Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6772/05 REG.DEC
N. 961 962 REG.RIC
ANNO 2005
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la 
seguente
SENTENZA
sui ricorsi in appello n. 961/2005 e n. 962/2005, rispettivamente 
proposto da:
1) quanto al n. 961/2005 dalla Co.SAN. srl., dalla ditta Edil Strade di Torriaca 
Donato e dalla ditta Procaccini Anna, in persona dei rispettivi legali 
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Felice Laudadio, 
Ferdinando Scotto, Carlo Russo e Mario Sanino ed elettivamente domiciliati nello 
studio di quest’ultimo in Roma Viale Parioli, n. 180;
CONTRO
R.C.M. Costruzioni s.r.l., GECOPREM s.r.l., BRANCACCIO Costruzioni S.p.A., in 
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli 
avv.ti Paolo Minervini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma 
piazza Augusto Imperatore n. 22;
E, NEI CONFRONTI
dell’amministrazione provinciale di Salerno, in persona del presidente p.t. 
della giunta provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Casella, ed 
elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, presso l’avv. 
Gerardo Romano Cesareo;
2) quanto al n. 962/2005 dalla Co.Ge.Nu.Ro. s.r.l. quale capogruppo mandataria 
dell’A.T.I. fra la ditta Procaccini Anna, la ditta Edil Strade di Terriaca 
Donato, la ditta Co.SAN. s.r.l., la ditta Centro Sud Prefabbricati s.r.l., in 
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli 
avv.ti Felice Laudadio, Ferdinando Scotto, Carlo Russo e Mario Sanino ed 
elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo in Roma Viale Parioli, n. 
180;
CONTRO
la R.C.M. Costruzioni s.r.l., la GECOPREM s.r.l., e BRANCACCIO Costruzioni S.p.A., 
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi 
dall’avv. Paolo Minervini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in 
Roma piazza Augusto Imperatore n. 22;
E, NEI CONFRONTI
dell’amministrazione provinciale di Salerno, in persona del presidente p.t. 
della giunta provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Casella, ed 
elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, presso l’avv. 
Gerardo Romano Cesareo;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Salerno – 
Sez. I - 6 novembre 2004, n. 2431, che ha accolto il ricorso principale n. 
642/2004 ed i motivi aggiunti proposti dalla R.C.M. Costruzioni, la Brancaccio 
Costruzioni spA. e la GECOPREM srl., ed ha respinto quello incidentale delle 
imprese Co.Ge.Nu.Ro. srl., ditta Procaccini Anna, ditta EDILE STRADE di Terriaca 
Donato, srl. Co.Bas e srl. Centro Sud Prefabbricati ed ha annullato il 
provvedimento 30/12/2003 di aggiudicazione provvisoria della gara per 
l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 
ampliamento e completamento sulla s.p. n. 417 Aversana 2° stralcio, nonché dei 
verbali di gara dal n. 1 al n. 7, del parere di congruità reso dal responsabile 
unico del procedimento;
Visti gli appelli con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli intimati e dei contro 
interessati;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2995, relatore il Consigliere Cesare 
Lamberti ed udito, altresì gli avv.ti M. Sanino, C. Russo e V. Minervini.
FATTO
1. La provincia di Salerno ha indetto una gara per l’affidamento della 
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ampliamento e completamento 
sulla s.p. n. 417 Aversana 2° stralcio, da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle spese di progettazione 
esecutiva, con la precisazione che “con riferimento alla valutazione 
dell’anomalia si avrà riguardo ai seguenti elementi: economicità dei 
procedimenti di costruzione, soluzioni tecniche e produttive, condizioni 
particolarmente favorevoli”. Il bando di gara richiedeva, a pena di esclusione, 
che le imprese partecipanti inserissero nella busta “C” le giustificazioni dei 
prezzi offerti relativi a tutte le voci della lista categorie dei lavori e 
forniture per l’esecuzione dei lavori precisando che per le offerte da parte 
della ATI costituende e non ancora costituite l’offerta sia sottoscritta da 
tutte le imprese. Con nota di chiarimenti 18.7.2003 i concorrenti venivano 
informati che, ai fini della formulazione dell’offerta, doveva tenersi conto 
delle seguenti norme in sede di progettazione esecutiva: nuova mappa sismica 
regionale che classifica l’area in oggetto come zona sismica di seconda 
categoria e con grado di sismicità S=9 e coefficiente di intensità sismica pari 
a 0.07; - nuova normativa in materia di barriere stradali.
