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CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 ottobre 2006 (C.C. 4/7/2006), Sentenza n. 6456
REPUBBLICA 
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6456/2006
Reg. Dec.
N. 2535 Reg. Ric.
Anno 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la 
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG. 2535 dell’anno 2004 proposto da 
LA GIARDINA s.a.s., in persona del legale rappresentante in carica, 
rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario Patané, con il quale è 
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana, n. 15 presso Nicola Romano;
contro
SIMA IMPIANTI s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, 
rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Pettinelli e Andrea Manzi, con i 
quali è elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;
e nei confronti di
MINISTERO DELLA DIFESA, 12° REPARTO INFRASTRUTTURE UDINE, INFRASTRUTTURE NORD, 
in persona del ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia 
Giulia, n. 13 del 26 gennaio 2004;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Sima Impianti s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi 
difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo di sentenza n. 430 del 6 luglio 2006;
Relatore alla pubblica udienza del 4 luglio 2006 il Consigliere Carlo Saltelli;
Udito l’avvocato Perrone, su delega dell’avvocato Patané, e l’avvocato Manzi;
Ritenuto in fatto e considerato quanto segue.
FATTO
Con bando in data 25 giugno 2003, pubblicato per estratto all’Albo del 12° 
Reparto Infrastrutture di Udine - Comando Infrastrutture Nord e all’Albo 
Pretorio del Comune di Casarsa della Delizia (PN), il Ministero della Difesa - 
12° Reparto Infrastrutture di Udine - indiceva una pubblica gara per 
l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori di revisione e messa a norma dell’impianto elettrico generale della 
Caserma “Trieste” nel comune di Casarsa della Delizia (PN).
Ai sensi del punto 10 del predetto bando l’aggiudicazione sarebbe avvenuta ai 
sensi dell’articolo 21, co. 1, lett. c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, con applicazione dell’esclusione 
automatica delle offerte prevista dallo stesso articolo; il punto 26 del 
predetto bando stabiliva anche che il plico, contenente la busta dell’offerta e 
i relativi documentai, sarebbe dovuto pervenire entro le ore 14.00 del 28 luglio 
2003 solo per posta, a mezzo raccomandata, ovvero a mezzo servizio di agenzia, 
con affrancatura raccomandata, mentre, giusta quanto previsto dal punto 9, le 
operazioni di gara sarebbero iniziate alle ore 10.00 del giorno 29 luglio 2003, 
con l’apertura dei plichi e con l’esame della documentazione allegata, con la 
precisazione che la gara avrebbe potuto essere sospesa esclusivamente per 
procedere alla verifica a campione dei requisiti di carattere generale 
dichiarati in forma autocertificativa.
Alla predetta procedura concorsuale partecipavano ventinove imprese, a seguito 
della verifica dei documenti ne rimanevano in gara ventisei e all’esito 
dell’esame della regolarità delle offerte presentate ne restavano in gara 
ventiquattro: la migliore offerta risultava essere quella della Sima Impianti 
s.r.l., con un ribasso pari al 19,69%, che veniva dichiarata aggiudicataria 
definitiva della gara, giusta verbale in data 4 agosto 2003 e successivo verbale 
di deliberamento n. 25796 di repertorio del 5 agosto 2003.
A seguito di richiesta di notizie sull’esito della ricordata procedura 
concorsuale da parte della società Giardina s.a.s. di Giardina & C., che 
asseriva di aver tempestivamente inoltrato la relativa offerta e che non 
risultava neppure menzionata negli atti di gara, l’amministrazione appurava che 
detta offerta era effettivamente pervenuta, ma che per un mero disguido era 
stata acclusa ai plichi di un altro esperimento di gara: di tanto veniva dato 
atto con apposito verbale di rinvenimento.
Con provvedimento n. 4 del 26 agosto 2003 del Comandante del 12° Reparto 
Infrastrutture, responsabile del procedimento, veniva disposto l’annullamento 
dell’aggiudicazione e la riapertura dei termini di gara per la verifica dei 
documenti presentati proprio dalla società Giardina s.a.s., con successiva 
eventuale apertura del plico contenente l’offerta e rimodulazione della 
classifica delle gara.
