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CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 7 Marzo 2008 (Ud. 22/01/2008), Sentenza n. 1008
APPALTI - Progetto di un’opera pubblica - Società di progettazione - 
Donazione-regalo di un progetto - Divieto - Affidamento di incarichi di 
progettazione - Rispetto dell’evidenza pubblica - Necessità - Organismo di 
diritto pubblico - Fondazione - Assoggettamento alla disciplina del codice dei 
contratti pubblici - art. 91, c. 1, d.lgs. n. 163/2006. Sussiste il divieto, 
anche per le Fondazioni, di accordarsi con una società di progettazione per 
acquisire un progetto di un’opera pubblica, con l’intenzione, una volta 
ottenuto, di donarlo all’amministrazione. La Fondazione, in quanto organismo di 
diritto pubblico è soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici è 
quindi tenuta al rispetto dell’art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 (il 
quale prevede, per l’affidamento di incarichi di progettazione, l’espletamento 
di specifiche procedure) e all’applicazione dei dettami in esso contenuti. Pres. 
Ruoppolo - Est. Volpe - Sintagma s.r.l. (avv.ti Spinelli e Marconi) c. Vams 
Ingegneria s.r.l. (avv. Pirocchi) ed altri (conferma T.A.R. Lazio, sez. I, 
sentenze del 5/07/2007, n. 206 e del 31/07/2007, n. 7283). CONSIGLIO DI 
STATO, Sez. VI, 7 Marzo 2008 (Ud. 22/01/2008), Sentenza n. 1008 
APPALTI - Stipulazione di un contratto pubblico - Delega di funzioni 
pubbliche da parte della stazione appaltante a un soggetto esterno - Esclusione 
- Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 163/2006. Il codice dei contratti 
pubblici proibisce che un soggetto diverso dall’amministrazione interessata 
possa avviare e gestire il procedimento volto all’affidamento di un incarico di 
progettazione di un’opera pubblica. Per cui per la stipulazione di un contratto 
pubblico, è necessario che l’intera fase pubblicistica antecedente, finalizzata 
all’individuazione del contenuto del contratto e alla scelta del contraente, sia 
svolta dall’amministrazione aggiudicatrice che sarà parte del contratto stesso. 
Pertanto, non è possibile la delega di funzioni pubbliche da parte della 
stazione appaltante a un soggetto esterno. Pres. Ruoppolo - Est. Volpe - 
Sintagma s.r.l. (avv.ti Spinelli e Marconi) c. Vams Ingegneria s.r.l. (avv. 
Pirocchi) ed altri (conferma T.A.R. Lazio, sez. I, sentenze del 5/07/2007, n. 
206 e del 31/07/2007, n. 7283). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 7 Marzo 2008 (Ud. 
22/01/2008), Sentenza n. 1008
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1008/2008
Reg.Dec.
N.6540-6706Reg.Ric.
ANNO 2007
Disp.vo 24/2008
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la 
seguente
DECISIONE
- sul ricorso in opposizione di terzo n. 6540/07, proposto da:
SINTAGMA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e 
difesa dagli avv. Daniele Spinelli e Nicola Marconi, ed elettivamente 
domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 11;
contro
VAMS INGEGNERIA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, 
rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Pirocchi, ed elettivamente 
domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via Salaria n. 280;
e nei confronti di
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA, in persona del presidente in 
carica, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco A. De Matteis, ed 
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marcello Cardi in Roma, 
viale Bruno Buozzi n. 51;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E 
ANAS S.P.A., in persona del rispettivi legali rappresentanti in carica, 
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici 
domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA, CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI 
DI PERUGIA E ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI PERUGIA, in persona dei 
rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
e
- sul ricorso in appello n. 6706/07, proposto da:
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA, CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI 
DI PERUGIA E ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI PERUGIA, in persona dei 
rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dagli avv. 
Franco Gaetano Scoca e Pietro Anello, ed elettivamente domiciliati presso lo 
studio del primo in Roma, via G. Paisiello n. 55;
contro
VAMS INGEGNERIA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, come 
sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
e nei confronti di
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA, in persona del presidente in 
carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E ANAS S.P.A., in persona dei rispettivi 
legali rappresentanti in carica, come sopra rappresentate, difese e domiciliate;
per l’annullamento
del dispositivo del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, 
5 luglio 2007, n. 206 e della sentenza del medesimo Tribunale 31 luglio 2007, n. 
