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 Massime della sentenza

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 03/02/2006 (C.C. 18.10.2005), Sentenza n. 439

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 439/06 REG.DEC.
N. 1412 REG.RIC..
ANNO 2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente


decisione


sul ricorso in appello n. 1412/2005 proposto dal Comune di Ronco all’Adige, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicolò Paoletti, Mario Bassani ed Enzo Robaldo con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini, n. 34, presso lo studio del primo,
CONTRO
la Soc. Scaligera Guarnizioni, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Sala e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via F. Gonfalonieri, n. 5,
per la riforma della sentenza del T.A.R. del Veneto,III Sezione, del 24.11.2004, n. 4326;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18.10.2005, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati M. Paoletti e L. Manzi, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


La Scaligera Guarnizioni, s.r.l., con atto notificato in data 29.6.2004, diffidava il Comune di Ronco all’Adige a provvedere alla rimozione dei rifiuti, consistenti in carta da macero (per mc. 7416), rinvenuti in un capannone di sua proprietà, sito in via Fontanelle, che la ditta “Decreto 22”, s.r.l., società conduttrice dell’immobile, non aveva provveduto ad eliminare dopo la risoluzione del contratto di locazione.


Il Comune di Ronco all’Adige, aderendo alla richiesta, intimava con ordinanza del 9.8.2004, n. 764, alla Ditta “Decreto 22” di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti.


La Scaligera Guarnizioni, ritenendo inevasa la diffida, adiva il T.A.R. del Veneto per far dichiarare l’obbligo del Comune di eseguire la rimozione rivalendosi per le spese nei confronti della società obbligata.


Il Comune di Ronco all’Adige si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso con eccezioni in rito e nel merito.


Il T.A.R. del Veneto, III Sezione, con la sentenza del 24.11.2004, n. 4326, accoglieva il ricorso.


Il Comune di Ronco all’Adige appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.


Resiste all’appello la società Scaligera Guarnizioni chiedendo la conferma della sentenza appellata.


Alla pubblica udienza del 18.10.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.


DIRITTO


Il Comune di Ronco all’Adige appella la sentenza della III Sezione del T.A.R. del Veneto del 24.11.2004, n. 4326, di accoglimento del ricorso della Scaligera Guarnizioni, s.r.l., proposto avverso la inerzia mantenuta dall’ente appellante sulla diffida a provvedere alla rimozione dei rifiuti giacenti nel capannone di proprietà della predetta società sito in via Fontanelle, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.


Come esposto nella narrativa che precede, i predetti rifiuti, consistenti in carta da macero (per mc. 7416), erano stati abbandonati nel predetto fabbricato dalla ditta “Decreto 22”, s.r.l., società conduttrice dell’immobile, dopo la risoluzione del contratto di locazione.


La Scaligera Guarnizioni, ritenendo che la sua richiesta non fossa stata soddisfatta dalla ordinanza del 9.8.2004, n. 764, con la quale il Comune aveva intimato alla ditta “Decreto 22” di procedere allo sgombero del locale (intimazione che reiterava altro ordine del Comune rimasto senza esito), aveva adito il T.A.R. ai sensi dell’art. 21, bis della legge 6.12.1971, n. 1034.


Secondo la società ricorrente, il Comune di Ronco all’Adige, in applicazione del citato art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, avrebbe dovuto provvedere direttamente alla rimozione dei rifiuti, salvo rivalersi per le spese nei confronti della ditta inadempiente, e non limitarsi semplicemente ad ordinare nuovamente lo sgombero del capannone.


Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha aderito alla tesi della società ricorrente assegnando al Comune un termine per adempiere.


Le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici non sono condivise dalla Sezione.


Nella fattispecie, non sussiste il presupposto richiesto dall’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, per imporre all’amministrazione di provvedere sull’istanza della società Scaligera Guarnizioni.


Il Comune non è tenuto infatti, ad adottare un provvedimento sull’istanza della società interessata.


Ed invero, in base all’art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il Sindaco è tenuto ad ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno degli stessi soggetti in caso di inadempienza all’ordine, allorché si tratta, come testualmente emerge dall’esame del primo e del terzo comma della norma in esame, di abbandono o di deposito di rifiuti “sul suolo e nel suolo”.


Il primo comma dell’art. 14, infatti, dispone che “l’abbandono e il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”.


Il terzo comma, attribuisce al sindaco il potere di adottare i provvedimenti necessari alla rimozione dei rifiuti in caso di violazione del divieto di cui al primo comma.


La disposizione individua i soggetti tenuti alla rimozione dei rifiuti, indicati nell’autore dell’abbandono e, in solido, nel proprietario o nel titolare di altri diritti reali o personali “sull’area” al quale la violazione sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa, e stabilisce che “il sindaco dispone con ordinanza le disposizioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.


Nella specie non si tratta, all’evidenza, di abbandono di rifiuti “sul suolo o nel suolo”, tale da configurare una discarica a cielo aperto o interrata, che rappresenta il presupposto per l’intervento del Sindaco, ma di abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso (“per l’accesso si doveva rompere una finestra ed aprire dall’interno avendo la locataria cambiato le serrature”) da parte del conduttore al momento del rilascio dell’immobile per finita locazione.


La Scaligera Guarnizioni, anziché rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria per obbligare il conduttore allo sgombero del locale, avvalendosi delle norme sulla locazione che impongono al conduttore di restituire la cosa locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta e per l’accertamento di eventuali danni (art. 1590 c.c.) si è rivolto al Comune.


Il Comune, andando oltre i limiti delle proprie attribuzioni in materia di rifiuti, ha già emanato due ordinanze di sgombero che non aveva l’obbligo di adottare.


Certamente, quindi, non ha l’obbligo di procedere direttamente allo sgombero dell’immobile.


Il ricorso di primo grado, pertanto, doveva essere dichiarato inammissibile non configurandosi nella specie la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso sull’istanza del privato.


L’appello del Comune di Ronco all’Adige, in conclusione, va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso originario proposto dalla società Scaligera Guarnizioni.


Le spese dei due gradi del giudizio, peraltro, sussistendo giusti motivi, possono integralmente compensarsi fra le parti.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.


Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra¬tiva.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 18.10.2005, con l'intervento dei signori:
Agostino Elefante Presidente
Cesare Lamberti Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Marzio Branca Consigliere



L'ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE
Claudio Marchitiello                                              Agostino Elefante


IL SEGRETARIO
Agatina Maria Vilardo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 3 FEBBRAIO 2006
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)


IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Rifiuti - Abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso da parte del conduttore - Rilascio dell'immobile per finita locazione - Comune - Necessità di adottare un provvedimento - Esclusione - Fondamento - Disciplina applicabile. Il Comune non è tenuto, ad adottare un provvedimento, nel caso di abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso da parte del conduttore al momento del rilascio dell'immobile per finita locazione. In base all’art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il Sindaco è tenuto ad ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno degli stessi soggetti in caso di inadempienza all’ordine, allorché si tratta, come testualmente emerge dall’esame del primo e del terzo comma della norma in esame, di abbandono o di deposito di rifiuti “sul suolo e nel suolo”. La disposizione individua i soggetti tenuti alla rimozione dei rifiuti, indicati nell’autore dell’abbandono e, in solido, nel proprietario o nel titolare di altri diritti reali o personali “sull’area” al quale la violazione sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa, e stabilisce che “il sindaco dispone con ordinanza le disposizioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. Nella specie non si tratta di abbandono di rifiuti "sul suolo o nel suolo" tale da configurare una discarica a cielo aperto o interrata, che rappresenta il presupposto per l'intervento del Sindaco, ma di abbandono di rifiuti in un fabbricato chiuso. Inoltre, è stato rilevato che, nella fattispecie, non sussiste il presupposto richiesto dall’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, per imporre all’amministrazione di provvedere. Pres. Elefante - Est. Marchitiello - Comune di Ronco all'Adige (Avv.ti Paoletti, Bassani ed Ribaldo) c. Soc. Scaligera Guarnizioni s.r.l. (Avv.ti Sala e Manzi) (riforma T.A.R. del Veneto, Sez. III, del 24/11/2004, n. 4326) CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 03/02/2006 (C.C. 18.10.2005), Sentenza n. 439

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