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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29/11/2007 (Ud. 
24/10/2007), Sentenza n. 44369
LAVORO (diritto penale - prevenzione degli infortuni sul lavoro) - Procedura 
amministrativa di definizione delle contravvenzioni - Artt. 19 e ss. D.Lgs. 
n.758/1994 - Rapporti con l'oblazione speciale ex art. 162 bis c.p. - Estinzione 
delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. In 
tema di definizione amministrativa delle violazioni contravvenzionali in materia 
di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la facoltà concessa all'imputato di 
chiedere l'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p. non esclude quella 
prevista dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 758 del 1994 e 
non è alternativa ad essa, ma può sempre essere esercitata quando non ricorrono 
le condizioni per applicare l'oblazione prevista dal d.l.vo n 758/1994 o quando 
il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell'oblazione speciale prevista 
dal citato decreto legislativo, fermo restando però che tale la procedura deve 
comunque essere esperita e spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di 
condanna per una delle contravvenzioni previste dal citato decreto legislativo. 
Presidente E. Papa, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 
29/11/2007 (Ud. 24/10/2007), Sentenza n. 44369
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UDIENZA del 24/10/2007 
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Omissis
ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
omissis
IN FATTO
Con sentenza del 39 giugno del 2006, il tribunale di Cassino, sezione distaccata 
di Sora, condannava Rossini Massimiliano alla pena di euro 600 di ammenda, quale 
responsabile del reato di cui agli artt 35 comma terzo e 77 lettera b) del 
D.P.R. n 164 del 1956 perché, quale titolare dell'impresa "Edilizia e 
Costruzioni", aveva omesso di munire di basi metalliche il ponteggio allestito 
per la realizzazione della porta d'ingresso di un capannone nonché del reato di 
cui agli artt 8 e 77 lettera c) D.P.R. n 164 del 1956 perché, nella qualità 
anzidetta, aveva omesso di munire la scala di accesso al ponteggio dei necessari 
dispositivi antiscivolo. Fatti accertati il 21 marzo del 2002.
Il tribunale, dopo avere premesso che il prevenuto a seguito del verbale di 
accertamento aveva eliminato le carenze riscontrate in occasione del primo 
accesso,ma non aveva corrisposto la penalità in misura ridotta ai sensi 
dell'articolo 21 del decreto legislativo n 758 del 1994; osservava che la prova 
della responsabilità emergeva in maniera inequivocabile dal verbale di 
accertamento acquisito agli atti con il consenso delle parti e che la mancanza 
di prova in ordine alla formale comunicazione della contestazione non escludeva 
la responsabilità ma poteva solo consentire all'imputato di essere ammesso 
all'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si considera 
irrilevante la mancanza di prova della notificazione del verbale di diffida e 
prescrizione nonché nella parte in cui si assimila l'oblazione di cui al decreto 
legislativo n 758 del 1994 a quella di cui all'articolo 162 bis;
illogicità della motivazione con riferimento all'individuazione del responsabile 
in quanto al momento dell'accertamento il prevenuto non era sul cantiere al 
quale era preposta la signora Rossini Emanuela
IN DIRITTO
Il collegio rileva che i reati si sono estinti per prescrizione essendo maturato 
alla data odierna il termine massimo prescrizionale di anni quattro e mesi sei 
trattandosi di reati accertati il 21 marzo del 2002 per i quali la permanenza 
era cessata qualche giorno dopo l'ispezione, come risulta dalla sentenza. Invero 
il giudice del merito ha accertato che in occasione del secondo sopralluogo era 
emerso che gli inconvenienti prima riscontrati erano stati eliminati.
Il ricorso,specialmente con riferimento al primo motivo,non è manifestamente 
infondato.
Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 oltre a modificare con 
l'articolo 26, aggravandole, le sanzioni previste dall'art. 77 del d.P.R. 7 
gennaio 1956, n. 164 per le violazioni del precedente art. 68 , ha dettato, con 
gli artt. 19 e segg., una nuova disciplina in tema di estinzione delle 
contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
L'art. 20 prescrive che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, 
l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, non 
deve limitarsi a riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi 
dell'art. 347 cod. proc. pen., ma deve anche impartire al contravventore una 
apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente 
il periodo di tempo tecnicamente necessario, ma prorogabile in certe situazioni 
, ed imponendo se del caso specifiche misure atte a far cessare il pericolo per 
la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Ai sensi 
dell'art. 21, poi, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato 
nella prescrizione, l'organo di vigilanza deve verificare se la violazione sia 
stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati. Se risulti 
l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore 
a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa nella misura 
ivi indicata e quindi, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine 
fissato nella prescrizione, deve comunicare al pubblico ministero l'adempimento 
alla prescrizione e l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa. Se 
invece risulti l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza deve 
darne comunicazione, sia al pubblico ministero sia al contravventore, entro 
novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. In ogni 
caso, secondo quanto dispone l'art. 23, il procedimento per la contravvenzione è 
sospeso per legge dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel 
registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e fino al momento in cui il 
pubblico ministero riceve dall'organo di vigilanza la comunicazione che il 
contravventore ha adempiuto alla prescrizione ed ha pagato la sanzione 
amministrativa ovvero non vi ha adempiuto. Infine, ai sensi dell'art. 24, la 
contravvenzione si estingue se il contravventore adempie la prescrizione 
impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede a pagare 
nel termine stabilito la sanzione amministrativa. Siffatti adempimenti 
preliminari devono essere verificati dal giudice.
Nella fattispecie il tribunale ha dato atto che le prescrizioni erano state 
osservate ma ha aggiunto che non v'era la prova della notificazione dell'invito 
al pagamento rivolto al contravventore ed ha ritenuto irrilevante tale prova 
perché il prevenuto avrebbe comunque potuto chiedere l'oblazione a norma 
dell'articolo 162 bis c.p.. Invece la prova era rilevante per la prosecuzione 
del processo penale perché il rituale esperimento della procedura amministrativa 
prevista dagli artt 19 e segg del decreto legislativo n. 758 del 1994 
costituisce una condizione di proseguibilità dell'azione penale. La facoltà 
concessa all'imputato di chiedere l'oblazione di cui all'articolo 162 bis c.p. 
non esclude quella prevista dalle disposizioni dianzi citate e non è alternativa 
ad essa, ma può sempre essere esercitata quando non ricorrono le condizioni per 
applicare l'oblazione prevista dal decreto legislativo n 758 del 1994 o quando 
il contravventore non ha ritenuto di avvalersi dell'oblazione speciale prevista 
dal citato decreto legislativo, fermo restando però che tale la procedura deve 
comunque essere esperita e spetta al giudice prima di pronunciare sentenza di 
condanna per una delle contravvenzioni previste dal decreto legislativo più 
volte citato accertare che siano stati svolti tutti i passaggi della procedura 
stessa (cfr Cass. 18 dicembre 1998 n 13340). Nella fattispecie non v'è la prova 
che il contravventore sia stato, anche senza una formale diffida, invitato a 
pagare. Tale prova non poteva essere considerata irrilevante, come affermato dal 
tribunale, perché l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge ai fini 
della procedibilità dell'azione doveva essere puntualmente verificato dal 
giudice, come dianzi precisato, e non poteva desumersi automaticamente dal fatto 
stesso della prosecuzione dell'azione penale e peraltro nel caso in esame 
siffatto adempimento non è stato dal tribunale ritenuto, sia pure 
presuntivamente, effettuato, ma è stato al contrario considerata irrilevante la 
prova della sua effettuazione. Invece il tribunale, avendo constato che non 
v'era la prova della comunicazione con l'invito a sanare l'addebito, avrebbe 
dovuto rimettere l'imputato nel termine.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 620 c.p.p.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti i reati ascritti per 
prescrizione
Così deciso in Roma il 24 ottobre del 2007
 
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