7283;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 22 gennaio 2008 il consigliere Carmine Volpe, 
e uditi l’avv. D. Spinelli per Sintagma s.r.l., l’avv. F. G. Scoca per la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Perugia, l’Associazione nazionale costruttori edili 
di Perugia e l’Associazione degli industriali di Perugia, l’avv. F. Pirocchi per 
VAMS Ingegneria s.r.l., l’avv. F. A. De Matteis per l’Ordine degli ingegneri 
della provincia di Perugia, nonché l’avv. dello Stato F. Tortora per la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle 
finanze e l’ANAS s.p.a.;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha accolto il ricorso proposto 
da VAMS Ingegneria s.r.l. avverso:
a) la procedura - adottata dalla Fondazione e Cassa di Risparmio di Perugia, 
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, 
dall’Associazione nazionale costruttori edili di Perugia e dall’Associazione 
degli industriali di Perugia, in solido tra loro - per l’affidamento del 
servizio di progettazione definitiva, completa di tutti gli elaborati, del primo 
stralcio del nodo stradale di Perugia, tratto Madonna del Piano - Corciano, 
facente parte del programma di opere strategiche di cui alla l. 21 dicembre 
2001, n. 443, approvato con deliberazione del CIPE n. 150/2006 (pubblicata in 
G.U. n. 64 del 17 marzo 2007) e, in particolare, la lettera di invito in data 19 
marzo 2007;
b) l’atto associativo tra le parti, con cui si è prima finanziata e poi decisa 
la procedura di affidamento di cui trattasi;
c) gli atti propedeutici e conseguenti.
2.1. Sintagma s.r.l., con il ricorso n. 6540/07, ha proposto opposizione di 
terzo (“a valere anche quale atto d’appello”) dapprima avverso il dispositivo e 
poi contro la sentenza, in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:
1) violazione del principio del contraddittorio;
2) insussistenza dell’interesse a ricorrere;
3) ulteriore erroneità della sentenza;
4) sulla natura giuridica dei soggetti aggiudicanti.
2.2. La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Perugia, l’Associazione nazionale 
costruttori edili di Perugia e l’Associazione degli industriali di Perugia, con 
il ricorso n. 6706/07, hanno appellato la medesima sentenza, per i seguenti 
motivi:
1) inammissibilità del ricorso di primo grado;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, 26, 90, 91, 93 e 164 del 
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”). 
Travisamento dei fatti;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, commi 3 e 26, e 91 del 
d.lgs. n. 163/2006. Errore di fatto.
2.3. Si sono costituiti, nel giudizio relativo al ricorso n. 6540/07, VAMS 
Ingegneria s.r.l., l’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia, nonché 
il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei 
ministri e l’ANAS s.p.a., e, nel giudizio relativo al ricorso n. 6706/07, VAMS 
Ingegneria s.r.l., l’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia, nonché 
la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’ANAS s.p.a., tutti resistendo ai 
ricorsi.
Sintagma s.r.l. e l’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, nel giudizio 
relativo al ricorso n. 6540/07, nonché la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
Perugia, l’Associazione nazionale costruttori edili di Perugia e l’Associazione 
degli industriali di Perugia e il detto Ordine, nel giudizio relativo al ricorso 
n. 6706/07, hanno prodotto memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato 
le rispettive difese.
3. La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in nome proprio e quale delegata 
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, 
dell’Associazione nazionale costruttori edili di Perugia e dell’Associazione 
degli industriali di Perugia, con lettera in data 19 marzo 2007, invitava tre 
società di ingegneria a presentare una propria offerta economica per la 
redazione del progetto definitivo (“completo di tutti gli elaborati” e sulla 
base del progetto preliminare già donato alla Regione Umbria) del “Nodo di 
Perugia - Tratto Madonna del Piano - Corciano”, facente parte del programma di 
infrastrutture strategiche di cui alla l. n. 443/2001 individuate con la 
deliberazione del CIPE n. 150/2006 e da eseguire “nel pieno rispetto della 
vigente normativa in materia di progettazione definitiva di opere pubbliche ivi 
compreso, da ultimo, il Decreto legislativo n. 163/2006”. L’importo a base 
dell’offerta era di euro 1.850.000,00, per un importo di lavori pari a euro 
362.000.000,00.
La lettera di invito (come anche il contratto successivo) specificava che la 
progettazione, una volta acquisita dalla Fondazione, quale coordinatrice tra i 
committenti, “verrà messa a disposizione della Regione dell’Umbria che 
provvederà a farla propria e presentarla al Ministero delle Infrastrutture per 
l’approvazione e la concessione del finanziamento” e che “il costo del progetto 
definitivo sarà sostenuto con fondi propri dai medesimi soggetti che hanno 
promosso la progettazione preliminare”.