1.1. All’esito delle sedute del 28 agosto e del 2 settembre 2003, la commissione 
indicava nel 36% la soglia di anomalia, e rilevava che le offerte di quattro 
concorrenti, tra cui l’ATI fra R.C.M. Costruzioni, Brancaccio Costruzioni e 
GECOPREM e la costituenda ATI Co.Ge.Nu.Ro., risultata poi aggiudicataria, 
oltrepassavano la soglia di anomalia. In sede di valutazione delle 
giustificazioni entrambe sono state ritenute congrue dal R.U.P e la gara è stata 
aggiudicava provvisoriamente all’ATI costituenda fra la CO.Ge.NU.RO. - 
Procaccini Anna e Co.SAN. srl. - Edil Strade di Terriaca Donato - Centro Sud 
Prefabbricati srl.
2. Avverso l'aggiudicazione hanno prodotto ricorso R.C.M. Costruzioni s.r.l. e 
GECOPREM s.r.l. deducendo i seguenti motivi: 1) violazione della lex specialis e 
dell’art. 21 della l. n. 109/1994 in quanto l’ATI controinteressata avrebbe 
dovuto essere esclusa per non aver presentato con l’offerta le giustificazioni 
dei prezzi relativi a tutte le voci della lista delle categorie di lavorazioni e 
forniture per l’esecuzione dei lavori, richiesta dal bando a pena di esclusione; 
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illegittimità del parere di 
congruità in quanto le giustificazioni addotte dalla costituenda ATI 
controinteressata sono state sottoscritte solo dalla capogruppo e non dalle 
mandanti; 3) eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione in quanto 
il giudizio di congruità del R.U.P. non conterrebbe alcuna motivazione; 4) 
violazione dell’art. 21 della l. n. 109/1994 ed eccesso di potere per difetto 
dei presupposti in quanto l’ATI controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa 
per mancata presentazione delle giustificazioni, sia in sede di offerta che in 
sede di richiesta aggiuntiva; 5) eccesso di potere per difetto di istruttoria ed 
illogicità del parere di congruità in quanto le giustificazioni addotte dalla 
Co.Ge.Nu.Ro. sarebbero generiche ed indeterminate. 
2.1 Innanzi al primo giudice si sono costituite la provincia di Salerno, 
opponendosi all’accoglimento del gravame siccome infondato e l’ATI Co.Ge.Nu.Ro. 
controinteressata, che ha proposto ricorso incidentale, deducendo una serie di 
motivi di violazione della direttiva CEE 93/37, dell’art. 21 della l. n. 
109/1994 e della lex specialis in quanto l’ATI ricorrente non avrebbe offerto 
giustificazioni adeguate e quindi avrebbe dovuto essere esclusa. 
2.2 Il Tar della Campania ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 
383/04, annullata in sede di appello con ordinanza n. 2846/04, sul rilievo che 
“le giustificazioni successive non risultano sottoscritte da tutte le imprese 
del costituendo raggruppamento”.
2.3 Con provvedimento del 6/9/04, il R.U.P. ha comunicato alle concorrenti la 
riapertura del procedimento di aggiudicazione e poi, in data 9/9/04, ha 
annullato gli atti di gara limitatamente al provvedimento di aggiudicazione 
definitiva (n. 1116 del 24/4/04) ed al verbale di aggiudicazione provvisoria, 
invitando l’aggiudicataria provvisoria a produrre giustificazioni integrative 
dei prezzi offerti, sottoscritte da tutte le partecipanti al raggruppamento. 
2.4 Avverso tali atti le ricorrenti R.C.M. Costruzioni S.r.l. e GECOPREM s.r.l. 
hanno proposto motivi aggiunti, notificati l’1/10/04 e depositati il 4/10 
successivo, deducendo le seguenti doglianze: 1) violazione dell’art. 21 della l. 
n. 1034/1971 e dell’art. 388 cp. in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto 
attendere la decisione di merito in presenza dell’ordinanza cautelare del 
Consiglio di Stato; 2) e 5) violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, 
dell’art. 21 della l. n. 109/1994 e dell’art. 89 del DPR. n. 554/1999 ed eccesso 
di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione in 
quanto, a seguito della richiamata ordinanza cautelare, l’amministrazione 
avrebbe dovuto escludere l’ATI controinteressata e non invitarla a regolarizzare 
la propria posizione, anche perché eventuali giustificazioni successive non 
possono sanare la carenza di quelle originali che imporrebbe l’esclusione dalla 
gara; 3) e 4) violazione dell’art. 21 della l. n. 109/94 e dell’art. 7 della l. 
