55,36 per l’offerta economica e, quindi, la collocazione al 
primo posto della graduatoria, e l’aggiudicazione della gara con punti 
complessivi 88,59, mentre la S.Rossore.it si sarebbe classificata soltanto al 2° 
posto con punti 88,48 e la Engeneering Service al 3° posto con punti 79,85.
- di accogliere anche le censure relative alla violazione dell’art. 7 della 
legge n. 241/90 e di difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento 
con riguardo all’incompletezza dell’offerta presentata dalla San Rossore;
- di respingere la domanda di risarcimento del danno, “poiché la pretesa della 
ricorrente principale all’affidamento della concessione del servizio trova 
soddisfazione nello stesso annullamento dell’impugnata riaggiudicazione con il 
conseguente obbligo della stazione appaltante di adottare un nuovo provvedimento 
conclusivo della procedura di gara”.
La società San Rossore.it e l’Ente Parco proponevano rispettivamente ricorso in 
appello principale ed incidentale avverso la suddetta decisione per analoghi 
motivi che saranno di seguito esaminati.
La CO.PI.S.A. si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione dei ricorsi.
Con ordinanza n. 6110/2007 questa Sezione accoglieva la domanda di sospensione 
dell’efficacia dell’impugnata sentenza, ritenendo comunque che l’appello dovesse 
trovare compiuta valutazione in sede di merito.
All’odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il principale oggetto dei ricorsi in appello principale ed incidentale è 
costituito dalla questione del criterio di calcolo del punteggio da attribuire 
alle offerte economiche delle tre imprese che hanno partecipato alla gara in 
esame.
Si ricorda che per la migliore offerta economica era stabilito un punteggio 
massimo di punti 60 e che il canone base annuo della concessione del servizio 
era fissato in €. 54.000,00; per valutare l’offerta economica, nella seduta del 
6 dicembre 2006, la Commissione di gara ha preso in considerazione soltanto 
l’incremento offerto da ogni partecipante al canone base annuo, per cui, dopo 
aver attribuito 60 punti alla S.Rossore.it (che aveva offerto un incremento del 
46,3%), in proporzione ha attribuito punti 45,48 alla Engeneering Service e 
punti 32,39 alla CO.PI.S.A.
Gli appellanti contestano la statuizione del Tar, che ha ritenuto - come già 
detto - che sulla base delle prescrizioni dettate dalla lex specialis di 
gara si doveva fare riferimento alla “offerta maggiore”, e non all’incremento 
maggiore.
Non contestano che l’applicazione del criterio, invocato dalla ricorrente di 
primo grado, avrebbe condotto all’aggiudicazione della gara alla stessa con 
punti complessivi 88,59, mentre la S.Rossore.it si sarebbe classificata soltanto 
al 2° posto con punti 88,48 e la Engeneering Service al 3° posto con punti 
79,85.
Gli appelli sono privi di fondamento.
L’art. 7 del capitolato di gara prevede che l’aggiudicazione del servizio 
avvenga i sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.
La stessa disposizione non è del tutto chiara con riguardo al criterio di 
valutazione dell’offerta, indicando tra i parametri generali di valutazione il 
maggior rialzo del canone annuo di concessione, ma precisando immediatamente 
dopo, con specifico riferimento all’offerta economica, che il punteggio massimo 
spetta all’offerta maggiore e che alle altre offerte spetta un punteggio 
proporzionale allo scostamento percentuale dall’offerta migliore.
Deve ritenersi che tale ultima previsione prevalga, in quanto inserita al punto 
1., inerente appunto il criterio di assegnazione del punteggio per l’offerta 
economica.
Anche ammettendo che l’art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 lasci libertà 
alle stazioni appaltanti di stabilire il criterio di valutazione dell’offerta 
economica, in conformità con quanto previsto dal considerando 46 della Dir. n. 
2004/18/CE, va rilevato che in una gara in cui il prezzo a base d’asta non è 
elevato (54.000,00 Euro) risulta più ragionevole un metodo di calcolo del 
punteggio per l’offerta economica che non comporti una posizione eccessivamente 
recessiva della valutazione del progetto tecnico.
Come dimostrato dagli esempi illustrati dalla ricorrente di primo grado, il 
metodo utilizzato dalla commissione comporta rilevanti differenze di punteggio a 
fronte di non rilevanti differenze di prezzo ed, in presenza di una disposizione 
di non chiara lettura, è preferibile optare per una interpretazione che conduce 
ad un criterio di valutazione più ragionevole e maggiormente conforme alle 
richiamate norme di legge, oltre che al dato testuale del punto 1 del citato 
art. 7.
Deve, quindi, essere confermata sul punto la sentenza di primo grado, anche con 
riguardo alla irrilevanza dell’impugnazione delle disposizioni della lex 
specialis, in quanto l’accoglimento del ricorso è stato correttamente 
fondato sull’interpretazione di tali previsioni, e non sulla loro illegittimità.
3. Resta assorbita ogni altra questione, in quanto, con riferimento a quelle 
prospettate dalle appellanti, la conferma della prima statuizione del Tar le 
priva di ogni interesse alla contestazione degli ulteriori profili e, con 
riguardo a quelle dedotte dalla ricorrente di primo grado con le proprie 
memorie, le precedenti considerazioni risultano pienamente satisfattive senza 
alcuna necessità di esame dei motivi assorbiti o delle eccezioni sollevate.
4. In conclusione, gli appelli devono essere respinti.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda, ricorrono giusti motivi per 
compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il 
ricorso in appello principale e il ricorso in appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6-6-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
- Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Francesco Bellomo Consigliere
Presidente
C. Varrone
Consigliere                        
Segretario
R. Chieppa                        
G. Simonini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11/09/2008.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
M.R. Oliva
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