A seguito di tale attività l’amministrazione, giusta verbale in data 28 agosto 
2003, constatata la regolarità della documentazione prodotta e verificato il 
ribasso offerto (pari al 19,612%, il più alto in assoluto), dichiarava miglior 
offerente e aggiudicataria dell’appalto proprio la società Giardina s.a.s., 
perfezionando poi l’aggiudicazione definitiva con il verbale di deliberamento n. 
25497 del 17 settembre 2003 e stipulando in data 28 ottobre 2003 anche il 
relativo contratto.
La Sima Impianti s.r.l. con ricorso giurisdizionale notificato il 4 febbraio 
2003 chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia 
l’annullamento: a) del verbale del 26 agosto 2003, di rinvenimento della offerta 
della società Giardina s.as., b) della nota del 26 agosto 2003 di riapertura dei 
termini di gara; c) del decreto, pure in data 26 agosto 2003, di annullamento 
della precedente aggiudicazione definitiva dell’appalto in suo favore; d) del 
verbale del 28 agosto 2003 di aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla 
Giardina s.a.s., nonché e) di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi.
A sostegno dell’impugnativa venivano formulati cinque ordini di motivi, 
incentrati sulla violazione dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 10, 
dei principi di pubblicità ed evidenza pubblica degli atti di gara, 
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del principio di trasparenza 
degli atti di gara, della par condicio dei concorrenti, dei principi di 
segretezza delle offerte, oltre che di abuso di potere ed illogicità della 
motivazione.
In sintesi, secondo la ricorrente, l’annullamento della originaria 
aggiudicazione e la determinazione di riaprire il procedimento di gara erano 
irrimediabilmente viziati per non essere state precedute da apposita 
comunicazione a tutti i partecipanti alla gara e per non aver consentito, 
quindi, la loro partecipazione alla nuova fase procedimentale; ciò soprattutto 
in considerazione delle assai singolari modalità di rinvenimento del plico di 
gara della società Giardina s.a.s.; d’altra parte, le concrete modalità di 
svolgimento di tale nuova fase procedimentale avevano poi alterato evidentemente 
sia il principio della par condicio, sia quello della segretezza delle offerte, 
mentre le motivazioni addotte dall’amministrazione a sostegno degli atti 
impugnati erano finalizzate esclusivamente ad eliminare eventuali profili di 
responsabilità degli uffici e non già a perseguire l’interesse pubblico alla 
parità di trattamento dei concorrenti o al rispetto dei principi costituzionali 
in materia di azione amministrativa.
L’adito Tribunale, nella resistenza dell’intimata amministrazione statale e 
della società Giardina s.a.s., con la sentenza segnata in epigrafe, accoglieva 
il ricorso e annullava i provvedimenti impugnati, ritenendo fondata la censura 
relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento 
della originaria aggiudicazione, non essendo sufficiente a tal fine la 
comunicazione in data 26 agosto 2003 che non solo riguardava la sola riapertura 
della gara, per quanto risultava pervenuta alla società ricorrente (e originaria 
aggiudicataria) il 29 agosto 203, cioè dopo che in data 28 agosto 2003 la gara 
era già stata effettivamente riaperta con aggiudicazione dell’appalto alla 
società Giardina s.a.s., d’altra parte, sempre secondo il tribunale, 
l’amministrazione non aveva in alcun modo rappresentato le eventuali ragioni di 
urgenza che avrebbero potuto giustificare l’omissione della comunicazione di 
avvio del procedimento e, per di più, in violazione delle stesse prescrizioni 
del bando di gara non aveva comunicato, né indicato la data in cui le operazioni 
di gara sarebbero state rinnovate.
Veniva, altresì, respinto il ricorso incidentale proposto dalla società Giardina 
s.a.s. avverso gli originari atti di gara, rilevandosi che la mancata 
valutazione della sua offerta era dipesa da mero caso fortuito, cui peraltro la 
stessa amministrazione aveva posto riparo proprio con la (sia pur contestata) 
rinnovazione della gara.
