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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008 (C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36
APPALTI - Persone giuridiche - Partecipazione alle gare di appalto - 
Individuazione dei soggetti obbligati - Decadenza - Poteri di rappresentanza 
esercitati in funzione vicaria. Nelle gare di appalto, l’individuazione dei 
soggetti obbligati, con riferimento alle persone giuridiche (e dunque alle 
società di capitale ed ai consorzi dotati di personalità), è costituito dalla 
riconoscibilità ed ufficialità del potere della persona fisica di trasferire 
direttamente, al soggetto rappresentato, gli effetti del proprio operare. Non 
assume rilievo, il fatto che i poteri di rappresentanza possano essere 
esercitati soltanto in funzione vicaria, contando in concreto, la titolarità del 
potere e non anche il suo esercizio. Inoltre, quando, né il bando né il 
disciplinare di gara includono una enumerazione di soggetti obbligati a rendere 
la dichiarazione e l’uno è l’altro la esigono genericamente da parte di chi è 
titolare della rappresentanza legale; l’obbligo è imposto a pena di decadenza. 
Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a. mandataria 
A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio, Sezione 
Seconda, n. 4315 dell’11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008 
(C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36
APPALTI - Partecipazione alle gare di appalto - Preposizione institoria - 
Poteri e limiti. La preposizione institoria, è caratterizzata dalla ampiezza 
dei poteri rappresentativi e di gestione, che fanno dell’institore un alter ego 
dell’imprenditore con anologhi poteri, sia pure limitatamente al ramo di 
attività o alla sede cui il soggetto è preposto (Cass. Civ., Sez. II. n. 
2020/1993). L’ampiezza è tale che “la rappresentanza si reputa generale”, 
allorché particolari limitazioni non siano rese pubbliche nelle forme di legge. 
Pertanto, l’institore è titolare di una posizione corrispondente a quella di un 
vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, cosicché deve 
anche essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione. Pres. 
Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a. mandataria A.T.I. 
ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 
4315 dell’11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008 (C.C. 
20/11/2007), Sentenza n. 36
APPALTI - Omessa produzione del documento - Violazione della par condicio - 
Esclusione dalla gara. In tema di appalti, non può applicarsi una 
disposizione che non é utilizzabile per supplire alla omessa produzione del 
documento richiesto a pena di esclusione dalla gara, se non in violazione della 
par condicio fra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, n. 2191 del 22/04/2002 e n. 
1068 del 6/03/2006). Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni 
s.p.a. mandataria A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR 
Lazio, Sezione Seconda, n. 4315 dell’11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 
del 15/01/2008 (C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36
APPALTI - Qualifica di servizio pubblico locale - Subordinazione al pagamento 
di un corrispettivo o meno - Ininfluenza. Non incide sulla qualifica di 
servizio pubblico locale il fatto che il servizio sia, o meno, subordinato al 
pagamento di un corrispettivo (Cons. Stato, Sez. V, 16 dicembre 2004 n. 8090). 
Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a. mandataria 
A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio, Sezione 
Seconda, n. 4315 dell’11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008 
(C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36
APPALTI - Partecipazione alla gara di imprese che hanno effettuato forniture 
e servizi oggetto di gara - Preclusione - Limiti. Una 
legge nazionale che precluda la partecipazione a una gara di imprese in 
qualunque modo riconducibili ad un soggetto che abbia svolto prestazioni di 
progettazione relativamente alle specifiche opere, attività, forniture e servizi 
oggetto di gara “senza prima concedere la possibilità di dimostrare che tale 
circostanza non falsa la concorrenza” è illegittima. (Corte di Giustizia delle 
Comunità europee 3 /03/2005 nelle c. riun.C-21/03 e C34/03). Pertanto, non è 
riscontrabile alcuna incompatibilità allorché manchino indizi seri, precisi e 
concordanti che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo collegato 
abbia rivestito tanta parte nell’indirizzo della scelte dell’amministrazione o 
ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la 
concorrenza. Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a. 
mandataria A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio, 
Sezione Seconda, n. 4315 dell’11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 
15/01/2008 (C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36
 
			
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REG.DEC. 36/08
N. 3946-3957 REG. RIC.
ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ha pronunciato la 
seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello nn.3946/2007 e 3957/2007, proposti da:
I – (ric. n. 3946/2007)
ROMEO GESTIONI s.p.a., in persona dell’Amministratore delegato in carica, Dr. 
Enrico Trombetta, in proprio e in qualità di mandataria dell’A.T.I. con 
CONSORZIO STRADE SICURE e VIANINI LAVORI s.p.a., rappresentata e difesa dagli 
Avv.ti Raffaele Ferola, Riccardo Barberis e Stefano Vinti, con domicilio eletto 
in Roma, Via Po n. 22, presso lo studio del primo;
II - (ric. n. 3957/2007)
COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli 
Avv.ti Antonio Graziosi ed Enrico Lorusso, dell’Avvocatura comunale, con 
domicilio eletto presso la sede della medesima Avvocatura, in Roma, via del 
Tempio di Giove n. 21;
entrambi i suddetti ricorsi in appello
contro
MANITAL s.c.p.a. (già Manital s.c.r.l.), in persona del legale 
rappresentante in carica, Dr. Antonio Pratichizzo, in proprio e quale 
mandataria, nonché unitamente alle mandanti della ATI con CONSORZIO TRA 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO cons. coop, STRADAIOLI s.r.l., Consorzio 
MAXIMUS, TUBOSIDER s.p.a., COFATHEC SERVIZI s.p.a., EDIL. MAS s.r.l., E.T. 