n. 241/90 ed eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria 
e di motivazione in quanto l’annullamento degli atti di gara, disposta senza 
motivazione e senza comunicazione dell’avvio del procedimento, colpisce solo i 
verbali di aggiudicazione provvisoria e definitiva, senza coinvolgere il 
giudizio di congruità delle offerte formulato dal RUP.
3. Con la decisione impugnata la Sezione di Salerno del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Campania accoglieva il ricorso principale ed i motivi aggiunti, 
proposti da R.C.M. Costruzioni, la Brancaccio Costruzioni spA. e la GECOPREM 
srl., e respingeva il ricorso incidentale proposto dalle imprese Co.Ge.Nu.Ro. 
srl., ditta Procaccini Anna, ditta Edile Strade di Terriaca Donato, srl. Co.Bas 
e srl. Centro Sud Prefabbricati.
3.1 Ad avviso del Collegio la mancata sottoscrizione delle giustificazioni 
richieste dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia 
dell’offerta, da parte di tutte le imprese che hanno dichiarato di volersi 
costituire in ATI. in caso di aggiudicazione, non costituisce una irregolarità 
sanabile ex post ma rappresentata causa di esclusione dalla gara, in mancanza di 
un centro unitario di imputazione degli interessi delle varie imprese. Respinta 
l’eccezione di tardività del ricorso incidentale, il Tar Salerno lo rigettava ne 
merito per inammissibilità delle relative censure dato il carattere 
tecnico-discrezionale della valutazione del R.U.P, il cui sindacato è precluso 
al giudice di legittimità, qualora immuni da vizi logico-giuridici, come nella 
specie.
4. Nei confronti della decisione proponevano appello, con atti di analogo 
contenuto le ditte Co.SAN. srl., Edil Strade di Terriaca Donato e Procaccini 
Anna (n. 961/2005) e le ditte Co.Ge.Nu.Ro. srl., Co.SAN. srl., Centro Sud 
Prefabbricati srl., Edil Strada di Terriaca Donato e Procaccini Anna (n. 
962/2005) per i seguenti motivi: 1) violazione della direttiva CE 93/37 e 
dell’art. 21-bis comma 1, l. 109/94 nonché della lex specialis della gara: 
all’Amministrazione poteva chiedere ulteriori precisazioni anche se quelle 
presentate mancavano di sottoscrizione. 2) contraddittorietà, violazione della 
direttiva CE 93/37 e dell’art. 21-bis comma 1, l. 109/94: le giustificazioni 
integrative spiegano un’offerta già specificata nella sua totalità e si 
estendono alle imprese del gruppo che non le hanno sottoscritte. 3) omessa 
valutazione di un punto decisivo della controversia: la Co.Ge.Nu.Ro. è incorsa 
in errore scusabile causa richiesta di giustificazioni indirizzata dalla 
provincia esclusivamente alla mandataria. 4) omessa valutazione di un punto 
decisivo della controversia e violazione della direttiva CE 93/37 e dell’art. 
21-bis comma 1, l. 109/94: non erano inammissibili le censure nei confronti 
dell’operato del RUP che aveva ritenuto idonee le giustificazioni dell’ATI RCM 
circa la congruità dell’offerta, benché prive delle caratteristiche dell’opera.