Avverso tale statuizione, ritenuta ingiusta ed illegittima, ha interposto 
appello la Giardina s.a.s., sostenendo innanzitutto che il procedimento volto 
alla riapertura della gara disposto dall’amministrazione per valutare il suo 
plico contenente l’offerta e i documenti per partecipare alla gara, non 
costituiva un nuovo procedimento di gara, ma la semplice prosecuzione di quello 
precedente (evidentemente illegittimo proprio per la omessa valutazione della 
sua offerta ritualmente e tempestivamente pervenuta all’amministrazione), così 
che non sussisteva alcun obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, anche 
perché il relativo contratto non era stato ancora stipulato; peraltro, sempre 
secondo la tesi dell’appellante, non solo un tale obbligo era previsto dalla 
normativa generale sul procedimento amministrativo, non automaticamente 
applicabile a quello concorsuale della scelta del contraente nei contratti ad 
evidenza pubblica, per quanto esso costituiva un mero adempimento formale, non 
potendo apportare alcuna utilità stante l’esito vincolato della nuova procedura, 
priva di qualsiasi margine di discrezionalità, tanto più che nessuna 
contestazione era stata fatta sulla veridicità di quanto riportato nel verbale 
di rinvenimento del plico della offerta di essa appellante e ciò senza contare 
ancora che, essendo nelle more del giudizio di primo grado intervenuta anche la 
stipula del contratto di appalto, alla Sima Impianti poteva residuare solo un 
interesse risarcitoria.
L’appellante, che ha anche evidenziato come la comunicazione del 26 agosto 2003 
(con cui l’amministrazione aveva informato della riapertura della gara) era 
stata portata a conoscenza della originaria aggiudicataria nello stesso giorno a 
mezzo fax, ha altresì riproposto le censure svolte a confutazione dei motivi di 
ricorso e ritenuti assorbiti ed ha altresì impugnato il capo della sentenza 
recante il rigetto del suo ricorso incidentale, sostenendone l’erroneità in 
quanto la mera constatazione che l’omessa valutazione della sua offerta non 
fosse ascrivibile a dolo, ma solo a caso fortuito, non escludeva l’illegittimità 
del procedimento (che si era concluso con l’originaria aggiudicazione) per colpa 
dell’amministrazione, a nulla rilevando la successiva attività riparatoria 
(peraltro oggetto del ricorso di primo grado e annullata dalla sentenza 
impugnata); è stata quindi riproposta, condizionatamente all’eventuale conferma 
della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria già spiegata in primo grado.
La Sima Impianti s.r.l. si è costituita in giudizio, deducendo l’inammissibilità 
e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
DIRITTO
I. E’ controversa la legittimità della riapertura della gara bandita 
dall’Amministrazione della difesa (12° Reparto Infrastrutture Nord - Udine), 
disposta a seguito del rinvenimento del plico recante la istanza di 
partecipazione alla gara della Giardini s.a.s., con conseguente annullamento 
della precedente aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato per la 
progettazione e la esecuzione dei lavori di revisione e messa a norma 
dell’impianto elettrico generale della Caserma “Trieste” nel Comune di Casarsa 
della Delizia (PN) alla Sima Impianti s.r.l., valutazione della offerta della 
Giardini s.as. e successiva aggiudicazione definitiva del predetto appalto a 
quest’ultima impresa, in virtù della migliore offerta economica formulata (in 
particolare: a) del verbale del 26 agosto 2003, di rinvenimento della offerta 
della società Giardina s.a.s., b) della nota del 26 agosto 2003 di riapertura 
dei termini di gara; c) del decreto, pure in data 26 agosto 2003, di 
annullamento della precedente aggiudicazione definitiva dell’appalto in suo 
favore; d) del verbale del 28 agosto 2003 di aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto alla Giardina s.a.s.).
