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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, dell'8 Ottobre 2007 (Ud. 
30/05/2007), Sentenza n. 21014 
LAVORO - Lavoratori a tempo determinato - Perdita della capacità lavorativa specifica per colpa del datore di lavoro - Risarcimento del danno - Perdita di chances - Fattispecie: mancata consegna agli addetti alla rampa di atterraggio degli aeromobili delle cuffie di protezione contro i rumori. La perdita totale della capacità lavorativa specifica in capo ai lavoratori a tempo determinato per colpa del datore di lavoro (per mancata consegna agli addetti alla rampa di atterraggio degli aeromobili delle cuffie di protezione contro i rumori) costituisce un danno risarcibile, qualificabile, nella specie, come danno da mancata assunzione con contratto a termine immediatamente successivo e come danno da perdita di chances, per la perdita di eventuali assunzioni a tempo determinato per gli anni successivi, con assolvimento del relativo onere probatorio a carico del lavoratore. Presidente S. Ciciretti, Relatore D. Figurelli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, dell'8 ottobre 2007 (Ud. 30/05/2007), Sentenza n. 21014
LAVORO - Datore di lavoro - Responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale - Esonero - Presupposti - Sistema antinfortunistico - Risarcimento per la perdita di chance - Onere della prova - Nesso causale - Art. 10 D.P.R. n. 1124/1965 - Art. 2087 c.c.. L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato (Cass. n. 8204/2003). Tuttavia, al fine di ottenere il risarcimento per la perdita di una chance è necessario che il danneggiato dimostri la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno stesso e provi, quindi, la realizzazione in concreto almeno di uno dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta ed immediata (Cass. n. 9898/1998). Presidente S. Ciciretti, Relatore D. Figurelli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, dell'8/10/2007 (Ud. 30/05/2007), Sentenza n. 21014
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UDIENZA del 30/05/2007 
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Omissis
ha pronunciato la seguente: 
sentenza  
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in data 17 marzo 1994 i signori Salvatore 
Giannola, Antonino Passalacqua, Gaetano Ferrugia e Giovanni Aiello convenivano 
in giudizio l'Alitalia s.p.a. e, premesso di aver prestato negli anni 1990 - 
1991 attività lavorativa a tempo determinato come addetti alla rampa, previa 
sottoposizione a visita medica che ne aveva sempre accertato la piena idoneità a 
dette mansioni, esponevano che solo nel settembre 1991, cioè poco prima della 
scadenza dell'ultimo contratto, la convenuta aveva fornito loro le cuffie 
protettive contro i rumori provenienti dagli aeromobili presso cui operavano.
Aggiungevano, poi, che nel 1992, a seguito di istanza dell'Alitalia, l'ufficio 
di collocamento li aveva avviati per la costituzione di un nuovo rapporto di 
lavoro a tempo determinato, ma che, sottoposti a visita medica, erano stati 
dichiarati inidonei per ipoacusia e, conseguentemente, non erano stati assunti. 
Deducevano, inoltre, che la patologia riscontrata - certamente contratta nel 
corso della pregressa attività lavorativa di addetto alla rampa, dal momento che 
dalla visita medica disposta al momento della prima assunzione non era emersa 
alcuna affezione - era eziologicamente connessa con le mansioni disimpegnate per 
effetto della prolungata esposizione giornaliera al rumore senza l'utilizzo 
degli accorgimenti previsti in via generale dall'art. 2087 c.c. e, in linea più 
specifica, dall'art. 24 del DPR 19 marzo 1986 n. 303.
Rilevato, infine, che l'Alitalia aveva proceduto ad altre assunzioni a termine, 
nonché alla trasformazione, in virtù di intese in tal senso intercorse con le 
organizzazioni sindacali, di taluni contratti a termine in rapporti a tempo 
indeterminato, chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno 
biologico nonché di quello economico, sia per l'incapacità specifica a svolgere 
l'attività lavorativa cui erano stati adibiti, sia per la mancata assunzione 
negli anni successivi e la impossibilità di fruire della trasformazione del 
rapporto.