Costruzioni s.r.l. e impresa Giuliano ARGENTIERI, ciascuna in persona del legale 
rappresentante in carica, tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Giovanni e 
Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma in 
Roma, Corso del Rinascimento n. 11, -appellata-
e nei confronti di
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT s.p.a. in qualità di capogruppo mandataria 
della costituenda Società consortile con le imprese CARCHELLA s.p.a.; 
COOPERATIVA MURATORI e CEMENTISTI c.m.c. di Ravenna; IAB s.p.a.; SCARL - INGEP 
s.p.a.; SCARL MAMBRINI COSTRUZIONI s.r.l.;Ingg. PROVERA E CARRASSI s.p.a., TOR 
DI VALLE COSTRUZIONI s.p.a., S.I.C.R.A. Società impresa costruzioni 
ristrutturazioni appalti s.r.l., PRESA di Roberto Paolucci & C. ARCHPLAN s.r.l., 
ARCOS 2000 s.r.l., COSTRUZIONI INTERNAZIONALI s.r.l., EDILERICA SOCIETA’ APPALTI 
E COSTRUZIONI s.r.l., EUROPEA COSTRUZIONI s.r.l., F.LLI GIANNI S.R.L., MAROTTA 
s.r.l., NUOVA TRE ESSE s.r.l., ditta PENNACCHI FERRUCCIO, ditta PETRUCCI 
DOMENICO, ditta PETRUCCI EMANUELE, NEWTECH di PALZENBERGER JOHANN & C. s.n.c., 
ciascuna in persona dei rispettivi rappresentanti in carica tutte rappresentate 
e difese dagli Avv.ti Prof. Franco Mastragostino e Pierluigi Piselli, con 
domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via G. Percalli, 13;
- appellata ed appellante con appello incidentale autonomo -;
nonché, rispettivamente, ciascuno dei ricorrenti principali, 
nei confronti
del Comune di Roma e di Romeo Gestioni s.p.a. in proprio e nella qualità, 
come sopra rappresentati difesi e domiciliati 
con l’intervento ad opponendum (sul ric. reg. gen. n. 3946/2007):
del CONSORZIO DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO – CONSCOOP – in persona del 
Presidente in carica Dr. Mauro Pasolini, rappresentato e difeso dagli Avv.ti 
Prof. Filippo Satta, Benedetto Giovanni Carbone, Renato Docimo e Filippo 
Lattanzi, con domicilio eletto in Roma 
Via Pierluigi Da Palestrina 47 presso lo studio legale Satta & Associati;
e con l’intervento ad opponendum (sul ric. reg. gen. n. 3946/2007):
di VIANINI LAVORI s.p.a.,in proprio, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario 
Sanino, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo,in Roma, Viale 
Parioli n.180; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 
Seconda, n. 4315 dell’11 maggio 2007, con la quale è stato accolto il ricorso di 
Manital s.c.p.a. e associati, avverso l’aggiudicazione alla A.T.I. Romeo 
Gestioni, della gara relativa all’affidamento della concessione di pubblico 
servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del patrimonio stradale 
comunale relativo alla Grande Viabilità; 
Visti i ricorsi principali con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI ROMA (sul ricorso n. 3946/2007); ROMEO GESTIONI in proprio e nella 
qualità (sul ricorso n. 3957/2007); MANITAL S.C.P.A. in proprio e nella qualità; 
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a.in proprio e nella qualità; CONSORZIO DI 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO - CONSCOOP (sul icorso 3946/2007); VIANINI 
LAVORI (sul ricorso 3946/2007)
Visti gli appelli incidentali di MANITAL in proprio e nella qualità e di 
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT in proprio e nella qualità – come meglio sopra 
specificato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive 
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20 novembre 2007, il Consigliere Chiarenza 
Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli avvocati Piselli, Sanino, Ferola, 
Lattanzi, Satta, Graziosi, Pellegrino, Vinti, Barberis, Lorusso, Carbone, Docimo, 
Mastragostino;
Pubblicato il dispositivo n. 521/2007 del 21 novembre 2007; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
1.1. Con bando pubblicato all’Albo pretorio dal 31 dicembre 2005 al 12 aprile 
2006, il Comune di Roma ha indetto un pubblico incanto per l'affidamento in 
concessione del pubblico servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del 
patrimonio stradale comunale (Grande viabilità), da aggiudicarsi con il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta per 
tutto il periodo della concessione (2006/ 2014) pari a € 576.666.672,00, più 
IVA. 
Hanno partecipato alla gara, tra l’altro, le imprese MANITAL s.c.p.a., corrente 
in Ivrea (TO), MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT s.p.a. e ROMEO GESTIONI s-p.a., 
tutte e tre in proprio e nella qualità di mandatarie, capogruppo delle ATI 
costituite o da costituire, come meglio specificato in epigrafe.
Conclusa la fase di valutazione delle offerte, il 19 ottobre 2006 il seggio di 
gara ha formato la graduatoria provvisoria, nel cui ambito si sono collocate, al 
primo ed al secondo posto, rispettivamente, la ATI di cui è capogruppo 
mandataria la ROMEO GESTIONI s.p.a. (punti 95,738) e la ATI di cui è capogruppo 
la MANUTENCOOP s.p.a. (punti 81,472), mentre al terzo posto si è collocata la 
ATI MANITAL (punti 75,79507).
Nella stessa data, il seggio di gara ha inviato le offerte delle ATI graduatesi 
ai primi due posti, per la valutazione dell’eventuale anomalia, all'apposita 
commissione, la quale ha esaminato solo quella dell’ATI Romeo Gestioni s.p.a., 
giudicandola congrua. 
Con determinazione dirigenziale n. 2394 del 30 novembre 2006, il Comune di Roma 
ha, infine, aggiudicato alla ATI Romeo Gestioni s.p.a. la concessione del 
pubblico servizio de quo.
La terza graduata – che si è, in un primo tempo rivolta all’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici la quale, con determinazione n. 24 del 6 
febbraio 2007, ha espresso parere non vincolante negativo sull’aggiudicazione a 
favore dell’ATI Romeo Gestioni s.p.a., ritenendone illegittima l’ammissione a 
gara, per violazione dell’art. 17, comma 9, della l. 11 febbraio 1994, n. 109 
(mentre è stata invece archiviata analoga questione sollevata davanti alla 
Commissione europea) - ha proposto impugnazione davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio, per l’annullamento: 
a) della determinazione dirigenziale n. 2394 del 30 novembre 2006, con cui il 
Comune di Roma ha aggiudicato alla controinteressata ATI Romeo Gestioni s.p.a. 
la concessione del pubblico servizio in questione;
b) di tutti gli atti presupposti e, in particolare, l’ammissione a detta gara 
delle due prime classificate, la valutazione delle loro offerte e la graduatoria 
provvisoria, di cui al verbale del seggio di gara in data 19 ottobre 2006, nella 
parte in cui colloca l’ATI Romeo Gestioni s.p.a. al primo posto e l’ATI 
Manutencoop al secondo; 
c) - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in 
particolare, degli eventuali provvedimenti d’affidamento dell’appalto e della 
stipulazione del relativo contratto. 