Quest’ultima ha chiesto l’annullamento della sentenza del tribunale 
amministrativo regionale per il Friuli - Venezia n. 13 del 26 giugno 2004 che, 
accogliendo il ricorso della Sima Impianti s.r.l., ha ritenuto illegittimo gli 
atti annullati per la omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato 
all’annullamento della originaria aggiudicazione definitiva: il gravame contesta 
innanzitutto la fondatezza della tesi posta dai primi giudici a fondamento del 
loro convincimento, sia con riferimento alla ritenuta illegittimità della 
delineata nuova fase procedimentale, sia con riferimento al rigetto del ricorso 
incidentale con cui era stata dedotta l’illegittimità dell’originaria procedura 
di gara culminata nell’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Sima Impianti 
S.r.l. per la omessa valutazione della propria offerta di gara.
L’appellante ha altresì riproposto l’istanza risarcitoria.
La impresa controinteressata si è difesa, deducendo la inammissibilità ed 
infondatezza delle avverse richieste.
II. Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.
II.1. Non può non rilevarsi che, secondo un indirizzo giurisprudenziale 
consolidato, benché nei contratti della Pubblica Amministrazione 
l'aggiudicazione, in quanto atto conclusivo del procedimento di scelta del 
contraente, segna di norma il momento dell'incontro della volontà della pubblica 
amministrazione di concludere il contratto e della volontà del provato 
manifestata con l'offerta ritenuta migliore (con la conseguenza che da tale 
momento sorge il diritto soggettivo dell'aggiudicatario nei confronti della 
stessa pubblica amministrazione), non è precluso all'amministrazione stessa di 
procedere, con atto successivo, purché adeguatamente motivato con richiamo ad un 
preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d'ufficio ovvero 
all'annullamento dell'aggiudicazione (ex multis, C.d.S., sez. IV, 12 settembre 
2000, n. 4822; sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 
244).
Detta potestà di annullamento in autotutela si fonda sul principio 
costituzionale di buon andamento che, com'è noto, impegna la pubblica 
amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da 
conseguire (C.d.S., sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; C.d.S., sez. IV, 22 
ottobre 2004, n. 6931).
E’ stato altresì precisato che l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto 
endprocedimentale, inserendosi nell’ambito della procedura di scelta del 
contraente come momento necessario, ma non decisivo, atteso che la definitiva 
individuazione del contraente risulta consacrata soltanto con la aggiudicazione 
definitiva, con la conseguenza che, allorquando l’amministrazione intende 
esercitare il proprio potere di autotutela rispetto all’aggiudicazione 
provvisoria non è tenuta a dare comunicazione dell’avvio del relativo 
procedimento, versandosi ancora nell’unico procedimento iniziato con l’istanza 
di partecipazione alla gara (C.d.S., sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4065, 29 
ottobre 2002, n. 5903), vantando l’aggiudicatario provvisorio una mera 
aspettativa alla conclusione del procedimento; per contro, in presenza di un 
provvedimento di aggiudicazione definitivo l’esercizio del potere di autotutela 
deve essere necessariamente preceduto, a pena di illegittimità, dalla 
comunicazione di avvio del procedimento, dovendo darsi modo all’aggiudicatario 
definitivo, titolare di una posizione giuridica evidentemente qualificata, di 
poter interloquire con l’amministrazione, rappresentando fatti e prospettando 
osservazioni e valutazioni finalizzate alla migliore individuazione 
dell’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla cui unica cura deve 
indirizzata la potestà pubblica.
II.2. Alla stregua del delineato indirizzo giurisprudenziale, la Sezione è 
dell’avviso che il primo motivo di gravame non sia meritevole di accoglimento, 
avendo i primi giudici correttamente annullato i provvedimenti di originaria 
aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Sima Impianti s.r.l. e 
riapertura della gara, oltre che di successiva definitiva aggiudicazione 
dell’appalto stesso alla Giardina s.a.s., in quanto gli stessi non erano stati 
preceduti dalla rituale comunicazione di avvio del procedimento di autotutela 
proprio alla originaria aggiudicataria definitiva dell’appalto, Sima Impianti 
s.r.l.
