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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 01/06/2006 (Ud. 27/4/2006), Sentenza n. 13025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 01/06/2006 (Ud. 27/4/2006), Sentenza n. 13025
(Pres. V. Carbone, Rel. F. Miani Canevari)
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. Industrie Ceramiche Cisa Cerdisa ha convenuto in giudizio l'INAIL 
chiedendo di accertare l'infondatezza della pretesa dell'Istituto assicuratore, 
che aveva contestato alla società il mancato computo, ai fini del calcolo del 
premio supplementare per il rischio silicosi, afferente al periodo dal 1 gennaio 
1991 al 31 dicembre 1995, delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti esposti 
al rischio silicotigeno per i periodi di ferie, assenza per malattia e congedo 
straordinario.
Il giudice adito ha accolto la domanda della società ricorrente, con decisione 
confermata dal Tribunale di Modena con la sentenza oggi impugnata. Ad avviso del 
giudice dell'appello, la norma dettata dall'art. 1 del D.M. 20 giugno 1988 per 
la determinazione, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del 
premio supplementare per la silicosi, contiene una regolamentazione particolare 
che esclude, dato il nesso tra premio e rischio concreto di lavorazione, il 
calcolo dello stesso anche sulla parte di retribuzione dovuta per i periodi di 
assenza.
Avverso tale sentenza l'INAIL propone ricorso per cassazione affidato ad unico 
motivo, al quale la S.p.a. Gruppo Ceramiche Ricchetti (nella quale si è fusa per 
incorporazione la società Industrie Ceramiche Cisa Cerdisa) resiste con 
controricorso.
La causa è stata assegnata per la trattazione a queste Sezioni Unite, in 
relazione al contrasto di giurisprudenza registrato in ordine a questo specifico 
profilo dei criteri di calcolo del premio in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL denuncia i vizi di violazione e falsa 
applicazione degli artt. 29, 153, 154 D.P.R. n. 1124/1965 e del D.M. 20 giugno 
1988, nonché difetto di motivazione, sostenendo che - contrariamente a quanto 
ritenuto dai giudici di merito - il calcolo del premio supplementare per la 
silicosi é svincolato dalla durata dell'attività lavorativa nel periodo in cui 
il dipendente è stato addetto alla lavorazione morbigena.
Il motivo è fondato. La disciplina in materia, dettata dal D.P.R. 30 giugno 1965 
n. 1124, stabilisce (art. 153, primo comma) che "i datori di lavoro, che 
svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a 
corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei 
salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o 
di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle 
mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere 
ecc."; il calcolo deve essere così compiuto sulla frazione del monte retributivo 
complessivo pari al rapporto tra i salari dei soli lavoratori esposti al rischio 
silicotigeno e il complesso delle retribuzioni erogate a tutti i lavoratori 
addetti allo stabilimento.
Come previsto dal successivo art. 154, "i criteri per la determinazione del 
premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e le 
modalità della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il 
lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
Il D.M. 20 giugno 1988 contiene la tabella in base alla quale è fissato il tasso 
medio per la determinazione del premio, in base al criterio di calcolo del 
rapporto di incidenza considerato dal citato art. 153 del T.U. L'art. 1 del 
medesimo D.M. stabilisce che "sono considerate retribuzioni specifiche quelle 
afferenti alle giornate di paga dei dipendenti addetti alle lavorazioni 
morbigene, anche nel caso in cui detta adibizione sia limitata a parte delle 
giornate stesse": con una precisazione che non era contenuta nel precedente D.M. 
14 novembre 1978, ove veniva solo richiamato il criterio del suddetto rapporto 
tra salari specifici e retribuzioni complessive di tutti gli addetti.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con le 
sentenze 23 ottobre 2003 n. 15865 e 29 marzo 2005 n. 6602, il calcolo del premio 
supplementare deve intendersi svincolato dall'effettività dell'esposizione e 
dalla durata dell'attività lavorativa, nell'ambito del periodo in cui il 
dipendente é stato addetto alla lavorazione morbigena, e pertanto deve tenere in 
considerazione l'intero salario, inclusi in esso anche gli emolumenti afferenti 
ai periodi di ferie, congedo e malattia.
Questo indirizzo riferisce il criterio di calcolo al principio posto dall'art. 
41 del T.U. di cui al D.P.R. n. 1124/1965, a norma del quale il premio 
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali 
si calcola sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente 
corrisposte o convenzionali o, comunque da assumersi ai sensi di legge, ai 
prestatori d'opera compresi nell'obbligo di assicurazione; principio che opera 
in base alla regola posta dall'art. 29 del medesimo t.u. (nel testo sostituito 
dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153), secondo cui ai fini della 
determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi si considera 
retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o 
in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Da tale impostazione dissente Cass. 21 dicembre 2004 n. 23674, secondo cui 
invece la retribuzione per ferie, congedi e malattie va esclusa dal calcolo del 
premio supplementare. Tale decisione, fondata sul rilievo che il rischio 
silicotigeno presuppone una esposizione effettiva, trae argomenti dalla 
commisurazione del premio supplementare alla giornata lavorativa, nonché dal 
significato del termine "salario" usata nel citato art. 153 del t.u. del 1965.
La Corte ritiene di condividere la soluzione indicata dalle due prime pronunce 
ricordate, che si basa su rilievi sistematici attinenti alla regola generale 
enunciata dal ricordato art. 41 di tale testo normativo per il calcolo del 
premio assicurativo, rilievi non contraddetti dalle disposizioni specifiche 
dettate per la determinazione del premio supplementare di cui all'art. 153 del 
medesimo T.U.