La ATI MANITAL , nel ricorso introduttivo, e, successivamente, con motivi 
aggiunti (a seguito di ulteriore accesso agli atti di gara), deduceva un 
articolato gruppo di censure avverso l’ammissione alla procedura di ciascuna 
delle due ATI collocatesi rispettivamente ai primi due posti, fra l’altro 
lamentando vizi ed omissioni nella valutazione dell’anomalia.
Il Comune di Roma e le controinteressate si sono costituite in giudizio, 
resistendo all’impugnazione, quanto alle parti private proponendo anche ricorso 
incidentale avverso l’ammissione alla gara della ricorrente principale e 
mettendo, dunque, in discussione, l’interesse della medesima all’impugnazione.
1.2. Con sentenza n. 4315/2007 dell’11 maggio 2007 (la cui pubblicazione è stata 
preceduta dal dispositivo n. 135/2007 del 23 aprile 2007) la Sezione II del 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso principale ed 
ha, conseguentemente, annullato gli atti impugnati, con salvezza degli ulteriori 
atti dell’Amministrazione, compensando fra le parti costituite le spese del 
giudizio.
Il giudice di primo grado, muovendo da una minuziosa ricostruzione del percorso 
attraverso cui il Comune di Roma è pervenuto alla indizione della gara, è giunto 
a conclusioni che possono essere sinteticamente riassunte come segue:
1° - malgrado la qualificazione data all’oggetto della gara dalla stazione 
appaltante (concessione di pubblico servizio ex art. 113 del Dlg 267/2000), si 
verte in un ambito in cui, per la prevalenza dei lavori, troverebbero 
applicazione le norme sulle procedure di appalto di lavori pubblici;
2° - non sarebbe fondata alcuna delle censure dedotte – con ricorsi incidentali 
- dalla aggiudicataria e dalla seconda classificata avverso l’ammissione alla 
gara della ricorrente principale;
3° - sarebbero al contrario fondate la gran parte delle censure volte a 
contestare l’ammissione alla gara delle due condorrenti collocatesi ai primi due 
posti in graduatoria.
2. Avverso l’anzidetta sentenza (con immediata impugnazione del dispositivo e 
successivamente alla pubblicazione della sentenza, con rituale proposizione di 
motivi aggiunti) hanno proposto appelli principali (separatamente rubricati) il 
Comune di Roma e la Romeo Gestioni, in proprio e nella qualità; ha proposto 
appello incidentale autonomo (inserito nel fascicolo relativo al ricorso n. 
3948/2007) la Manutencoop s.p.a.
Sono intervenuti (con atti depositati sul ricorso in appello n. 3946/2007):
a) ad adiuvandum, la VIANINI LAVORI s.p.a., mandante della ATI costituita con la 
Romeo Gestioni;
b) ad opponendum, il CONSCOOP – Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro, 
a sua volta mandante del raggruppamento Lanital.
Si è costituita, resistendo agli appelli (principali ed incidentale) la MANITAL, 
in proprio e nella qualità, unitamente alle mandanti.
3. La Sezione, con ordinanza 3215/07 del 26 giugno 2007, ha accolto le istanze 
cautelari proposte dagli appellanti.
Successivamente, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi con cui 
hanno ribadito le rispettive posizioni, in particolare, la Manutencoop con il 
richiedere che la sentenza appellata sia confermata nella parte in cui annulla 
l’ammissione alla gara della ATI aggiudicataria e l’aggiudicazione alla stessa 
della concessione. 
Gli appelli sono stati, infine, chiamati alla pubblica udienza del 20 novembre 
2007 e trattenuti in decisione.
D I R I T T O
1. Gli appelli devono essere riuniti, per essere decisi contestualmente, 
riguardando la medesima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio.
Possono essere ammessi i contrapposti interventi (ad adiuvandum ed ad opponendum), 
in quanto proposti da soggetti destinati, nelle rispettive posizioni, a 
risentire degli effetti della decisione.
2.1. La questione all’esame della Sezione investe la procedura aperta per 
l’affidamento della concessione del pubblico servizio di gestione, manutenzione 
e sorveglianza del patrimonio stradale del Comune di Roma, relativo alla c.d. 
Grande Viabilità.
Trattasi di procedura indetta dal Comune di Roma, a norma dell’art. 113, comma 
5, del vigente testo unico degli enti locali, in attuazione del disegno politico 
– da molti anni allo studio - di dare corso ad una serie di interventi 
concernenti circolazione e traffico nelle strade di grande viabilità della rete 
viaria del Comune di Roma (estesa per circa 5.500 Km, di cui 800 circa di G.V.), 
non soltanto di carattere manutentivo, ma, coordinati ed organizzati, 
comprendenti l’attività di gestione complessiva del patrimonio stradale e 
innovativi, negli strumenti e nelle finalità, anche mediante trasferimento di 
potestà pubbliche. 
Superate l’ipotesi dell’appalto attraverso cui si è provveduto tradizionalmente 
alle problematiche meramente lavoristiche relative al patrimonio stradale e 
quella del global service (di più recente utilizzazione e comprendente una 
pluralità di attività qualificabili come servizio e lavori) in quanto ritenute 
inidonee a garantire il soddisfacimento, in modo continuativo, delle esigenze 
della collettività locale, con particolare riferimento ai servizi di 
sorveglianza e pronto intervento sulle strade, il Comune ha ritenuto che - al 
fine di assicurare la promozione dello sviluppo economico e civile della 
comunità locale, con specifico riferimento alle esigenze relative alla grande 
viabilità, ed al relativo traffico sulla corrispondente rete stradale - lo 
strumento maggiormente idoneo fosse rappresentato dalla diretta e totale 
responsabilizzazione dell’operatore privato “terzo” chiamato a rendere, nei 
confronti dell’utenza, i servizi afferenti il bene “strada” conseguibile 
mediante la concessione del pubblico servizio locale.
