Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
T.A.R. MARCHE, Sez. I, 
27 Settembre 2006,Sentenza n. 590
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
(SEZIONE PRIMA)
N. 00590/2006 REG. SEN.
N. 00524/2003 REG. RIC.
ha pronunciato la seguente 
 
SENTENZA
Sul ricorso numero di 
registro generale 00524 del 2003, proposto da: 
FEDERAZIONE ITALIANA della CACCIA - Sezione provinciale di Ascoli Piceno, in 
persona del Presidente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Lucchetti ed 
Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso i medesimi in Ancona, corso 
Mazzini, 156; 
 
contro
la REGIONE MARCHE, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentata e 
difesa dall'avv. Gabriella De Berardinis, con domicilio eletto presso il 
Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36; 
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio regionale 1° aprile 2003 n. 89 avente ad 
oggetto l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2003-2008, con 
ogni atto comunque collegato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 05/07/2006, il dott. Alberto 
Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo 
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Sezione provinciale di Ascoli Piceno della Federazione Italiana della 
Caccia ha impugnato la deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 1° aprile 
2003 di approvazione del Piano faunistico venatorio 2003-2008. 
Secondo la Sezione ricorrente, il Piano in parola avrebbe erroneamente 
determinato la consistenza della parte del territorio regionale da destinare 
alla programmazione dell’attività venatoria, con alterazione dell’indice di 
densità venatoria e con superamento dei limiti delle superfici da destinare ad 
aree protette. 
Secondo calcoli che la ricorrente produce, infatti, mentre dai dati regionali la 
superficie complessiva destinata alla “caccia pubblica” sarebbe di ha. 502.826, 
quella invece effettivamente a ciò destinata si ridurrebbe ad ha. 410.680, con 
l’effetto di incrementare la superficie destinata ad altri istituti (territorio 
protetto, quello destinato alla caccia privata, alle zone di addestramento cani 
ed ai centri di riproduzione della selvaggina) e di incrementare la densità 
venatoria.
L’alterazione di tali valori sarebbe avvenuta: a) attraverso l’utilizzo di dati 
non aggiornati nella determinazione dell’estensione del territorio 
agro-silvo-pastorale (ASP) della Regione Marche; b) attraverso la riduzione 
della effettiva consistenza di un Sito di Rilevanza Comunitaria (SIC); c) 
attraverso la sottrazione dal territorio ASP definito dall’art. 3, 1° comma 
lett. a), L.R. 7/95 (“Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è così 
ripartito:a) per una quota dal 20 al 25 per cento, di cui fino al 50 per cento 
riservato alle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9, comprese 
le aree in cui è comunque vietata l' attività venatoria anche per effetto di 
altre disposizioni, o nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia 
ai sensi dell'articolo 21”), ed in particolare dalla quota del territorio 
regionale destinato a protezione della fauna selvatica, delle aree in cui, ai 
sensi dell’art. 21 L. 157/92, l’attività venatoria è vietata. 
Con il ricorso e con successivi motivi aggiunti avverso l’atto in questione la 
ricorrente deduce plurime censure, le quale ruotano intorno agli esposti assunti 
centrali.
L’Amministrazione regionale ha concluso per il rigetto del ricorso. 
2. Tra i documenti acquisiti agli atti vi sono lo Statuto ed il Regolamento di 
attuazione della Federazione Italiana della Caccia della Regione Marche, 
depositati su invito del collegio essendo sorti dubbi sulla legittimazione 
attiva della Sezione provinciale ricorrente. 
L’art. 5 dello Statuto attribuisce al Presidente di Federcaccia Marche la 
rappresentanza legale dell’associazione nonché il compito di dare attuazione 
alle deliberazioni degli organi collegiali. Le Sezioni provinciali, di cui il 
Presidente ha la rappresentanza legale, “svolgono nel territorio di loro 
giurisdizione i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione 
Italiana della Caccia e di Federcaccia Marche” (art. 12).
Ad avviso del collegio le suddette previsioni statutarie non danno alcuna 
legittimazione attiva alla Sezione provinciale ricorrente. 
E’ infatti evidente che la natura regionale del Piano approvato fa sì che esso 
esuli dall’ambito della “giurisdizione” della Sezione provinciale.
