Tutti i diritti 
sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Caccia - Anticipazione dell’attività venatoria sulla fauna selvatica - 
Cognizione dei ricorsi - Competenza - Art. 2, lett. b), n. 3, L. n. 1034/1971 - 
Giurisprudenza. In materia di competenza, quando si tratta di provvedimento 
emesso da ente pubblico territoriale (nella specie, Regione Calabria) trova 
applicazione la regola di cui all’art. 2, lett. b), n. 3, della legge n. 
1034/1971, che assegna al Tribunale regionale la cognizione dei ricorsi proposti 
avverso atti e provvedimenti emessi “dagli enti pubblici territoriali compresi 
nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale”, indipendentemente 
da ogni questione sull’efficacia infraregionale o ultraregionale degli atti e 
provvedimenti gravati (cfr. “ex multis” Cons. St., Sez. IV^, n. 4423 del 
22.06.2004; Sez. VI^, n. 2542 del 13.05.2003). Detta regola sulla determinazione 
della competenza territoriale, fondata sulla sede dell’ente pubblico 
territoriale, non riceve deroga nei casi di efficacia ultraregionale dell’atto 
oggetto di contestazione (che nella sentenza che si appella è ricondotta 
all’incidenza del provvedimento di determinazione della data di inizio 
dell’attività venatoria sulla fauna selvatica, qualificata come bene 
indisponibile dello Stato e non delle sole regioni), poiché l’art. 3 della legge 
n. 1034/1971 prende in considerazione agli effetti predetti i soli atti degli 
organi dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale. Pres. 
Varrone - Est. Polito - Regione Calabria (Avv. Naimo) c. LAV - Lega Anti 
Vivisezione - Onlus (riforma TAR Lazio sede di Roma Sez. I n. 8974/2006). 
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 14/11/2006), Sentenza n. 7993
		
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA 
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7993/06
Reg.Dec.
N. 8680 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la 
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8680/2006, proposto dalla REGIONE CALABRIA, 
rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Naimo con domicilio eletto in Roma via 
Bruno Buozzi, 99, presso l’Avv. Fabrizio Criscuolo; 
contro
LAV - LEGA ANTI VIVISEZIONE - ONLUS, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessio 
Petretti con domicilio eletto in Roma via degli Scipioni, 268/A;
e nei confronti di
ITALCACCIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, rappresentata e difesa dagli 
Avv.ti Claudio Chiola e Innocenzo Gorlani con domicilio eletto in Roma via della 
Camilluccia, 785, presso lo studio del primo; 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, REGIONE MOLISE, 
REGIONE CAMPANIA, REGIONE BASILICATA, REGIONE PUGLIA, tutti non costituiti;
REGIONE EMILIA ROMAGNA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriano Giuffre, 
Franco Mastragostino e M.C. Lista con domicilio eletto in Roma Via Collina, 36, 
presso lo studio del primo; 
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma 
Sez. I n. 8974/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2006 relatore il Consigliere Bruno Rosario 
Polito. Uditi gli avv.ti Criscuolo per delega dell’avv. Naimo, Chiola, Giuffrè e 
Petretti;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti di cui all’art. 21 della legge n. 
1034/1971, come integrato dall’art. 3 della legge n. 205/2000, per decidere in 
forma semplificata il ricorso nel merito e sentite sul punto le parti costituite 
in giudizio;
RITENUTO:
- che la notifica da parte dell’appellata Associazione L.A.V., Lega Anti 
Vivisezione, di atto di rinunzia al ricorso proposto avanti al T.A.R., non fa 
venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 31 
della legge n. 1034/1971, rilevando la competenza territoriale anche agli 
effetti di ogni pronunzia in rito del T.A.R.;
- che la sentenza del T.A.R. che statuisce in ordine alla manifesta infondatezza 
dell’istanza di regolamento della competenza territoriale in relazione al suo 
contenuto decisorio, rilevante ai fini del prosieguo del processo, costituisce 
decisione suscettibile di ricorso in grado di appello (cfr. Cons. St., Sez. IV^, 
n. 6940 del 05.12.2005);
- che, quanto la merito dell’appello, si configurano fondate le censure che 
investono la decisione del giudice di primo grado che ha dichiarato la 
competenza del T.A.R. per il Lazio a conoscere del ricorso proposto dalla L.A.V. 
Onlus avverso la delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 533 del 
31.07.2006, di autorizzazione alla caccia a partire dal 02.09.2006, con 
anticipazione rispetto alla data stabilita in ambito nazionale (16.09.2006):
- che, invero, trattandosi di provvedimento emesso da ente pubblico territoriale 
(Regione Calabria) trova applicazione la regola di cui all’art. 2, lett. b), n. 
3, della legge n. 1034/1971, che assegna al Tribunale regionale la cognizione 
dei ricorsi proposti avverso atti e provvedimenti emessi “dagli enti pubblici 
territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo 
regionale”, indipendentemente da ogni questione sull’efficacia infraregionale o 
ultraregionale degli atti e provvedimenti gravati (cfr. “ex multis” Cons. St., 
Sez. IV^, n. 4423 del 22.06.2004; Sez. VI^, n. 2542 del 13.05.2003);
- che detta regola sulla determinazione della competenza territoriale, fondata 
sulla sede dell’ente pubblico territoriale, non riceve deroga nei casi di 
efficacia ultraregionale dell’atto oggetto di contestazione (che nella sentenza 
che si appella è ricondotta all’incidenza del provvedimento di determinazione 
della data di inizio dell’attività venatoria sulla fauna selvatica, qualificata 
come bene indisponibile dello Stato e non delle sole regioni), poiché l’art. 3 
della legge n. 1034/1971 prende in considerazione agli effetti predetti i soli 
atti degli organi dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale;
- che le spese della presente fase di giudizio vanno poste a carico dell’ 
Associazione L.A.V. e liquidate in solido in complessivi euro 3000,00 in favore 
della Regione Calabria, della Regione Emilia Romagna e dell’Associazione 
ITALCACCIA:
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il 
ricorso in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, 
dichiara la competenza del TAR per la Calabria, sede di Catanzaro, a decidere il 
ricorso n. 8198/2006 proposto dalla L.A.V.
Condanna l’Associazione L.A.V. al pagamento delle spese del giudizio liquidate 
come in motivazione in complessivi euro 3000,00 (tremila/00).
Dà mandato alla Segreteria della Sezione per ogni successivo adempimento 
relativo alla trasmissione del ricorso introduttivo del giudizio di merito al 
T.A.R. per Calabria, sede di Catanzaro.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI^ - 
nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2006 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore
Presidente                               
Consigliere                                               
per il Segretario
f.to Claudio Varrone                  
f.to Bruno Rosario Polito                            
f.to Maria Rita Oliva
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 27/12/2006.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
AmbienteDiritto.it - Rivista 
giuridica - Electronic Law Review - 
Tutti i 
diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
 Vedi 
altre: 
SENTENZE PER ESTESO  
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it