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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 25/01/2006 (Cc. 19/12/2005), Sentenza n. 2935
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 
25/01/2006 (Cc. 19/12/2005), Sentenza n. 2935
	Pres. Lupo E. Est.: Petti C. 
	Rel. Petti C. Imp. P.M. in proc. Rasulo. P.M. Di Popolo A. (Diff.), (Annulla 
	con rinvio, Trib. Napoli, 28 Giugno 2005)
 
del 19/12/2005
SENTENZA N. 1451
REGISTRO GENERALE
N. 34445/2005
	
	Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
	Dott. LUPO Ernesto - Presidente - 
	Dott. PETTI Ciro - Consigliere - 
	Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - 
	Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - 
	Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - 
	ha pronunciato la seguente:
	
	SENTENZA
	
	sul ricorso proposto da:
	PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
	avverso l'ordinanza del 28 giugno del 2005;
	nei confronti di;
	Rasulo Angela, nata a Napoli il 26 novembre del 1953;
	udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
	sentito Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Angelo Di 
	Popolo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
	letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
	Osserva quanto segue.
	
	IN FATTO
	
	Con ordinanza del 28 giugno del 2005, il Tribunale del riesame di Napoli 
	revocava il decreto di sequestro di una struttura lignea che insisteva sul 
	terrazzo di proprietà esclusiva di Rasulo Angela a carico della quale era 
	stato ipotizzato il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44. lett. 
	b). A fondamento della decisione il collegio, dopo avere premesso che la 
	struttura lignea era già esistente e che la Rasulo al momento del 
	sopralluogo stava sostituendo la copertura costituita da canne con pannelli 
	in policarbonato, osservava che l'intervento non richiedeva il permesso di 
	costruire poiché non erano stati creati nuovi volumi;
	Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
	di Napoli denunciando la violazione delle norme sostanziali e processuali e 
	omessa motivazione per travisamento del fatto. Assume che trattasi di una 
	struttura della superficie di circa 75 metri quadrati non costituita 
	soltanto da elementi lignei sulla quale al momento del sequestro era in atto 
	la copertura.
	
	Precisa che anche le opere prive di volumetria possono richiedere il 
	permesso di costruire e che nella fattispecie si stava realizzando una 
	tettoia in prosecuzione di una precedente struttura lignea. Resiste al 
	ricorso l'interessata con memoria depositata il 26 novembre del 2005.
	
	DIRITTO
	
	Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
	
	Per delimitare il campo d'indagine devoluto a questa Corte, è opportuno 
	premettere che in questa materia, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso 
	per Cassazione può essere proposto solo per violazione di legge.
	
	Secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, recentemente ribadito 
	dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi, nel concetto di 
	violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o 
	la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate 
	all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 
	c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze , ma non la 
	manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo 
	d'annullamento nell'articolo 606 c.p.p., lett. e) ne' tanto meno il 
	travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.
	
	Nella fattispecie il provvedimento impugnato va annullato per assoluta 
	carenza di motivazione su elementi fattuali rilevanti ai fini della 
	decisione.
	
	Dall'ordinanza impugnata e dallo stesso ricorso emerge che l'indagata su una 
	struttura lignea preesistente collocata sul terrazzo di sua proprietà 
	esclusiva aveva sostituito la copertura preesistente, costituita da 
	incantucciato, con una formata da policarbonato trasparente.
	
	In base al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 1, salvo più 
	restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli 
	strumenti urbanistici, possono essere eseguiti senza alcun titolo 
	abilitativo solo gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli volti 
	all'eliminazione di barriere architettoniche e le opere temporanee per 
	attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano 
	eseguite in aree esterne al centro edificati. Tutti gli altri interventi 
	richiedono il titolo abilitativo che può essere costituito dal permesso di 
	costruire o dalla denuncia d'inizio attività.
	
