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CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28 marzo 2008, n. 1273
APPALTI - D.P.R. n. 34/2000 - SOA - Obbligo di informativa ex art. 7, c. 5 - 
Mancata risposta a richieste dell’Autorità ex art. 7, c. 9 - Differenza. L’ 
obbligo posto a carico della SOA dall’art. 7, quinto comma, del d.P.R. n. 
34/2000 di “dichiarare ed eventualmente documentare, entro quindici giorni dal 
loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di 
interessi idonei ad influire sul requisito di indipendenza” rafforza il rapporto 
collaborativo che deve instaurarsi fra la SOA ed l’ Autorità di Vigilanza a 
garanzia dell’ imparzialità e trasparenza dell’ attività di certificazione 
esercitata. Il non corretto o erroneo esercizio di detta attività informativa di 
carattere generale - rimessa all’ iniziativa della SOA che, con autonoma 
valutazione, deve che caso per caso selezionare i fatti e le circostanze che 
possono assumere rilevanza agli effetti dell’art. 7, comma quarto - è tuttavia 
fattispecie diversa dalla “mancata risposta a richieste dell’ Autorità” (art. 7 
nono comma), che rivela, in presenza di una specifica iniziativa di controllo 
dell’ Autorità, uno specifico intendimento della SOA di sottrarsi al potere di 
vigilanza di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 34/2000 e, quale comportamento 
tipizzato, è ricondotto nel regime sanzionatorio di cui all’art. 7, comma nono, 
del d.P.R. predetto. Pres. Ruoppolo, Est. Polito - Autorità per la Vigilanza sui 
Lavori Pubblici (Avv. Stato) c. T. s.p.a. (avv. Torchia)- (conferma TAR Lazio, 
Roma, n. 1355/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28/03/2008, n. 1273
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1273/08
Reg.Dec.
N. 3706 Reg.Ric.
ANNO 2003
Disp.vo 108/2008
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la 
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori 
Pubblici, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con 
domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 
12;
contro
la S.p.a. TECNOSOA, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’ 
avv.to Luisa Torchia, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Sannio, 
n. 65;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III^, 
n. 1355/2003 del 20.02.2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TECNOSOA S.p.a. e le relative note 
difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 febbraio 2008 il Consigliere 
Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato Saulino e l’avv.to Torchia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
in fatto
Con decisione n. 261 del 16/31.07.2002 il Consiglio dell’ Autorità di Vigilanza 
sui Lavori Pubblici irrogava nei confronti della S.p.a. TECNOSOA – organismo di 
accertamento ed attestazione (SOA) dei soggetti qualificati all’ esecuzione di 
lavori pubblici – la sanzione pecuniaria dell’ importo di euro 5000,00 
(cinquemila/00), prevista dall’art. 7, comma nono, del d.P.R. n. 34/2000 con 
rinvio all’ art. 4, comma settimo della legge 11.02.1994, n. 109, per aver 
omesso di comunicare che un azionista e dipendente della SOA ed il Direttore 
Tecnico della Società stessa, successivamente al rilascio dell’ autorizzazione 
all’ esercizio dell’ attività di qualificazione delle imprese, avevano acquisito 
quote azionarie della S.r.l. COMES e, quanto al secondo, anche della Soc. 3M 
Costruzioni, società che per oggetto sociale esplicano entrambe attività 
connesse con il settore dei lavori pubblici. Detto comportamento veniva 
qualificato in contrasto con l’art. 7, comma quinto, del d.P.R. 25.01.2000, n. 
34, che impone di comunicare all’ Autorità di Vigilanza le sopravvenienze di 
fatti e circostanze idonei ad incidere sulla correttezza, indipendenza ed 
imparzialità dell’attività di qualificazione.
Avverso la misura afflittiva la Soc. TECNOSOA ricorreva avanti al T.A.R. 
assumendone l’ illegittimità per articolati motivi di violazione di legge ed 
eccesso di potere in diversi profili.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito accoglieva il 
ricorso.
Il T.A.R., premesso il carattere di stretta interpretazione delle norme che 
prevedono sanzioni in via amministrativa, rilevava in particolare:
- la non riconducibilità della fattispecie sanzionata nell’ omissione dell’ 
obbligo di comunicazione previsto dall’ art. 7, comma ottavo, del d.P.R. n. 
34/2000, che riguarda esclusivamente i fatti e le circostanze elencate al 
precedente comma settimo - tutte incidenti sul possesso dei requisiti soggettivi 
per l’ esercizio dell’ attività di attestazione - e non ogni altra ed eventuale 
circostanza astrattamente idonea ad influire sul requisito di indipendenza di 
cui all’ art. 7, comma quinto, del d.P.R. predetto;
- che in assenza di formale richiesta dell’ Autorità di Vigilanza non ricorrono 
gli estremi di una condotta omissiva della SOA;
- che l’ obbligo di comunicazione di cui si ascrive l’ omissione non può neanche 
essere ricondotto alla previsione generale, di cui alla delibera dell’ Autorità 
n. 23/2000, sull’ obbligo di indicare nell’ atto costitutivo e nello statuto 
della SOA gli organi sociali deputati ad effettuare le comunicazioni delle 
circostanze relative alla composizione della struttura organizzativa idonee ad 
influire sul requisito di indipendenza (art. 7, comma quinto, del d.P.R. n. 
34/2000).
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’ Autorità di Vigilanza sui Lavori 
Pubblici, che ha contrastato le conclusioni del giudice di prime cure e chiesto 
l’ annullamento della decisione impugnata.