Si è quindi proceduto alla qualificazione, come pubblico servizio locale, del 
complesso delle attività che soddisfano le esigenze di circolazione nel 
territorio, al fine di garantirne l’assolvimento in maniera coordinata e 
continuativa (deliberazione della Giunta n. 1022/2004; deliberazione consiliare 
n. 187/2005; deliberazione di Giunta n. 683/2005), e, infine, alla approvazione 
del disciplinare e del bando, con la successiva indizione della gara. 
2.2. La controversia pone in discussione, in questo grado del giudizio, con 
l’ammissione alla gara di tutte e tre i raggruppamenti contendenti, quello della 
riconducibilità (o meno) della fattispecie alla figura della concessione di 
pubblico servizio (come testualmente definita dalla stazione appaltante), per 
avere, il giudice di primo grado ascritto l’oggetto al novero dei contratti 
disciplinati dalla legge n. 109/1994 (avendo ritenuto di riconoscere le 
connotazioni di un appalto-concessione misto, con prevalenza dei lavori, 
contestata dagli appellanti principali).
Su tale aspetto si incentra il primo motivo dell’appello del raggruppamento 
aggiudicatario, che denuncia, con l’errore della qualificazione, anche il vizio 
di ultrapetizione.
Il Comune di Roma affronta anch’esso il problema, nell’ambito del primo dei 
motivi aggiunti, volto a censurare la sentenza impugnata soprattutto nella parte 
in cui afferma l’incompatibilità della prima classificata, desunta, dalla 
ritenuta violazione dell’art. 17 comma 9, della legge n. 109 del 1994 che il 
giudice di primo grado ha ritenuto applicabile al caso, ratione materia).
L’appellante incidentale, difesa la propria posizione, condivide, al contrario, 
per tale parte, la sentenza di primo grado e ne chiede la conferma.
3.1. La Sezione - pur non disconoscendo l’esigenza della individuazione del 
quadro normativo di riferimento, cui appare preordinata, nella sentenza 
impugnata, la qualificazione dell’oggetto dell’affidamento – ritiene di non 
potersi sottrarre alle regole che, nel processo amministrativo, prefigurano un 
ordine di priorità, volto, innanzitutto ad accertare se sussista o meno 
l’interesse del concorrente pretermesso ad impugnare gli atti relativi ad una 
pubblica gara dalla quale doveva essere escluso.
In argomento, vengono in primo piano due ragioni di esclusione della ATI che ha 
proposto il ricorso principale in primo grado, che sono state sollevate da 
entrambe le parti private in quel grado del giudizio, e che vengono riproposte 
in questa seda dalla aggiudicataria, con appello principale e dalla seconda 
classificata, con appello incidentale autonomo.
Si tratta della mancata allegazione, alla domanda di partecipazione alla gara 
della terza classificata, delle dichiarazioni relative alla inesistenza di 
procedimenti penali in corso e sentenze di condanna - richieste a pena di 
esclusione dal paragrafo III.2.1.1), n. 3, lett. b) del bando e dal paragrafo 3, 
lett. b) del disciplinare di gara - per il Vice Presidente del Consorzio Maximus 
(mandante) e per l’institore della COS.BA s.r.l. (aderente al suddetto 
Consorzio).
3.2. La sentenza impugnata ha respinto le censure, aderendo alla tesi difensiva 
secondo cui, ancorché munito di ampi poteri rappresentativi in base allo statuto 
consortile, la funzione meramente vicaria spettante al Vice Presidente (ovvero, 
la possibilità di agire soltanto in caso di assenza o di impedimento del 
Presidente), rendendo meramente ipotetici e non attuali i poteri di 
rappresentanza, esonererebbe dall’obbligo di rendere la dichiarazione; 
analogamente nessuna dichiarazione andrebbe resa dall’institore che è mero 
procuratore della società.
 
3.3. La tesi non può essere condivisa.
Deve darsi atto che né il bando né il disciplinare di gara contengono una 
enumerazione di soggetti obbligati a rendere la dichiarazione: l’uno è l’altro 
la esigono genericamente da parte di chi è titolare della rappresentanza legale; 
l’obbligo è imposto a pena di decadenza.
La fonte statale di riferimento - allo stato, l’art. 38 comma 1, lett. b) del 
decreto legislativo n. 163 del 2006 che sostituisce, in tema di requisiti di 
ordine generale, l’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 e l’art. 17 del D.P.R. n. 
34 del 2000, conglobando, nella disciplina unitaria, le cause di esclusione 
dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli 
appalti di lavori, forniture e servizi - testualmente adopera anch’essa una 
formula di amplissima portata.
La Sezione ritiene che le due formule, piuttosto che limitare l’ambito di 
applicazione delle relative norme, intendano assumere come destinatari tutti i 
soggetti-persone fisiche che, essendo titolari del potere di rappresentanza 
della persona giuridica, sono comunque in grado di trasmettere, con il proprio 
comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro 
personale condotta, al soggetto rappresentato (salvo che quest’ultimo non abbia 
a sua volta manifestato una decisiva e chiara dissociazione dal comportamento 
del proprio rappresentante).
3.4. Deve ritenersi, quindi, che il primo criterio da seguire per 
l’individuazione dei soggetti obbligati, con riferimento alle persone giuridiche 
(e dunque alle società di capitale ed ai consorzi dotati di personalità), è 
costituito dalla riconoscibilità ed ufficialità del potere della persona fisica 
di trasferire direttamente, al soggetto rappresentato, gli effetti del proprio 
operare. 
La Sezione, pronunciandosi su differente fattispecie, ha espresso l’orientamento 
(per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2005 n. 4856), secondo cui il 
criterio interpretativo da seguire (al fine di individuare la persona fisica, 
rispetto alla quale, nell’ambito del rapporto societario, assume rilievo la 
causa di esclusione, e, dunque, il soggetto tenuto alla dichiarazione 
sostitutiva, richiesta, a pena di decadenza, dal bando di gara) consiste nel 
ricercare, nello statuto della persona giuridica, quali siano i soggetti dotati 
di poteri di rappresentanza.
