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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
  
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, 26 ottobre 2006, sentenza n. 
697
 
Appalti - Qualifica di organismo di diritto pubblico - Elementi necessari e sufficienti - Affidamento di incarico di progettazione - Gara ad evidenza pubblica - Giurisdizione esclusiva del G.A.. Affinchè sussista un organismo di diritto pubblico è necessario e sufficiente (cfr. la Dir. 2004/18/CE e la precedente Dir. 1993/37) che ricorrano i seguenti elementi: a) possesso di personalità giuridica; b) sussistenza di dominanza pubblica ; c) perseguimento della soddisfazione di bisogni di interesse generale di carattere non industriale o commerciale. Di quest'ultimo elemento, in particolare, i sintomi sono l'assenza di criteri imprenditoriali nella gestione (e dunque la possibile mancanza dell'utile di impresa) e lo svolgimento dell'attività non in regime di concorrenza. La ricorrenza dei citati elementi obbliga all’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di un incarico di progettazione (nella specie, di due discariche) e comporta la devoluzione delle controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 6 della L. 205/2000. Pres. Borea, Est. Settesoldi - S.E. s.r.l. e altri (avv.ti Domenichelli, Domenichelli e Sbisà) c. EXE s.p.a. (avv. Conti) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 26 ottobre 2006, n. 697
REPUBBLICA ITALIANA
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Ric. 278/2005 R.G.R.
Sent. n. 697/06 Reg. Sent.
costiuito da:
Vincenzo Borea Presidente 
Enzo Di Sciascio - Consigliere
Oria Settesoldi - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 278/2006 di Sinergo Engineering s.r.l., Raffaello Guido Antonio 
Cossu e Davide Rossetti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio 
Domenichelli, Anna Domenichelli e Giuseppe Sbisà, con domicilio eletto presso lo 
studio del terzo in Trieste;
c o n t r o
EXE s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e 
difeso dall’avv. Maurizio Conti, con domicilio eletto presso la segreteria del 
T.A.R.;
e nei confronti di
Studio Geotecnica Italiano s.r.l., non costituita in giudizio;
Studio Aglietto s.r.l., non costituita in giudizio;
Inarco s.r.l., non costituita in giudizio;
p e r
l’annullamento dei seguenti atti:
nei limiti dell’interesse dei ricorrenti,
il bando e il capitolato della gara indetta dalla EXE spa per l’affidamento 
dell’incarico professionale per la realizzazione dello studio di fattibilità e 
della progettazione preliminare e definitiva di due discariche per rifiuti non 
pericolosi, da realizzarsi in Provincia di Udine:
l’aggiudicazione provvisoria della gara del 27.3.2006;
nonché, tramite i motivi aggiunti impugnatori,
l’aggiudicazione definitiva della gara del 29.6.2006 prot. 2073/mrz e la 
dichiarazione di nullità del disciplinare d’incarico sottoscritto il 7.7.2006;
Visti il ricorso e i motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati presso 
la Segreteria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Exe s.p.a; 
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2006 - relatore il Consigliere Oria 
Settesoldi - i difensori delle parti presenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO 
I ricorrenti hanno impugnato le risultanze della gara in oggetto, dove si sono 
classificati al secondo posto in graduatoria ( con punti 80,94 complessivi 
risultanti dai punti 24,94 dell’offerta economica e dai 56 punti dell’offerta 
tecnico organizzativa), per la mancata esclusione di altre due concorrenti 
(Inarco srl e Studio Aglietto srl) che avrebbero presentato offerte economiche 
inferiori a quella minima prevista dal capitolato riportando un punteggio 
complessivo rispettivamente di 68,218553186 punti e 73 punti.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione della l. n. 155 del 26.4.1989; violazione e 
falsa applicazione dell’art. 13 del capitolato di gara; nell’assunto che le 
ditte sopramenzionate avrebbero presentato offerte inferiori alle vigenti 
tariffe professionali ed avrebbero quindi dovuto essere escluse.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del D.lg. 157/1995; disparità di 
trattamento; violazione della lex specialis ( art. 10 e 10.3. del capitolato di 
gara) e illegittimità della medesima disposizione per illogicità e 
contraddittorietà; nell’assunto che la formula algoritmica fornita dal 
capitolato per la valutazione dell’offerta economica sarebbe stata erroneamente 
applicata dalla commissione giudicatrice e sarebbe stata comunque erronea. Essa 
sarebbe stata scorrettamente applicata in quanto il punteggio è stato calcolato 
sulle offerte ribassate e non sul ribasso percentuale. Infatti il termine 
“proposta” utilizzato nella descrizione della formula algoritmica avrebbe dovuto 
essere letto alla luce del precedente punto 2 lett. c) dell’art. 10.3. in cui si 
parla di “ribasso percentuale indicato nell’offerta economica”
In ogni caso, anche applicando correttamente l’algoritmo e considerando il 
ribasso percentuale anziché l’importo offerto, la formula risulterebbe in 
contrasto con la disposizione del capitolato di gara che prevede in 30 punti il 
massimo punteggio attribuibile per l’offerta economica.
