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Pubblica Amministrazione - Esecuzione dei contratti di diritto privato - 
Autotutela della p.a. mediante lo strumento autoritativo - Limiti - Fattispecie: 
contratto di fornitura ad evidenza pubblica - Truffa in danno dello Stato - 
Procedimento penale - Sospensione del pagamento - Ipotesi di autotutela privata 
- Art. 1460 cod. civ.. L'autotutela della P.A. attuata mediante lo strumento 
autoritativo con effetti sulla esecuzione di contratti di diritto privato non 
costituisce un principio generale dell’ordinamento, essa si riferisce, invece, 
ad ipotesi tassativamente previste per legge, non estensibili in via di analogia 
a casi diversi. Ne deriva che, in tema di rapporto scaturente da un contratto di 
fornitura ad evidenza pubblica, la sospensione del pagamento del corrispettivo 
disposta in via cautelare dalla P.A. (nella specie, a seguito della 
instaurazione di un procedimento penale in ordine al delitto di truffa in danno 
dello Stato a carico del fornitore) in tanto è legittima, in quanto rientri tra 
le ipotesi di autotutela privata che, in caso di inesatto adempimento, 
legittimano la controparte, ex art. 1460 cod. civ., alla sospensione del 
pagamento del prezzo. Presidente V. Carbone, Relatore F. Trifone. CORTE DI 
CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 20/12/2006, Sentenza n. 27170
Appalti - Contratto aventi consistenza di diritti soggettivi, ancorché 
integrante un atto amministrativo - Diritti ed agli obblighi derivanti da 
contratto - Paritetiche posizioni contrattuali - Giurisdizione del giudice 
ordinario - art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.. Sul tema 
particolare del contratto di appalto di opere pubbliche, la giurisdizione del 
giudice ordinario sulle controversie relative ai diritti ed agli obblighi 
derivanti da detto contratto non resta esclusa per il fatto che la pubblica 
amministrazione committente si avvalga della facoltà di rescindere il rapporto, 
ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. (Cass. 
sezioni unite ex plurimis: n. 6992/2005; n. 9534/2004; n. 19787/2003; n. 
5640/2002; n. 14539/2001). Tuttavia, è stato, precisato che il provvedimento 
rescindente, inidoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal 
contratto aventi consistenza di diritti soggettivi, ancorché integrante un atto 
amministrativo, non cessa di operare nell'ambito delle paritetiche posizioni 
contrattuali, onde le contestazioni, che investono l'esercizio di tale forma di 
autotutela, sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo. 
Presidente V. Carbone, Relatore F. Trifone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite 
Civili, 20/12/2006, Sentenza n. 27170
		
		
Udienza Pubblica del
SENTENZA N.
REG. GENERALE n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CIVILE
SEZIONI UNITE
Composta dagli III. mi Signori
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al tribunale di Roma del 18 ottobre 1996 la società 
Manifatture Cotoniere Meridionali spa conveniva in giudizio il Ministero della 
Difesa per ottenerne la condanna al pagamento della complessiva somma di lire 
1.935.743.900, oltre interessi e rivalutazione.
Detta somma la società reclamava quale residuo importo del prezzo di una 
fornitura di merce effettuata in esecuzione di due contratti stipulati a seguito 
di licitazione privata.
Il convenuto Ministero della Difesa, che era restato contumace, nel corso del 
giudizio di primo grado effettuava il pagamento della pretesa somma, ma non 
anche degli interessi, per cui il tribunale dichiarava cessata la materia del 
contendere quanto ala domanda del prezzo della fornitura e condannava il 
Ministero della Difesa a pagare gli interessi di mora a decorrere dalla domanda.
La sentenza era impugnata dalla società Manifatture Cotoniere Meridionali spa, 
che chiedeva il riconoscimento degli interessi dalla pregressa data di emissione 
delle fatture e l'attribuzione della rivalutazione del credito, che il tribunale 
le aveva negato in mancanza di allegazione e prova del maggior danno ex art. 
1224 cod. civ.
Il Ministero della Difesa proponeva gravame incidentale, con il quale deduceva 
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, comunque, l'infondatezza 
della pretesa della società..
