Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3500/06
Reg.Dec.
N.5526 Reg.Ric.
ANNO 2005 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la 
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5526/2005, proposto da:
EDILTECNICA S.R.L., IMES S.R.L., GIAP S.R.L. e COBELK S.R.L. rappresentate e 
difese dall’Avv. Riccardo Barberis con domicilio eletto in Roma, via Antonio 
Pollaiolo n. 3; 
contro
l’ANAS S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con 
domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e rappresentata e difesa dagli Avv.ti 
Flavio De Luca e Emiliano Speziali ed elettivamente domiciliati in Roma, via M. 
Prestinari n. 23, presso lo studio del secondo;
e nei confronti 
dell’AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI, rappresentata e difesa 
dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi 
n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III n. 
3618/2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2006 relatore il Consigliere Giancarlo 
Montedoro. Uditi l’avv. Marcone per delega dell’avv. Barberis, l’avv. dello 
Stato De Felice e l’avv. Pirocchi per delega dell’avv. De Luca;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorso in epigrafe si dirige, come da allegazione della stessa parte 
ricorrente, contro i provvedimenti sanzionatori comunicati in data 11 novembre 
2004 con cui l’ANAS ha richiesto l’annotazione nel Casellario Informatico dei 
LL.PP. ex art. 75 lett. h) a carico delle imprese ricorrenti.
Le ricorrenti, tramite due mezzi di gravame, deducono violazione e falsa 
applicazione dell’art. 2359 cod. civ. e dei principi in materia di controllo e 
collegamento formale e sostanziale tra imprese concorrenti agli appalti di 
lavori pubblici ; illegittimità per assoluta carenza dei presupposti in fatto ed 
in diritto ; violazione delle indicazioni della lex specialis; violazione e 
falsa applicazione dell’art. 27, comma 1, lett. s) del D.P.R. n. 34/2000; 
violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 1 quater della legge n. 
109/1994; violazione della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 823 
del 2000; violazione delle indicazioni contenute nella determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n. 15 del 2000; eccesso di potere 
per errata applicazione e violazione dell’art. 75 lett. h) del D.P.R. n. 554 del 
1999 e dell’art. 27 del D.P.R. n. 34 del 2000 .
In particolare le deducenti sostengono che l’Amministrazione procedente ha 
ravvisato la presenza di un collegamento sostanziale tra le società ricorrenti, 
al di fuori delle ipotesi legali previste dall’art. 2359 cod. civ. e sulla base 
di elementi puramente formali ed estrinseci, senza peraltro prendere in 
considerazione se esistessero gli elementi per la configurazione di un unico 
centro decisionale; dall’altro che il provvedimento sanzionatorio sarebbe 
illegittimo poiché assunto in assoluta carenza dei presupposti ed al di fuori 
delle ipotesi tassativamente previste dalla normativa di riferimento.
Il Tar ha respinto il ricorso.
Appellano le imprese EDILTECNICA SRL, IMJES SRL, GIAP SRL, COBLEK SRL.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con la sentenza impugnata il Tar ha ritenuto che l’omessa impugnativa in sede 
giurisdizionale da parte delle ricorrenti del provvedimento di esclusione dalla 
gara nella quale è stata resa la contestata falsa dichiarazione non consente di 
prescindere da tale circostanza, non potendo questo giudice disapplicare il 
contenuto di un provvedimento al quale ha fatto sostanziale acquiescenza.
Rilevano le appellanti di avere impugnato anche l’esclusione dalla gara ma, per 
quanto di loro interesse, ossia limitatamente all’annullamento delle sanzioni, 
in quanto non sussisteva l’interesse, da parte loro, per il contenuto 
dell’offerta formulata in concreto in sede di gara, a contestare immediatamente 
l’esclusione, essendo impossibile per loro, comunque l’aggiudicazione 
dell’appalto.
Nella giurisprudenza della Sezione è pacifica l’ammissibilità dei ricorsi 
avverso i provvedimenti di applicazione delle sanzioni da parte dell’Autorità 
come nei confronti di tutti gli atti di gara (C. Stato, sez. VI, 18-05-2001, n. 
2780; C. Stato, sez. VI, 08-05-2002, n. 2498 ).
