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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 15 novembre 2006, sentenza n. 3030
 
Rifiuti - Appalti - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento - 
Quantitativo di rifiuti da movimentare ammontante a 90 tonnellate annue - 
Clausola del bando richiedente l’iscrizione all’albo dei gestori nella classe 
“E” - Irragionevolezza. E’ irragionevole, e limitativa della concorrenza tra 
gli operatori del settore, la clausola del bando per l’affidamento del servizio 
di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti che prescriva, quale requisito 
per partecipare alla gara “la iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese 
esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti per le categorie IV classe E e 
V classe E”, che consente di trattare rifiuti nella quantità compresa tra 3.000 
e 6.000 tonnellate, piuttosto che la classe “F”, che fissa una quantità 
inferiore a 3.000 tonnellate, nell’ipotesi in cui dal capitolato di appalto 
emerga che i quantitativi di rifiuti da movimentare ammontino nel complesso a 90 
tonnellate annue. Pres. Giallombardo, Est. Giamportone - L.F. s.n.c. (avv. Buscaglia) c. Azienda Ospedaliera San Giovanni Di Dio di Agrigento (n.c.) - 
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 15 novembre 2006, n. 3030
Rifiuti - Appalti - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento - Clausola 
del bando richiedente lo smaltimento entro il territorio regionale - 
Irragionevolezza - Art. 182 D.Lgs. n. 152/2006. E’ irragionevole, e 
limitativa della concorrenza tra gli operatori del settore, la clausola del 
bando per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di 
rifiuti che ponga l’obbligo per le imprese partecipanti di smaltire i rifiuti 
nel territorio regionale. La norma di riferimento, e cioè l’art. 182 del D.L.vo 
n. 152/2006, infatti, pur prevedendo che in linea di principio lo smaltimento 
dei rifiuti avvenga presso impianti più vicini ai luoghi di produzione e 
raccolta, non pone alcun obbligo di conferire i rifiuti pericolosi nell’ambito 
regionale. Piuttosto, la menzionata disposizione di legge prioritariamente 
stabilisce che i rifiuti vadano smaltiti in impianti appropriati e specializzati 
che utilizzino i metodi e le migliori tecnologie disponibili più idonei a 
garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica. 
Pres. Giallombardo, Est. Giamportone - L.F. s.n.c. (avv. Buscaglia) c. Azienda 
Ospedaliera San Giovanni Di Dio di Agrigento (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, 
Sez. I - 15 novembre 2006, n. 3030
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
DELLA SICILIA, SEZIONE PRIMA
N. 3030-06 Reg. Sent.
N. 1785 Reg. Gen.
ANNO 2006
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
sul ricorso n. 1785/2006 R.G. proposto da Lombardo Francesco & C. s.n.c., in 
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. 
Francesco Buscaglia, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via N. Turrisi n. 
59, presso lo studio dell’avv. Daniela Salerno (studio legale Favata),
C O N T R O
- l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento, in persona del 
direttore generale pro-tempore, non costituitosi in giudizio,
PER L’ANNULLAMENTO (previa sospensione)
1) del bando di gara indetto dalla predetta Azienda Ospedaliera per 
l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
speciali e pericolosi, spedito per la pubblicazione in data 17.7.2006;
2) del relativo capitolato speciale di appalto;
3) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla società ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Filippo Giamportone;
Udito alla pubblica udienza del 7 novembre 2006 il difensore della società 
ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Con ricorso notificato il 9 settembre 2006 e depositato l’11 successivo, la 
società ricorrente ha impugnato gli atti di gara indicati in epigrafe, adottati 
dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento e concernenti 
l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali 
e pericolosi.
Il ricorso è stato affidato alla seguente ed articolata censura:
- Violazione dell’art. 41 della Costituzione e delle libertà di iniziativa 
economica privata, degli artt. 6, 12 e 13 del D.L.vo n. 157/1995, dell’art. 11, 
comma 1, lett. g), della legge 222.1994 n. 146, dei principi comunitari in tema 
di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi, dei principi del 
giusto procedimento di selezione del privato contraente e del principio della 
più ampia partecipazione ai pubblici incanti e della massima convenienza. 
Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità manifesta, contraddittorietà con 
determinazioni e manifestazioni di volontà della stessa P.A., sviamento della 
causa tipica e disparità di trattamento.
