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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 18/05/2007, Sentenza 
n. 11622
 
LAVORO SUBORDINATO - Sicurezza 
del lavoro - Apprendisti (marmista) - Obblighi di formazione e addestramento - 
Dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro - Rispetto delle norme 
antinfortunistiche - Responsabilità - Esonero dell’onere della prova - 
Esclusione - Artt. 47 e 48 d.P.R. n.626/1994. Nei confronti dei lavoratori 
di giovane età e professionalmente inesperti, è necessaria una più specifica 
intensità e pregnanza al dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro 
esaltandone il contenuto in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge 
pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia 
l’educazione alla sicurezza del lavoro (art.11, legge n.25 del 1955). Sicché, 
l’accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 
del d.P.R. n.626 del 1994 e dell’allegato VI a tale decreto, non esonera il 
datore di lavoro dall’onere di provare di aver adottato tute le cautele 
necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo 
all’assetto organizzativo del lavoro, ai compiti dell’apprendista, alle 
istruzioni impartite, all’informazione e formazione sui rischi nelle 
lavorazioni, senza che in contrario possa assumere rilievo l’imprudenza 
dell’infortunato nell’assumere, come nella specie, un’iniziativa di 
collaborazione nel cui ambito l’infortunio si sia verificato. Presidente e 
Relatore S. Senese. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 18/05/2007, Sentenza 
n. 11622
LAVORO - Sicurezza sul lavoro - Infortunio - Responsabilità dei lavoratori - 
Individuazione - Presupposti - Responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di 
lavoro - Nesso causale - Norme antinfortunistiche - Altre misure necessarie a 
tutelare l'integrità fisica. In materia di sicurezza sul lavoro, la 
responsabilità del datore di lavoro, per l'infortunio occorso ad un dipendente, 
non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui 
quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità ed imprevedibilità (v., e 
plurimis, cass. nn.4782/1997, 5024/2002, 8365/2004, 12445/2006). Per altro 
verso, il lavoratore che assuma la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore 
di lavoro, in relazione ad un infortunio occorsogli, non ha l'onere di provare 
specifiche omissioni del datore in relazione alle norme antinfortunistiche, 
essendo soltanto tenuto a provare l'infortunio, il danno derivatone, il nesso 
causale tra l'uno e l'altro e la nocività dell'ambiente di lavoro, gravando sul 
datore- una volta provate tali circostanze l'onere di dimostrare di aver 
adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento 
dannoso (e plurimis, cass. nn. 9856/2002, 7629/2004, 11932/2004, 4840/2006, 
16881/2006). Tra tali cautele, poi, non rientra soltanto l'osservanza di 
puntuali precetti relativi alle macchine impiegate o a specifiche lavorazioni, 
ma anche l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro, tali da 
evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, ed 
all'informazione dei dipendenti sui rischi e la pericolosità di macchine o 
lavorazioni. E tale dovere si atteggia in maniera particolarmente intensa nei 
confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti ( cfr. e 
plurimis , cass. nn. 9805/1998, 326/2002) e si esalta in presenza di apprendisti 
nei cui confronti la legge pone a carico del datore di lavoro precisi obblighi 
di formazione e addestramento, tra i quali non può che primeggiare l'educazione 
alla sicurezza del lavoro ( cfr. art 11 L. n. 25/1955). Presidente e Relatore S. 
Senese. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 18/05/2007, Sentenza n. 11622
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Udienza pubblica del 
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Omisssis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ariano Polito, apprendista marmista alle dipendenze di Alfredo Ingrosso, subiva- 
il 30 aprile 1999- un infortunio sul lavoro mentre tentava di aiutare due 
esperti operai a collocare una lastra di marmo sul banco di lavoro.
Il Polito- assumendo che l'infortunio era addebitabile all'omessa adozione, da 
parte del datore di lavoro, delle misure necessarie a tutelare l'integrità 
fisica dei lavoratori chiedeva la condanna dell'Ingrosso a risarcirgli il danno 
morale e il danno biologico conseguiti all'infortunio, quantificandoli nella 
complessiva somma di L. 90 milioni.
La domanda era rigettata sia in primo grado che in appello.
In particolare, la corte d'appello di Lecce- dopo aver disposto una CTU al fine 
di accertare quale fosse " il reale assetto organizzativo dell'impresa 
Ingrosso"- riteneva:
-che non fossero ravvisabili violazioni delle specifiche norme 
antinfortunistiche indicate dal Polito ( e cioè gli artt. 47 e 48 del DPR n. 
626/1994 e dell'allegato VI a tale decreto );
-che la verificazione del sinistro non è sufficiente, di per sé, a " far 
scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni 
sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria.. 
presuppone sempre la dimostrazione, da parte del lavoratore, che vi è stata 
omissione nel predisporre le misure di sicurezza... necessarie ad evitare il 
danno, e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione...." ;
-che, infine, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e della stessa CTU, 
l'infortunio risultava addebitabile ad una condotta maldestra eseguita dal 
Polito, che di propria iniziativa aveva inteso aiutare gli operai che stavano 
sollevando la lastra di marmo.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Lecce il Polito ricorre in 
cassazione con un unico articolato motivo che sostanzialmente sviluppa tre 
ordini di censura.
L'Ingrosso resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
Motivi della decisione.
