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T.A.R. VENETO Sez. 
II, 19 Ottobre 2006, Sentenza n. 3512
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER IL VENETO
SECONDA SEZIONE 
Ric. n. 1935/2006
Sent. n. 3512/06 
con l'intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
sul ricorso n. 1935/06 proposto dalla LAV – Lega Antivivisezione, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Massimo 
Rizzato, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del 
R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di Camisano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 
giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Comune di Camisano n. 233/06 del 24.8.2006 che consente 
l’abbattimento dei colombi da parte dei cacciatori in possesso di regolare 
licenza con i tempi previsti dal calendario venatorio 2006/07.
Visto il ricorso, notificato il 5.10.06 e depositato presso la Segreteria il 
10.10.06, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla camera di consiglio del 18 ottobre 2006, convocata a’ sensi dell’art. 
21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 
luglio 2000 n. 205 il relatore Consigliere Alessandra Farina;
Nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come 
integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del 
contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al 
riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti 
difensivi;
considerato
che il ricorso risulta fondato attesa l’illegittimità dell’ordinanza impugnata 
nella parte in cui abilita indiscriminatamente tutti i cacciatori che esercitano 
l’attività venatoria all’abbattimento degli animali, in palese contrasto con il 
dettato normativo di cui all’art. 19 della legge n. 157/92, che indica in modo 
tassativo i soggetti abilitati ad intervenire nell’ambito dei piani di 
abbattimento;
il ricorso va, quindi, accolto con conseguente annullamento del provvedimento 
impugnato.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari 
del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, 
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria 
istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento 
impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2006.
Il Presidente 
L’Estensore
Il Segretario
 
1) Caccia – Abbattimento dei colombi – Abilitazione indiscriminata di tutti i cacciatori – Contrasto con l’art. 19 L. n. 157/92. E’ illegittima l’ordinanza che consente l’abbattimento dei colombi da parte dei cacciatori in possesso di regolare licenza con i tempi previsti dal calendario venatorio 2006/07, nella parte in cui abilita indiscriminatamente tutti i cacciatori che esercitano l’attività venatoria all’abbattimento degli animali, in palese contrasto con il dettato normativo di cui all’art. 19 della legge n. 157/92, che indica in modo tassativo i soggetti abilitati ad intervenire nell’ambito dei piani di abbattimento. Pres. Zuballi, Est. Farina – LAV (avv. Rizzato) c. Comune di Camisano (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II – 19 ottobre 2006, n. 3512
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