Talune clausole contenute nel disciplinare di gara sono illegittime (art. 4, 
punti 4 e 5, e art. 5, punti 5, 6, 8 e 9).
In conclusione, la società ricorrente ha chiesto, previa sospensione, 
l'annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.
Benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio l’Azienda 
Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento.
Con memoria depositata il 23 settembre 2006 la società ricorrente ha 
controdedotto sulle modalità con le quali l’Azienda Ospedaliera intimata ha 
successivamente modificato alcuni requisiti di ammissione alla gara, censurati 
con l’atto introduttivo del giudizio, insistendo comunque per l’accoglimento del 
ricorso. 
Con ordinanza collegiale n. 1094 del 26 settembre 2006 la domanda incidentale di 
sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati è stata accolta.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2006, il ricorso, su conforme richiesta del 
difensore della società ricorrente, è stato posto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame la società ricorrente impugna specificamente alcune 
clausole contenute nel capitolato speciale correlato al bando di gara, indetto 
dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento, per l’affidamento del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.
Preliminarmente, va evidenziato che in ordine a talune di dette clausole 
censurate, ed in particolare a quelle contenute nell’art. 4, punto 5, e 
nell’art. 5, punti 5 e 6, detta Azienda Ospedaliera con note nn. 10498 e 10708 
-rispettivamente- del 7 e 12 settembre 2006 ha provveduto alla loro modifica nel 
senso propugnato dalla società ricorrente e, a quanto sembra evincersi, 
solamente nei suoi riguardi.
Poiché dette clausole concernono requisiti di ammissione alla gara (classe di 
iscrizione all’apposito albo nazionale e disponibilità dei mezzi), la loro 
modifica, sostiene la società ricorrente, avrebbe dovuto avvenire con le stesse 
forme di pubblicità richieste per l’indizione del bando.
E ciò anche perché, sostiene ancora la società ricorrente, ove essa divenisse 
aggiudicataria, i relativi provvedimenti ben potrebbero essere proficuamente 
impugnati a mezzo di ricorsi giurisdizionali da parte di imprese che non hanno a 
suo tempo partecipato alla gara, in quanto non in possesso dei requisiti, come 
risultanti da capitolato speciale di appalto.
Alla stregua di quanto sopra rappresentato, poiché appunto il capitolato di 
appalto non risulta formalmente e nei modi previsti emendato, il Collegio, 
persistendo l’interesse della società ricorrente, reputa di procedere all’esame 
dei profili di censura dedotti con la presente impugnativa, senza prendere in 
considerazione l’intervento delle due note avanti menzionate.
Ciò posto, il ricorso si appalesa fondato sotto gli assorbenti profili di 
censura di violazione del principio della massima partecipazione alle procedure 
di gara e di eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità 
Sostiene, in sintesi, la società ricorrente che le clausole di cui all’art. 4, 
punti 5 e 4, e art. 5, punti 5, 6, 8 e 9) siano affetti dai vizi suindicati.
Ed invero, l’art. 4 citato al punto 5 prevede, quale requisito per partecipare 
alla gara “la iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese esercenti il servizio 
di smaltimento dei rifiuti per le categorie IV classe E e V classe E”.
A sua volta, l’art. 5, punto 5, dispone la produzione della documentazione 
relativa alla iscrizione nel predetto Albo nelle categorie e classi suindicate.
Ora, l’iscrizione nella classe “E” di cui al D.M. n. 406/1998, consente di 
trattare rifiuti nella quantità complessiva annua superiore o uguale a 3.000 
tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate, mentre la successiva (ed ultima) 
classe “F” fissa una quantità inferiore a 3.000 tonnellate.
Ebbene, dal capitolato tecnico, allegato al capitolato speciale di appalto, 
emerge che i quantitativi di rifiuti ospedalieri da movimentare nel complesso 
ammontano soltanto a circa 90 tonnellate annue.
Ne discende, pertanto l’irragionevolezza della clausola in argomento, limitativa 
peraltro della concorrenza tra gli operatori del settore.
Quanto, poi, alla clausola di cui all’art. 5, punto 6, la stessa prevede la 
produzione di “copie delle perizie giurate attestanti l’idoneità dei mezzi 
(almeno due per singola tipologia di rifiuto, al fine di garantire il corretto 
svolgimento del servizio) al trasporto di merci pericolose (nel caso di 
trasporto sottoposto a normativa ADR)”.