Nella specie non rilevano, ratione temporis, le innovazioni introdotte in 
tema di base imponibile previdenziale dall'art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 
314, che ha sostituito l'art. 29 del T.U., e, per quanto riguarda il sistema 
tariffario, dal d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (che non modifica peraltro le 
disposizioni attinenti al calcolo del premio supplementare).
D'altro canto, come rileva correttamente Cass. n. 23674/2004, i decreti 
ministeriali emanati hanno la natura di regolamenti delegati, sicché le norme 
ivi contenute sono oggetto di diretta interpretazione della Corte di Cassazione.
Ciò premesso, si deve osservare che nell'assetto normativo sopra indicato la 
regola di cui agli artt. 29 e 41 del T.U. del 1965 impone di considerare, ai 
fini del calcolo del contributo, l'ammontare complessivo delle attribuzioni 
patrimoniali riconosciute a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di 
lavoro, indipendentemente dal riferimento del corrispettivo ad una data frazione 
temporale del rapporto di lavoro.
Il criterio di calcolo del premio supplementare di cui all'art. 153 non comporta 
una deroga a questa regola generale, posto che uno dei termini del rapporto di 
incidenza, considerato a tal fine, è rappresentato dal complesso delle mercedi 
di tutti gli addetti (determinato in base a questa regola), sicché la frazione 
della retribuzione complessiva costituita dai salari specifici dei lavoratori 
esposti al rischio silicotigeno deve ripeterne il carattere in modo omogeneo. 
Una conferma si trae dal rilievo che le retribuzioni specifiche coincidono con 
il complesso delle retribuzioni generali quando tutti i lavoratori di uno 
stabilimento siano esposti (per tutto l'arco dell'anno) al rischio, perché in 
questo caso la percentuale di incidenza fissata dalla tabella arriva al 100%.
Secondo l'orientamento qui disatteso, la citata disposizione dell'art. 1 del 
D.M. 20 giugno 1988 confermerebbe, mediante il riferimento del rapporto di 
incidenza all'intera giornata di paga dei lavoratori esposti al rischio, 
l'esclusione dal calcolo dei giorni non lavorati. In proposito Cass. 23674/2004 
cit. ricorda che nella vigenza dei precedenti decreti ministeriali (in cui 
mancava la precisazione contenuta nell'ultima parte della norma sopra riportata) 
si era sostenuta la limitazione del computo del salario specifico in relazione 
all'esposizione a rischio solo per una parte della giornata; limitazione 
peraltro esclusa dalla giurisprudenza di legittimità sull'argomento (cfr. Cass. 
8 giugno 1985 n. 3488, 6 febbraio 1986 n. 764, 22 luglio 1987 n. 6388; v. anche 
Cass. 9 gennaio 1991 n. 105). Da ciò si desume che il D.M. del 1988 avrebbe 
precisato una nozione di salario specifico ancorata alla unità temporale della 
"giornata di paga".
In realtà, questo dato non fornisce alcun valido argomento, dal momento che i 
precedenti da ultimo richiamati confermano invece - con l'affermazione del 
principio secondo cui il premio supplementare non subisce una decurtazione 
proporzionale con riferimento al tempo di concreta esposizione- l'irrilevanza 
della dimensione temporale del rischio ambientale considerato dalla legge, che 
sussiste indipendentemente dalla durata dell'esposizione (salva la possibilità, 
prevista dall'art. 2 del D.M. del 1988, di applicazione in misura inferiore del 
tasso previsto dalla tabella in rapporto alla effettiva entità intrinseca del 
rischio).
A sostegno dell'interpretazione proposta da Cass. 23674/2004 non possono del 
resto trarsi argomenti dalla utilizzazione, rispettivamente nell'art. 153 del 
T.U. e nell'art. 1 del D.M. del 1988, dei termini "salario" e "giornata di 
paga". Né l'uno né l'altro, data la varietà dei termini usati in questa materia 
dal legislatore per indicare l'obbligazione retributiva, valgono a designare 
univocamente erogazioni correlate ad effettive, singole prestazioni lavorative 
nell'unità di tempo, piuttosto che la retribuzione riferita, in base al 
principio di corrispettività, alla permanenza del rapporto di lavoro.
Conclusivamente, va quindi riaffermato il principio secondo cui il premio 
supplementare di cui all'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei 
lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell'asbestosi va 
calcolato sull'intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, 
quali ferie, congedi e malattie.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con il 
rinvio della causa ad altro giudice, designato come in dispositivo, che si 
atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese 
del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le 
spese alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma i127 aprile 2006
1) Lavoro - Inquinamento - Previdenza - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Lavoratori esposti al rischio ambientale di silicosi e asbestosi - Diritto al pagamento di un premio supplementare - Criterio di calcolo. In tema di calcolo del premio supplementare di cui all'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori esposti al rischio ambientale della silicosi e dell'asbestosi, condividendo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il premio supplementare va calcolato sull'intera retribuzione, comprensiva anche dei periodi non lavorati, quali ferie, congedi e malattie (così conformandosi alle sentenze n. 6602 del 2005 e n. 15865 del 2003; di segno opposto, escludendo, dalla base di calcolo, gli emolumenti relativi ai periodi di ferie, congedo e malattia, Cass. n. 23674 del 2004). Presidente V. Carbone, Relatore F. Miani Canevari. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 1 giugno 2006 (Ud 27/4/2006), Sentenza n. 13025
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