L’art. 1 della L.R. n. 7 del 1995 assegna alla programmazione regionale 
l’obiettivo di “promuovere il mantenimento e la riqualificazione degli habitat 
naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare la popolazione di 
tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato 
selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze 
ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della regione, assicurando 
l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio e di degrado ambientale” 
(4° comma), mentre il successivo art. 3 stabilisce che “la pianificazione 
faunistico - venatoria si articola nel piano regionale e nei piani provinciali”. 
L’art. 4 precisa ulteriormente che ”il piano faunistico - venatorio regionale 
detta criteri e indirizzi per la stesura dei piani provinciali”. 
Da tali norme emerge come la pianificazione regionale, per gli interessi 
compositi con cui viene in contatto, esorbita dall’attività della Sezione 
provinciale, la cui legittimazione non può che essere limitata alla possibilità 
di impugnazione del Piano provinciale, anche eventualmente deducendo censure che 
abbiano origine in quello regionale, ma senza tuttavia la possibilità di 
coinvolgere quest’ultimo atto nella domanda di annullamento, e quindi di 
estendere la portata della decisione in ambito regionale. 
Il riconoscimento di un’autonoma legittimazione in capo alla Sezione provinciale 
porterebbe per altro verso a conseguenze non plausibili: bisognerebbe infatti 
riconoscere identica pari legittimazione ad agire e a resistere alle altre 
Sezioni provinciali della Federazione ricorrente, le cui valutazioni del Piano 
potrebbero essere non in linea con quelle della ricorrente (nel verbale 
dell’assemblea regionale Federcaccia in data 26 aprile 2003 nel punto in cui si 
discute del Piano in esame e della opportunità di impugnarlo, tra gli interventi 
si registra ad esempio una valutazione negativa dell’iniziativa giudiziaria nel 
timore di perdere aspetti del piano giudicati positivamente) e che quindi si 
troverebbero a subire anche nell’ambito della propria “giurisdizione” gli 
effetti di una eventuale sentenza di annullamento senza avere avuto la 
possibilità di partecipare al giudizio, il che, trattandosi di articolazioni 
della medesima organizzazione, evidenzia adeguatamente a quali incongruenze 
conduca la premessa da cui la Sezione ricorrente muove. 
Per il Collegio risulta perciò evidente che il luogo di sintesi delle 
valutazioni delle strutture periferiche si può rinvenire unicamente nell’ambito 
della Sezione regionale, a cui soltanto va pertanto riconosciuta la 
legittimazione ad impugnare un piano che abbia valenza regionale, tant’è che 
l’assemblea regionale, essendo la questione di sua competenza, aveva deliberato 
sul punto concedendo a maggioranza al Presidente l’autorizzazione al ricorso, 
che tuttavia, laddove sia stato effettivamente proposto, non è comunque quello 
qui in esame. 
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il ricorso 
inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente. 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 05/07/2006, con 
l'intervento dei signori:
Vincenzo Sammarco, Presidente
Galileo Omero Manzi, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/09/2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
1) Caccia - Piano faunistico venatorio - Valenza regionale - Impugnazione - Sezione provinciale di un’associazione venatoria - Legittimazione - Esclusione. Il Piano faunistico venatorio, per gli interessi compositi con cui viene in contatto, non può essere oggetto di impugnazione da parte di una sezione provinciale di un’associazione venatoria, la cui legittimazione non può che essere limitata al piano provinciale, anche eventualmente deducendo censure che abbiano origine in quello regionale, ma senza tuttavia la possibilità di coinvolgere quest’ultimo atto nella domanda di annullamento, e quindi di estendere la portata della decisione in ambito regionale. Il luogo di sintesi delle valutazioni delle strutture periferiche si può rinvenire unicamente nell’ambito della Sezione regionale, a cui soltanto va pertanto riconosciuta la legittimazione ad impugnare un piano a valenza regionale. Federazione Italiana della Caccia - Sez. prov. Ascoli Piceno (avv.ti Lucchetti e Lucchetti) c. Regione Marche (avv. De Berardinis) - T.A.R. MARCHE, Sez. I - 27 settembre 2006, n. 590
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza