Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 439/06 REG.DEC.
N. 1412 REG.RIC..
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 1412/2005 proposto dal Comune di Ronco 
all’Adige, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti 
Nicolò Paoletti, Mario Bassani ed Enzo Robaldo con i quali è elettivamente 
domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini, n. 34, presso lo studio del primo,
CONTRO
la Soc. Scaligera Guarnizioni, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., 
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Sala e Luigi Manzi ed elettivamente 
domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via F. Gonfalonieri, n. 5,
per la riforma della sentenza del T.A.R. del Veneto,III Sezione, del 24.11.2004, 
n. 4326;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18.10.2005, il Consigliere Claudio 
Marchitiello;
Uditi gli avvocati M. Paoletti e L. Manzi, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO 
La Scaligera Guarnizioni, s.r.l., con atto notificato in data 29.6.2004, 
diffidava il Comune di Ronco all’Adige a provvedere alla rimozione dei rifiuti, 
consistenti in carta da macero (per mc. 7416), rinvenuti in un capannone di sua 
proprietà, sito in via Fontanelle, che la ditta “Decreto 22”, s.r.l., società 
conduttrice dell’immobile, non aveva provveduto ad eliminare dopo la risoluzione 
del contratto di locazione.
Il Comune di Ronco all’Adige, aderendo alla richiesta, intimava con ordinanza 
del 9.8.2004, n. 764, alla Ditta “Decreto 22” di provvedere alla rimozione e 
allo smaltimento dei rifiuti.
La Scaligera Guarnizioni, ritenendo inevasa la diffida, adiva il T.A.R. del 
Veneto per far dichiarare l’obbligo del Comune di eseguire la rimozione 
rivalendosi per le spese nei confronti della società obbligata.
Il Comune di Ronco all’Adige si costituiva in giudizio opponendosi 
all’accoglimento del ricorso con eccezioni in rito e nel merito.
Il T.A.R. del Veneto, III Sezione, con la sentenza del 24.11.2004, n. 4326, 
accoglieva il ricorso.
Il Comune di Ronco all’Adige appella la sentenza deducendone la erroneità e 
domandandone la riforma.
Resiste all’appello la società Scaligera Guarnizioni chiedendo la conferma della 
sentenza appellata.
Alla pubblica udienza del 18.10.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per 
la decisione.
DIRITTO
Il Comune di Ronco all’Adige appella la sentenza della III Sezione del T.A.R. 
del Veneto del 24.11.2004, n. 4326, di accoglimento del ricorso della Scaligera 
Guarnizioni, s.r.l., proposto avverso la inerzia mantenuta dall’ente appellante 
sulla diffida a provvedere alla rimozione dei rifiuti giacenti nel capannone di 
proprietà della predetta società sito in via Fontanelle, ai sensi dell’art. 14 
del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.
Come esposto nella narrativa che precede, i predetti rifiuti, consistenti in 
carta da macero (per mc. 7416), erano stati abbandonati nel predetto fabbricato 
dalla ditta “Decreto 22”, s.r.l., società conduttrice dell’immobile, dopo la 
risoluzione del contratto di locazione.
La Scaligera Guarnizioni, ritenendo che la sua richiesta non fossa stata 
soddisfatta dalla ordinanza del 9.8.2004, n. 764, con la quale il Comune aveva 
intimato alla ditta “Decreto 22” di procedere allo sgombero del locale 
(intimazione che reiterava altro ordine del Comune rimasto senza esito), aveva 
adito il T.A.R. ai sensi dell’art. 21, bis della legge 6.12.1971, n. 1034.
Secondo la società ricorrente, il Comune di Ronco all’Adige, in applicazione del 
citato art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, avrebbe dovuto provvedere direttamente 
alla rimozione dei rifiuti, salvo rivalersi per le spese nei confronti della 
ditta inadempiente, e non limitarsi semplicemente ad ordinare nuovamente lo 
sgombero del capannone.
Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha aderito alla tesi della società 
ricorrente assegnando al Comune un termine per adempiere.
Le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici non sono condivise 
dalla Sezione.
Nella fattispecie, non sussiste il presupposto richiesto dall’art. 21 bis della 
legge n. 1034 del 1971, per imporre all’amministrazione di provvedere 
sull’istanza della società Scaligera Guarnizioni.
Il Comune non è tenuto infatti, ad adottare un provvedimento sull’istanza della 
società interessata.
Ed invero, in base all’art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il Sindaco è tenuto ad 
ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno 
degli stessi soggetti in caso di inadempienza all’ordine, allorché si tratta, 
come testualmente emerge dall’esame del primo e del terzo comma della norma in 
esame, di abbandono o di deposito di rifiuti “sul suolo e nel suolo”.