Sono poi stati notificati i seguenti motivi aggiunti anche nei confronti della 
sopraggiunta aggiudicazione definitiva:
3) Violazione e falsa applicazione della l. 241 del 1990; eccesso di potere per 
difetto di motivazione (incongruità, incompletezza e contraddittorietà della 
motivazione); nell’assunto che l’aggiudicazione definitiva sarebbe stata 
disposta senza dar conto della valutazione effettuata sulla opportunità di 
attendere l’esito delle vertenze giudiziarie pendenti. 
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata controdeducendo per il 
rigetto del ricorso ed eccependone l’inammissibilità per difetto di 
giurisdizione in considerazione della natura soggettiva della stazione 
appaltante.
DIRITTO
Ritiene il Collegio, in via preliminare, che sussista la giurisdizione del 
giudice amministrativo. 
Sostiene al contrario la resistente EXE s.p.a. di non essere tenuta, nella 
scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica sicchè 
la controversia non rientrerebbe tra quelle devolute alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 6 della l. 205/2000, a sensi del 
quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o 
forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del 
socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei 
procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”
Secondo la resistente, infatti, la scelta di effettuare una gara pubblica per la 
progettazione delle due discariche sarebbe stata dettata da ragioni di mera 
opportunità senza che essa fosse al riguardo obbligata, perché l’ambito 
soggettivo di applicazione della legge regionale n. 14/2002 sarebbe ristretto 
alle società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni 
aggiudicatici “che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di 
beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera 
concorrenza” ( art. 3, c. 5) mentre la resistente afferma che la sua attività 
non “soffre di limitazioni di sorta, per quanto essa sia ispirata anche a 
funzioni calmieratici sul mercato e non debba necessariamente rispondere alla 
logica del massimo profitto economico”.
Ritiene invece il Collegio che la partecipazione quasi integralmente pubblica 
della società EXE s.p.a., oltre che il suo oggetto sociale e la natura delle 
prestazioni svolte, la rendano a tutti gli effetti un “organismo di diritto 
pubblico” ai sensi della direttiva Comunitaria 93/37 e della legge regionale n. 
14/2002, art. 3, comma 1, per cui essa non poteva esimersi dall’indire una gara 
ad evidenza pubblica.
Premesso infatti che lo stesso oggetto sociale della EXE spa ribadisce che 
questa è caratterizzata da “finalità di tipo pubblicistico e di perseguimento di 
criteri di economicità per i cittadini” e che in conseguenza di ciò potrà nel 
corso della propria attività di impresa “ astenersi dal ricercare il massimo 
profitto e ….. praticare prezzi, imporre tariffe e richiedere corrispettivi 
inferiori a quelli correnti di mercato…” si deve ricordare che la attualmente 
vigente direttiva Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, ricalcando quanto già previsto 
dalla precedente direttiva n. 1993/37 chiarisce che “Per «organismo di diritto 
pubblico» s'intende qualsiasi organismo: 
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, 
aventi carattere non industriale o commerciale, 
b) dotato di personalità giuridica, e 
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti 
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui 
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo 
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei 
quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o 
da altri organismi di diritto pubblico”
In sintesi, dunque, affinchè sussista un organismo di diritto pubblico è 
necessario e sufficiente che ricorrano i seguenti elementi: a) possesso di 
personalità giuridica; b) sussistenza di dominanza pubblica ; c) perseguimento 
della soddisfazione di bisogni di interesse generale di carattere non 
industriale o commerciale.