La convenzione, avente a oggetto l’incarico di progettazione, veniva stipulata 
il 23 aprile 2007 tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, l’Associazione 
nazionale costruttori edili di Perugia e l’Associazione degli industriali di 
Perugia, e Sintagma s.r.l..
Il primo giudice, con la sentenza suindicata, dopo avere ritenuto la sussistenza 
dell’interesse e della legittimazione della società ricorrente, ed avere 
estromesso dal giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze e il CIPE, ha 
affermato che:
a) l’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia è legittimato a 
intervenire ad adiuvandum della ricorrente;
b) il codice dei contratti pubblici proibisce che un soggetto diverso 
dall’amministrazione interessata possa avviare e gestire il procedimento volto 
all’affidamento di un incarico di progettazione di un’opera pubblica;
c) dalle norme del codice dei contratti pubblici va tratto il principio per cui 
per la stipulazione di un contratto pubblico è necessario che l’intera fase 
pubblicistica antecedente, finalizzata all’individuazione del contenuto del 
contratto e alla scelta del contraente, sia svolta dall’amministrazione 
aggiudicatrice che sarà parte del contratto stesso;
d) non è possibile la delega di funzioni pubbliche da parte della stazione 
appaltante a un soggetto esterno;
e) la progettazione si sarebbe dovuta affidare dall’amministrazione competente 
(Regione);
f) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia non 
si sarebbe potuta sottrarre all’applicazione del codice dei contratti pubblici;
g) la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è un organismo di diritto 
pubblico, soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici (art. 3, 
comma 26) e, quindi, al rispetto dell’evidenza pubblica.
Le ricorrenti in appello sostengono che:
1) il ricorso di primo grado sarebbe stato notificato (il 18 maggio 2007) quasi 
un mese dopo la stipula dell’atto di affidamento dell’incarico di progettazione 
avvenuta, in favore di Sintagma s.r.l., il 23 aprile 2007; il gravame, quindi, 
si sarebbe dovuto notificare a Sintagma s.r.l. o almeno a una delle tre imprese 
invitate;
2) il ricorso di primo grado si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile, per 
carenza di interesse, in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato di essere 
in possesso dei requisiti per potere partecipare a una gara eventualmente 
bandita. Inoltre, non avendo l’amministrazione né accertato né certificato la 
sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e 
h), del d.lgs. n. 163/2006, mancherebbe un interesse strumentale a partecipare 
alla gara (art. 90, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006);
3) la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Perugia, l’Associazione nazionale 
costruttori edili di Perugia e l’Associazione degli industriali di Perugia 
avrebbero solo convenuto con una società di progettazione di acquisire un 
progetto di un’opera pubblica, con l’intenzione, una volta ottenuto, di donarlo 
all’amministrazione. E a un soggetto privato non sarebbe vietato di donare a una 
pubblica amministrazione elaborati progettuali;
4) il contratto stipulato tra la Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Perugia (la cui spesa è di euro 500.000,00) e gli altri enti così 
detti promotori, relativo al finanziamento del progetto, non rientrerebbe tra 
quelli indicati negli artt. 1 e 3, comma 3, del codice dei contratti pubblici;
5) la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia non sarebbe organismo di diritto 
pubblico;
6) la circostanza per cui un solo soggetto dell’accordo è pubblico (la Camera di 
commercio) non estenderebbe la natura pubblicistica anche agli altri 
partecipanti all’accordo;
7) trattandosi di grandi infrastrutture di cui alla legge obiettivo (l. n. 
443/2001), la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la 
caducazione del contratto già stipulato (ai sensi dell’art. 246, comma 4, del 
d.lgs. n. 163/2006).
4. I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima 
sentenza.
La sezione ritiene, innanzitutto, che non via sia un problema di 
controinteressati, poiché non risulta intervenuto alcun atto di aggiudicazione; 
il che è spiegabile con la singolarità della procedura seguita.
Così che non può imputarsi alla ricorrente in primo grado di non avere impugnato 
l’aggiudicazione e comunque di non avere notificato il gravame anche alla 
Sintagma s.r.l. nella sua qualità di aggiudicataria. Inoltre, le imprese 
destinatarie della lettera di invito non sono (in quanto tali) soggetti 
controinteressati, trovandosi la procedura ancora in una fase iniziale.