Questa, invero, proprio quale aggiudicataria definitiva, aveva una posizione 
qualificata di cui l’Amministrazione non poteva non tener conto, neppure in 
presenza della pure evidente situazione di illegittimità (omessa valutazione 
della offerta ritualmente inviata e tempestivamente pervenuta della Giardina 
s.a.s.) in costanza della quale si era giunti alla aggiudicazione definitiva.
Infatti, tale situazione di illegittimità non era stata né creata, né in qualche 
modo conosciuta (né poteva essere altrimenti conoscibile) dalla ricordata Sima 
Impianti s.r.l., la quale aveva quindi fatto legittimamente affidamento sul 
provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto in suo favore ed aveva 
diritto a poter rappresentare fatti ovvero a proporre osservazioni e 
controdeduzioni utili ad indirizzare correttamente la pubblica amministrazione 
nell’esercizio del potere di autotutela, per giungere ad un provvedimento 
amministrativo “giusto”, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, cioè che 
rappresentasse il giusto contemperamento degli interessi, pubblici e privati, in 
gioco.
Nel caso di specie, come risulta in modo inconfutabile dall’esame della 
documentazione in atti, l’Amministrazione appaltante non ha invece dato 
comunicazione dell’avvio del procedimento alla predetta originaria assegnataria, 
limitandosi a darle notizia della riapertura del procedimento di gara, quasi che 
si fosse in presenza di una continuazione (laddove, evidentemente, essa con il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva si era irrimediabilmente conclusa).
Pur non indulgendo in una visione formalistica e anche a voler ammettere 
effettivamente che la ricordata mera comunicazione (in data 26 agosto 2003) di 
pretesa riapertura del procedimento di gara sia effettivamente stata trasmessa 
via fax alla società Sima Impianti s.r.l., così che quest’ultima ne ha avuto 
piena conoscenza immediatamente, la Sezione non può non rilevare che detta 
comunicazione non può in nessun modo essere equiparata alla comunicazione di 
avvio del procedimento, di cui all’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
non solo perché essa non contiene alcuna informazione o notizia espressa circa 
la effettiva determinazione dell’amministrazione di esercitare il potere di 
autotutela rispetto al precedente provvedimento di aggiudicazione definitiva, né 
invita la Sima Impianti s.r.l. a formulare osservazioni e controdeduzioni, ma 
anche perché tra la data della predetta comunicazione (26 agosto 2003) ed il 
giorno stabilito per la pretesa riapertura della gara (28 agosto 2003) non 
intercorre neppure un lasso di tempo adeguato e sufficiente a consentire alla 
più volte ricordata Sima Impianti di svolgere effettivamente ed in modo idoneo 
le opportune osservazioni e controdeduzioni (ovvero addirittura di sollecitare 
l’esercizio di un adeguato comportamento di buona fede per rendersi conto ed 
apprezzare l’effettiva volontà dell’amministrazione).
Né sussistevano, o quanto meno non sono stati in alcun modo evidenziati, ragioni 
giustificatrici dell’urgenza di provvedere, tali da rendere impossibile o non 
utile o opportuna la comunicazione di avvio del procedimento.
D’altra parte, la Sezione ritiene che non sia condivisibile la tesi della parte 
della parte appellante secondo cui nel caso di specie non sussisteva in capo 
all’Amministrazione l’obbligo di inviare la comunicazione di avvio del 
procedimento di autotutela, stante che l’annullamento della aggiudicazione 
definitiva in favore della Sima Impianti s.r.l. doveva considerarsi un atto 
vincolato, privo di discrezionalità proprio in conseguenza della evidente e 
patente illegittimità a causa della omessa considerazione della propria offerta 
ritualmente spedita e tempestivamente ricevuta dagli uffici 
dell’amministrazione: è sufficiente ricordare, a tal riguardo, che proprio la 
circostanza che la Sima Impianti s.r.l. vantava una posizione qualificata, 
ricollegabile alla aggiudicazione definitiva dell’appalto pronunciata in sua 
favore, esclude in radice qualsiasi automatismo tra rinvenimento della offerta 
della Giardini s.a.s. e annullamento dell’aggiudicazione definitiva in favore 
della Sima Impianti s.r.l.