Secondo tale orientamento, da cui non vi è ragione di discostarsi, non assume, 
invece, rilievo che i poteri di rappresentanza possano essere esercitati 
soltanto in funzione vicaria; conta, infatti, in concreto, la titolarità del 
potere e non anche il suo esercizio, per di più nel caso in cui, come nella 
specie, lo stesso statuto abiliti il soggetto a sostituire in qualsiasi momento 
e per qualsiasi atto, il titolare principale della rappresentanza, senza 
intermediazione di autorizzazione o di investitura ulteriore, e, sostanzialmente 
senza controllo sulla effettività dell’impedimento e della assenza.
Ciò è quanto previsto nello statuto del Consorzio Maximus, che, non soltanto 
stabilisce che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzione 
sono esercitate dal Vice Presidente, ma attribuisce a quest’ultimo amplissimi 
poteri sostitutivi, disponendo che la firma del Vice Presidente “fa fede nei 
confronti di chiunque dell’assenza o dell’impedimento del Presidente”.
Non può dubitarsi che, nel caso in esame, è assai labile il confine fra 
titolarità ed esercizio effettivo del potere di rappresentanza.
Cosicché non si può sfuggire all’obbligo imposto dalla norma di rendere, con 
riguardo al Vice Presidente, la dichiarazione, in forza della vicarietà della 
funzione, in quanto ciò implicherebbe il superamento della volontà normativa 
(della fonte statale) e negoziale (della legge speciale che regola la 
procedura), espresse nella formula letterale che punta alla titolarità e non 
anche al suo esercizio. 
L’esattezza dell’interpretazione trova conferma nella riflessione che, stante 
l’immediatezza della titolarità del potere conferito al Vice Presidente con la 
funzione, il suo esercizio (condizionato alla mera assenza o impedimento) può 
aversi in qualsiasi momento della vita sociale, solo che si verifichi il 
presupposto, di cui, peraltro, fa fede piena “nei confronti di chiunque” la 
firma del Vice Presidente e può esservi stato, pertanto, in momenti che 
l’ordinamento considera particolarmente significativi (il triennio anteriore 
alla pubblicazione del bando) ai fini del possesso dei requisiti generali di 
partecipazione della rappresentata.
Cosicché è contrario ad una corretta e ragionevole esegesi il ritenere che la 
dichiarazione non dovesse essere resa per il soggetto in questione. 
3.5. Nello stesso senso sono le conclusioni riguardanti l’institore.
Si tratta di una figura la cui definizione si rinviene immediatamente nel codice 
civile, sistematicamente inserita nella sezione dedicata alle disposizioni 
particolari per le imprese commerciali (Libro quinto – capo III – Sez. III), nel 
primo articolo del paragrafo 1 (art. 2203) dedicato appunto alla 
“rappresentanza”; per indicazione normativa, institore è “colui che è preposto 
dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale”, in posizione differente 
dal mero procuratore (art. 2209) cui l’imprenditore conferisce il potere di 
compiere, per lui, gli atti inerenti all’esercizio di un’impresa pur non essendo 
preposta ad esso.
La preposizione institoria, peraltro, è, in ogni caso caratterizzata dalla 
ampiezza dei poteri rappresentativi e di gestione, che fanno dell’institore un 
alter ego dell’imprenditore con anologhi poteri, sia pure limitatamente al ramo 
di attività o alla sede cui il soggetto è preposto (Cass. Civ., Sez. II. N. 2020 
del 1993).
L’ampiezza è tale che “la rappresentanza si reputa generale”, allorché 
particolari limitazioni non siano rese pubbliche nelle forme di legge.
La figura professionale compare nelle certificazioni della camera di commercio 
relative all’impresa: nel caso in esame, la conoscenza della preposizione 
institoria si ha appunto tramite il certificato che l’amministratore unico e 
legale rappresentante della COS.BA. ha allegato alla sua dichiarazione. 
Ritiene la Sezione, sulla base dei rilievi che precedono, che l’institore è 
titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio 
amministratore, munito di poteri di rappresentanza, cosicché deve anche essere 
annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione.
3.6. Ne consegue, in definitiva, che la costituenda ATI, capeggiata da MANITAL, 
nel non depositare le dichiarazioni relative ai soggetti di cui si è trattato, è 
incorsa in una omissione, la cui sanzione é l’esclusione dalla gara.
A ciò non è dato sopperire sulla base dell’art. 16 del D.Lgv. n. 157 del 1995.
Non si verte, infatti, in ipotesi di contravvenzione ad una clausola ambigua e 
di dubbio significato; al contrario, la regola concorsuale, che non enumera i 
soggetti tenuti a rendere la dichiarazione, ma li individua sulla base della 
titolarità del potere di rappresentanza (senza alcuna limitazione ed eccezione) 
mette in giuoco la conoscenza delle definizioni giuridiche, fissate con 
carattere generale dallo stesso legislatore, che non ammette ignoranza.
Ciò rende evidente che non può farsi applicazione di una disposizione che, per 
pacifico e condiviso orientamento giurisprudenziale non é utilizzabile per 
supplire alla omessa produzione del documento richiesto a pena di esclusione 
dalla gara, se non in violazione della par condicio fra i concorrenti (per 
tutte, Cons. Stato, Sez. V, n. 2191 del 22 aprile 2002 e n. 1068 del 6 marzo 
2006).
3.4. In conclusione i ricorsi incidentali dovevano essere accolti, per i profili 
fin qui esaminati, con consequenziale declaratoria di inammissibilità della 
impugnazione proposta dalla concorrente collocatasi al terzo posto, per mancanza 
di interesse all’impugnazione.
In questo senso deve essere riformata la sentenza appellata, in accoglimento 
degli appelli, i cui restanti motivi (concernenti lo specifico problema della 
ammissione alla gara della terza classificata) devono essere assorbiti, per 
economia processuale.
4.1. La posizione assunta dalla seconda classificata nel presente grado del 
giudizio (con la richiesta di conferma della sentenza nella parte in cui annulla 
aggiudicazione ed ammissione alla gara della aggiudicataria) non consente invece 
di ritenere esaurito l’interesse alla decisione degli appelli principali, in 
capo ai rispettivi proponenti.