Instauratosi il contraddittorio, resisteva l'Alitalia s.p.a., eccependo 
l'incompetenza per territorio del giudice adito e, deducendo nel merito, 
l'infondatezza della pretesa.
Procedutosi alla riunione dei giudizi, il G.L. del Tribunale di Palermo, con 
sentenza in data 3 febbraio 2000, rigettata l'eccezione di incompetenza per 
territorio; verificata la dedotta violazione dell'obbligo previsto dall'art. 
2087 c.c.; acclarata, alla stregua della disposta c.t.u., la connessione della 
ipoacusia riscontrata nei ricorrenti Giannola, Passalacqua ed Aiello con 
l'attività espletata alle dipendenze dell'Alitalia, nonché la conseguente, 
totale, riduzione della capacità lavorativa specifica; ritenuto che, in via 
presuntiva, i tre ricorrenti avrebbero potuto prestare la loro attività per 
oltre tre anni oltre il 1992, condannava la società convenuta al pagamento in 
favore dei tre ricorrenti sopra indicati, a titolo risarcitorio, della 
complessiva somma di £. 30.000.000 ciascuno, comprensiva di interessi e 
rivalutazione; rigettava, invece, la domanda del Ferrugia, la cui patologia non 
era risultata dipendente da attività lavorativa.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Alitalia - Linee Aeree Italiane - 
s.p.a., con ricorso depositato in data 25 gennaio 2002, contestando l'addebitata 
violazione della norma di cui all'art. 2087 c.c. e, in ogni caso, i criteri di 
determinazione del danno.
Costituitisi con memoria depositata in data 12 maggio 2003, resistevano il 
Giannola, il Passalacqua e l'Aiello, chiedendo il rigetto del gravame e, in via 
incidentale, dolendosi dell'avvenuta quantificazione del danno sulla base della 
retribuzione netta percepita, nonché dell'entità del risarcimento 
complessivamente riconosciuto.
Con sentenza in data 15 maggio - 10 giugno 2003 la Corte d'appello di Palermo, 
in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava l'Alitalia al 
pagamento in favore del Giannola, del Passalacqua e dell'Aiello, a titolo di 
risarcimento danni per la mancata assunzione a termine nell'anno 1992, 
dell'importo netto di curo 3.615,20 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi 
come per legge.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, con atto notificato in data 3 
giugno 2004, Salvatore Giannola, Antonino Passalacqua e Giovanni Aiello hanno 
proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Alitalia - Linee Aeree 
Italiane - S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha proposto, altresì, 
ricorso incidentale.
Motivi della decisione.
l. I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi 
di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa 
applicazione degli artt. 115, 116 e 432 c.p.c., degli artt. 1223 e 1226 c.c., 
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto 
decisivo della controversia.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa 
applicazione degli artt. 115, 116 e 432 c.p.c., degli artt. 1223, 1226, 2727 e 
2729 c.c.; violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 
8-bis del D.L. n. 17/1983, dell'art. 23 della L. n. 56/1987, degli artt. 14 e 15 
della 1. n. 56/1987, degli artt. 14 e 15 della L. n. 239/1949 e dell'art. 34 
della L. n. 300/1970; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa 
un punto decisivo della controversia.
3. Con l'unico motivo la ricorrente incidentale denunzia violazione e falsa 
applicazione dell'alt. 2087 c.c. e dell'art. 19 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, 
nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
4. E' logicamente antecedente l'esame del ricorso incidentale.
Ed il ricorso è infondato.
Come emerge dalla sentenza impugnata, alla luce della raccolta prova 
testimoniale, non può dubitarsi che, quanto meno fino al settembre del 1991, 
l'Alitalia ha operato in violazione dell'obbligo nascente dal generale principio 
di cui all'art. 2087 c.c., nonché di quello specifico desumibile dal DPR 
303/1986, avendo omesso di consegnare ai lavoratori le cuffie di protezione e, 
in ogni caso, di vigilare sulla loro effettiva utilizzazione.