Tuttavia, con riguardo alla mancata immediata tempestiva impugnazione 
dell’esclusione, è stato affermato dal Consiglio di Stato che nel caso in cui il 
bando di gara per la realizzazione di lavori di ristrutturazione, risanamento 
conservativo e sistemazione igienico-sanitaria per la formazione di nuclei di 
residenza assistenziali preveda che l’omessa o mancata prova dei requisiti 
richiesti comporti ope legis non solo l’esclusione dalla gara ma anche 
l’escussione della cauzione e la segnalazione all’autorità di vigilanza, 
l’omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione determina anche 
la tardività dell’impugnativa del provvedimento di escussione della cauzione che 
si configura come atto dovuto.( C. Stato, sez. V, 06-03-2002, n. 1370 ).
Nel merito, limitando l’esame alle doglianze proposte nei confronti 
dell’annotazione come provvedimento autonomo, il ricorso è comunque infondato.
Il punto decisivo della controversia, nel merito, a giudizio delle appellanti, è 
se sia applicabile l’art. 27, comma 1, lett. s) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 
(disposizione che individua le notizie da inserire nel Casellario informatico 
delle imprese da mettere a disposizione delle stazioni appaltanti), al caso di 
esclusione disposta per l’emersione di un collegamento sostanziale fra le 
imprese e non per un mendacio relativo al possesso dei requisiti soggettivi ed 
alle condizioni per la partecipazione alla gara.
In sostanza ciò che si assume da parte delle odierne appellanti è che, nel caso 
emerga un collegamento sostanziale fra le imprese, non vi sia alcuna 
dichiarazione falsa ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 554/1999.
L’art. 10 della legge n. 109/1994 riguarderebbe solo il controllo del possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico -organizzativa, 
eventualmente richiesti nel bando di gara.
Solo in tali casi, espressamente previsti dalla norma primaria, sarebbe doverosa 
la segnalazione del fatto all’Autorità , per i provvedimenti di cui all’art. 4 
comma 7 nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8 
comma 7.
Rileva il Collegio che è ius receptum nella giurisprudenza del Consiglio di 
Stato che il collegamento fra le imprese che osta alla loro partecipazione alle 
gare non è solo quello previsto dall’art. 2359 richiamato dall’art. 10 comma 1 
bis della legge n. 109/1994, atteso che la previsione della norma civilistica si 
basa su una presunzione che non può escludere la sussistenza di altre ipotesi di 
collegamento o controllo societario atte ad alterare le gare di appalto (ex 
plurimis CdS V 22 aprile 2004 n. 2317; CdS IV n. 5792 del 2004).
Non v’è alcun dubbio sulla rilevanza del collegamento c.d. “sostanziale” ai fini 
dell’escludibilità delle imprese, anche al di là della testuale previsione 
dell’art. 2359 cod. civ. per l’esigenza di garantire il costante rispetto in 
sede di gara della segretezza e della par condicio.
Quanto poi all’annotazione nel casellario informatico ai sensi dell’art. 27 del 
d.p.r. n. 34/2000 ciò che rileva non è la lett. s) di tale disposizione invocata 
dalle appellanti, ma la lettera t) che introduce un’ipotesi di iscrizione 
innominata relativa ad ogni altra notizia riguardante le imprese, anche 
indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, che sia ritenuta utile ai fini 
della tenuta del Casellario.
In caso di collegamento sostanziale fra le imprese rilevato dalla stazione 
appaltante sorge il dovere di segnalazione del fatto al Casellario ai fini 
dell’iscrizione della notizia ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. t) del d.p.r. 
n. 34/2000.
Va senz’altro rilevato che l’imputazione delle offerte ad un unico centro 
decisionale merita di essere annotata e pubblicata mediante la sua iscrizione 
nel Casellario informatico, trattandosi di notizia di estrema rilevanza per la 
conduzione corretta delle gare.
Mendacio, quindi, è il tacere sull’esistenza di una situazione di collegamento 
sostanziale fra imprese partecipanti ad una gara e mendacio insidioso, che ben 
legittima l’iscrizione nel casellario informatico.
Ne deriva il rigetto dell’appello.
Sussistono giusti motivi, per ragioni di equità, per compensare le spese del 
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe 
specificato.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede 
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei 
Signori:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.
