AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

 

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 13 luglio 2007, sentenza n. 2749
 

V.I.A. - Modifica sostanziale di attività già esistente - Sottoposizione a valutazione di impatto ambientale - Art. 1, c. 2 D.P.C.M. n. 377/1988 - Art. 6 c. 7 D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Ai sensi dell’art. 1, secondo comma del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377, e dell’art. 6, c. 7 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, va reputata corretta la valutazione discrezionale dell’amministrazione di sottoporre a procedura di impatto ambientale la soluzione progettuale implicante una modifica sostanziale (e non meramente formale) di attività già esistente rientrante nella categoria contemplata dalla lettera “i” dell’art. 1 primo comma del D.P.C.M. citato (nella specie: scarico a mare delle acque reflue industriali di una piattaforma polifunzionale, già esistente, per lo stoccaggio, la depurazione e lo smaltimento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, derivanti prevalentemente da attività marittimo-portuali ). E ciò, indipendentemente da ogni questione sulle attuali condizioni di inquinamento del mare nella zona portuale interessata determinate dagli sversamenti di altre realtà industriali (che, comunque, renderebbero la zona ancora più sensibile dal punto di vista della tutela ambientale) , dalla precedente pronuncia di compatibilità ambientale dell’originaria ipotesi progettuale relativamente ai valori di immissione, e dalla mancata previsione della realizzazione ex novo di opere edilizie o impiantistiche. Pres. Ravalli, Est. d’Arpe - H.S. s.r.l. (avv. Pellegrino) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 13 luglio 2007, n. 2749
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI LECCE

Prima Sezione


N. 2749/2007 Reg. Dec.

N. 276 Reg. Ric.

ANNO 2007


Composto dai Signori Magistrati:


Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Ettore Manca Componente

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n° 276/2007 presentato da Hidrochemical Service S.r.l., in persona del legale rappresentante Sig. Francesco Costantino, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Pellegrino, presso il cui Studio in Lecce, Via Augusto Imperatore n° 16, è elettivamente domiciliata,


contro


il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato,


per l'annullamento
- del provvedimento del 5 Dicembre 2006, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale) ha ritenuto “non accoglibile la richiesta di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo allo scarico a mare attraverso condotta sottomarina delle acque reflue industriali dell’esistente piattaforma polifunzionale sita in località Punta Rondinella, nel Comune di Taranto”;


- di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale ed, in particolare, del parere 3 Agosto 2006 della Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale, della nota del 16 Dicembre 2004 prot. n° DSA/2004/28278 e della nota del 10 Giugno 2005 prot. n° DSN/2005/114951 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza dell’11 Luglio 2007 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Gianluigi Pellegrino, in sostituzione dell'Avv. Valeria Pellegrino, per Società ricorrente e l'Avvocato dello Stato Giovanni Pedone per il Ministero resistente.


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


La Società ricorrente espone:


- che, con istanza del 26 Febbraio 1999, ha chiesto alla Provincia di Taranto l’approvazione del progetto di una piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio, la depurazione e lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi ad alto carico organico e, quindi, “l’autorizzazione allo scarico delle acque normalmente depurate, in uscita dall’impianto di depurazione Hidrochemical Service S.r.l. per smaltimento a dispersione nel terreno mediante pozzo disperdente, nel sottosuolo in acquifero salato” (facendo presente che le caratteristiche chimico-fisiche dello scarico rispettano i parametri indicati nella Tabella “A” allegata alla Legge n° 319/1976 ed il Decreto Lgs. n° 132/1992);


- che la predetta istanza è stata sottoposta all’attenzione del Comitato Tecnico (previsto dalla L.R. n° 30/1986) che, nella seduta del 2 Agosto 1999, ha ritenuto necessario acquisire la V.I.A., ai sensi dell’art. 1 primo comma lettera i) del D.P.C.M. n° 377/1988;