La Soc. TECNOSOA si è costituita in resistenza ed ha contraddetto in memoria ai 
motivi di impugnativa e rinnovato le censure dichiarate assorbite dal T.A.R.
All’ udienza del 12 febbraio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la 
decisione.
motivi della decisione
1). L’ appello è infondato.
2). Il T.A.R. nella sentenza che si impugna ha correttamente posto in rilievo 
che i presupposti per l’ applicazione della sanzione pecuniaria prevista 
dall’art. 7, comma nono, del d.P.R. n. 34/2000 con rinvio all’ art. 4, comma 
settimo, della legge 11.02.1991, n. 109, si identificano:
- nell’omessa comunicazione da parte della SOA all’ Autorità di Vigilanza di 
fatti e circostanze, quali elencati al comma settimo del citato all’art. 7, 
idonei ad incidere sul possesso dei requisiti per l’esercizio dell’ attività di 
attestazione (presenza di procedure o di procedimenti per la dichiarazione di 
liquidazione, concordato preventivo o situazioni equivalenti; inosservanza di 
obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali; pendenza di procedimenti per 
l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti degli amministratori, 
legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici, ovvero 
condanna passata in giudicato, o applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. 
pen. per qualsiasi reato che incida sull’ affidabilità morale o professionale, o 
per delitti finanziari, nonché altre ipotesi ivi puntualmente elencate);
- nella mancata risposta entro il termine di trenta giorni a richieste dell’ 
Autorità per Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Nella fattispecie di cui è causa la condotta ascritta alla SOA - inerente all’ 
omessa comunicazione della partecipazione azionaria di un azionista e dipendente 
della SOA e del Direttore Tecnico della Società medesima nel capitale della 
S.r.l. COMES e, quanto al secondo, anche nel capitale della Soc. 3M Costruzioni, 
società che per oggetto sociale si afferma entrambe esplicare attività connesse 
con il settore dei lavori pubblici – non si configura riconducibile in taluna 
della situazioni elencate al richiamato comma settimo dell’art. 7 del d.P.R. n. 
34/2000, al cui verificarsi sussiste l’ obbligo di comunicazione all’ Autorità 
di Vigilanza su autonoma iniziativa della società che svolge l’attività di 
attestazione. Né al riguardo l’ Autorità ha dato luogo ad una specifica 
richiesta di informazioni poi non soddisfatta dalla SOA.
Il principio di tipicità che caratterizza le figure di illecito amministrativo e 
le misure afflittive che seguono al loro accertamento precludono soluzioni 
interpretative sulla base di criteri estensivi o analogici, tesi ad estenderne 
l’applicazione oltre ai casi ed i tempi presi in considerazione dalla norma.
2.1). Di quanto precede appare consapevole la stessa Autorità appellante che, a 
sostegno della legittimità della sanzione irrogata, introduce una nozione di 
richiesta di informazioni “a contenuto generale e preventivo” per categorie di 
fatti che possano incidere sul principio di indipendenza ed imparzialità della 
SOA e riconduce detta richiesta, cui non avrebbe corrisposto la Società 
appellata, alla delibera di regolazione n. 23/2000, ove è stabilito che nell’ 
atto costitutivo e nello statuto della SOA deve essere “contenuta l’ indicazione 
degli organi sociali deputati ed effettuare le comunicazioni relative alle 
circostanze relative alla composizione ed alla struttura organizzativa che 
possono influire sul requisito dell’ indipendenza (art. 7, comma quinto)”.
Osserva la Sezione che detta previsione incide tuttavia sull’ assetto dell’ 
organizzazione interna della SOA, implicando un obbligo di adeguamento della 
Società medesima nell’esercizio della sfera di autonomia negoziale, ma non 
amplia l’ area precettiva dell’art. 7, comma nono, del d.P.R. n. 34/2000, che 
assoggetta a sanzione il comportamento non collaborativo della SOA in presenza 
di una puntuale e specifica richiesta informativa dell’ Autorità di Vigilanza. 
L’ obbligo posto a carico della SOA dall’art. 7, quinto comma, del d.P.R. n. 
34/2000 di “dichiarare ed eventualmente documentare, entro quindici giorni dal 
loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di 
interessi idonei ad influire sul requisito di indipendenza” rafforza il rapporto 
collaborativo che deve instaurarsi fra la SOA ed l’ Autorità di Vigilanza a 
garanzia dell’ imparzialità e trasparenza dell’ attività di certificazione 
esercitata. 
Il non corretto o erroneo esercizio di detta attività informativa di carattere 
generale – rimessa all’ iniziativa della SOA che, con autonoma valutazione, deve 
che caso per caso selezionare i fatti e le circostanze che possono assumere 
rilevanza agli effetti dell’art. 7, comma quarto – è tuttavia fattispecie 
diversa dalla “mancata risposta a richieste dell’ Autorità” (art. 7 nono comma), 
che rivela, in presenza di una specifica iniziativa di controllo dell’ Autorità, 
uno specifico intendimento della SOA di sottrarsi al potere di vigilanza di cui 
all’art. 14 del d.P.R. n. 34/2000 e, quale comportamento tipizzato, è ricondotto 
nel regime sanzionatorio di cui all’art. 7, comma nono, del d.P.R. predetto.
Per le considerazioni che precedono l’ appello va in conseguenza respinto.
I profili di novità della controversia consentono la compensazione delle spese 
del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il 
ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - 
nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2008 , con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere rel. ed est. 
Roberto Giovagnoli Consigliere
Francesco Bellomo Consigliere
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere                                                                 
Segretario
BRUNO ROSARIO POLITO                                         
GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
 
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