Di quest'ultimo elemento, in particolare, i sintomi sono l'assenza di criteri 
imprenditoriali nella gestione (e dunque la possibile mancanza dell'utile di 
impresa) e lo svolgimento dell'attività non in regime di concorrenza. 
Il Collegio ravvisa in capo alla EXF spa la sussistenza di tutti i citati 
elementi, dal momento che la stessa - come si è già visto - può "astenersi dal 
ricercare il massimo profitto" dall'attività, cosi come può "imporre tariffe e 
richiedere corrispettivi inferiori a quelli correnti sul mercato", cosicchè, il 
compenso alla sua attività non è necessariamente il risultato di trattative nè 
cambia a seconda delle condizioni di mercato o dell'incidenza dell'attività 
concorrenziale delle altre ditte.
Nè possono sorgere dubbi in ordine al requisito della dominanza pubblica, la cui 
sussistenza nel caso di specie è ictu oculi evidente. La presenza delle citate 
caratteristiche in capo alla EXE spa fa sì che questa debba essere qualificata 
come organismo di diritto pubblico.
Alla luce di tali considerazioni ed in ragione dell'art. 3 della L.R. FVG n, 
14/2002 ("Disciplina organica dei Lavori pubblici) rubricato "Ambito soggettivo 
di applicazione della legge", il quale afferma che "la presente legge si applica 
alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli 
organismi di diritto pubblico, di cui all 'art. 1 della direttiva 93/37 CEE", 
appare evidente che la Exe spa era soggetto sicuramente tenuto allo svolgimento 
di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell’incarico in 
questione. 
Pertanto, essendo la società appaltante tenuta alla applicazione delle norme 
comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi, la controversia de qua 
rientra sicuramente tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo ai sensi della vigente normativa.
Passando ora all’esame del merito del ricorso il Collegio, pur consapevole di 
avere a suo tempo accolto l’istanza cautelare avanzata in ordine ai motivi 
aggiunti, ritiene che, melius re perpensa, il ricorso si riveli infondato e 
debba essere respinto.
Logicamente prioritaria si presenta, ad avviso del Collegio, la disamina della 
seconda censura di ricorso che si appunta nei confronti della formula 
algoritmica di valutazione delle offerte economiche, contenuta nell’art. 10, co.3^ 
del capitolato. Si sostiene infatti in ricorso che essa sarebbe di per sé 
erronea e che sarebbe stata in ogni caso erroneamente applicata dalla 
commissione giudicatrice.