5. Si sono costituite la RCM Costruzioni e società Brancaccio Costruzione e 
CECOPREM con controricirso ed appello incidentale. Nel contro ricorso sono state 
analiticamente confutate le eccezioni del primo grado e nell’appello incidentale 
sono stati riproposti i motivi del ricorso incidentale in primo grado: 1) 
violazione della lex specialis dell’art. 21 della l. n. 109/1994: l’ATI CoGeNuRo 
non aveva corredato l’offerta con le giustificazioni delle voci di prezzo più 
significative. 2) illogicità, carenza di motivazione e illegittimità derivata: 
il giudizio di congruità del RUP manca di motivazione sulla congruità 
dell’offerta delle imprese facenti capo all’ATI Co.Ge.Nu.Ro. 3) violazione 
dell’art. 21 comma 1-bis della l. n. 109/1994: mancano le giustificazioni 
aggiuntive richieste in sede di verifica dell’anomalia. 4) insufficienza 
d’istruttoria e illogicità del parere di congruità: le giustificazioni dell’ATI 
CoGeNuRo sono generiche e non basate su dati reali. 5) violazione dell’art. 21 
l. n. 1034/1971 e dell’art. 388 c.p.: gli atti oggetto dei motivi aggiunti di 
primo grado sono in contrasto con l’ordinanza di questo Consiglio che avrebbe 
imposto all’Amministrazione di non provvedere sino alla decisone in merito del 
ricorso. 6) carenza di istruttoria e violazione della legge n. 241/1990: la 
provincia ha aggravato il procedimento dopo la decisione cautelare di questo 
Consiglio. 7) violazione dei principi generali sull’autotutela e degli artt. 7 e 
segg. l. n. 241/1990. 8) violazione della legge n. 109/1994 e dell’art. 89, DPR 
n. 554/99 e dei principi che regolano la scelta del contraente.
5.1 La provincia di Salerno si è costituita in giudizio, chiedendo 
l’accoglimento dell’appello principale e l’inammissibilità dell’appello 
incidentale. Nella successiva memoria del 19 aprile 2005, RCM ha ulteriormente 
esposto le proprie ragioni ed ha riproposto in via incidentale i motivi del 
ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dalla sentenza: Nella successiva 
memoria del 22 aprile 2205 Cosan ha confutato i motivi dell’appello incidentale.
DIRITTO
1) Gli appelli devono essere riuniti e decisi con un’unica pronuncia per 
evidenti motivi di connessione soggettiva e oggettiva. Gli appelli sono 
infondati, vanno respinti e va confermata la decisione di primo grado. 
Correttamente, infatti, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso 
proposto da R.C.M. Costruzioni, Brancaccio Costruzioni e GECOPREM, ha annullato 
l’aggiudicazione provvisoria 30 dicembre 2003 dell’affidamento alle imprese 
odierne appellanti (Co.Ge.Nu.Ro. s.r.l. quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. 
fra le ditte Procaccini Anna, Edil Strade, Co.SAN. s.r.l., Centro Sud 
Prefabbricati) della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di 
ampliamento e completamento sulla s.p. n. 417 Aversana 2° stralcio (nonché i 
verbali di gara dal n. 1 al n. 7 e il parere di congruità reso dal R.U.P.).
2) Va precisato, in punto di fatto, che dopo l’esaurimento della fase di 
valutazione delle offerte delle concorrenti, il presidente della gara, con nota 
4 settembre 2003, n. 531/AA.GG. aveva trasmesso al R.U.P. le offerte e le 
relative giustificazioni delle A.T.I. Co.Ge.Nu.Ro. ed R.C.M.. Quest’ultimo, dopo 
aver convocato i rappresentanti del nucleo di progettazione dell’opera (nota 9 
ottobre 2003, n. 19181), ha richiesto all’A.T.I. Co.Ge.Nu.Ro. la giustificazione 
dei prezzi offerti in sede di gara basate sull’economicità del procedimento di 
costruzione, sulle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni dell’offerente, 
rilevato che, dall’esame della documentazione, i prezzi offerti sono corredati 
da approfondite analisi ma non da giustificazioni conformi alle prescrizioni 
normative (nota 29 ottobre 2003, n. 4719).
2.1) Sul ricorso istaurato da R.C.M., seconda classificata nella gara di che 
trattasi, che ha sostenuto l’onere della stazione appaltante di escludere 
l’offerta A.T.I. Co.Ge.Nu.Ro. perché priva di giustificazioni, il Tar Salerno ha 
respinto la domanda cautelare, ritenute sufficienti le giustificazioni 
presentate dall’Ati aggiudicataria, mentre questo Consiglio, in sede di 
accoglimento dell’appello cautelare ha osservato che “le giustificazioni 
successive non risultano sottoscritte da tutte le imprese del costituendo 
raggruppamento”. La provincia di Salerno che, con determina 22 aprile 2004, n. 
1116 aveva assegnato la gara all’A.T.I. Co.Ge.Nu.Ro., ha pertanto disposto la 
riapertura del procedimento (nota 3 settembre 2004), l’annullamento 
dell’aggiudicazione definitiva e del verbale di aggiudicazione provvisoria 
(determina 9 settembre 2004, n. 389/AA.GG) ed ha invitato tutte le partecipanti 
e l’aggiudicataria a produrre le giustificazioni integrative sottoscritte da 
tutti i soggetti note 13 e 14 settembre 2004).