- che, con decreto 12 Dicembre 2000 DEC/VIA/5659, il Ministero dell’Ambiente ha espresso un articolato giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di cui sopra, rilevando (tra l’altro) che “Il dimensionamento dell’impianto è stato effettuato con riferimento ai limiti della Tab. A della L. 319/1976, in considerazione dell’originaria ipotesi di smaltimento dei reflui in unità geologica profonda. A seguito della successiva modifica progettuale che prevede l’immissione dello scarico nel collettore fognario di adduzione al costruendo impianto pubblico di depurazione, i limiti di riferimento sono quelli previsti dalla Tab. 3 dell’Allegato 5 del D. Lgs. 152/1999. Tali limiti risultano meno restrittivi di quelli posti alla base della progettazione e pertanto l’impianto di trattamento dovrebbe essere in grado di rispettarli, con ampio margine di sicurezza. L’impiego del campo boe e della sea-line esistenti per il trasferimento diretto dei rifiuti liquidi dalle navi ai serbatoi di stoccaggio è condizionato dalla preventiva esecuzione delle attività di straordinaria manutenzione necessarie per il perfetto ripristino funzionale degli stessi campo boe e sea-line, da sottoporre a specifico collaudo……… I potenziali impatti ambientali riconducibili alla realizzazione dell’impianto sono modesti, così come poco significativi risultano quelli relativi alle normali condizioni di esercizio….”;


- che, con deliberazione 15 Novembre 2001 n° 442, la Giunta Provinciale di Taranto ha, poi, approvato (ai sensi dell’art. 27 del Decreto Lgs. n° 22/1997) il progetto presentato dalla Hidrochemical Service S.r.l.;


- che, con successiva determinazione dirigenziale 3 Settembre 2002 n° 103, la Provincia di Taranto ha, dapprima, autorizzato l’impianto in via provvisoria e, successivamente, con determinazione dirigenziale n° 240 del 23 Dicembre 2003, lo ha autorizzato all’esercizio definitivo, fino al 30 Settembre 2006;


- che, stante la mancata realizzazione del collettore fognario da parte delle Amministrazioni competenti, con istanza del 2 Luglio 2003, ha chiesto alla Provincia di Taranto “l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali (mare) delle acque trattate presso la piattaforma polifunzionale di che trattasi, precisando che “lo scarico avverrà attraverso la condotta sottomarina già esistente, così come descritto nella planimetria allegata” e che “le acque trattate rientrano nei limiti di riferimento previsti dalla Tab. 3 Allegato 5 del D. Lgs. 152/1999”;


- che, con determinazione n° 189 del 12 Novembre 2003, il Settore Tecnico Territorio-Ambiente della Provincia di Taranto autorizzava “in via provvisoria, per la durata di mesi 4 (quattro), allo scarico in mare attraverso condotta sottomarina, delle acque trattate presso la piattaforma polifunzionale” (fissando svariate prescrizioni);


- che, con successiva determinazione 16 Aprile 2004 n° 68, la Provincia di Taranto l’autorizzava “ulteriormente in via provvisoria, per ulteriori mesi 2 (due), allo scarico in mare” e, con determinazione dirigenziale 24 Maggio 2004 n° 90, tale autorizzazione veniva estesa “per la durata di 4 (quattro) anni”;


- che l’Autorità Portuale di Taranto, con nota del 28 Giugno 2004, le comunicava la proroga della durata della concessione demaniale per il mantenimento della condotta sottomarina;


- che il Ministero dell’Ambiente, con nota del 16 Dicembre 2004 prot. n° DSA/2004/28278, in merito alla rilasciata autorizzazione allo scarico in mare, ha comunicato che “stante l’impossibilità, allo stato attuale, di effettuare lo scarico delle acque reflue nelle modalità sopradette, legate all’assenza dei lavori di realizzazione delle reti fognarie da parte degli Enti Locali, la variazione delle modalità di scarico dall’impianto pubblico di depurazione allo scarico diretto in mare attraverso condotta sottomarina delle acque trattate sottoposta a specifica autorizzazione, non deve comunque inficiare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 della legge 152/1999 relativamente ai limiti per lo scarico in acque superficiali. Pertanto l’impianto dovrebbe garantire, anche in questa modalità di scarico, il rispetto di tali limiti con ampio margine di sicurezza…..”;


- che, sulla scorta delle predette considerazioni, il Ministero dell’Ambiente riteneva, infine, necessario acquisire la documentazione progettuale di emissione dei reflui dell’impianto de quo, in modo tale da consentire di valutare gli aspetti per una eventuale esclusione da una nuova procedura di V.I.A.;


- che, in risposta a tale nota, la Hidrochemical Service S.r.l. ha inviato al Ministero resistente le analisi richieste, facendo presente che “l’impianto polifunzionale, essendo dimensionato rispetto alla destinazione finale originaria, cioè all’unità geologica profonda (acque lentiche), rispetta i valori limite anche per l’emissione in acque marine (acque lotiche), poiché la Tab. 3, dell’Allegato 5, accluso al D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n° 258, relativa allo scarico in acque superficiali, coincide, come valori, alla Tab. A della ex L. n° 319/1976, relativa all’emissione in unità geologica profonda, anzi, per alcuni parametri (Cloruri, Solfati, ecc.), è meno restrittiva”, chiarendo, altresì, che la variante in oggetto costituiva (a dire dalla ricorrente) una modifica c.d. formale, e non sostanziale, del progetto originario;


