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T.A.R. LAZIO, Latina, 
20 settembre 2006, Sentenza n. 8974
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
La Sezione Prima feriale composta dai signori:
Pio Guerrieri Presidente, relatore
Carlo Modica de Mohac Consigliere 
Maria Ada Russo Primo Referendario
ha pronunciato la seguente 
 
Sentenza 
 
in forma semplificata ex art. 31, 5 c. della L. 1034/71, come sostituito 
dall’art. 9, 4 c., della L. 21.7.00 n. 205, adottata nella Camera di Consiglio 
del 14 settembre 2006;
Visti i ricorsi nn. 8194/06, 8195/06, 8196/06, 8197/06, 8198/06, 8199/06, tutti 
proposti dalla LAV - Lega Anti vivisezione- Onlus, in persona del sig. Roberto 
Bennati n.q. di legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. 
Alessio Petretti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via 
degli Scipioni 268/A; 
contro  
le Regioni, nell’ordine sottoindicate, 
- Basilicata, in persona del Presidente della G. R. p.t., rappresentata e difesa 
dall’Avv. Fernanda Cariati, con domicilio eletto in Roma presso l’Ufficio 
Regione Basilicata, Via Nizza, 56; 
- Molise, in persona del Presidente della G.R. p.t., intimata e non costituita;
- Emilia Romagna, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e 
difesa dagli Avv.ti Franco Mastragostino, Maria Chiara Lista, e Adriano Giuffrè, 
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma Via Collina, n. 
36; 
- Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa 
dall’Avv. Maria Scartaglia, con domicilio eletto presso la Delegazione Romana 
della Regione Puglia, via Barberini n. 36; 
- Calabria, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa 
dall’Avv. Giuseppe Naimo, con domicilio eletto presso l’Avv. Fabrizio Criscuolo 
in Roma, via Bruno Buozzi, n. 99; 
- Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa 
dall’Avv. Alberto Armarante, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, 
via Poli n. 29; 
tutti i ricorsi proposti nei confronti della 
- “ITALCACCIA - Associazione Italiana della Caccia”, in persona del legale 
rappresentante p.t., intimato per tutti i ricorsi, ma costituito ad opponendum 
con gli Avv.ti Claudio Chiola e Innocenzo Gorlani, con domicilio eletto presso 
lo studio del primo in Roma, via Camilluccia 785, ma solo per il ricorso n. 
8199/06 proposto avverso la Regione Campania; 
con l’intervento ad opponendum, 
al momento non notificato, giusta eccezione di parte ricorrente 
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del 
Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello 
Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
per l'annullamento,  
dei seguenti decreti di autorizzazione alla caccia nei giorni precedenti il 
16.9.06 (apertura della caccia su scala nazionale), quale Calendario Venatorio 
Regionale 2006/2007, adottati dai rispettivi Presidenti di Giunta Regionale, 
nell’ordine 
- per la Regione Basilicata, decreto 19.7.06 n. 154 (BUR 21.7.06 n- 39, con 
anticipo dal 3 settembre;
- per la Regione Molise, decreto 3.7.06 n. 180 (BUR 15.7.06 n. 20) con anticipo 
dal 2 settembre; 
- per la Regione Emilia Romagna, delibera di G.R. 17.5.06 n. 658 (BUR 10.7.06 n. 
102), con anticipo dal 3 settembre; 
- per la Regione Puglia, delibera di G.R. 4.8.06 n. 1203 (BUR 17.8.06 n. 105, 
con anticipo dal 2 settembre); 
- per la Regione Calabria, delibera di G.R. 31.7.06 n. 533 con anticipo dal 2 
settembre; 
- per la Regione Campania, delibera di G.R. 26.6.06 n. 835 (in corso di 
pubblicazione sul BUR), con anticipo dal 3 settembre; 
Visti gli atti e i documenti depositati nei rispettivi giudizi; 
Uditi i difensori delle parti che risultano presenti dal verbale della presente 
camera di consiglio; udito poi il Presidente, relatore; acquisito agli atti 
copia dello Statuto della L.A.V. ricorrente; 
Valutate le eccezioni proposte ex adverso, in primis con particolare riferimento 
al regolamento di competenza del Tar adito in favore dei rispettivi Tar 
regionali 
 