2.2) La sentenza impugnata ha annullato l’aggiudicazione della gara all’A.T.I. 
Co.Ge.Nu.Ro. per violazione della par condicio, ritenuta l’equivalenza della 
mancata sottoscrizione delle future mandanti all’assenza di giustificazioni 
integrative richieste in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta. È seguita 
l’illegittimità del procedimento istaurato dalla Provincia di Salerno 
successivamente all’ordinanza cautelare n. 2846/2004 di questo Consiglio.
3) La decisione è contestata, nei primi due motivi d’appello, sotto l’aspetto 
che la mancanza di giustificazioni integrative produrrebbe l’esclusione della 
concorrente dalla gara, stante l’equiparazione dell’assenza di sottoscrizione di 
tutte le imprese partecipanti alla cositutenda A.T.I. all’assenza di 
giustificazioni e sotto l’aspetto dell’impossibilità di estendere a tutte le 
imprese del costituendo raggruppamento le giustificazioni integrative fornite e 
sottoscritte dall’impresa indicata come futuro capogruppo.
3.1) Precede, nell’ordine logico l’esame della questione relativa alla validità 
delle giustificazioni integrative fornite e sottoscritte dalla sola impresa 
capogruppo qualora l’associazione temporanea non sia ancora costituita - oggetto 
del secondo motivo - e di quella, strettamente connessa, inerente la possibilità 
di estenderle anche alle imprese future mandanti, salva l’esclusione della 
partecipante dalla gara, per assenza di giustificazioni integrative, che nella 
specie non poteva neppure essere pronunciata, sia perché l’irregolarità delle 
giustificazioni integrative non equivale ad assenza di giustificazioni, sia 
perché la Provincia di Salerno aveva riaperto il procedimento di acquisizione 
delle giustificazioni integrative da parte di tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento, come si afferma nel primo motivo.
3.2) La giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. Stato, V, 25 febbraio 2003, n. 
1012) ha precisato che solo successivamente al conferimento del mandato con 
rappresentanza da parte delle singole imprese ad una di esse sussiste 
l'attribuzione alla mandataria del potere rappresentativo dei diritti e degli 
interessi propri di tutte le imprese associate e del raggruppamento nel suo 
complesso, mentre nella fase in cui le imprese partecipanti all'associazione 
temporanea si limitano a sottoscrivere congiuntamente l'offerta e si vincolano 
alla costituzione formale del raggruppamento ciascuna di esse conserva autonomia 
di determinazione in mancanza del vincolo di solidarietà previsto dall’art. 13, 
co. 2, l. n. 109/1994. Solo successivamente alla costituzione, infatti, 
l’impresa capogruppo e mandataria è l'unica interlocutrice dell'ente appaltante, 
cui vanno imputate le dichiarazioni negoziali (offerte, promesse, accettazioni, 
impegni e simili) rese in nome e per conto delle altre imprese partecipanti alla 
riunione (Cons. Stato, V, 17 marzo 2003, n. 1384; V, 5 febbraio 1993, n. 240), 
mentre prima di tale momento rimane integra l’autonomia negoziale delle imprese 
mandanti e il loro potere-dovere di autovincolarsi autonomamente rispetto 
all’impresa mandataria.
Nella specie, le giustificazioni richieste dal R.U.P. con la nota 9 ottobre 
2003, n. 19181 concernevano l’attività delle imprese componenti la riunione nel 
suo insieme, perché incentrate su una serie di elementi (economicità del 
procedimento di costruzione, soluzioni tecniche adottate, condizioni 
dell’offerente) proprie di tutte le imprese componenti il gruppo e non la sola 
capogruppo. Comportavano pertanto un’autonoma manifestazione di volontà di parte 
di costoro che può essere supplita dalla capogruppo solo nel momento successivo 
alla costituzione del raggruppamento, ma non lo poteva non nel momento 
antecedente, allorchè sono state rese dalla Co.Ge.Nu.Ro. con la nota 15 novembre 
2003.
Anche se le giustificazioni rese dalla partecipante alla gara ai sensi dell'art. 