- che, con la nota 10 Giugno 2005 prot. n° DSN/2005/114951, il Ministero dell’Ambiente riteneva che “la modifica progettuale in esame, comportando la possibile sussistenza di fattori suscettibili di causare ripercussioni significative sull’ambiente marino in generale, potrebbe essere considerata come modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dal DEC/VIA/5659. Pertanto, tale soluzione dovrà essere sottoposta ad una procedura di verifica di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all’art. 6 della L 349/1986 e ss.mm.. Producendo una specifica istanza…”;


- che, con istanza presentata in data 25 Luglio 2005, la Società ricorrente ottemperava alla predetta richiesta del Ministero dell’Ambiente, chiedendo formalmente che si accertasse la sussistenza delle condizioni per l’esclusione dalla procedura di V.I.A.;


- che, nelle more della definizione di tale procedimento, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, con decreto successivamente convalidato dal G.I.P., disponeva il sequestro preventivo degli immobili e dei macchinari esistenti nel complesso aziendale della Hidrochemical Service S.r.l. (tra le questioni oggetto dell’indagine penale vi era la pretesa mancata ottemperanza del decreto V.I.A. 5659 del 2000 ed il rilascio della autorizzazione provinciale n° 90/2004 in assenza di nuova V.I.A.);


- che, con provvedimento del 5 Dicembre 2006, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto non accoglibile la richiesta di escludere dalla procedura di V.I.A. il progetto relativo allo scarico a mare attraverso condotta sottomarina delle acque reflue industriali dell’esistente piattaforma polifunzionale sita in località Punta Rondinella nel Comune di Taranto, rilevando che “la modifica progettuale in esame comporta la sussistenza di fattori che possono causare ripercussioni di notevole importanza sull’ambiente e pertanto deve essere sottoposta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 6 della L. 349/1986, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377”.


La Società ricorrente, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.


1) Violazione dell’art. 10 bis Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere per insufficiente istruttoria.


2) Eccesso di potere – Violazione per falsa applicazione dell’art. 1 comma 2 del D.P.C.M. n° 377/1988 – Violazione Decreto Lgs. n° 152/2006 – Violazione per mancata applicazione D.P.R. 26 Aprile 1996.


3) Eccesso di potere per falsità dei presupposti e sviamento.


Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, la ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero intimato, depositando articolate memorie difensive con le quali ha, ampiamente e puntualmente, replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
La Società ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 7 Marzo 2007.


Alla pubblica udienza dell’11 Luglio 2007, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.


DIRITTO


Come illustrato in narrativa, la Società ricorrente impugna: 1) la nota dirigenziale del 5 Dicembre 2006, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le ha comunicato (in esito alla verifica di cui all’art. 6 settimo comma del D.P.C.M. 27 Dicembre 1988) di avere ritenuto non accoglibile la richiesta (presentata in data 25 Luglio 2005) di escludere dalla procedura di V.I.A. il progetto relativo alla scarico a mare, attraverso condotta sottomarina, delle acque reflue industriali della piattaforma polifunzionale (per lo stoccaggio, la depurazione e lo smaltimento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, derivanti prevalentemente da attività marittimo-portuali) da essa gestita sita nella zona industriale portuale in località “Punta Rondinella” del Comune di Taranto, con la seguente motivazione: “la modifica progettuale in esame comporta la sussistenza di fattori che possono causare ripercussioni di notevole importanza sull’ambiente e pertanto deve essere sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 6 della L. n° 349/1986, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377”; 2) ogni altro atto connesso, tra cui il conforme parere espresso in data 3 Agosto 2006 dalla Commissione per la V.I.A..


Il Collegio ritiene possibile prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalla avvocatura erariale, poiché il ricorso è manifestamente infondato nel merito.