	In base al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lettera a), si considerano 
	interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di 
	riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 
	quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti 
	tecnologici preesistenti. Rientrano quindi negli interventi di manutenzione 
	ordinaria la sostituzione del pavimento delle terrazze o la sostituzione dei 
	manti di copertura dei tetti allorché non vi sia alterazione alcuna 
	dell'aspetto o delle caratteristiche originarie , altrimenti si versa o 
	nell'ipotesi della manutenzione straordinaria , per la quale è richiesta la 
	denuncia d'attività, o in quella della nuova costruzione per la quale 
	occorre il permesso di costruire o alternativamente la cosiddetta super 
	d.i.a., nelle ipotesi di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, comma 
	3.
	
	Si considerano interventi di manutenzione straordinaria le opere o le 
	modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali 
	degli edifici preesistenti a condizione che non siano alterati i volumi 
	delle singole unite immobiliari o modificata la destinazione d'uso o la 
	sagoma dell'edificio.
	
	Quello in esame potrebbe rientrare nella manutenzione straordinaria alle 
	seguenti condizioni: a) che la precedente struttura lignea fosse stata 
	ritualmente assentita, altrimenti tutta la struttura continuerebbe ad essere 
	illecita ed a richiedere il permesso di costruire, quale nuova costruzione; 
	b) che non sia stata modificata la sagoma dell'edificio o la destinazione 
	d'uso. Rientra invero nel concetto di nuova costruzione qualsiasi 
	modificazione del suolo inedificato o dell'edificio preesistente, diversa da 
	quelle riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria. Quella in 
	esame, per le sue dimensioni e caratteristiche, ancorché priva di 
	tamponatura o chiusura doveva considerarsi nuova costruzione avuto riguardo 
	al fatto che costituiva pur sempre un corpo di fabbrica avente incidenza 
	concreta e ben visibile sulla fisionomia dell'immobile di cui erano mutati 
	il volume complessivo e l'aspetto esteriore(cfr per fattispecie analoghe 
	Cass sez. 3^ 6 maggio 1994 n. 7613, Petrillo; Cass. sez. 3^ 6925 del 1999; 
	Cass. sez. 3^ 29 ottobre 1983 n. 9057, Galloni; Cons. Stato sez. 5^, 6 
	maggio 1991 n. 732). Era quindi importate stabilire se l'intervento di 
	copertura si riferiva ad una costruzione regolarmente autorizzata, come 
	lascia intendere la Rasulo nella memoria depositata il 26 novembre del 2005, 
	nel qual caso non sarebbe configurabile alcun reato se non è stata 
	modificata la sagoma o la destinazione d'uso dell'edificio, ovvero ad una 
	costruzione ab origine illegittima perché non assentita, come genericamente 
	affermato dal Pubblico Ministero. In quest'ultimo caso invero non si può 
	parlare di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria ma di 
	prosecuzione dell'originaria attività illecita. Su questo elemento fattuale 
	determinante ai fini della decisione la motivazione è completamente carente.
	
	Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di 
	Napoli il quale dovrà accertare, in relazione alla sua natura e dimensioni, 
	se la struttura lignea sia stata o no regolarmente autorizzata.
	
	P.Q.M.
	LA CORTE
	
	Letto l'art. 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al 
	Tribunale di Napoli.
	
	Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
	Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2006 
1) Urbanistica e edilizia - Costruzione edilizia - Sostituzione del manto di copertura - Carattere di manutenzione ordinaria - Condizioni - Individuazione - Manutenzione straordinaria - D.i.a.. In materia edilizia, la sostituzione del manto di copertura del tetto rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria a condizione che non vi sia alcuna alterazione dell'aspetto o delle caratteristiche originarie, diversamente si configura una ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la denuncia di inizio attività, se non di nuova costruzione con permesso di costruire alternativo alla d.i.a. Pres. Lupo E. Est.: Petti C. Rel. Petti C. Imp. P.M. in proc. Rasulo. P.M. Di Popolo A. (Diff.), (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 28 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 25/01/2006 (Cc. 19/12/2005), Sentenza n. 2935
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