Richiamata l’ordinanza 14-15 settembre 2006 n. 5243, con cui il medesimo 
Collegio aveva già disposto la riunione di tutti i ricorsi in epigrafe, 
confermata la legittimazione ad agire da parte dell’Associazione ricorrente, 
giusta l’art. 2, 1 c., dello Statuto, depositato in giudizio (all. A al rogito 
n. 6270 del Notaio Castorina di Roma), nonché accolto tutte le istanze cautelari 
non espressamente rinunciate da parte ricorrente., e differita ad altro 
provvedimento la formale decisione sul dedotto regolamento di competenza, 
proposto ritualmente solo dalla difesa della Regione Calabria, salva l’adesione 
delle altre difese controinteressate costituite in giudizio, tutte espressamente 
interessate alla trattazione del merito, essendo pacifico che l’interesse a 
resistere alla fase cautelare cessa, comunque con il 15 settembre; 
 
Preso atto che la difesa ricorrente non concorda con quelle delle parti 
controinteressate circa la competenza dei rispettivi Tar Regionali, e che 
occorra decidere sul tema, ai soli fini del merito; 
Visto l’art. 31, 5 c. della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come sostituito 
dall’art. 9, 4 c., della L. 21.7.00 n. 205;
Considerato che la nuova normativa consente direttamente al Collegio di rilevare 
la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, decisione che ha già 
anticipato con le considerazioni in diritto, già riportate al n. 2 della citata 
ordinanza, che, ad ogni buon conto, si riportano anche nella presente sentenza:
a) per l’arti 1 della legge nazionale la fauna selvatica è un “bene 
indisponibile” dello Stato (e non delle singole Regioni); 
 
b) i decreti impugnati hanno effetti, per loro natura, ultraregionali, sia sotto 
l’aspetto oggettivo della fauna da cacciare proprio nel periodo, tecnicamente 
stimato di maggior emigrazione nell’area italiana (differente dal periodo 
europeo, sia sotto l’aspetto degli interessati alla caccia, che non sono solo i 
residenti o/e gli abitanti nella singola regione, ma anche quelle di altre, 
grazie anche ai reciproci A.T.C. (accordi territoriali di caccia); 
 
Ad escludere un’efficacia limitata al territorio regionale potrebbe valere 
l’analogia con gli effetti “ultra territorio” (nazionale, regionale, comunale) 
dei fenomeni di inquinamento; né l’oggetto dell’attuale contenzioso può essere 
messo sullo stesso piano dei pp.rr.gg. (chè hanno una rilevanza oggettiva, cioè 
in rem), o dei bandi di concorso locali (chè hanno rilevanza soggettiva solo per 
quanti decidano di parteciparvi); 
 
Sussistono valide ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio di 
questa fase incidentale. 
 
P.Q.M.
Respinge l’istanza di regolamento di competenza, da intendersi applicabile a 
tutti i ricorsi in esame, con onere di inserire anche questa decisione in tutti 
i fascicoli dei ricorsi in esame. 
 
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che 
provvederà a darne comunicazione alle parti, affinché le stesse la tengano nella 
dovuta considerazione. 
Roma, 20 settembre 2006 
Il Presidente, relatore ed estensore 
1) Caccia - Calendari venatori regionali - Impugnazione - Competenza - Tar Lazio - Effetti ultraregionali. I decreti di autorizzazione alla caccia nei giorni precedenti il 16.9.06, quale Calendario Venatorio Regionale, vanno impugnati innanzi al Tar Lazio atteso che per l’art. 1 della legge nazionale n. 157/92 la fauna selvatica è un bene indisponibile dello Stato e non delle singole Regioni e che i decreti in questione hanno effetti ultraregionali, sia sotto l’aspetto oggettivo della fauna da cacciare, sia sotto l’aspetto degli interessati alla caccia, che non sono solo i residenti e/o gli abitanti nella singola regione, ma anche quelle di altre, grazie anche ai reciproci accordi territoriali di caccia. Pres. ed Est. Guerrieri - L..A.V. (avv. Petretti) c. Regioni: Basilicata (avv. Cariati), Molise (n.c.), Emilia Romagna (avv.ti Mastragostino, Lista e Giuffrè), Puglia (avv. Scartaglia), Calabria (avv. Naimo) e Campania (avv. Armarante) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 20 settembre 2006, n. 8974
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