Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha 
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 4071 del 2004 proposto dal signor Franco Minei , 
rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Pinto, con domicilio eletto in Roma, 
via Vittorio Veneto 7 (presso Giovanni Serges);
CONTRO
La ASL Na/1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 
difeso dagli avv. Innocenzo Militerni e Antonio Nardone, con domicilio eletto in 
Roma, via Francesco Saverio Nitti n. 11 (Studio Gagliardi – Militerni);
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla decisione di questa sezione 20 giugno 2003, n. 5672;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 27, numero 4, del testo unico approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 
1054 e l’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
Udito, alla camera di consiglio del 24 settembre 2004, il relatore consigliere 
Aldo Fera e, per le parti, i difensori come indicato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto di messa in mora notificato 27 febbraio 2004, il ricorrente diffidava 
la ASL Na/1 a dare esecuzione alla decisione di questa Sezione 20 giugno 2003, 
n. 5672, con la quale, in riforma della sentenza pronunciata dal Tar Campania, 
Napoli quinta sezione, n. 238 del 2000, veniva dichiarato il suo diritto 
"all'inquadramento al nono livello professionale, ed al riconoscimento del 
corrispondente trattamento economico, con rivalutazione ed interessi".
Con atto, notificato il 5 aprile 2004 il ricorrente, ha proposto ricorso per 
l’esecuzione del giudicato, formulando il seguente capo di domanda:
che il giudice ardito disponga per l’ " inquadramento, giuridico ed economico, 
del signor Franco Minei nel nono livello professionale e per ogni altro 
adempimento connesso; provvedendo, qualora se ne ravvisi la necessità, anche 
alla nomina di commissario ad acta che, in sostituzione dell'amministrazione 
inadempiente, ponga in essere tutti gli atti richiesti conseguenti 
all'esecuzione della richiamata decisione".
L’Amministrazione resistente, ASL Na/1, contesta la pretesa avversaria, 
sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto che, 
residuando attualmente solo l'obbligo di corrispondere il relativo trattamento 
economico (in quanto, medio tempore, il ricorrente è stato collocato a riposo), 
l'onere di procedere all'esecuzione del giudicato ricadrebbe unicamente sulla 
gestione liquidatoria della Usl n. 40 di Napoli. Sostiene inoltre che, avendo il 
ricorrente agito per il pagamento di dette somme davanti al giudice del lavoro, 
l'azione in questa sede deve essere dichiarata inammissibile. Conclude, quindi, 
per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Nonostante l'atto di messa in mora, notificato in data 27 febbraio 2004, 
l'amministrazione intimata non ha adottato alcun atto diretto a dare esecuzione 
al giudicato formatosi sulla decisione di questa sezione 20 giugno 2003, n. 
5672, con la quale la controversia che ha opposto le parti è stata definita con 
l'affermazione del diritto del signor Franco Minei "all'inquadramento al nono 
livello professionale, ed al riconoscimento del corrispondente trattamento 
economico, con rivalutazione ed interessi".
L’Amministrazione non contesta la pretesa avversaria nel merito, ma sostiene il 
proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto che, residuando ora per 
effetto del collocamento a riposo della ricorrente solo l'obbligo di 
corrispondere il relativo trattamento economico, la competenza a procedere 
all'esecuzione del giudicato appartiene unicamente alla gestione liquidatoria 
della Usl n. 40 di Napoli e non già alla ASL Na/1, subentrata alla Usl nelle 
relative funzioni . Sostiene inoltre che, avendo il ricorrente agito per il 
pagamento di dette somme davanti al giudice del lavoro, l'azione di esecuzione 
del giudicato deve essere dichiarata inammissibile. 
Entrambe le eccezioni sono prive di consistenza giuridica.
Quanto alla prima, questa sezione (Consiglio di stato, Sez. V, 25 giugno 2002, 
n. 3446) ha già avuto modo di precisare come, nel sistema designato 
dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato 
dall'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, "è la nuova Azienda 
Unità Sanitaria Locale ad assumere la veste di avente causa a titolo universale 
delle disciolte UU.SS.LL., subentrando in tutti i rapporti giuridici in atto 
(diritti personali e reali sui beni, obbligazioni ad esecuzione periodica, 
continuata e differita, potestà di carattere pubblicistico, rapporti di impiego, 
ecc.), mentre la Regione, attraverso la Gestione liquidatoria, succede, a titolo 
particolare …, solo nei rapporti individuati dalla norma istitutiva." Cioè per 
le pregresse poste debitorie e creditorie sorte in capo alle ex UU.SS.LL.