4.2. In primo piano è il problema della qualificazione dell’oggetto di gara. 
4.3. Di percezione immediata è il vizio di ultrapetizione nel quale è incorso il 
giudice di primo grado, con il procedere alla revisione della definizione 
dell’oggetto della procedura posta in essere dal Comune di Roma.
Sotto l’apparente ricerca del quadro normativo applicabile alla procedura, il 
giudice di primo grado ha esercitato un penetrante sindacato sulle scelte 
dell’amministrazione comunale, che investe, prima ancora che la qualificazione 
ex se, il modello gestionale prescelto, e l’obiettivo perseguito, senza che le 
decisioni presupposte ed i provvedimenti attuativi fossero stati fatti oggetto 
di impugnazione.
L’accenno fatto in sentenza al procedimento avviato, su denuncia, dalla 
Commissione EU, senza alcun approfondimento della relazione a firma del Sindaco, 
che ne ha determinato l’archiviazione, evidenzia la totale disattenzione al 
contenuto vincolante degli atti che, attraverso articolati passaggi, hanno 
segnato il processo formativo della decisione di qualificare il servizio 
pubblico locale di cui si tratta, con la decisone di affidarne la concessione al 
terzo mediante pubblica gara.
Invero, tutta la parte della sentenza che rinviene nella disciplina statale 
degli appalti di lavori pubblici il modello regolamentare della procedura, è 
viziata – all’origine – dall’errore nel quale è incorso il giudice di primo 
grado nel ritenere di poter prescindere dalle deliberazioni con le quali il 
Comune ha provveduto alla qualificazione del servizio, a norma dell’artt. 112 
del testo unico n. 267 del 2000 ed ha deciso di conferirlo mediante gara a norma 
dell’art. 113, comma 5 del suddetto testo unico, optando per il modello 
gestionale della concessione.
Ritiene, al contrario, la Sezione, che la natura e la qualificazione 
dell’oggetto dell’affidamento e la disciplina della procedura, in assenza di 
impugnazione dei suddetti atti, non potessero che essere desunte direttamente 
dal bando e dal disciplinare, costituenti la legge speciale, anch’essa non 
impugnata e vincolante.
In tale contesto assumono rilievo (come sottolineato dalla difesa del Comune 
appellante):
1°) la descrizione/oggetto della concessione, testualmente (punto II.I.6), nel 
senso che “la concessione ha per oggetto la gestione del servizio pubblico 
relativo al patrimonio stradale rientrante nella cosiddetta Grande Viabilità” 
ovvero, “segnatamente”, le attività concernenti:
a) Centrale di Governo, comprensiva dell’attività di gestione dei dati del 
censimento, monitoraggio e controllo di tutti i settori;
b) pronto intervento, sorveglianza stradale e manutenzione ordinaria;
c) recupero e valorizzzazione del patrimonio stradale oggetto di gara, 
manutenzione straordinaria;
2°) l’indicazione dei codici di nomenclatura (C.P.V.. 70330000 e CPC 82201-82202 
(punti II.1.8.1 e II 1.8.2) relativi ai “servizi di amministrazione e gestione 
per conto terzi”
3°) la clausola di cui al punto III.1.3., che, in caso di raggruppamento, 
richiede che il ruolo di capogruppo mandataria sia ricoperto “dal soggetto che 
svolgerà l’attività di cui al punto II.1..6, lettera a) ovvero centrale di 
governo comprensiva delle attività di gestione dei dati del censimento, 
monitoraggio e controllo di tutti i dati”, alla quale si correla (quanto alla 
capacità tecnica richiesta) la clausola di cui al punto III.2.1.3, che richiede 
al concorrente singolo o alla mandataria (nel caso di associazione temporanea) 
il possesso del fatturato specifico – nel triennio 2002-2003-2004 - “per i 
servizi di gestione integrata di patrimoni immobiliari per conto terzi non 
inferiore ad EURO 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00) con l’elenco dei 
servizi, degli importi e dei committenti”;
3°) il rinvio espresso al D.Lgs. 157/1995, per ciò che concerne i criteri di 
aggiudicazione.
E’ in tale contesto che deve essere accertato se vi sia spazio per 
l’applicazione di disposizioni direttamente rinvenute nella disciplina statale 
degli appalti di lavori pubblici.
4.4. Orbene, è indubitabile che nell’ambito dell’affidamento siano comprese 
prestazioni riconducibili alla categoria dei lavori: vi rientra certamente la 
manutenzione straordinaria ed è discutibile se vi rientri o meno quella 
ordinaria.
Tuttavia, il criterio quantitativo, cui si rifà la sentenza impugnata – sulla 
base dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 109 del 1994 – è 
erroneamente assunto senza tenere conto del terzo periodo dello stesso comma 
(modificato dall’art. 24, comma 2, della legge 18 aprile 2005 n. 62 - legge 
comunitaria del 2004) in forza del quale, il precetto di cui al secondo periodo 
“non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto 
all'oggetto principale dedotto in contratto”.
La norma indica dunque quale debba essere il percorso interpretativo e lo 
individua nella volontà negoziale dell’Amministrazione, quale enunciata negli 
appositi atti.
Sono gli strumenti di gara e gli atti presupposti la sede nella quale ricercare 
l’«oggetto principale», al fine di stabilire se sussista o meno una relazione di 
accessorietà dei lavori rispetto ai servizi, nelle procedure miste in cui 
l’affidamento comprenda gli uni e gli altri. 
4.5. Nel caso in esame l’accessorietà dei lavori rispetto al servizio pubblico è 
reso evidente, nel bando come nel disciplinare, nella clausola che richiede al 
concorrente singolo ed alla impresa mandataria (in caso di raggruppamento) il 
requisito prioritario del fatturato specifico – nel triennio 2002-2003-2004 - 
“per i servizi di gestione integrata di patrimoni immobiliari per conto terzi 
non inferiore ad EURO 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00) con l’elenco dei 
servizi, degli importi e dei committenti” e nell’altra che esige, in caso di 
raggruppamento, che il ruolo di capogruppo mandataria sia ricoperto “dal 
soggetto che svolgerà l’attività di cui al punto II.1..6, lettera a) ovvero 
centrale di governo comprensiva delle attività di gestione dei dati del 
censimento, monitoraggio e controllo di tutti i dati”.
