Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente
decisione
Sul ricorso in appello n. 2626/2003 del 28/03/2003, proposto dalla LUCI 
COSTRUZIONI SRL rappresentato e difeso dagli Avv.ti BRUNA D'AMARIO, MICHELE 
PALLOTTINO, ORIO DE MARCHI e ROSSELLA GIADROSSI con domicilio eletto in Roma 
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2 presso MICHELE PALLOTTINO;
contro
GENERALGIULIA SRL rappresentato e difeso dagli Avv.ti FRANCO GAETANO SCOCA e 
GIOVANNI GABRIELLI con domicilio eletto in Roma VIA G.PAISIELLO, 55 presso 
FRANCO GAETANO SCOCA;
e nei confronti di
I.T.I.S.-ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI rappresentato e difeso dagli 
avv.ti Avv.ti SERGIO DEL VECCHIO e SERGIO LEBAN con domicilio eletto in Roma VIA 
DEI PRATI FISCALI, 158 presso SERGIO DEL VECCHIO;
per la riforma
della sentenza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE n.53/2003, resa tra le 
parti, concernente AGGIUDICAZIONE DI GARA AD ASTA PUBBLICA;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della GENERALGIULIA SRL e dell’I.T.I.S.-ISTITUTO 
TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’8 Luglio 2003, relatore il Consigliere Carlo Deodato 
ed uditi, altresì, gli avvocati Pallottino, Scoca e Del Vecchio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata, resa in forma semplificata, il T.A.R. del Friuli – 
Venezia Giulia annullava, in accoglimento del ricorso proposto dalla 
Generalgiulia s.r.l., l’aggiudicazione alla Luci Costruzioni s.r.l. dell’asta 
pubblica indetta dall’Istituto Triestino per Interventi Sociali (d’ora innanzi 
ITIS) per la vendita di due immobili, giudicandola illegittima per l’omessa 
esclusione dalla gara della società aggiudicataria, ritenuta doverosa a causa 
della presentazione dell’offerta con il servizio di postacelere, anziché con 
quello raccomandato prescritto come esclusivo dal capitolato speciale e 
dall’avviso di gara.
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello la Luci Costruzioni 
(originaria controinteressata), denunciando l’erroneità del convincimento 
espresso dal Tribunale giuliano circa l’illegittimità dell’ammissione all’asta 
della propria offerta ed invocando la riforma della decisione appellata.
Resisteva la Generalgiulia (originaria ricorrente), difendendo la correttezza 
del convincimento espresso in prima istanza circa la doverosità dell’esclusione 
dell’offerta della Luci Costruzioni, riproponendo le censure dichiarate 
assorbite con la decisione appellata e domandando la conferma di questa.
Si costitutiva anche l’ITIS, ribadendo la legittimità del proprio operato e 
aderendo all’appello della Luci Costruzioni, del quale chiedeva l’accoglimento.
Le parti illustravano ulteriormente le loro tesi mediante memorie difensive.
Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2003 il ricorso veniva trattenuto in 
decisione.
DIRITTO
1.- E’ controversa la legittimità dell’aggiudicazione all’odierna ricorrente di 
un’asta pubblica bandita dall’ITIS per l’alienazione di due beni immobili.
Riscontrando la fondatezza della prima censura dedotta dalla Generalgiulia 
(seconda classificata nell’incanto) a sostegno del ricorso in primo grado, il 
T.A.R. adìto ha, in particolare, qualificato come essenziale l’adempimento 
relativo alla presentazione dell’offerta con il servizio postale raccomandato, 
ancorché prescritto dal capitolato speciale e dall’avviso d’asta senza la 
comminatoria di alcuna sanzione per la sua inosservanza, ed ha coerentemente 
giudicato doverosa l’esclusione dell’offerta della controinteressata, siccome 
presentata, in violazione della predetta clausola, con il servizio di 
postacelere, ed illegittima la conseguente aggiudicazione della gara.
2.- La società appellante critica il giudizio di illegittimità reso in prima 
istanza, rilevando l’erroneità dell’applicazione del criterio finalistico 
compiuta dai primi giudici, assumendo che tale tipo di indagine ermeneutica 
avrebbe semmai dovuto indurre, se correttamente condotta, ad accertare la 
coerenza dell’uso del servizio di postacelere con gli interessi sottesi alla 
prescrizione controversa e concludendo, quindi, per l’annullamento della 
pronuncia gravata.
2.1- L’appello è fondato e merita accoglimento.