Presidente
f.to Mario Egidio Schinaia
Consigliere Segretario
f.to Giancarlo Montedoro f.to Anna Maria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 14/06/2006 
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
 
1) Appalti - Omessa o mancata prova dei requisiti - Esclusione dalla gara - Escussione della cauzione e segnalazione all’autorità di vigilanza - Legittimità - Atti di gara - Applicazione delle sanzioni - Ricorsi - Omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione - Effetti - Tardività dell’impugnativa. In via generale, è pacifica l’ammissibilità dei ricorsi avverso i provvedimenti di applicazione delle sanzioni da parte dell’Autorità come nei confronti di tutti gli atti di gara (C. Stato, sez. VI, 18-05-2001, n. 2780; C. Stato, sez. VI, 08-05-2002, n. 2498). Tuttavia, con riguardo alla mancata immediata tempestiva impugnazione dell’esclusione, è stato affermato dal C.d.S. che nel caso in cui il bando di gara per la realizzazione di lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo e sistemazione igienico-sanitaria per la formazione di nuclei di residenza assistenziali preveda che l’omessa o mancata prova dei requisiti richiesti comporti ope legis non solo l’esclusione dalla gara ma anche l’escussione della cauzione e la segnalazione all’autorità di vigilanza, l’omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione determina anche la tardività dell’impugnativa del provvedimento di escussione della cauzione che si configura come atto dovuto. (C. Stato, sez. V, 06-03-2002, n. 1370). Pres. Schinaia - Est. Montedoro - EDILTECNICA S.R.L. e altri (avv. Barberis) c. ANAS S.P.A (Avv.ti A.G.S., De Luca e Speziali) (conferma T.A.R. Lazio Sez. III n. 3618/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/06/2006 (c.c. 21/02/2006), Sentenza n. 3500
2) Appalti - Alterazione della gara di appalto - Collegamento fra le imprese che osta alla loro partecipazione alle gare - Collegamento c.d. “sostanziale” - Esclusione dalla gara - Fondamento - Art. 2359 richiamato dall’art. 10 c. 1 bis L. n. 109/1994. E’ ius receptum nella giurisprudenza del C.d.S. che il collegamento fra le imprese che osta alla loro partecipazione alle gare non è solo quello previsto dall’art. 2359 richiamato dall’art. 10 comma 1 bis della legge n. 109/1994, atteso che la previsione della norma civilistica si basa su una presunzione che non può escludere la sussistenza di altre ipotesi di collegamento o controllo societario atte ad alterare le gare di appalto (ex plurimis CdS V 22 aprile 2004 n. 2317; CdS IV n. 5792 del 2004). Non v’è alcun dubbio sulla rilevanza del collegamento c.d. “sostanziale” ai fini dell’escludibilità delle imprese, anche al di là della testuale previsione dell’art. 2359 cod. civ. per l’esigenza di garantire il costante rispetto in sede di gara della segretezza e della par condicio. Pres. Schinaia - Est. Montedoro - EDILTECNICA S.R.L. e altri (avv. Barberis) c. ANAS S.P.A (Avv.ti A.G.S., De Luca e Speziali) (conferma T.A.R. Lazio Sez. III n. 3618/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/06/2006 (c.c. 21/02/2006), Sentenza n. 3500
3) Appalti - Collegamento sostanziale fra imprese partecipanti ad una gara - Annotazione nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 34/2000 anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori - Legittimità. In materia di appalti in caso di collegamento sostanziale fra le imprese rilevato dalla stazione appaltante sorge il dovere di segnalazione del fatto al Casellario ai fini dell’iscrizione della notizia ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. t) del d.p.r. n. 34/2000. L’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale merita di essere annotata e pubblicata mediante la sua iscrizione nel Casellario informatico, trattandosi di notizia di estrema rilevanza per la conduzione corretta delle gare. Mendacio, quindi, è il tacere sull’esistenza di una situazione di collegamento sostanziale fra imprese partecipanti ad una gara e mendacio insidioso, che ben legittima l’iscrizione nel casellario informatico. Pres. Schinaia - Est. Montedoro - EDILTECNICA S.R.L. e altri (avv. Barberis) c. ANAS S.P.A (Avv.ti A.G.S., De Luca e Speziali) (conferma T.A.R. Lazio Sez. III n. 3618/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/06/2006 (c.c. 21/02/2006), Sentenza n. 3500
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