Ora, nel caso di specie l'oggetto della pretesa dedotta nel giudizio di merito 
definito dalla decisione 20 giugno 2003, n. 5672 non integra in via diretta una 
fattispecie di debito pregresso della disciolta USL, connessa allo svolgimento 
del rapporto di lavoro (cfr. in tema anche Cass, Sez. Lav., 12 novembre 2001, n. 
14010), ma affronta in via prioritaria la legittimità dell’inquadramento del 
ricorrente, cui consegue solo in via mediata l'obbligo di corresponsione di 
eventuali crediti da lavoro dipendente. Il fatto, quindi, che il presupposto per 
la nascita della posizione debitoria della amministrazione sanitaria sia 
costituito dall'adozione, ora per allora, di un provvedimento autoritativo di 
inquadramento fa si che la legittimazione passiva non possa che ricadere sul 
soggetto competente all'adozione di detto provvedimento amministrativo, cioè 
sull'azienda sanitaria subentrata a titolo universale nei rapporti pregressi 
della Usl n. 40 di Napoli.
Quanto alla seconda eccezione, anche non voler considerare che l'azione proposta 
davanti a questo Consiglio di Stato, afferendo all'esercizio del potere 
amministrativo di modificare lo status del dipendente, presenta un contenuto 
diverso da quella (relativa alla sola questione patrimoniale) che 
l'amministrazione resistente afferma essere stata proposta davanti al giudice 
ordinario, sta per certo che l'articolo 39 c.p.c., comma 1, che regola i casi di 
litispendenza, si riferisce a giudici appartenenti al medesimo ordine e non può 
essere usata per introdurre deroghe ai criteri di riparto della giurisdizione 
fra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Sgombrato in campo dalle eccezioni preliminari, va detto che permanendo 
l’inottemperanza al giudicato da parte dell'amministrazione, la sezione deve, 
come richiesto dal ricorrente, adottare le misure necessarie per dare completa 
esecuzione al precetto contenuto nella decisione giurisdizionale. Le misure 
consistono nella nomina di un commissario ad acta, quale provveda ad adottare, 
ora per allora, l’inquadramento del ricorrente nel nono livello professionale, 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 207 del 1985, ed al riconoscimento del 
corrispondente trattamento economico, con rivalutazione ed interessi". 
Le spese del presente giudizio, come quelle per il compenso spettante al 
commissario ad acta, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie il 
ricorso di cui all'epigrafe e, per l'effetto:
ordina all' ASL Na/1 di adempiere al comando contenuto nella decisione di questa 
sezione 20 giugno 2003, n. 5672, entro il termine perentorio di sessanta giorni, 
decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione via amministrativa 
della presente decisione;
nomina , in caso inottemperanza all'ordine di cui sopra, commissario ad acta un 
funzionario da designarsi dal prefetto di Napoli, il quale deve provvedere 
nell'ulteriore in termine sessanta giorni decorrenti dallo scadere del termine 
di cui sopra.
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di 
ottemperanza, che liquida in complessivi € 1500, di cui € 1000 in favore del 
ricorrente ed € 500 quale compenso per l'attività del commissario ad acta.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2004, con 
l’intervento dei signori:
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
L'ESTENSORE                                  
IL PRESIDENTE                                   
IL SEGRETARIO                                                 
IL DIRIGENTE
F.to Aldo Fera                                    
F.to Agostino Elefante                           
F.to Gaetano Navarra                                          
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25 gennaio 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
1) Lavoro - Inquadramento - Rapporti di impiego - l’A.U.S.L. assume la veste di avente causa a titolo universale delle disciolte UU.SS.LL. - Fattispecie. Nel sistema designato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato dall'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, "è la nuova Azienda Unità Sanitaria Locale ad assumere la veste di avente causa a titolo universale delle disciolte UU.SS.LL., subentrando in tutti i rapporti giuridici in atto (diritti personali e reali sui beni, obbligazioni ad esecuzione periodica, continuata e differita, potestà di carattere pubblicistico, rapporti di impiego, ecc.), mentre la Regione, attraverso la Gestione liquidatoria, succede, a titolo particolare …, solo nei rapporti individuati dalla norma istitutiva." Cioè per le pregresse poste debitorie e creditorie sorte in capo alle ex UU.SS.LL., (Consiglio di stato, Sez. V, 25 giugno 2002, n. 3446). Fattispecie: inquadramento professionale, e riconoscimento del corrispondente trattamento economico, con rivalutazione ed interessi - esecuzione del giudicato. Pres. Elefante - Est. Fera - Minei (avv. Pinto) c. ASL Na/1 (avv. Militerni e Nardone). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (cc 24 settembre 2004), Sentenza n. 151
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