2.2- Occorre premettere, in punto di fatto, che l’art.3 del capitolato speciale 
d’oneri e l’avviso d’asta prescrivevano testualmente che “ai fini 
dell’ammissione al pubblico incanto, i concorrenti dovranno far pervenire 
all’Amministrazione dell’Ente…esclusivamente a mezzo servizio postale 
raccomandato…in plico opportunamente sigillato…” l’offerta e gli altri documenti 
richiesti, che tale clausola ometteva di sanzionare con l’esclusione 
l’inosservanza dell’adempimento ivi stabilito, che delle nove offerte pervenute 
all’ITIS tre (tra le quali quella della originaria ricorrente Generalgiulia) 
venivano trasmesse a mezzo di raccomandata espresso, tre (tra le quali quella 
dell’originaria controinteressata Luci Costruzioni) con il servizio postacelere 
e tre con lettere raccomandate semplici e che l’amministrazione provvedeva ad 
ammetterle tutte all’incanto, aggiudicando gli immobili messi in vendita 
all’odierna appellante (quale miglior offerente).
2.3- La prescrizione asseritamente inosservata dalla Luci Costruzioni risulta, 
quindi, sprovvista di qualsivoglia sanzione. 
Occorre, allora, verificare se all’accertamento della presunta doverosità 
dell’esclusione delle imprese che hanno omesso di trasmettere il plico con il 
servizio raccomandato possa pervenirsi, come prospettato dall’originaria 
ricorrente e come ritenuto dai primi giudici, per via di un’interpretazione 
della relativa clausola del bando che assegni alla stessa la funzione di tutela 
di un interesse rilevante della stazione appaltante o della regolarità del 
confronto concorrenziale.
2.4- Le conclusioni raggiunte dal T.A.R. in merito alla natura essenziale della 
clausola in questione risultano erronee alla stregua dei rilievi appresso 
svolti.
2.5- E’ vero, infatti, che la mera mancanza della previsione della sanzione 
dell’esclusione non vale, di per sé, ad impedire all’interprete di qualificare 
la prescrizione sprovvista di quella pena come essenziale al fine della 
regolarità della procedura e di giudicarla, quindi, soggetta a quel grave regime 
sanzionatorio, quando risulti preordinata a soddisfare un rilevante interesse 
pubblico (C.S., Sez. V, 15 novembre 2001, n.5843), ma tale indagine ermeneutica 
deve fondarsi sull’apprezzamento del significato sostanziale dell’adempimento 
esaminato e sull’individuazione dei valori che lo stesso mira a soddisfare, 
mentre non può validamente risolversi in una tautologica considerazione della 
portata precettiva formale e testuale della clausola che lo contiene.
Si rivela, allora, sicuramente inficiata la correttezza logica del percorso 
argomentativo seguito dai primi giudici, là dove pretende di evincere la natura 
essenziale dell’adempimento in questione dal mero rilievo che la modalità di 
recapito del servizio raccomandato era stata prescritta come esclusiva.
Tale argomentazione, a ben vedere, lungi dal fondarsi sulla necessaria ricerca 
dell’interesse pubblico sotteso alla prescrizione considerata, risulta 
giustificata dal solo, ma inconferente, apprezzamento del contenuto 
dell’adempimento.
Sennonchè, l’indagine richiesta al giudice nella fattispecie in esame non può 
risolversi nella considerazione dell’esistenza di una prescrizione nella specie 
inosservata (del chè nessuno pare dubitare e che costituisce, anzi, la ragione 
d’essere del problema), ma esige il diverso ed ulteriore sforzo ermeneutico 
indirizzato alla ricerca della natura e della rilevanza degli interessi al cui 
perseguimento la clausola risulta preordinata.
2.6- Così accertato l’errore logico insito nella motivazione della decisione 
appellata, occorre rilevare che l’interesse pubblico sotteso alla prescrizione 
dell’uso del servizio raccomandato per la trasmissione dei plichi contenenti le 
offerte va senz’altro riconosciuto nell’esigenza dell’amministrazione di 
conseguire pubblica certezza circa gli estremi della spedizione (data di invio, 
identificazione del mittente e data della ricezione) e di attribuire l’esclusivo 
compito di registrare e documentare tali informazioni al servizio postale 
pubblico (nell’esercizio della peculiare specie di quello raccomandato, che 
garantisce tali attestazioni).
Tale sicura ricostruzione della ratio del discusso adempimento (non dubitabile 
nei suoi esiti in quanto fondata sull’assorbente considerazione del tipo di gara 
e delle evidenti esigenze di certezza nell’acquisizione delle offerte alla 
stessa connesse) impone, pertanto, di giudicare la portata delle conseguenze 
dell’uso di una modalità di recapito (apparentemente) difforme da quella 
prescritta con esclusivo riferimento agli interessi dell’amministrazione appena 
evidenziati ed alle caratteristiche del servizio postacelere.
