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T.A.R. VENETO Sez. 
II, 19 Ottobre 2006, Sentenza n. 3511
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER IL VENETO
SECONDA SEZIONE 
Ric. n. 1879/2006
Sent. n. 3511/06 
con l'intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
sul ricorso n. 1879/2006 proposto dalla LAV - Lega Antivivisezione, in persona 
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rizzato, 
con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 
26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
la Provincia di Rovigo in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e 
difesa dagli avv.ti Carla Bernecoli, Licia Paparella e Antonio Sartori, con 
elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre Calle del 
Sale 33;
PER 
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei protocolli n. 8121/06 e 
n. 8122/06 emessi in data 24.2.2006, n. 9746 emesso in data 8.3.2006 dalla 
Provincia di Rovigo sull’attività di controllo numerico della popolazione di 
volpe.
Visto il ricorso, notificato il 22.9.2006 e depositato presso la Segreteria il 
28.9.2006, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia intimata, depositato il 
12.10.06;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla camera di consiglio del 18 ottobre 2006, convocata a’ sensi dell’art. 
21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 
luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. 
A.Sartori per la Provincia di Rovigo;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come 
integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del 
contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al 
riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti 
difensivi;
considerato
che è possibile prescindere dall’esame delle eccezioni di carattere preliminare 
sollevate dalla difesa resistente, attesa l’infondatezza delle censure esposte 
in ricorso;
invero, quanto al primo motivo, la procedura seguita dalla Provincia risulta 
corretta, poichè la predisposizione del piano di abbattimento è stata preceduta 
dal parere favorevole dell’INFS, il quale a sua volta ha valutato le risultanze 
delle indagini effettuate dall’ente provinciale in merito all’entità degli 
animali ed ai risultati conseguiti nella precedente stagione;
che in particolare, come evidenziato dalla documentazione depositata in atti 
dall’ente resistente, l’intervento per il controllo numerico delle popolazioni 
di volpe è stato predisposto sulla base di appositi conteggi delle tane occupate 
e della rilevata densità della popolazione di volpi rispetto alla superficie ed 
alla capacità portante del territorio interessato;
che parimenti infondato è il secondo motivo, atteso che la previsione normativa 
regionale, contenuta nella L.r. n. 50/93, integrata dalla L.r. n. 23/99, di cui 
si è avvalsa la Provincia mediante il ricorso anche ad operatori in possesso di 
licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, non contrasta con la legge 
quadro (L. n. 157/92) e quindi non presenta profili di incostituzionalità per 
violazione dell’art. 117 Cost., poichè, in applicazione della norma regionale, 
non si è inteso estendere in termini indiscriminati ai cacciatori la possibilità 
di intervenire nell’ambito del piano di abbattimento;
infatti, trattasi di soggetti, muniti della prescritta licenza per l’attività 
venatoria, che vengono espressamente selezionati dalla Provincia e appositamente 
seguiti dal personale, nella specie le guardie venatorie, dell’ente.
Risulta, pertanto, inconferente il richiamo alla pronuncia della Corte 
Costituzionale, n. 392/2005, in quanto in detta occasione è stata rilevata 
l’illegittimità costituzionale della norma regionale del Friuli Venezia-Giulia 
nei limiti in cui, equiparando le riserve di caccia ai fondi per i quali i 
conduttori potevano prendere parte alle operazioni di abbattimento, così come 
previsto dall’art. 19 della L. n. 157/92, aveva di fatto esteso a tutti i 
cacciatori, nell’ambito del normale esercizio dell’attività venatoria, senza 
alcuna distinzione, la possibilità di intervenire per l’eliminazione degli 
animali.
Ritenuto, da ultimo, con riguardo al terzo motivo, che il fine perseguito dalla 
Provincia, nell’esercizio dei poteri ad essa delegati dalla Regione, è quello di 
una corretta gestione del patrimonio faunistico, che certo non si esaurisce né 
può essere confuso con la tutela degli interessi venatori dei cacciatori;
il ricorso va respinto.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari 
del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, 
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria 
istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2006.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
1) Caccia - Controllo numerico delle popolazioni di volpe - Piano di abbattimento - Istruttoria adeguata - Legittimità. La predisposizione del piano di abbattimento per il controllo numerico delle popolazioni di volpe è legittima ove sia preceduta dal parere favorevole dell’INFS, il quale a sua volta abbia valutato le risultanze delle indagini effettuate dall’ente provinciale in merito all’entità degli animali ed ai risultati conseguiti nella precedente stagione, tenendo conto di appositi conteggi delle tane occupate e della rilevata densità della popolazione di volpi rispetto alla superficie ed alla capacità portante del territorio interessato. Pres. Zuballi, Est. Farina - LAV (avv. Rizzato) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella e Sartori) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 19 ottobre 2006, n. 3511
2) Caccia - Controllo numerico delle popolazioni animali - Piani di abbattimento - L.R. Veneto n. 50/93 - Ricorso ad operatori in possesso di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria - Contrasto con la L. n. 157/92 - Inconfigurabilità. In materia di piani di abbattimento per il controllo numerico delle popolazioni animali, la disposizione normativa regionale di cui alla L.r. Veneto n. 50/93, integrata dalla L.r. n. 23/99, che prevede il ricorso anche ad operatori in possesso di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, non contrasta con la legge quadro (L. n. 157/92) e quindi non presenta profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost., poichè, in applicazione della norma regionale, non si è inteso estendere in termini indiscriminati ai cacciatori la possibilità di intervenire nell’ambito del piano di abbattimento; infatti, trattasi di soggetti, muniti della prescritta licenza per l’attività venatoria, che vengono espressamente selezionati dalla Provincia e appositamente seguiti dal personale (nella specie le guardie venatorie), dell’ente. Pres. Zuballi, Est. Farina - LAV (avv. Rizzato) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella e Sartori) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 19 ottobre 2006, n. 3511
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