21 comma 1 bis l. n. 109/1994 per la valutazione delle offerte anomale non hanno 
di per sé natura negoziale, non può negarsi il loro carattere di manifestazione 
di volontà che concorre a dare vita all’offerta nel suo insieme, che come tale 
deve provenire da un soggetto autonomamente capace di formularle. Capacità che, 
nel caso di raggruppamento ancora da costituire, non può essere ravvisata in 
capo alla sola capogruppo, ma esige la partecipazione di tutti i soggetti che 
saranno chiamati a costituire il futuro raggruppamento.
Correttamente, pertanto, la prima decisione ha ritenuto di non poter estendere 
alle altre imprese che non le hanno sottoscritte le giustificazioni fornite e 
sottoscritte dalla sola impresa Co.Ge.Nu.Ro. (ancorché indicata quale capogruppo 
del futuro raggruppamento).
3.3) Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio (sez. V, 21 novembre 
2003, n. 7615; sez. VI, 8 aprile 2004, n. 1999) le giustificazioni preliminari, 
quand'anche richieste, a norma dell'art. 21 comma 1 bis l. n. 109 del 1994, 
quale anticipato corredo documentale dell'offerta, non assurgono a requisito di 
partecipazione alla gara a pena di esclusione delle offerte non documentate, 
venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale, nella fase 
successiva quella della verifica di anomalia, se ed in quanto l'offerta ne 
risulti sospetta.
In mancanza della possibilità di estendere alle altre imprese le deduzioni ed 
osservazioni della impresa capogruppo, ancora correttamente la decisione 
impugnata ha considerato che la mancata sottoscrizione delle integrazioni da 
parte delle future mandanti equivaleva a mancata presentazione delle 
giustificazioni.
La mancata sottoscrizione equivale infatti ad impossibilità di imputare le 
integrazioni alle altre imprese partecipanti al gruppo, che ne determina la 
nullità per violazione degli artt. 21 comma 1 bis della legge n. 109/1994 e 30 
n. 4 della direttiva n. 93/37 in quanto inidonee a garantire la valutazione 
dell'anomalia delle offerte, da svolgersi in contraddittorio fra stazione 
appaltante ed impresa concorrente, successivamente all'apertura delle buste ed 
indipendentemente dalle giustificazioni previamente fornite in sede di 
presentazione dell'offerta (Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2003, n. 232).
3.4) E’ infatti pacifica l’autonomia dalle giustificazioni previamente fornite 
in sede di presentazione dell'offerta rispetto a quelle integrative, richiesta 
dalla stazione appaltante successivamente all’apertura delle buste a 
giustificazione dell’anomalia, la cui verifica da luogo ad un apposito 
subprocedimento, incentrato sulla presentazione dei chiarimenti, precisazioni e 
degli eventuali elementi giustificativi dell'offerta onde assicurare il rispetto 
dei principi comunitari, della libertà di concorrenza e della "par condicio" dei 
concorrenti, nonché di quelli di legalità, imparzialità e buon andamento 
dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97, cost., nell'ambito dei quali 
trovano adeguata tutela anche gli interessi delle ditte le cui offerte sono 
state sospettate di anomalia (Cons. sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5013; 4 febbraio 
2003, n. 546).
Nell’ambito di siffatto subprocedimento, il difetto di un requisito essenziale 
nelle giustificazioni integrative prescritto a pena di nullità preclude loro di 
svolgere la funzione prevista dalla legge: l’impossibilità di imputarne la 
provenienza a tutte le imprese del futuro raggruppamento implica infatti la 
mancanza dell’elemento indispensabile per il contraddittorio fra imprese e 
stazione appaltante e radica l’assunto dell’impugnata decisione circa l’identità 
fra assenza di giustificazioni e nullità delle stesse.
3.6) La sentenza è da confermare anche nella parte in cui ha ritenuto contraria 
alla par condicio dei concorrenti la riapertura del sub procedimento di 
acquisizione delle giustificazioni integrative ad opera della Provincia di 
Salerno dopo l’ordinanza n. 2846/2004 di questo Consiglio.
La possibilità di sanare la nullità delle dichiarazioni dei partecipanti alla 
gara è soggetta al limite della tutela dei terzi interessati all’aggiudicazione 
della medesima, quali sono le altre imprese successivamente qualificatesi e le 
cui offerte erano ab initio regolari e non viziate. 
