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TRGA Sez. Autonoma di Bolzano, 14 dicembre 2006, sentenza n. 448
 
Caccia e pesca - Caccia - Deroga al divieto di caccia di una specie 
(marmotta) - Art. 14 L.P. Bolzano n. 14/1987 - Pregiudizio all’agricoltura o 
all’equilibrio tra le specie - Concretezza e attualità - Necessità - Adeguata 
istruttoria - Necessità - Piano di abbattimento - Natura - Strumento 
eccezionale. L’art. 14 della L.P. Bolzano n. 14/1987 va interpretato nel 
senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve 
essere ipotetico, ma concreto ed attuale. Una volta accertata, inoltre, 
l’esistenza di un effettivo pregiudizio attraverso un’adeguata istruttoria, 
l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità 
che possa considerarsi, come la legge richiede “notevole”. Il legislatore si 
preoccupa infatti di raggiungere un contemperamento fra la necessità di 
conservare una specie protetta della fauna selvatica e la necessità di tutelare 
l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, 
da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei 
casi e modi stabiliti dal legislatore. (Nella specie, trattavasi di decreto 
assessoriale di approvazione del piano di abbattimento delle marmotte) Pres. 
Demattio, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F. Italia ONLUS (avv. De Pascalis) c. 
Provincia Autonoma di Bolzano (avv. Silbernagl) - T.R.G.A. BOLZANO - 14 
dicembre 2006, n. 448
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEZIONE AUTONOMA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
N. 448/2006 Reg. Sent.
N. 226/2005 Reg. Ric.
costituito dai magistrati:
Hugo DEMATTIO - Presidente 
Hans ZELGER - Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere 
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 226 del registro ricorsi 2005
presentato da
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILD FUND FOR NATURE (W.W.F. Italia) - ONLUS, 
in persona del Presidente e legale rappresentante, arch. Fulco Pratesi, ammessa 
al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Bolzano dd 7.09.2005, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro 
De Pascalis, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via 
Museo n. 31, giusta delega a margine del ricorso; 
- ricorrente -
c o n t r o
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in 
giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 
20.12.2004, rappresentata e difesa dall'avv. Hansjörg Silbernagl, con elezione 
di domicilio presso l’Ufficio affari legali dell’agricoltura e delle foreste, 
con sede presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, giusta delega in calce 
all’atto di costituzione; 
- resistente -
per l'annullamento
del decreto dell’Assessore provinciale per le Foreste 7.07.2005, prot. n. 
183/32.4, avente ad oggetto: “Approvazione del piano di abbattimento di marmotte 
per l’anno 2005”.
Visto il ricorso notificato il 12.09.2005 e depositato in segreteria il 
12.09.2005 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 
13.09.2005;
Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 147/2005, depositata il 20.09.2005, con 
la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del 
provvedimento impugnato presentata, in via incidentale dalla ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 19/2006, depositata il 10.07.2006, con la quale 
è stata disposta, in via istruttoria, l’acquisizione di un documento;
Visto l’atto della Provincia autonoma di Bolzano, depositato il 18.07.2006, con 
il quale è stato prodotto in giudizio il documento richiesto;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza dell’08.11.2006 il consigliere 
Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi l’avv. M. De Pascalis, per la ricorrente e 
l’avv. H. Silbernagl, per la Provincia Autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
E’ impugnato il decreto con il quale l’Assessore provinciale competente per le 
Foreste ha autorizzato un piano di abbattimento di 2400 marmotte, da realizzarsi 
nel mese di settembre 2005, in applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14.
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 18 della legge 11 febbraio 
1992, n. 157, nonché degli artt.1, 2 e 4, comma 1, della legge provinciale 17 
luglio 1987, n. 14, nonché violazione dell’art. 4, primo comma, del DPR 31 
agosto 1972, n. 670. Eccesso di potere.
2. Eccesso di potere per difetto assoluto di adeguata istruttoria - violazione 
dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - e contestuale violazione 
dell’art. 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; violazione dell’art. 
18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; violazione art. 3, commi 2 e 
4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14. 
3. Violazione dell’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: 
mancanza del parere dell’INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica).
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e ha chiesto il 
rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il Tribunale, con ordinanza n. 147/2005, depositata il 20 settembre 2005, ha 
rigettato l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle 
rispettive difese.
All’udienza pubblica del 14 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto in 
decisione.
Con ordinanza collegiale n. 19/2006, depositata il 10 luglio 2006, il Tribunale 
ha disposto l’acquisizione in giudizio del parere dell’Osservatorio faunistico 
provinciale espresso il 30 marzo 2005, richiamato nell’atto impugnato.
In ottemperanza all’ordinanza suddetta la Provincia autonoma di Bolzano ha 
prodotto in giudizio il parere richiesto con atto depositato il 19 luglio 2006.