1. I due ricorsi devono essere riuniti a norma dell'art. 335 cpc.
2. Con l'unico motivo del ricorso principale il Polito denuncia violazione e 
falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e del DPR n. 626/1994, delle disposizioni 
relative all'onere della prova nonché vizio di motivazione. 
In particolare addebita alla sentenza impugnata: A) di non aver tenuto alcun 
conto delle numerose violazioni, da parte dell'Ingrosso, del D.P.R. n. 626/1994, 
al di là di quelle specifiche indicate dall'infortunato, violazioni risultanti 
dall' esperita consulenza tecnica, con riferimento in particolare agli 
adempimenti imposti al datore di lavoro per prevenire i rischi dell'attività 
lavorativa, essendosi invece limitata a registrare che non risultavano provate 
le specifiche violazioni allegate dal lavoratore. B) Di aver inoltre ritenuto 
che l'onere del datore di lavoro di provare di aver adottato tutte le misure 
necessarie ad impedire l'evento dannoso presupponga la previa dimostrazione, da 
parte dell'infortunato, di un'omissione nel predisporre le misure di sicurezza. 
C) Infine, di aver ritenuto esaustiva, ai fini dell'esonero di responsabilità 
dell'Ingrosso, la circostanza che l'infortunio si fosse verificato a seguito di 
una condotta maldestra del lavoratore.
I tre profili di censura, sopra evocati, tra loro strettamente connessi, sono 
fondati.
Costituisce, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di questa corte 
l'affermazione che la responsabilità del datore di lavoro, per l'infortunio 
occorso ad un dipendente, non è esclusa dalla condotta imprudente del 
lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri 
dell'abnormità ed imprevedibilità ( v., e plurimis, cass. nn.4782/1997, 
5024/2002, 8365/2004, 12445/2006). Per altro verso, il lavoratore che assuma la 
responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro, in relazione ad un 
infortunio occorsogli, non ha l'onere di provare specifiche omissioni del datore 
in relazione alle norme antinfortunistiche, essendo soltanto tenuto a provare 
l'infortunio, il danno derivatone, il nesso causale tra l'uno e l'altro e la 
nocività dell'ambiente di lavoro, gravando sul datore- una volta provate tali 
circostanze l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie 
ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso (e plurimis, cass. nn. 9856/2002, 
7629/2004, 11932/2004, 4840/2006, 16881/2006). Tra tali cautele, poi, non 
rientra soltanto l'osservanza di puntuali precetti relativi alle macchine 
impiegate o a specifiche lavorazioni, ma anche l'adozione di misure relative 
all'organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano 
coinvolti in lavorazioni pericolose, ed all'informazione dei dipendenti sui 
rischi e la pericolosità di macchine o lavorazioni. E tale dovere si atteggia in 
maniera particolarmente intensa nei confronti di lavoratori di giovane età e 
professionalmente inesperti ( cfr. e plurimis , cass. nn. 9805/1998, 326/2002) e 
si esalta in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone a carico 
del datore di lavoro precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali 
non può che primeggiare l'educazione alla sicurezza del lavoro ( cfr. art 11 L. 
n. 25/1955).
Nella specie, risultando accertato che il lavoratore infortunato era un 
apprendista, che l'ambiente di lavoro ove si movimentavano grossi blocchi di 
marmo era pericoloso, che l'infortunio ha avuto luogo mentre l'apprendista 
tentava di aiutare due operai a collocare una lastra di marmo sul banco di 
lavoro e, quindi, a seguito di una condotta non certo imprevedibile e abnorme, 
la corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi sopra 
richiamati, ritenendo esonerato il datore di lavoro dall'onere di aver adottato 
tutte le cautele, anche quelle relative all'assetto del lavoro e/o 
all'informazione e formazione del dipendente, sol perché risultavano escluse 
alcune specifiche violazioni di norme antinfortunistiche e l'evento si era 
prodotto per un ritenuto eccesso di zelo dell'apprendista.
3. La sentenza impugnata dev'esser dunque cassata e la causa rimessa ad altra 
corte, che si designa nella corte d'appello di Bari, perché riesamini l'appello 
del Polito attenendosi al seguente principio di diritto: 
"Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro occorso ad un apprendista marmista mentre 
aiutava degli operai a sollevare una lastra di marmo, l'accertato rispetto- da 
parte del datore di lavoro- delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 
e 48 DPR n. 626/1994 e dell'allegato VI a tale decreto, non esonera lo stesso 
datore dall'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad 
impedire il verificarsi dell'evento con particolare riguardo all'assetto 
organizzativo del lavoro, specie per quanto riguarda i compiti dell'apprendista 
e le istruzioni impartitegli, ed all'informazione e formazione di quest'ultimo 
sui rischi insiti nelle lavorazioni.
Conseguendo al mancato o incompleto assolvimento di tale onere, la 
responsabilità dello stesso datore ai sensi dell'art. 2087 c.c., senza che in 
contrario possa assumere rilievo l'imprudenza dell'infortunato nell'assumere 
l'iniziativa di collaborazione nel cui ambito l'infortunio si è verificato".
4. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale, resta assorbito il 
ricorso incidentale dell'Ingrosso avente ad oggetto il regolamento delle spese 
operato nella sentenza impugnata. 
5. Il giudice di rinvio provvederà sulle spese anche di questo giudizio di 
cassazione.
P.Q:M.
La corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito 
quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le 
spese, alla Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2007. 1
 
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