La riammissione alla gara del costituendo raggruppamento Co.Ge.Nu.Ro. e la 
valutazione delle giustificazioni integrative avrebbe infatti precluso alla 
ricorrente in primo grado R.C.M. la possibilità di aggiudicarsi la gara, 
cagionandole uno svantaggio difforme ai precetti di par condicio.
4) Degli ulteriori motivi d’appello, il terzo è infondato e il quarto è 
inammissibile.
4.1) Qualora l’associazione temporanea di imprese partecipi alla gara nella 
modalità del raggruppamento ancora da costituire, destinataria delle 
comunicazioni è l’impresa mandataria, cui compete, in quanto capogruppo, la 
sottoscrizione del contratto.
Correttamente la Provincia di Salerno ha avvertito della necessità delle 
giustificazioni integrative, l’appellante Co.Ge.Nu.Ro., che non può dolersi del 
mancato avviso anche alle altre imprese chiamate a costituire il gruppo.
4.2) Non potendo poi essere aggiudicataria della gara di che trattasi, 
l’appellante Co.Ge.Nu.Ro. non ha interesse a dolersi di eventuali illogicità 
nella giustificazioni presentate da R.C.M. come fa nel quarto motivo.
5 Gli appelli siccome riuniti devono essere conclusivamente respinti accolto per 
i suesposti motivi con assorbimento degli ulteriori profili di censura ed 
inammissibilità dell’appello incidentale di R.C.M. che ripropone i motivi non 
esaminati in primo grado. Va confermata la decisione impugnata. Sussistono i 
giusti motivi per compensare fra tutte le parti in causa le spese del presente 
grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli 
appelli e li respinge. Spese del presente grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2005 con 
l’intervento dei Sigg.ri:
Sergio Santoro Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Marzio Branca Consigliere
L'ESTENSORE                                                 
IL PRESIDENTE                                                    
IL DIRIGENTE
f.to Cesare Lamberti                                          
f.to Sergio Santoro                                                 
f.to Antonio Natale   
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29 novembre 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
1) Appalti - Raggruppamento d’imprese - Conferimento del mandato con rappresentanza da parte delle singole imprese ad una di esse - Potere rappresentativo - Associazione temporanea - Autonomia negoziale delle imprese mandanti - Valutazione delle offerte anomale – Giustificazioni – Limiti - Art. 21 c. 1 bis l. n. 109/1994. Solo successivamente al conferimento del mandato con rappresentanza da parte delle singole imprese ad una di esse sussiste l'attribuzione alla mandataria del potere rappresentativo dei diritti e degli interessi propri di tutte le imprese associate e del raggruppamento nel suo complesso, (Cons. Stato, V, 25 febbraio 2003, n. 1012), mentre nella fase in cui le imprese partecipanti all'associazione temporanea si limitano a sottoscrivere congiuntamente l'offerta e si vincolano alla costituzione formale del raggruppamento ciascuna di esse conserva autonomia di determinazione in mancanza del vincolo di solidarietà previsto dall’art. 13, co. 2, l. n. 109/1994. Solo successivamente alla costituzione, infatti, l’impresa capogruppo e mandataria è l'unica interlocutrice dell'ente appaltante, cui vanno imputate le dichiarazioni negoziali (offerte, promesse, accettazioni, impegni e simili) rese in nome e per conto delle altre imprese partecipanti alla riunione (Cons. Stato, V, 17 marzo 2003, n. 1384; V, 5 febbraio 1993, n. 240), mentre prima di tale momento rimane integra l’autonomia negoziale delle imprese mandanti e il loro potere-dovere di autovincolarsi autonomamente rispetto all’impresa mandataria. Anche se le giustificazioni rese dalla partecipante alla gara ai sensi dell'art. 21 comma 1 bis l. n. 109/1994 per la valutazione delle offerte anomale non hanno di per sé natura negoziale, non può negarsi il loro carattere di manifestazione di volontà che concorre a dare vita all’offerta nel suo insieme, che come tale deve provenire da un soggetto autonomamente capace di formularle. Capacità che, nel caso di raggruppamento ancora da costituire, non può essere ravvisata in capo alla sola capogruppo, ma esige la partecipazione di tutti i soggetti che saranno chiamati a costituire il futuro raggruppamento. Correttamente, pertanto, è stato ritenuto di non poter estendere alle altre imprese che non le hanno sottoscritte le giustificazioni fornite e sottoscritte da una sola impresa ancorché indicata quale capogruppo del futuro raggruppamento. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Co.SAN. srl. (avv.ti Laudadio, Scotto, Russo e Sanino) ed altri c. R.C.M. Costruzioni s.r.l. (avv. Minervini) ed altri (conferma TAR Campania - Salerno – Sez. I - 6 novembre 2004, n. 2431). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 novembre 2005 (c.c. 29/04/2005), Sentenza n. 6772