All’udienza pubblica dell’8 novembre 2006 il ricorso è stato nuovamente 
trattenuto in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili di censura dedotti con il 
secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la violazione 
dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, il difetto 
assoluto di istruttoria e il difetto di motivazione del decreto impugnato in 
ordine al notevole pregiudizio per l’equilibrio ecologico o per l’agricoltura, 
in presenza del quale l’Assessore provinciale competente può autorizzare, in via 
eccezionale, piani di abbattimento di specie altrimenti non cacciabili.
Le doglianze hanno pregio.
L’art. 4 della citata legge provinciale n. 14 del 1987 dopo aver elencato, nel 
comma 1, le specie cacciabili e i periodi di caccia, nel comma 2, così recita: 
“Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere 
dell'Osservatorio faunistico provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione 
risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte 
nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo 
di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo 
notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la 
pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o 
per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie 
non contenute nel precedente comma 1.”.
Ad avviso del Collegio la norma va interpretata nel senso che il pregiudizio che 
legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto 
e attuale. Non solo: una volta accertata, attraverso un’adeguata istruttoria, 
l’esistenza di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a verificare 
la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge 
richiede, “notevole”. 
E’ evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento 
fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica 
e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, 
il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va 
autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore. 
Ciò chiarito, il decreto impugnato autorizza l’abbattimento di complessivi 2400 
capi di marmotta, suddivisi per singole riserve di caccia, nel mese di settembre 
2005, fino ad una quota di m. 2300 s.l.m. ed esclusivamente con tiro a palla e 
con armi a canna rigata. 
In ordine alle ragioni che giustificano il piano di abbattimento, il decreto 
richiama, condividendole, le valutazioni contenute nel parere espresso 
dall’Osservatorio faunistico provinciale il 30 marzo 2005.
L’Osservatorio, dopo aver valutato in 42.000 capi la consistenza delle marmotte 
nella provincia di Bolzano, di cui 2315 presenti nei prati falciabili (secondo 
le rilevazioni effettuate dagli agenti venatori), si è soffermato sui danni che 
un eccessivo numero di marmotte potrebbe causare all’agricoltura, così 
esprimendosi: “In alta montagna, in linea di massima, i pendii soleggiati 
costituiscono i pascoli più pregiati e, per lo stesso motivo, anche le zone più 
predilette dalle marmotte che, con i loro scavi e rispettivamente gli accumuli 
di terra, saltuariamente possono causare delle piccole erosioni compromettendo 
la qualità pascoliva in quelle zone. Oltre a ciò, in singole valli laterali, i 
pascoli - prati falciabili si trovano fino ad una quota di m. 2200 s.l.m. e, 
data la loro altitudine, vengono spesso invasi dalle marmotte. In tali prati 
magri il materiale scavato dalle marmotte e rotolato verso valle spesso può 
pregiudicare la lavorazione manuale e, soprattutto, quella meccanica, mentre 
d’altronde la falciatura dei prati montani viene sovvenzionata con premi 
incentivanti per la tutela paesaggistica.”
L’Osservatorio, dunque, si limita a descrivere, sinteticamente, la tipologia dei 
possibili danni all’agricoltura, attribuibili alle marmotte (piccole erosioni 
che potrebbero compromettere la qualità pascoliva e la falciatura dei prati, 
soprattutto quella meccanica), senza fare riferimento a dati precisi in ordine 
alla loro effettiva esistenza, quantità e intensità.
L’Assessore provinciale competente afferma, nel decreto, che le valutazioni 
contenute in quel parere sono condivisibili “ in quanto considerano l’attuale 
situazione faunistica, nonché il possibile impatto delle marmotte sui prati 
falciabili e in parte anche sui pascoli bovini.”. Anche nel decreto che 
autorizza il piano di abbattimento, dunque, si parla solo di possibili 
pregiudizi.
Alla luce della esposta interpretazione della norma attributiva del potere di 
autorizzare piani di abbattimento per specie non cacciabili, il Collegio ritiene 
che l’Amministrazione resistente, prima di autorizzare il piano di abbattimento, 
avrebbe dovuto esperire un’adeguata istruttoria, volta ad accertare, in 
concreto, l’esistenza, la portata e l’intensità dei danni causati dalle marmotte 
all’agricoltura.
Il difetto di istruttoria si riflette anche sulla motivazione del decreto, che 
appare lacunosa con riferimento all’esistenza del pregiudizio e al suo carattere 
“notevole”, che il pregiudizio deve avere, come prescritto dalla norma.
Parimenti insufficiente si palesa la motivazione in ordine all’impatto del piano 
di abbattimento sulla consistenza numerica delle marmotte: anche sotto questo 
aspetto il decreto non dà alcuna certezza, limitandosi ad affermare che il piano 
di abbattimento “non dovrebbe pregiudicare né la consistenza, né la 
distribuzione territoriale della specie”.
Per le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura, il ricorso va 
accolto e, per l’effetto, va annullato il decreto dell’Assessore provinciale per 
le Foreste 7 luglio 2005, n. 183/32.4.
Si ravvisano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di 
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano 
- disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, 
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006.
IL PRESIDENTE 
Hugo DEMATTIO 
L'ESTENSORE
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS
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