La sentenza impugnata ha, poi, evidenziato, che, non appare revocabile in 
dubbio, sulla base della CTU espletata in primo grado, che, a causa della 
sottoposizione al rumore nell'ambiente lavorativo, si era instaurata nei 
lavoratori una sordità neuro sensoriale, che aveva comportato una riduzione 
della capacità lavorativa specifica del 100%.
Va poi evidenziato che l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità 
civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente 
nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi 
coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti 
tale copertura abbiano a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano 
casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in 
rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema 
antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una 
specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di 
prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme 
tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore 
assicurato (Cass. n. 8204/2003).
4. Infondato è, peraltro, anche il ricorso principale.
Quanto al primo motivo i ricorrenti si dolgono del criterio di quantificazione 
dell'entità economica del danno adottato dalla Corte territoriale, in relazione, 
in particolare al '92, quando i ricorrenti, pur avviati verso l'Alitalia con 
contratto a termine, non vennero assunti a cagione della loro limitazione 
fisica.
La motivazione individua, infatti, tale danno, non come danno da perdita di 
chance, ma come danno da mancata assunzione, al cui risarcimento i giudici di 
appello condannano Alitalia.
La sentenza impugnata ha, invero, affermato che non appare revocabile in dubbio 
che la perdita totale della capacità lavorativa specifica costituisca per i 
ricorrenti un danno risarcibile, il quale può essere quantificato sulle somme 
che gli stessi avrebbero potuto percepire se, avviati al lavoro su apposita 
richiesta della società, avessero superato positivamente la preventiva visita 
medica e, quindi, come negli anni precedenti, fossero stati assunti con 
contratto a tempo determinato anche per l'anno '92.
La sentenza chiarisce poi che, ai fini del risarcimento dovuto dal datore di 
lavoro per i danni derivanti da un infortunio subito dal dipendente, la 
liquidazione del danno da invalidità permanente correlato al mancato guadagno 
futuro conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, deve essere 
compiuta con riferimento al reddito annuo costituito dalla retribuzione 
calcolata al netto e non al lordo delle ritenute fiscali ( (Cass. nn. 1052/1994, 
2219/1998).
Il motivo è, pertanto, infondato.
5. Con il secondo motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza 
d'appello, laddove ha ritenuto di non liquidare alcun risarcimento per i periodi 
successivi al '92 sul presupposto che la richiesta dei lavoratori si risolvesse 
in una domanda di risarcimento per perdita di chance.
Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente ha osservato la Corte territoriale, al fine di ottenere il 
risarcimento per la perdita di una chance - tale dovendosi infatti 
qualificare la perdita di un'eventuale assunzione a tempo determinato per gli 
anni successivi al 1992 - è necessario che il danneggiato dimostri la 
sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità 
della verificazione futura del danno stesso e provi, quindi, la realizzazione in 
concreto almeno di uno dei presupposti per il raggiungimento del risultato 
sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile 
deve essere conseguenza diretta ed immediata (Cass. n. 9898/1998).
Come ha evidenziato la Corte territoriale, detta prova non è stata fornita. 
Intanto perché detti lavoratori non risultano avviati presso l'Alitalia negli 
anni 1993, 1994 e 1995 (ad eccezione del solo Aiello, che risulta avviato in 
quest'ultimo anno), sicché non può certo presumersi una eventuale assunzione in 
mancanza di un atto di avviamento.
Né può invocarsi il diritto di precedenza nell'assunzione, ai sensi della 
normativa richiamata nella sentenza d'appello, perché i ricorrenti non hanno 
provato l'esercizio della facoltà di opzione nei tre mesi dalla cessazione 
dell'ultimo rapporto a termine
Ed è principio pacifico che la valutazione di circostanze di fatto, e 
segnatamente se esse siano in grado di far ritenere esistente per il soggetto 
danneggiato la chance di cui si lamenta la lesione, è di esclusiva 
competenza del giudice di merito. (Cass. n. 11322/2003).
6. Consegue il rigetto di entrambi i ricorsi.
7. Stante la reciproca soccombenza, vengono compensate le spese del giudizio di 
cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di 
cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2007.
 
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