La coerenza di tali indicazioni con gli obiettivi fissati negli atti presupposti 
non possono ingenerare alcun dubbio sulla prevalenza annessa ai servizi e sul 
carattere di accessorietà della manutenzione (ordinaria e straordinaria) 
rispetto ad essi.
4.5. A parte ciò, non sfuggono gli errori in cui incorre la sentenza impugnata 
nel ritenere la non riconducibilità di attività inerenti all’amministrazione e 
gestione di pubbliche strade (comprendenti manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle stesse) nell’ambito dei servizi pubblici locali (in 
argomento, la Sezione si è già espressa in termini favorevoli con la decisione 
n. 7369 del 13 dicembre 2006).
Invero la finalità della realizzazione dei “fini sociali” e della promozione 
dello “sviluppo economico e civili delle comunità locali” cui si ispira la 
facoltà conferita all’Ente locale dall’art. 112 del testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000, non incontra limiti nella preesistenza 
della “rete”, strumentale alla prestazione del servizio.
L’art. 112 del testo unico coglie, infatti, l’essenza stessa dell’autonomia 
organizzativa, amministrativa e finanziaria dell’ente locale ed in particolare 
del Comune, che - come la stessa sentenza impugnata riconosce – è Ente a fini 
generali, cui spetta di determinare da sé i propri scopi ed in particolare di 
decidere su quali beni della vita della collettività debba convergere la scelta 
politico-amministrava di soddisfarne gli interessi in modo continuativo e 
coordinato.
La strumentalità del bene strada, rispetto all’interesse che il Comune intende 
realizzare mediante il servizio pubblico di amministrazione e gestione del 
patrimonio viario, ed il suo affidamento in concessione, è resa evidente dalla 
complessità ed organicità degli interventi la cui consistenza maggiore è appunto 
rappresentata dalle attività e dalle prestazioni strettamente riconducibili alla 
amministrazione e gestione, rispetto alle quali è cedevole l’aspetto statico 
della “strada” inteso come bene già esistente e fruibile dalla collettività.
Quanto, poi, al modello gestionale prescelto, la Sezione non può che condividere 
gli argomenti che il Comune, nella sua relazione, ha contrapposto alla 
Commissione europea, che, ponendo a base delle sue obiezioni la sentenza dalla 
Corte di Giustizia 7 dicembre 2000 nella causa C-324/98, aveva osservato come le 
attività oggetto di affidamento fossero remunerate esclusivamente mediante il 
pagamento di un prezzo, non essendo prevista alcuna forma di remunerazione 
legata alla gestione del servizio.
La giurisprudenza formatasi sulla materia ha già avuto modo di chiarire che non 
incide sulla qualifica di servizio pubblico locale il fatto che il servizio sia, 
o meno, subordinato al pagamento di un corrispettivo (Cons. Stato, Sez. V, 16 
dicembre 2004 n. 8090).
Nel citato precedente si è anche avuto modo di precisare che il fatto che il 
Titolo V del testo unico n. 267 del 2000 disciplini anche i criteri per la 
determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall’ambito dei 
servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, allorché le 
prestazioni siano strumentali all’assolvimento delle finalità sociali dell’Ente; 
mentre, sotto differente profilo, è stato anche precisato che l’elemento 
distintivo della concessione (ovvero l’assunzione del rischio di gestione) non 
resta escluso dalla circostanza che il costo del servizio non sia fatto gravare 
sugli utenti, in quanto questo elemento assume rilievo soltanto quando il 
servizio pubblico, per le sue caratteristiche oggettive è divisibile fra quanti, 
in concreto ne beneficiano direttamente (Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2002 n. 
2294, citata nella Relazione del Comune alla Commissione europea).
4.5. Con ciò deve ritenersi risolto ogni dubbio interpretativo, anche in ordine 
alla non immediata applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 17, 
comma 9 della L n. 109 del 1994 alla pretesa situazione di incompatibilità che 
si sarebbe venuta a creare nei riguardi della impresa aggiudicataria per il 
fatto che il dott. Bardelli, amministratore unico della SOLES s.p.a. (a sua 
volta consorziata del mandante Consorzio Strade Sicure), è stato, per un certo 
periodo, anteriore alla formazione degli atti di gara, Presidente del Consorzio 
e, contemporaneamente, componente del consiglio di amministrazione della Società 
Risorse per Roma (società partecipata dal Comune per il 75% ed affidataria di 
attività di supporto/consulenza per l’elaborazione degli atti di gara e, fra 
l’altro, chiamata, poi, a coadiuvare il Comune nella valutazione delle offerte, 
compresa, ai fini della anomalia, quella della prima classificata).
La sentenza di primo grado sembra annettere significato pregnate al parere non 
vincolante espresso dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture con delibera n. 24 del 6 febbraio 2007, in ordine alla non 
conformità all’art. 17, comma 9, della legge n. 109/1994 “dell’aggiudicazione 
dell’appalto in questione” alla A.T.I. Romeo Gestioni s.p.a./Pianini Lavori 
s.p.a./Consorzio Strade Sicure.
Di tale parere occorre mettere subito in chiaro le inesattezze che l’hanno 
condizionato: a parte, infatti, l’immotivata qualificazione del modello di 
affidamento (“appalto”, in luogo di “concessione” in contrasto con le stesse 
premesse descrittive contenute nel “considerato in fatto”), è erronea 
l’affermazione, in diritto, che il bando di gara conterrebbe un espresso rinvio 
alle norme sugli appalti di lavori pubblici di carattere generale, tale da 
potervi agganciare, per volontà della stessa amministrazione, l’applicazione 
analogica, al caso in esame, dell’art. 17, comma 9 della legge n. 109/1994.
Invero, il rinvio alla legge in questione, eccezionalmente richiamata con 
riferimento alla facoltà di cui all’art. 10 comma 1 ter (introdotto dalla legge 
14 maggio 2005 n. 80) è del tutto eccezionale e, come si evince, sia dal 
contenuto della norma, sia sistematicamente, dal suo inserimento al punto II.2.2) 
del bando, con esclusivo riguardo alla opzione ivi contemplata senza assurgere 
affatto a regola generale del procedimento di scelta del contraente.