Per il capo in esame, la sentenza impugnata non merita censure.
II.3. E’ invece fondato il secondo motivo di gravame, con il quale la Giardina 
s.a.s. ha lamentato che erroneamente i primi giudici avrebbero respinto il suo 
ricorso incidentale avverso gli atti della procedura di gara, con cui l’appalto 
in questione era stato definitivamente aggiudicato, originariamente, proprio 
alla Sima Impianti, benché fosse evidente l’illegittimità della procedura stessa 
per la omessa valutazione della propria offerta.
II.3.1. Non è revocabile in dubbio che la società La Giardina s.a.s. aveva 
inviato ritualmente e tempestivamente la domanda per partecipare alla gara 
bandita dall’amministrazione della difesa e che quest’ultima l’aveva anche 
ricevuta, confondendola ed inserendola peraltro con altre domande di 
partecipazione, così che la predetta domanda non era stata ricompressa fra 
quelle prodotte per la gara di appalto integrato per la progettazione e la 
esecuzione dei lavori di revisione e messa a norma dell’impianto elettrico 
generale della Caserma “Trieste” nel Comune di Casarsa della Delizia (PN): di 
qui l’aggiudicazione dell’appalto stesso alla Sima Impianti s.r.l.
E’ appena il caso di ricordare che la veridicità di tali circostanze di fatto 
risulta dal verbale di rinvenimento della predetta offerta della società La 
Giardina s.a.s., verbale le cui risultanze non sono state giammai ritualmente ed 
adeguatamente contestate.
Non può negarsi, dunque, che il procedimento concorsuale conclusosi con 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla predetta Sima Impianti s.r.l. è 
viziato sotto il dedotti profili di violazione dei principi in materia di 
appalti (par condicio, trasparenza, concorrenza) e per violazione del bando di 
gara che imponeva necessariamente l’esame di tutte le offerte, oltre che 
evidentemente per violazione del giusto procedimento e per eccesso di potere per 
difetto di istruttoria e travisamento di fatto, essendo rilevante e decisivo che 
non era stata esaminata la offerta della società La Giardina s.a.s. ed essendo, 
per contro, del tutto irrilevanti a tal fine le ragioni di tale omissione.
All’accertata illegittimità del procedimento non può che conseguire 
l’annullamento (anche) dell’originaria aggiudicazione definitiva dell’appalto 
alla Sima Impianti s.r.l.
II.3.2. Ciò impone alla Sezione di delibare la domanda risarcitoria avanzata, 
invero sin dal primo grado, dalla società La Giardina s.a.s., atteso che, come 
risulta dagli atti di causa, è pacifico che l’appalto di cui si discute è stato 
ormai interamente eseguito dalla Sima appalti s.r.l..
Al riguardo la Sezione ricorda che una volta intervenuto l’annullamento del 
provvedimento di aggiudicazione ai fini dell’ammissibilità dell’azione di 
risarcimento del danno deve valutarsi la sussistenza dell’elemento psicologico 
quanto meno della colpa, in quanto la responsabilità patrimoniale della pubblica 
amministrazione conseguente all’annullamento di provvedimenti illegittimi deve 
essere inserita nel sistema delineato dall’articolo 2043 C.C. (C.d.S., sez. IV, 
29 settembre 2005, n. 5204): tuttavia, deve anche precisarsi, che al fine 
dell’accertamento dell’elemento soggettivo non deve farsi riferimento 
all’atteggiamento dell’agente, dovendo piuttosto farsi riferimento al 
funzionamento complessivo dell’apparato pubblico, al fine da verificare se, in 
concreto, tale funzionamento sia stato tale coerente con le regole di legalità, 
imparzialità e buon andamento che devono presiedere, ai sensi dell’articolo 97 
della Costituzione, all’esercizio della funzione amministrativa.
