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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/09/2008 (Ud. 11/03/2008), Sentenza n. 
4263
ACQUA - APPALTI - Servizio idrico integrato - Affidamento - Contrasto con i 
principi comunitari - Pubblica amministrazione - Disapplicazione - Illegittimità 
- Ricorso agli ordinari poteri di autotutela - Necessità - Partecipazione al 
procedimento. Un provvedimento amministrativo - nella specie, il 
provvedimento di affidamento della gestione del servizio idrico integrato - il 
cui contenuto sia in contrasto con norme o principi comunitari, non può essere 
disapplicato dall’amministrazione, sic et simpliciter, ma deve essere rimosso 
con il ricorso ai poteri di autotutela di cui la stessa amministrazione dispone. 
L’esercizio di tali poteri, peraltro, deve ritenersi soggetto, anche in questi 
casi, ai principi che sono a fondamento della legittimità dei relativi 
provvedimenti, rappresentati dalla contemporanea presenza di preminenti ragioni 
di interesse pubblico alla rimozione dell’atto, se si tratta di situazioni 
consolidate o di atti che abbiano determinato un legittimo affidamento in coloro 
che ne sono interessati, e dalla osservanza delle garanzie che l’ordinamento 
appresta per i soggetti incisi dall’atto di autotutela, prima fra tutte quella 
di consentire ai soggetti interessati di partecipare al relativo procedimento. 
Pres. Santoro, Est. Marchitiello - A. s.p.a. (avv. Cotza) c. Comune di Sinnai (n.c.) 
- (Riforma TAR Sardegna n. 549/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 
settembre 2008 (ud. 11 marzo 2008), sentenza n. 4263
 
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4263/08 REG.DEC.
N.5095 REG.RIC.
ANNO 2007
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
 su ricorso n. 5095/2007, proposto dalla Acquavitana, S.p.A., in persona 
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Eulo Cotza, con 
il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Portuense, n.104, presso lo 
studio De Angelis,
CONTRO
il Comune di Sinnai, in persona del Sindaco p.t., non costituito,
Area Tecnica-Settore LL.PP. e SS.TT. del Comune di Sinnai, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna, 1^ Sezione, del 27.3.2007, n. 549;
visto il ricorso con i relativi allegati; 
visti tutti gli atti della causa; 
relatore, alla camera di consiglio dell’11.3.2008, il consigliere Claudio 
Marchitiello, e udito l’avv. Cotza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A., società con partecipazione minoritaria del Comune di 
Sinnai, affidataria del servizio idrico integrato comunale con convenzione 
stipulata in data 6.6.2000, avente scadenza il 31.12.2010, ha impugnato in primo 
grado il bando di gara in data 26.9.2006 con il quale il Dirigente dell’Area 
Tecnica – Settore LL.PP. del predetto comune ha indetto una gara per 
l’esecuzione di lavori compresi fra quelli oggetto della menzionata convenzione 
(“ampliamento della rete di distribuzione dell’acqua potabile alle aziende 
agricole e zootecniche e di adeguamento dell’impianto di potabilizzazione 
esistente”). 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, 1^ Sezione, con la 
sentenza del 27.3.2007, n. 549, ha respinto il ricorso.
L’appello proposto dalla Società A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A è fondato.
E’ incontestato in atti che i lavori oggetto del bando di gara impugnato 
rientrano nell’ambito dei servizi affidati alla società appellante, che è 
titolare, “in via esclusiva”, dell’intera gestione del sistema idrico integrato 
del Comune di Sinnai, compresa l’esecuzione delle opere e delle infrastrutture 
che si rendessero necessarie nell’ambito di detta gestione (“comprende anche 
l’attività di progettazione, affidamento, costruzione, coordinamento, direzione 
dei lavori e infrastrutture da utilizzarsi nella gestione del servizio e per le 
manutenzioni ordinarie e per l’adeguamento delle strutture esistenti”).
Ciò premesso, il Collegio rileva che le linee argomentative e le conclusioni 
alle quali è pervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale non sono 
condivisibili.
La pronuncia appellata, in sintesi, afferma la tesi secondo cui 
l’amministrazione legittimamente avrebbe disapplicato la predetta convenzione 
stante il contrasto con la normativa comunitaria dell’affidamento diretto di 
servizi pubblici a società miste nelle quali l’ente pubblico non rivesta la 
qualità di socio di maggioranza ovvero non eserciti su tali società un controllo 
analogo a quello svolto sui propri apparati burocratici.
Il Collegio ritiene invece che un provvedimento amministrativo - nella specie, 
il provvedimento di affidamento alla Società appellante della gestione del 
servizio attuato poi con la convenzione del 6.6.2000 - il cui contenuto sia in 
contrasto con norme o principi comunitari, non possa essere disapplicato 
dall’amministrazione, sic et simpliciter, ma debba essere rimosso con il ricorso 
ai poteri di autotutela di cui la stessa amministrazione dispone. 
L’esercizio di tali poteri, peraltro, deve ritenersi soggetto, anche in questi 
casi, ai principi che sono a fondamento della legittimità dei relativi 
provvedimenti, rappresentati dalla contemporanea presenza di preminenti ragioni 
di interesse pubblico alla rimozione dell’atto, se si tratta di situazioni 
consolidate o di atti che abbiano determinato un legittimo affidamento in coloro 
che ne sono interessati, e dalla osservanza delle garanzie che l’ordinamento 
appresta per i soggetti incisi dall’atto di autotutela, prima fra tutte quella 
di consentire ai soggetti interessati di partecipare al relativo procedimento.
L’atto con il quale il Comune di Sinnai ha indetto la gara oggetto di 
contestazione è dunque illegittimo in quanto assunto in contrasto con i 
provvedimenti e la convenzione attuativa concernenti la gestione del servizio di 
cui trattasi, disapplicandoli (sia pure soltanto in parte giacché riguarda solo 
l’esecuzione di determinati lavori).
Il rilievo, dedotto dalla Società appellante negli stessi termini che precedono 
con il primo motivo di appello, ha carattere assorbente e consente, in riforma 
della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso originario e l’annullamento 
del provvedimento del Dirigente dell’Area Tecnica-Settore LL.PP. e SS.TT. del 
Comune di Sinnai del 26.9.2006.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei due 
gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, definitivamente 
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l'effetto, in riforma 
della sentenza appellata, accoglie il ricorso originario e annulla il 
provvedimento del Dirigente dell’Area Tecnica-Settore LL.PP. e SS.TT. del Comune 
di Sinnai del 26.9.2006.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.3.2008, con la 
partecipazione dei signori:
Sergio Santoro Presidente
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Marco Lipari Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Vito Poli Consigliere
L’ESTENSORE
F.to Claudio Marchitiello 
IL PRESIDENTE
F.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
8-09-08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p. Il Direttore della Sezione 
f.to Livia Patroni Griffi
 
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