Chiarito tale aspetto, la Sezione, sulla base dei convincimenti in precedenza 
espressi, deve innanzitutto negare che il caso ricada nell’ambito di diretta 
applicabilità della norma di cui è denunciata la violazione, e, d’altra parte, 
rilevare che non è neppure aderente alla fattispecie astrattamente considerata, 
come del resto riconosciuto nella stessa sentenza impugnata.
Ne deriva una pluralità di conseguenze ostative alla utilizzazione della 
presunzione assoluta di incompatibilità, cui, al contrario, ha fatto ricorso il 
giudice di primo grado.
Come è stato correttamente ricordato dalla difesa della Romeo Gestioni si verte 
in un ambito nel quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha espresso 
un deciso monito, nel senso della illegittimità di una legge nazionale che 
precluda la partecipazione a una gara di imprese in qualunque modo riconducibili 
ad un soggetto che abbia svolto prestazioni di progettazione relativamente alle 
specifiche opere, attività, forniture e servizi oggetto di gara “senza prima 
concedere la possibilità di dimostrare che tale circostanza non falsa la 
concorrenza” (in questo senso, la sentenza della Corte di Giustizia delle 
Comunità europee 3 marzo 2005 nelle cause riunite C-21/03 e C34/03).
L’indicazione vincolante che ne deriva, impone anche un rigoroso criterio 
applicativo del principio generale desumile dalla disposizione contenuta 
nell’art. 17, comma 9, più volte citato, nel senso che non può ritenersi 
sussistente alcuna incompatibilità allorché manchino indizi seri, precisi e 
concordanti che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo collegato 
abbia rivestito tanta parte nell’indirizzo della scelte dell’amministrazione o 
ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la 
concorrenza.
Nel caso in esame, elementi tutti convergenti devono indurre a negare la 
sussistenza di siffatti elementi, seri, precisi e concordanti.
In primo luogo deve convenirsi che non è rinvenibile un’attività analogicamente 
assimilabile alla progettazione in senso tecnico, nella consulenza resa dalla 
Società Risorse per Roma in favore del Comune, attraverso i propri uffici ed i 
professionisti che hanno sottoscritto i pareri, le relazioni di ricerca e 
quant’altro il Comune ha poi utilizzato come base istruttoria per la redazione 
del bando e degli ulteriori documenti di gara.
Non costituisce, infatti, progettazione in senso tecnico, l’individuazione del 
quadro dei fabbisogni, nel cui ambito è stata svolta la consulenza della società 
Risorse per Roma.
Peraltro il Dr. Bardelli, in qualità di mero componente del Consiglio di 
amministrazione della società anzidetta (designato dalla Provincia) è stato 
titolare di una posizione che non attribuiva competenze di sorta in ordine 
all’attività di consulenza degli uffici, di cui i singoli professionisti hanno 
assunto paternità e responsabilità. L’accesso, in concreto, ad informazioni 
riservate e non pubblicizzate dal Comune o la possibilità di indirizzarne le 
scelte (in modo da favorire la società cui poi è stato conferito il mandato 
della costituenda ATI) non è stato in alcun modo provato ed è anzi smentito 
dagli atti, per avere il Comune variamente pubblicizzato, in varie fasi, il 
proprio disegno operativo e per non avere avuto, il Dr.Bardelli, nella società 
di consulenza, in ragione della carica, una posizione che gli desse voce in 
capitolo sulla attività degli uffici e dei professionisti facenti capo alla 
Risorse per Roma.
Di contro, la cessazione da ogni incarico nel Consorzio Strade Sicure nel luglio 
del 2005 (e cioè ben prima che la società Risorse per Roma mettesse a punto 
l’attività di consulenza e che il Comune di Roma assumesse poi le proprie 
decisione) e la partecipazione per una quota minima al Consorzio medesimo 
(inferiore al 7% del capitale sociale) sono fattori che escludono in radice una 
posizione dominante e di controllo.
Analogamente non è ipotizzabile, sulla base di mera presunzione, l’interferenza 
della formulazione dell’offerta da parte della mandataria, ad essa sola 
riservata, per espressa volontà delle mandanti.
Nel citato contesto, dunque, e in assenza di prove offerte, anche in questo 
grado del giudizio, in ordine alla asserita incompatibilità, le censure 
contenute al riguardo nel ricorso di primo grado devo essere ritenute infondate.
6. In conclusione, sulla base del complesso degli elementi che precedono, gli 
appelli principali devono essere accolti per quanto di ragione, deve essere 
accolto in parte l’appello incidentale della seconda classificata, e, 
conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, devono essere accolti, 
per quanto di ragione, il ricorso incidentale proposto in primo grado da Romeo 
gestioni S.p.a., in proprio e nella qualità, ed, in parte quello della II 
classificata e respinto in parte ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso 
principale di Manital S.C.P.A. in proprio e nella qualità.
La formula delle dispositivo pubblicato deve essere corretta, nel senso del 
depennamento delle parole “respinge gli altri appelli incidentali”, trattandosi 
di mero errore redazionale.
Considerata la complessità della questione devono esser compensate interamente 
le spese del giudizio. 
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) riunisce gli 
appelli; ammette gli spiegati interventi; accoglie per quanto di ragione, gli 
appelli principali e in parte quello incidentale autonomo della ATI capeggiata 
da MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a.; per l’effetto, in riforma della 
sentenza appellata, accoglie, per quanto di ragione il ricorso incidentale 
proposto in primo grado da Romeo gestioni S.p.a., in proprio e nella qualità, 
ed, in parte quello della II classificata, e respinge in parte ed in parte 
dichiara inammissibile il ricorso principale di Manital S.C.P.A. in proprio e 
nella qualità.
Compensa interamente fra le parti costituite le spese di entrambi i gradi di 
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. 
V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Emidio FRASCIONE PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI est. CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO CONSIGLIERE
Marzio BRANCA CONSIGLIERE
Aniello CERRETO CONSIGLIERE
ESTENSORE                                             
IL PRESIDENTE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani               
F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 15/01/2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi
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