AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Segnalata da Simonetta Bruno
  
TAR PIEMONTE, Sez. II, 15 novembre 2006, Ordinanza n. 584
 
Caccia - Piani di prelievo selettivo degli ungulati - Dati di riferimento - 
Censimenti annuali - Ricorso ai censimenti storici - Illogicità. 
L'approvazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati, con variazione 
del carniere stagionale e variazione del periodo di prelievo deve tenere conto 
dei censimenti annuali e non dei censimenti relativi alla serie storica 
disponibile per ogni distretto, posto che i piani di prelievo devono essere 
predisposti per ciascuna stagione venatoria e i dati utilizzabili non possono 
che riferirsi alla presenza degli animali in un periodo prossimo alla stagione 
venatoria cui il piano di prelievo si riferisce. Pres. Calvo, Est. Manca - 
Associazione Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP) (Avv. Stefutti) c. Regione 
Piemonte (avv. Magliona) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 15 novembre 2006, 
ordinanza n. 584 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL PIEMONTE
- 2^ SEZIONE -
Ord. n. 4164
Anno 2006
R.G.n. 1278
Anno 2006
composto dai Signori:
- Giuseppe CALVO - Presidente
- Ivo CORREALE - Referendario
- Giorgio MANCA - Referendario, estensore 
ha pronunciato la presente
O R D I N A N Z A
nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006.
Visti l’art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito 
dall’art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l’art. 36 del Regolamento 
17.8.1907, n. 642;
Visto il ricorso n. 1278/2006 proposto dall’Associazione Movimento Sportivo 
Popolare Italia (MSP), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. 
Gianfrancesco Lupatelli, giusta i poteri spettanti allo stesso ai sensi dello 
Statuto, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 436 cap. 00145, individuata 
quale Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/RAS/479/04 2 aprile 
2004, rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Stefutti ed elettivamente 
domiciliata presso lo studio della stessa in Torino, via Tripoli n. 25,
c o n t r o
la Regione Piemonte, in persona del presidente p.t. della Giunta Regionale, 
rappresentata e ifesa dall’avv. Giulietta Magliona ed elettivamente domiciliata 
presso la stessa in Torino, piazza castello n. 165,
e nei confronti
del Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa, in persona del Presidente p.t., 
domiciliato presso la sede dell’Ente, Via Bardonecchia 11, rappresentato e 
difeso dall’avv. prof. Paolo Scaparone ed elettivamente domiciliata presso lo 
studio dello stesso in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14,
l’Ambito Territoriale di Caccia ATC TO3 Zona Pinerolese, in persona del 
Presidente p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente, Via Torino 100 – 
Piossasco (TO),
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, nonché
l’adozione di misure cautelari urgenti
della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2006 n. 2-3973 “Adempimenti 
conseguenti le ordinanza del TAR Piemonte n. 491, 492 e 493 del 4.10.2006 in 
merito all’approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati selvatici, 
alle variazioni di carniere e alla variazioni dei periodi di prelievo di cui 
alla DGR 104-3625 del 2.8.2006”, pubblicata sul BUR n. 40, SO n. 3 del 6 ottobre 
2006, nonché di ogni atto dagli stessi presupposto, conseguente o comunque 
connessi, e con espressa riserva di formulare sin d’ora motivi aggiunti. 
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Federazione dei Verdi della 
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante on. Giuseppe Trepiccione, 
e dell’Associazione Movimento Ecosportivo Sportchallengers - ONLUS, in persona 
del Presidente e legale rappresentante prof. Carlo Ferrari, rappresentate e 
difese dagli avv.ti Luca Di Raimondo e Francesca Mastroviti ed elettivamente 
domiciliate presso lo studio di quest’ultima in Torino, via Cassini n. 48;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Comprensorio Alpino Cuneo 5 Valli 
Pesio Vermenagna e Gesso (CA CN 5(, in persona del Presidente e legale 
rappresentante pro tempoore, sig. Livio Salomone, rappresentato e difeso dagli 
avv.ti Claudio Bonelli e Claudia Rizzoli ed elettivamente domiciliato presso lo 
studio della seconda in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 70;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e del 
Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa;
Relatore il Referendario dott. Giorgio Manca;
Comparsi per la parte ricorrente l’avv. Stefutti, per la Regione Piemonte l’avv. 
Maglione, per il Comprensorio Alpino CA TO 2 Alta Valle Susa l’avv. Scaparone, 
per gli intervenienti ad adiuvandum l’avv. Di Raimondo e per l’interveniente ad 
opponendum l’avv. Bonelli;
Considerato che l’impugnata deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 
nella parte relativa all’approvazione dei piani di prelievo selettivo agli 
ungulati, le variazioni del carniere stagionale e le variazioni del periodo di 
prelievo, così come riportati nell’allegato alla stessa deliberazione, non 
risulta adeguatamente motivata in merito alle osservazioni svolte dall’Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica nel parere reso con la nota del 21 luglio 2006 
prot. n. 5412, relativamente ai caprioli, atteso che la stessa così si esprime: 
“ritenuto inoltre, in riferimento alle ulteriori osservazioni formulate dall’INFS 
in relazione ai piani di prelievo, di attenersi ai seguenti parametri e 
valutazioni tecniche, assunte dall’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, 
di seguito sintetizzate:
• nell’elaborazione dei piani di prelievo si è tenuto conto non soltanto dei 
risultati dei censimenti dell’anno precedente, come indicato nel parere INFS, 
ma, in modo più esaustivo, di tutta la serie storica disponibile per ogni 
distretto, sia per quanto riguarda i censimenti che per quanto riguarda i 
risultati dei piani di prelievo, con particolare riferimento ai casi in cui si è 
ravvisata una diminuzione nel numero di animali contati durante le operazioni di 
censimento rispetto all’ultimo anno”;
che tali considerazioni non sono in grado di superare i puntuali rilievi 
formulati nel citato parere dell’I.N.F.S. con riguardo a diverse incongruità 
delle tecniche di censimento e dei dati ricavati, riscontrate con riferimento ai 
piani di prelievo dei caprioli relativi a diversi distretti;
che, in specie, appare illogico tenere conto, in luogo dei censimenti annuali, 
dei censimenti relativi alla serie storica disponibile per ogni distretto, posto 
che i piani di prelievo devono essere predisposti per ciascuna stagione 
venatoria e i dati utilizzabili non possono che riferirsi alla presenza degli 
animali in un periodo prossimo alla stagione venatoria cui il piano di prelievo 
si riferisce;
che, inoltre, il parere reso dall’I.N.F.S. con nota del 5 ottobre 2006, prot. n. 
6823, attiene esclusivamente al periodo di prelievo e al carniere stagionale 
autorizzabili e non investe le questioni sollevate nel parere del 21 luglio 2006 
in merito ai piani di prelievo;
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione - accoglie la 
suindicata domanda cautelare limitatamente all’approvazione dei piani di 
prelievo selettivo, delle variazioni del carniere stagionale e delle variazioni 
del periodo di prelievo, relativamente ai caprioli, così come riportati 
nell’allegato della deliberazione impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso 
la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che 
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Torino, 15 novembre 2006.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario 
 Tutti i diritti 
sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
 Vedi 
altre: 
SENTENZE PER ESTESO  
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it