Orbene, nel caso di specie, indipendentemente da eventuali specifiche 
responsabilità personali di determinati funzionari o agenti, non è revocabile in 
dubbio che la confusione che ha determinato la omesso valutazione della offerta 
della società La Giardini s.a.s. è stato senza dubbio causato da un 
comportamento ascrivibile alle violazioni elementari dell’obbligo di minima 
diligenza (e dunque della imparzialità e del buon andamento), così che sussiste 
l’elemento psicologico della colpa (c.d. di apparato).
L’azione risarcitoria, quindi, è sicuramente ammissibile ed anche fondata, 
atteso che, come è poi emerso dall’effetto esame della offerta della società 
Giardina s.a.s., essa era anche quella economicamente più vantaggiosa (avendo 
offerto il massimo ribasso).
Quanto alla concreta determinazione del danno risarcibile, la Sezione osserva 
che deve essere accolta la richiesta di pagamento a tale titolo delle spese vive 
sostenute e provate per £. 210,27 (per biglietti aereo), non essendovi stata al 
riguardo alcuna contestazione da parte dell’amministrazione appellata.
La società appellante ha poi chiesto a titolo di risarcimento la somma di €. 
80.000,00 per mancato utile dell’appalto (13% della base d’asta) e di €. 
100.000,00 (per non aver potuto aumentare o mantenere i propri requisiti di 
qualificazione SOA ovvero per lo stress determinato dalla necessità di aver 
dovuto partecipare ad altre gare da appalti).
La Sezione ritiene di dover condividere quell’indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., 
sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8244; sez. V, 27 settembre 2004, n. 6302; 24 
ottobre 2002, n. 5860) secondo cui in caso di annullamento dell’aggiudicazione 
di un appalto già esaurito, il lucro cessante, ovverosia l’utile economico che 
sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione non 
avvenuta per illegittimità dell’azione amministrativa, deve essere risarcito 
riconoscendo la spettanza nella sua interessa dell’utile di impresa nella misura 
del 10% qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le 
maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi, 
mentre nel caso in cui tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere 
che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo 
svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, così vedendo 
in parte ridotta la propria perdita di utilità, con la conseguenza che il 
risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% 
dell’offerta dell’impresa.
Sulla somma spettano gli interessi legali decorrenti dal momento della 
presentazione della domanda giudiziale e cioè dalla notifica del ricorso 
incidentale.
III. In conclusione, alla stregua delle osservazioni fin qui svolte, deve essere 
accolto il primo motivo di gravame e pertanto deve essere confermata, per questa 
parte, la sentenza impugnata; deve essere, poi accolto il secondo motivo di 
gravame e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve 
essere accolto il ricorso incidentale proposto in primo grado dalla Giardini 
s.a.s. con conseguente annullata del provvedimento impugnato, con condanna 
dell’amministrazione al risarcimento in favore della società La Giardina s.a.s. 
dei danni subiti, nei limiti segnati in motivazione. 
L’esito complessivo del giudizio giustifica la integrale compensazione tra le 
parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente 
pronunciando sull’appello proposto dalla società La Giardina s.a.s. avverso la 
sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia n. 
13 del 26 gennaio 2004, così provvede:
- respinge il primo motivo di appello e conferma, per questa parte, la sentenza 
impugnata;
- accoglie il secondo motivo di appello e, per l’effetto, in parziale riforma 
della sentenza impugnata, accoglie il ricorso incidentale proposto in primo 
grado dalla società La Giardina s.a.s., annulla il provvedimento impugnato;
- condanna il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore della 
società La Giardina s.a.s., nei limiti di cui in motivazione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunito nella 
Camera di Consiglio del 4 Luglio 2006 con l’intervento dei signori:
COSTANTINO SALVATORE - Presidente f.f.
ANNA LEONI - Consigliere
BRUNO MOLLICA - Consigliere 
CARLO SALTELLI - Consigliere, est.
EUGENIO MELE - Consigliere
L’ESTENSORE                 
IL PRESIDENTE F.F.                      
IL SEGRETARIO
Carlo Saltelli                     
Costantino Salvatore                        
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
31 ottobre 2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao
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