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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/02/2006 (Cc. 01/02/2006 ), Sentenza n. 6343
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 
17/02/2006 (Cc. 01/02/2006 ), Sentenza n. 6343
Pres. Papadia U. Est. Mancini F. Rel. Mancini F. Imp. Fagoni. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, Trib. Brescia, 25 Ottobre 2004).
del 01/02/2006
SENTENZA N.00196
REGISTRO GENERALE
N. 027260/2005
	
	Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
	Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - 
	Dott. MANCINI Franco - Consigliere - 
	Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - 
	Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - 
	Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - 
	ha pronunciato la seguente:
	
	SENTENZA/ORDINANZA
	
	sul ricorso proposto da:
	1) FAGONI VALERIANO, N. IL 29/03/1964;
	avverso SENTENZA del 25/10/2004 TRIBUNALE di BRESCIA;
	visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
	udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI 
	FRANCO;
	Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI M. che ha 
	concluso per rigetto del ricorso.
	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
	
	Con sentenza del 25 ottobre 2004 il Tribunale di Brescia condannava con le 
	attenuanti generiche Fagoni Valeriano alla pena di Euro 600,00 di ammenda 
	per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. e) avendolo 
	riconosciuto colpevole di avere esercitato l'uccellagione servendosi di una 
	rete che consentiva la cattura indiscriminata della fauna avicola.
	
	Ritiene il giudicante che nella specie - caratterizzata tra l'altro dal 
	"coevo ritrovamento di richiami già abbattuti" - non ricorra l'ipotesi 
	contravvenzionale di cui alla lett. h) di tale articolo in quanto l'impiego 
	delle reti importa una cattura di uccelli in modo indiscriminato mentre 
	l'ipotesi minore di cui alla lett. h) attiene ad una cattura selettiva sia 
	pure di specie vietate o protette ovverosia con impiego di mezzi vietati.
	
	Propone appello - da riqualificarsi ricorso per Cassazione trattandosi di 
	sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3 codice di rito - 
	l'imputato insistendo sulla ipotesi contravvenzionale meno grave e rilevando 
	che alla rete usata per la caccia erano state attribuite in origine 
	dimensioni superiori a quelle poi effettivamente accertate.
	
	MOTIVI DELLA DECISIONE
	
	Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
	
	Non rileva infatti che in definitiva la rete usata nella specie per la 
	cattura di uccelli sia risultata di dimensioni inferiori a quelle in origine 
	ipotizzate (peraltro le dimensioni effettive - m. 1,5 x 2 e larghezza della 
	maglia pari a cm. 2 x 2 - sono tutt'altro che modeste ed insignificanti). 
	Ciò che rileva è invece la circostanza del mezzo usato per la caccia, la 
	rete per l'appunto, che consente la cattura indiscriminata di uccelli di 
	tutte le specie con la possibilità dunque di arrecare al patrimonio avicolo 
	un danno ben maggiore di quello ricollegabile alla normale cattura o 
	abbattimento di uccelli che ordinariamente avviene in modo selettivo sia 
	pure in tempi e secondo modalità non consentite.
	
	Ovviamente anche quest'ultima condotta è vietata e sanzionata e a ciò 
	provvede la disposizione contenuta nella L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. 
	h).
	
	Ma la cattura, vuoi a fini di conservazione che di abbattimento, della fauna 
	avicola che avvenga nel modo indiscriminato consentito dall'uso delle reti è 
	condotta ben più grave, che deve dunque comportare una sanzione più severa 
	così come avviene con la previsione, espressamente dedicata 
	all'"uccellagione", contenuta nella lett. e) dello stesso articolo della 
	legge sulla caccia. 
Esattamente in tale senso è l'orientamento di questo Supremo Collegio quale si 
desume ad esempio da Cass. sez. 3^, 16 maggio 1996 n. 4918, Giusti, RV 205462 
nella cui massima si legge "La legge sulla caccia opera la distinzione tra 
uccellagione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo 
usato e non alla destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò 
uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da 
armi da sparo (reti, panie etc.) avendo il legislatore inteso sanzionare in modo 
specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più 
indeterminata e comporta maggiore sofferenza biologica per i volatili.
	
	Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento 
	delle spese processuali.
	
	P.Q.M.
	
	la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente 
	al pagamento delle spese processuali.
	
	Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2006. 
	Depositato in Cancelleria il 17 
	febbraio 2006 
 
1) Caccia - Esercizio di uccellagione - Reato di cui all'art. 30 lett. e) L. 157 del 1992 - Divieto di utilizzo di ogni mezzo di cattura diverso dalle armi da sparo. In tema di disciplina della caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. e), della L. 11 febbraio 1992 n. 157, esercizio di uccellagione, qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, quali reti ed altro, atteso che il legislatore punisce con tale disposizione ogni sistema di cattura avente una potenzialità offensiva indeterminata o comportante una maggiore sofferenza per gli animali. Costituisce perciò uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie etc.). Pres. Papadia U. Est. Mancini F. Rel. Mancini F. Imp. Fagoni. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, Trib. Brescia, 25 Ottobre 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/02/2006 (Cc. 01/02/2006 ), Sentenza n. 6343
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