La società ricorrente in primo grado aveva interesse al ricorso per la sola 
circostanza che, siccome impresa del settore di cui trattasi (progettazione di 
infrastrutture pubbliche), è titolare della pretesa a che l’amministrazione 
competente valuti di mettere a gara quello specifico servizio (ex art. 90, comma 
6, del d.lgs. n. 163/2006); e a che quello specifico servizio non venga 
sottratto al mercato, non solo non procedendosi a una procedura di evidenza 
pubblica ma addirittura precludendo all’amministrazione competente la 
possibilità di compiere ogni valutazione in merito.
Quanto al possesso dei requisiti per prendere parte alla gara, non essendo essa 
stata bandita, non è possibile verificare la loro sussistenza in capo alla 
società ricorrente in primo grado e tanto meno ipotizzarne l’insussistenza.
Con riguardo alla questione centrale della controversia per cui è causa, la 
sezione ritiene che, ai sensi degli artt. 90 e 91 del d.lgs. n. 163/2006, che si 
applicano nella specie, soltanto l’amministrazione competente (la Regione 
Umbria) possa elaborare direttamente la progettazione dell’opera pubblica da 
realizzare oppure affidarla a terzi mediante specifiche procedure di evidenza 
pubblica.
Infatti, ai sensi del citato art. 91, comma 1, “Per l'affidamento di incarichi 
di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di 
direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di 
importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla 
parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei 
settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste”; e, ai sensi del 
successivo comma 8, “È vietato l'affidamento di attività di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e 
attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure 
diverse da quelle previste dal presente codice”.
L’applicazione di siffatte norme è stata “elusa” con l’avere previsto che la 
progettazione sarebbe stata messa a disposizione della Regione Umbria e che 
quest’ultima avrebbe provveduto a farla propria e a presentarla al Ministero 
delle infrastrutture per l’approvazione e la concessione del finanziamento. In 
tal modo si è consentito che un incarico di progettazione di interesse (e 
competenza) della Regione non è stato svolto, né da personale della stessa o di 
altre pubbliche amministrazioni, né da soggetto scelto con le procedure di cui 
al codice dei contratti pubblici.
La circostanza per cui il costo del progetto definitivo era finanziato dai 
soggetti promotori non consentiva certo la non applicazione degli artt. 90 e 91 
del d.lgs. n. 163/2006 ma semmai la messa a disposizione dei fondi alla Regione, 
che poi avrebbe dovuto procedere alla gara per la scelta del progettista.
Inoltre, nel “pool” costituito dai così detti promotori vi era la Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia che è una pubblica 
amministrazione e che, contribuendo con più di euro 100.000,00 (nella specie 
500.000,00), era tenuta al rispetto dell’art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 
163/2006 (il quale prevede, per l’affidamento di incarichi di progettazione, 
l’espletamento di specifiche procedure) e all’applicazione del codice dei 
contratti pubblici.
Da quanto ritenuto dalla sezione consegue che può prescindersi dall’esame della 
questione se la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia sia un organismo di 
diritto pubblico; questione che diviene irrilevante.
Né ha rilievo il disposto dell’art. 246, comma 4, del d.lgs. n 163/2006 (secondo 
cui “La sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la 
caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno 
eventualmente dovuto avviene solo per equivalente”), tanto meno ai fini di una 
carenza di interesse del ricorso di primo grado, in quanto il primo giudice si è 
limitato ad annullare i provvedimenti impugnati e non ha disposto alcunché sul 
contratto. L’interesse, inoltre, permane sulla base della semplice proponibilità 
della domanda di risarcimento del danno, prescindendosi dalla circostanza che la 
domanda non è stata avanzata in questa sede.
5. I ricorsi, pertanto, previa riunione, devono essere respinti. Le spese del 
giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e per il resto, 
sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, riunisce i ricorsi 
e li respinge.
Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore di VAMS Ingegneria s.r.l. e 
dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia, delle spese del 
giudizio, che si liquidano in complessivi euro diecimila/00, oltre accessori, da 
suddividere in parti eguali tra gli appellati. Compensa le spese del giudizio 
nei confronti degli altri soggetti appellati.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei 
signori:
Giovanni Ruoppolo presidente
Carmine Volpe consigliere, estensore
Paolo Buonvino consigliere
Roberto Chieppa consigliere
Bruno Rosario Polito consigliere
Presidente
Giovanni Ruoppolo
Consigliere                                        
Segretario
Carmine Volpe                                   
Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 07/03/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
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