Assumeva, quanto al dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che 
il provvedimento, con il quale era stata disposta la sospensione del pagamento 
del prezzo della fornitura a seguito della instaurazione di un procedimento 
penale in ordine al delitto di truffa in danno dello Stato a carico del 
rappresentante legale delle società, costituiva la manifestazione di autotutela 
della P.A., rispetto alla quale la situazione soggettiva dell'impresa fornitrice 
era di interesse legittimo, onde la controversia rientrava nella giurisdizione 
del giudice amministrativo.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 31 marzo 2003, accoglieva 
in parte l'appello principale, rigettava il gravame incidentale e condannava il 
Ministero della Difesa a pagare le spese del grado.
Sulla proposta questione di giurisdizione il giudice di secondo grado rilevava 
che i contratti stipulati tra il Ministero della Difesa e la società rientravano 
nell'ambito dell'autorità di diritto privato della pubblica amministrazione, nei 
quali la situazione del contraente privato è quella di diritto soggettivo 
perfetto.
Considerava che il tenore della lettera, con la quale l'amministrazione della 
Difesa aveva dichiarato di sospendere il pagamento del prezzo della fornitura a 
seguito dell'inizio del procedimento penale in relazione ad ipotesi di delitti 
in danno dello Stato, non costituiva manifestazione di autotutela della pubblica 
amministrazione, ma integrava comportamento iure privatorum, ascrivibile 
alla fattispecie di cui al n. 2 dell'art. 1219 cod. civ.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale il Ministero 
della Difesa, che ha affidato l'impugnazione al solo motivo concernente 
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il difetto di 
giurisdizione del giudice amministrativo.
Ha resistito con controricorso la spa Manifatture Cotoniere Meridionali, che ha 
proposto impugnazione incidentale basata su due motivi.
Motivi della decisione
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 
c.p.c.).
Con l'unico motivo -deducendo la violazione di legge ex art. 360 n. 5 c.p.c. per 
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il difetto di 
giurisdizione- il Ministero ricorrente principale denuncia che il giudice di 
secondo grado, negando alla Pubblica Amministrazione il potere di autotutela di 
sospendere cautelativamente il pagamento delle forniture, non avrebbe sul punto 
esposto le ragioni di detta statuizione.
Sostiene che, in tema di rapporto scaturente da un contratto ad evidenza 
pubblica (nel caso specifico derivante da licitazione privata), la Pubblica 
Amministrazione, pur dopo l'aggiudicazione, conserverebbe un indiscusso potere 
di autotutela qualora l'interesse pubblico si ponga in contrasto con gli 
interessi privati.
Assume che nel caso in esame il giudice di secondo grado, pure enunciando il 
principio che il potere di autotutela ha carattere generale ove sussista il 
pericolo di compromissione di interessi pubblici, avrebbe ignorato che, poiché 
la natura del contratto comportava inevitabilmente finalità pubblicistiche da 
preservare, l'accertamento del legittimo esercizio del potere cautelare della 
Pubblica Amministrazione di sospendere gli effetti del contratto di fornitura, 
espressione dell'autotutela nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, 
costituiva questione sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario ed 
affidata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il motivo non può essere accolto.
Osserva, anzitutto, questo giudice di legittimità che -ammessa pure in tesi 
l'esistenza di un generale potere di autotutela della Pubblica Amministrazione 
di sospendere unilateralmente in via cautelare gli effetti del contratto quando 
dalla sua esecuzione possano essere pregiudicate le finalità pubblicistiche, cui 
lo strumento negoziale privatistico è funzionale- in ordine alle controversie 
insorgenti da tale situazione, comunque, resterebbe la giurisdizione del giudice 
ordinario.
Queste sezioni unite (ex plurimis: n. 6992/2005; n. 9534/2004; n. 19787/2003; n. 
5640/2002; n. 14539/2001), sul tema particolare del contratto di appalto di 
opere pubbliche, hanno stabilito che la giurisdizione del giudice ordinario 
sulle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti da detto 
contratto non resta esclusa per il fatto che la pubblica amministrazione 
committente si avvalga della facoltà di rescindere il rapporto, ai sensi 
dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
Al riguardo è stato, infatti, precisato che il provvedimento rescindente, 
inidoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal contratto aventi 
consistenza di diritti soggettivi, ancorché integrante un atto amministrativo, 
non cessa di operare nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali, onde 
le contestazioni, che investono l'esercizio di tale forma di autotutela, sono 
sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il principio -data la ratio comune secondo cui il controllo 
dell'esercizio legittimo dell'autotutela, quando essa venga ad incidere 
posizioni di diritto soggettivo, resta del giudice ordinario- deve considerarsi 
di generale applicazione in tutti i casi in cui la Pubblica Amministrazione gode 
di una posizione privilegiata in forza della quale può procedere con propri atti 
unilaterali all'esecuzione o alla rescissione di contratti di diritto privato, 
indipendentemente dall'azione giudiziale e anche pendente il relativo giudizio.
Occorre, tuttavia, rilevare che, in ipotesi del tipo di quella all'esame, un 
siffatto potere cautelare di sospensione dell'esecuzione del contratto neppure 
sussiste, non essendo esso previsto, siccome dovrebbe, da espressa disciplina, 
che, in deroga alla natura privatistica del rapporto ed alla conseguente 
posizione paritetica dei contraenti, nella fase esecutiva del contratto, 
riconosca alla Pubblica Amministrazione posizioni privilegiate da far valere 
unilateralmente nell'esercizio della riconosciuta sua autotutela esercitabile 
con l'atto amministrativo di natura autoritativa.
L'autotutela della Pubblica Amministrazione, attuata mediante lo strumento 
autoritativo con effetti sulla esecuzione di contratti di diritto privato, si 
riferisce, infatti, ad ipotesi tassativamente previste per legge (del tipo di 
quelle indicate dall'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. e 
dall'art. 8 della medesima legge all. E), non estensibili in via di analogia a 
casi diversi, e l'istituto cautelare del fermo amministrativo, di cui all'art. 
69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato (che 
consente ad un'amministrazione dello Stato di sospendere, in via interinale, il 
pagamento del pagamento di un debito liquido ed esigibile a salva guardia della 
eventuale compensazione legale di esso con un suo credito) riguarda una 
fattispecie diversa da quella in esame.
Non è, perciò, censurabile la statuizione del giudice del merito, il quale ha 
escluso che quella esercitata dal Ministero fosse una forma di autotutela 
connessa a potere pubblicistico della pubblica amministrazione e ne ha 
ricondotto il comportamento nell'ambito di una fattispecie strettamente 
privatistica, la quale, secondo qualificazione giuridica più corretta rispetto a 
quella datane dal giudice d'appello, va inquadrata nel diverso catalogo dell'autotutela 
privata, che, in caso di inesatto adempimento del fornitore, legittima la 
controparte, ex art 1460 cod civ, alla sospensione del pagamento del prezzo.
Deve, pertanto, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario e rigettarsi 
il ricorso principale, occorrendo soltanto aggiungere -quanto al preteso 
comportamento non colpevole della pubblica amministrazione ricorrente per il 
fatto che il pagamento del prezzo della fornitura era stato effettuato dopo la 
verifica dell'inesistenza di un danno all'erario- che trattasi di censura 
inammissibile in sede di legittimità, poiché la valutazione complessiva della 
sentenza di secondo grado d'infondatezza dell'eccezione inadimplenti non est 
adimplendum, che rientra nei compiti del giudice di merito, risulta 
idoneamente motivata sulla esclusa buona fede della parte ricorrente.
Gli atti vanno quindi rimessi al Primo Presidente per la designazione della 
sezione che dovrà procedere all'esame del ricorso incidentale e provvedere anche 
in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a sezioni unite, riunisce i ricorsi; dichiara la 
giurisdizione del giudice ordinario; rigetta il ricorso principale; rimette gli 
atti al Primo Presidente per l'assegnazione della controversia in ordine al 
ricorso incidentale alla sezione semplice, che deciderà anche sulle spese del 
presente giudizio.
Roma, 12 ottobre 2006
L' estensore              
Il presidente
  L. F. DI NANNI                  
V. CARBONE
		
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