Il primo comma dell’art. 14, infatti, dispone che “l’abbandono e il deposito di 
rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”.
Il terzo comma, attribuisce al sindaco il potere di adottare i provvedimenti 
necessari alla rimozione dei rifiuti in caso di violazione del divieto di cui al 
primo comma.
La disposizione individua i soggetti tenuti alla rimozione dei rifiuti, indicati 
nell’autore dell’abbandono e, in solido, nel proprietario o nel titolare di 
altri diritti reali o personali “sull’area” al quale la violazione sia 
ascrivibile a titolo di dolo o di colpa, e stabilisce che “il sindaco dispone 
con ordinanza le disposizioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui 
provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti 
obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Nella specie non si tratta, all’evidenza, di abbandono di rifiuti “sul suolo o 
nel suolo”, tale da configurare una discarica a cielo aperto o interrata, che 
rappresenta il presupposto per l’intervento del Sindaco, ma di abbandono di 
rifiuti in un fabbricato chiuso (“per l’accesso si doveva rompere una finestra 
ed aprire dall’interno avendo la locataria cambiato le serrature”) da parte del 
conduttore al momento del rilascio dell’immobile per finita locazione.
La Scaligera Guarnizioni, anziché rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria 
per obbligare il conduttore allo sgombero del locale, avvalendosi delle norme 
sulla locazione che impongono al conduttore di restituire la cosa locata nello 
stato medesimo in cui l’ha ricevuta e per l’accertamento di eventuali danni 
(art. 1590 c.c.) si è rivolto al Comune.
Il Comune, andando oltre i limiti delle proprie attribuzioni in materia di 
rifiuti, ha già emanato due ordinanze di sgombero che non aveva l’obbligo di 
adottare.
Certamente, quindi, non ha l’obbligo di procedere direttamente allo sgombero 
dell’immobile.
Il ricorso di primo grado, pertanto, doveva essere dichiarato inammissibile non 
configurandosi nella specie la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di 
adottare un provvedimento espresso sull’istanza del privato.
L’appello del Comune di Ronco all’Adige, in conclusione, va accolto e, per 
l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso 
originario proposto dalla società Scaligera Guarnizioni.
Le spese dei due gradi del giudizio, peraltro, sussistendo giusti motivi, 
possono integralmente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie 
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, 
respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra¬tiva. 
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 18.10.2005, con l'intervento dei 
signori:
Agostino Elefante Presidente
Cesare Lamberti Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est. 
Marzio Branca Consigliere
L'ESTENSORE                                                    
IL PRESIDENTE
Claudio Marchitiello                                              
Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
Agatina Maria Vilardo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 3 FEBBRAIO 2006
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
 
1) Rifiuti - Abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso da parte del conduttore - Rilascio dell'immobile per finita locazione - Comune - Necessità di adottare un provvedimento - Esclusione - Fondamento - Disciplina applicabile. Il Comune non è tenuto, ad adottare un provvedimento, nel caso di abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso da parte del conduttore al momento del rilascio dell'immobile per finita locazione. In base all’art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il Sindaco è tenuto ad ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno degli stessi soggetti in caso di inadempienza all’ordine, allorché si tratta, come testualmente emerge dall’esame del primo e del terzo comma della norma in esame, di abbandono o di deposito di rifiuti “sul suolo e nel suolo”. La disposizione individua i soggetti tenuti alla rimozione dei rifiuti, indicati nell’autore dell’abbandono e, in solido, nel proprietario o nel titolare di altri diritti reali o personali “sull’area” al quale la violazione sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa, e stabilisce che “il sindaco dispone con ordinanza le disposizioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. Nella specie non si tratta di abbandono di rifiuti "sul suolo o nel suolo" tale da configurare una discarica a cielo aperto o interrata, che rappresenta il presupposto per l'intervento del Sindaco, ma di abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso. Inoltre, è stato rilevato che, nella fattispecie, non sussiste il presupposto richiesto dall’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, per imporre all’amministrazione di provvedere. Pres. Elefante - Est. Marchitiello - Comune di Ronco all'Adige (Avv.ti Paoletti, Bassani ed Ribaldo) c. Soc. Scaligera Guarnizioni s.r.l. (Avv.ti Sala e Manzi) (riforma T.A.R. del Veneto, Sez. III, del 24/11/2004, n. 4326) CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 03/02/2006 (C.C. 18.10.2005), Sentenza n. 439
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