2) Appalti – Offerta anomala - Verifica di anomalia - Corredo documentale dell'offerta - Deduzioni ed osservazioni della impresa capogruppo - Mancata sottoscrizione - Nullità – Sussiste - Artt. 21 c.1 bis L. n. 109/1994 e 30 n. 4 Dir. n. 93/37. Le giustificazioni preliminari, quand'anche richieste, a norma dell'art. 21 comma 1 bis l. n. 109 del 1994, quale anticipato corredo documentale dell'offerta, non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione delle offerte non documentate, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale, nella fase successiva quella della verifica di anomalia, se ed in quanto l'offerta ne risulti sospetta (sez. V, 21 novembre 2003, n. 7615; sez. VI, 8 aprile 2004, n. 1999). In mancanza della possibilità di estendere alle altre imprese le deduzioni ed osservazioni della impresa capogruppo, ancora correttamente la decisione impugnata ha considerato che la mancata sottoscrizione delle integrazioni da parte delle future mandanti equivaleva a mancata presentazione delle giustificazioni. La mancata sottoscrizione equivale infatti ad impossibilità di imputare le integrazioni alle altre imprese partecipanti al gruppo, che ne determina la nullità per violazione degli artt. 21 comma 1 bis della legge n. 109/1994 e 30 n. 4 della direttiva n. 93/37 in quanto inidonee a garantire la valutazione dell'anomalia delle offerte, da svolgersi in contraddittorio fra stazione appaltante ed impresa concorrente, successivamente all'apertura delle buste ed indipendentemente dalle giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione dell'offerta (Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2003, n. 232). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Co.SAN. srl. (avv.ti Laudadio, Scotto, Russo e Sanino) ed altri c. R.C.M. Costruzioni s.r.l. (avv. Minervini) ed altri (conferma TAR Campania - Salerno – Sez. I - 6 novembre 2004, n. 2431). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 novembre 2005 (c.c. 29/04/2005), Sentenza n. 6772
3) Appalti – Offerta anomala - Apertura delle buste a giustificazione dell’anomalia - Difetto di un requisito essenziale nelle giustificazioni integrative - Nullità - Associazione temporanea di imprese – Capogruppo. E’ pacifica l’autonomia dalle giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione dell'offerta rispetto a quelle integrative, richiesta dalla stazione appaltante successivamente all’apertura delle buste a giustificazione dell’anomalia, la cui verifica da luogo ad un apposito subprocedimento, incentrato sulla presentazione dei chiarimenti, precisazioni e degli eventuali elementi giustificativi dell'offerta onde assicurare il rispetto dei principi comunitari, della libertà di concorrenza e della "par condicio" dei concorrenti, nonché di quelli di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97, cost., nell'ambito dei quali trovano adeguata tutela anche gli interessi delle ditte le cui offerte sono state sospettate di anomalia (Cons. sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5013; 4 febbraio 2003, n. 546). Nell’ambito di siffatto subprocedimento, il difetto di un requisito essenziale nelle giustificazioni integrative prescritto a pena di nullità preclude loro di svolgere la funzione prevista dalla legge: l’impossibilità di imputarne la provenienza a tutte le imprese del futuro raggruppamento implica infatti la mancanza dell’elemento indispensabile per il contraddittorio fra imprese e stazione appaltante e radica l’assunto dell’impugnata decisione circa l’identità fra assenza di giustificazioni e nullità delle stesse. Qualora l’associazione temporanea di imprese partecipi alla gara nella modalità del raggruppamento ancora da costituire, destinataria delle comunicazioni è l’impresa mandataria, cui compete, in quanto capogruppo, la sottoscrizione del contratto. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Co.SAN. srl. (avv.ti Laudadio, Scotto, Russo e Sanino) ed altri c. R.C.M. Costruzioni s.r.l. (avv. Minervini) ed altri (conferma TAR Campania - Salerno – Sez. I - 6 novembre 2004, n. 2431). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 novembre 2005 (c.c. 29/04/2005), Sentenza n. 6772
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