Va rilevato, in proposito, che il capitolato tecnico elenca complessivamente 
otto tipologie di rifiuti, suddistinti in due lotti, per cui sarebbero necessari 
n. 16 mezzi di trasporto.
Epperò, dallo stesso capitolato tecnico si evince che, fatta eccezione per i 
rifiuti con codice CER 180103 per i quali è previsto il ritiro giornaliero per 
un quantitativo presunto di Kg. 223 circa, per le restanti n. 15 tipologie di 
rifiuti, tenuto conto della modesta quantità, il ritiro è previsto con 
periodicità mensile o settimanale (vedasi, ad es., batterie ed accumulatori 
esausti -Kg.due al mese-, tubi fluorescenti -Kg. cinque al mese-). 
Alla luce di tali previsioni la prescrizione di cui al capitolato speciale deve 
ritenersi parimenti irrazionale e limitativa della concorrenza, tenuto anche 
conto dell’utilizzo obbligatorio di appositi imballaggi previsti per ogni tipo 
di rifiuti nonché della disciplina di settore che non vieta il trasporto 
congiunto.
In ordine all’altra clausola contenuta nei punti 8, e 9 sempre dell’art. 5 del 
capitolato speciale di appalto, laddove prescrive l’esibizione della 
documentazione concernente l’autorizzazione e la disponibilità relative a due 
impianti di trattamento o recupero per ogni tipologia di rifiuto ubicati 
nell’ambito della Regione Sicilia, va rilevato che la norma di riferimento, e 
cioè l’art. 182 del D.L.vo n. 152/2006, pur prevedendo che in linea di principio 
lo smaltimento dei rifiuti avvenga presso impianti più vicini ai luoghi di 
produzione e raccolta, non pone alcun obbligo di conferire i rifiuti pericolosi 
nell’ambito regionale.
Piuttosto, la menzionata disposizione di legge prioritariamente stabilisce che i 
rifiuti vadano smaltiti in impianti appropriati e specializzati che utilizzino i 
metodi e le migliori tecnologie disponibili più idonei a garantire un alto grado 
di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
La clausola censurata, viceversa, si limita a porre un obbligo nei confronti 
delle imprese partecipanti di provvedere alla termodistruzione dei rifiuti 
sanitari presso impianti ubicati nel territorio regionale, senza dare alcuna 
contezza circa la sussistenza dei parametri richiesti dalla legge.
Ciò, peraltro, assume maggiore pregnanza, ove si tenga conto della circostanza, 
denunciata dalla società ricorrente, secondo la quale uno dei due impianti di 
smaltimento di rifiuti di cui al lotto 1 del capitolato tecnico operanti 
nell’ambito della Regione Sicilia di recente sarebbe stato oggetto di inchiesta 
giudiziaria per irregolarità nel trattamento dei rifiuti ospedalieri.
Per completezza, va, infine, presa in esame l’impugnativa -supportata dagli 
stessi profili di censura sopra considerati- della clausola di cui all’art. 4, 
punto 4, del capitolato speciale, la quale stabilisce che il possesso di 
adeguata capacità tecnica va dimostrato a mezzo “elenco dei principali servizi 
effettuati nel triennio 203-2004-2005 . . . eseguiti presso strutture 
ospedaliere pubbliche e/o private con almeno 200 posti letto”.
La dedotta censura, oltre che inammissibile per difetto di interesse, in quanto 
la stessa società ricorrente ammette di essere in possesso del requisito 
richiesto, è infondata, atteso che il riferimento alla dimensione delle 
strutture ospedaliere è consono a quello in essere presso l’Azienda Ospedaliera 
intimata. 
In conclusione, per quanto suesposto il ricorso va quindi accolto, con 
conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il 
ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.-------------
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della società 
ricorrente, delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 
1.500,00, oltre IVA e CPA.--------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.--------------------------------------------
Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addì 07 novembre 2006, con 
l’intervento di Signori Magistrati:-----
- Giorgio Giallombardo, Presidente
- Filippo Giamportone, Consigliere, estensore
- Roberto Valenti, Referendario
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 15/11/2006
Il Segretario
I.B.
 
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