Il Collegio ritiene invece che il ragionamento dei ricorrenti sia erroneo e che 
la censura sia infondata. Si sostiene infatti che la commissione avrebbe dovuto 
utilizzare, nell’attribuire il punteggio per completare l’algoritmo di cui 
all’art. 10, co. 3^ del capitolato, l’importo del ribasso percentuale offerto e 
non quello dell’offerta ribassata. E’ peraltro indubbio che l’art. 10, co. 3^ 
prevede un algoritmo che ha al numeratore la “proposta più bassa” il che 
dimostra l’esattezza del procedimento operato dalla commissione. Tra l’altro non 
si può non considerare che se la “proposta più bassa” avesse dovuto intendersi 
come “ribasso percentuale più basso” ne sarebbe derivata l’assurda conseguenza 
che il punteggio più alto, pari a 30, sarebbe stato attribuito al concorrente 
che aveva formulato il ribasso più basso. Né si può, come vorrebbe in sostanza 
il ricorrente, stravolgere le parole usate dal capitolato - e in sostanza la 
scelta fatta dalla stazione appaltante- interpretando la locuzione “ proposta 
più bassa “ come “ribasso percentuale più alto”. Ma il ricorrente non si ferma 
qui: si vorrebbe addirittura dimostrare che l’unica valutazione corretta 
dell’importo economico sarebbe conseguita al totale stravolgimento 
dell’algoritmo fissato in capitolato, che prevedeva la seguente formula 
“punteggio dell’offerta economica considerata = (proposta più bassa/proposta 
considerata) x 30”; parte ricorrente sostiene infatti che la corretta posizione 
di numeratore e denominatore sarebbe invertita proprio perché si accorge che 
applicando l’algoritmo così come fissato in capitolato ma sostituendo 
all’importo della “proposta più bassa” quello del “ribasso percentuale maggiore” 
“ la formula porta all’attribuzione di punteggi irragionevoli e addirittura 
superiori al punteggio massimo attribuibile” ( v. ricorso pag. 10).
Ad avviso del Collegio gli irragionevoli risultati cui si giunge con 
l’applicazione all’algoritmo di capitolato dell’importo percentuale, così come 
invocato da parte ricorrente, dimostra non che l’algoritmo stesso era sbagliato 
ed insuscettibile di corretta applicazione, bensì che l’algoritmo è stato 
correttamente interpretato ed applicato dalla commissione, che ha infatti 
ottenuto risultati ragionevoli ed una ragionevole valutazione del fattore prezzo 
cui viene attribuito un peso congruo ma non tale da stravolgere l’esito della 
gara, che deve seguire il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Una volta acclarato, come appena fatto, che la commissione ha correttamente 
applicato l’algoritmo previsto in capitolato per la valutazione dell’offerta 
economica, il Collegio osserva che anche nell’ipotesi di fondatezza della prima 
censura, con conseguente esclusione delle due offerte inferiori a quella della 
ricorrente e l’attribuzione a questa del massimo punteggio previsto per 
l’offerta economica ( cioè 30 punti) i risultati della gara non cambierebbero. 
Infatti la nuova applicazione dell’algoritmo condurrebbe a dividere l’importo 
offerto dalla ricorrente (160.000) per quello offerto dalla controinteressata ( 
172.306.17) moltiplicando il risultato per 30. La controinteressata otterrebbe 
quindi un punteggio di 27,86, che, sommato ai punti dell’offerta tecnico 
organizzativa ( 59), porta ad un punteggio complessivo di 86,86 e quindi sempre 
superiore ai punti 86 complessivi dell’offerta della ricorrente ( 30 + 56).
La prova di resistenza dimostra quindi la carenza di interesse della parte 
ricorrente alla prima censura.
Il motivo aggiunto è, infine palesemente infondato; va chiarito anzitutto che la 
stazione appaltante non ha alcun obbligo di comunicare ai concorrenti non 
aggiudicatari i provvedimenti successivi alla fase procedimentale cui hanno 
partecipato e quindi relativi all’aggiudicazione dell’appalto. Per quanto 
riguarda il dedotto difetto di motivazione va poi precisato che, sotto la 
rubrica dell’incongruità, incompletezza e contraddittorietà, parte ricorrente 
mira invece a censurare una valutazione di opportunità dell’amministrazione. E’ 
infatti indubbio che appartenga al prudente apprezzamento dell’amministrazione 
che ha indetto la gara la valutazione sull’opportunità di procedere o meno 
all’aggiudicazione definitiva in pendenza di ricorsi giurisdizionali.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere 
respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta 
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in 
premessa comprensivo dei motivi aggiunti impugnatori, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente a rifondere a EXE s.p.a le spese e competenze del 
presente giudizio liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre al contributo 
unificato che resta a carico dei ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, l’11 ottobre 2006.
f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Oria Settesoldi - Estensore
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 26 ottobre 2006 
f.to Antonino Maria Fortuna.
 
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