Il Tribunale osserva che le principali censure formulate dalla Società ricorrente sono prive di pregio giuridico, in quanto nella fattispecie trattasi di un’innovativa soluzione progettuale implicante una modifica sostanziale (e non meramente “formale”) dell’originario progetto – da smaltimento delle acque reflue industriali mediante scarico nel collettore fognario di adduzione all’impianto pubblico di depurazione, a scarico diretto in mare dei reflui trattati attraverso l’utilizzazione di una preesistente condotta sottomarina (sea-line), già destinata ad altri usi (trasferimento diretto dei rifiuti liquidi dalle navi ai serbatoi di stoccaggio della piattaforma polifunzionale) e mai sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale quale strumento di scarico delle acque reflue trattate presso la piattaforma polifunzionale (il che rende irrilevante ogni argomentazione basata sulla realizzazione della condotta stessa in epoca anteriore all’entrata in vigore della vigente disciplina in materia di V.I.A.) – della piattaforma polifunzionale già esistente (per lo stoccaggio, la depurazione e lo smaltimento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, derivanti prevalentemente da attività marittimo-portuali) da essa gestita sita nella zona industriale portuale in località “Punta Rondinella” del Comune di Taranto (rientrante nella categoria contemplata dalla lettera “i” dell’art. 1 primo comma del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377), da sottoporre a Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 1 secondo comma del citato D.P.C.M. n° 377/1988, al fine di ponderare – a seguito della variante dell’originaria scelta progettuale – le eventuali ripercussioni negative significative sull’ambiente marino in generale (in un contesto allocato all’interno di S.I.C. e del sito di interesse nazionale identificato con D.M. 10 Gennaio 2000).


E ciò, indipendentemente da ogni questione sulle attuali condizioni di inquinamento del mare nella zona portuale di Taranto determinate dagli sversamenti di altre realtà industriali (che, comunque, renderebbero la zona ancora più sensibile dal punto di vista della tutela ambientale) e dalla teorica coincidenza (o minore severità) dei valori della Tabella 3 dell’Allegato 5 del Decreto Lgs. n° 152/1999 (relativa allo scarico in acque superficiali) con quelli delle Tabelle “A” e “C” della Legge n° 319/1976 (relative, rispettivamente, all’immissione in unità geologica profonda e allo scarico in collettore fognario), in relazione ai quali il Ministero dell’Ambiente si era già espresso in senso positivo circa la compatibilità ambientale della originaria ipotesi progettuale della piattaforma polifunzionale di che trattasi (con il decreto DEC/VIA/5659 del 12 Dicembre 2000), e senza che importi la mancata previsione della realizzazione ex novo di opere edilizie o impiantistiche.


Dispone, infatti, l’art. 1 secondo comma del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377 e ss.mm. che “la medesima procedura (Valutazione di Impatto Ambientale) … si applica, altresì, agli interventi (di qualsiasi tipo) su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un’opera con caratteristiche sostanzialmente diverse (ai fini delle possibili ripercussioni sull’ambiente) dalla precedente”.


Nel mentre, l’art. 6 comma settimo del D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 prevede che: “la Commissione provvede a verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di V.I.A. …. a questo fine accerta, anche d’ufficio, l’insussistenza di fattori che possano causare ripercussioni di notevole importanza sull’ambiente, tra cui la natura dell’intervento, le sue caratteristiche tecniche, …., gli scarichi, ecc.”.


In conclusione, alla stregua delle soprariportate coordinate normative, la discrezionale valutazione compiuta dall’Amministrazione resistente di non ritenere ininfluente (ai fini ambientali) la modifica in questione delle modalità di smaltimento delle acque reflue industriali, non risulta tecnicamente scorretta o inficiata dagli altri profili di illegittimità denunciati nel ricorso (in particolare, non appaiono indispensabili – in tale fase procedimentale – gli esasperati approfondimenti istruttori indicati dalla parte ricorrente).


Inoltre, considerata la peculiare natura dell’atto impugnato – emanato ai sensi dell’art. 6 comma settimo del D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 (“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 L. 8 Luglio 1986 n° 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377”), rubricato “Istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale”, e non conclusivo del procedimento amministrativo di V.I.A. – non appare condivibile nemmeno la censura incentrata sulla dedotta violazione del c.d. “preavviso di rigetto”, di cui all’art. 10 bis della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm..


In ogni caso, si rileva che il Ministero resistente, con la nota del 10 Giugno 2005, aveva già preliminarmente comunicato alla Società odierna ricorrente che “la modifica progettuale in esame, comportando la possibile sussistenza di fattori suscettibili di causare ripercussioni significative sull’ambiente marino in generale, potrebbe essere considerata, in base alle informazioni acquisite, come modifica sostanziale rispetto a quanto previsto nel DEC/VIA/5659 del 12 Dicembre 2000”.


Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.


Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.


Condanna la Società ricorrente al pagamento, in favore dell’Avvocatura erariale, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.


Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio dell’11 Luglio 2007.


Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore


Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 13 Luglio 2007
 


 

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it