Appare, allora, agevole rilevare che l’idoneità del servizio postacelere, per 
come regolato nell’ordinamento postale, a garantire le segnalate esigenze di 
documentazione degli estremi della spedizione impedisce di giungere alla 
conclusione della doverosità dell’esclusione dell’offerta trasmessa con quel 
metodo ed impone, anzi, proprio in applicazione del c.d. criterio teleologico, 
di ammettere l’equipollenza del mezzo usato dall’aggiudicatario al servizio 
raccomandato e la sua capacità di soddisfare in egual misura gli interessi 
dell’amministrazione.
Il convincimento da ultimo espresso si fonda, in particolare, sul duplice 
rilievo che il servizio postacelere, istituito con decreto ministeriale 28 
luglio 1987, n.564 ed assoggettato al medesimo regime dei servizi postali e di 
telecomunicazioni (art.2 d.m. cit.), comprende la registrazione delle essenziali 
informazioni relative alla spedizione (identità del mittente e del destinatario 
e date di invio e di ricezione) e risulta affidato al (e gestito dal) servizio 
postale pubblico.
Ne consegue che il servizio in questione va equiparato, ai fini che qui 
interessano, a quello raccomandato (imponendo, tra l’altro, il pagamento di una 
tariffa comprensiva del c.d. diritto di raccomandazione) e che il suo utilizzo 
consente, in definitiva, la completa soddisfazione delle esigenze di certezza 
postulate dall’amministrazione con l’imposizione dell’adempimento in questione e 
perseguite con l’affidamento al servizio pubblico del compito di certificare gli 
estremi della spedizione, sulla base del corretto presupposto che i registri di 
protocollo delle poste costituiscono una fonte di prova privilegiata che fa fede 
fino a querela di falso per la posizione e la responsabilità di cui sono 
investiti gli addetti alla relativa tenuta (C.S., Sez.VI, 26 maggio 1999, n.693).
2.7- Così affermata la coerenza della modalità di recapito usata 
dall’aggiudicataria con gli interessi dell’amministrazione, occorre verificare 
se la medesima clausola risulta preordinata (ed, eventualmente, in che limiti) a 
garantire la par condicio dei concorrenti, come dedotto dall’originaria 
ricorrente e come parrebbe ritenuto dai primi giudici in un sintetico passaggio 
della motivazione. 
Sostiene, al riguardo, l’appellata che l’ammissione, per via ermeneutica, di due 
strumenti di recapito (postacelere e raccomandata) che garantiscono tempi di 
spedizione diversi confligge con le esigenze di tutela della par condicio dei 
concorrenti, concretamente vulnerata, ad avviso della Generalgiulia, dal più 
ampio margine temporale goduto dalla Luci Costruzioni per la predisposizione 
dell’offerta.
L’assunto è infondato.
E’ sufficiente, al riguardo, rilevare, per negare ogni pregio a tale tesi, che 
l’uso della raccomandata non risultava certo precipuamente inteso a garantire ai 
concorrenti un pari periodo di tempo per la composizione e formulazione 
dell’offerta, ma al diverso fine pubblico sopra evidenziato, che, in ogni caso, 
la natura del contratto da aggiudicare (vendita di immobili) impedisce di 
riconoscere valenza determinante al tempo disponibile per formalizzare la 
proposta (contente il solo prezzo offerto), che il servizio postacelere era 
utilizzabile da chiunque, secondo una ragionevole interpretazione dell’avviso di 
gara, che il servizio raccomandato espresso nella specie utilizzato 
dall’appellata garantisce tempi di consegna analoghi a quelli del servizio 
postacelere e che, comunque, non consta che la disponibilità di poche ore di 
differenza in favore della Luci Costruzioni abbia concretamente alterato la 
regolarità dell’incanto, a causa della presunta (ma indimostrata) 
pregiudizievole compressione del tempo di valutazione nella specie utilizzato 
dalla Generalgiulia.
Sulla base di tutte le considerazioni appena esposte, va, in definitiva, negata 
ogni lesione della par condicio nell’astratta esegesi e nella concreta 
attuazione della clausola relativa alle modalità di spedizione dell’offerta.
2.8- Né, da ultimo, l’uso dell’avverbio “esclusivamente” può essere inteso, come 
infondatamente prospettato dall’appellata Generalgiulia, come espressivo della 
volontà dell’Ente di stabilire una clausola di esclusione con riferimento 
all’adempimento in questione.
Deve, al riguardo, premettersi che la volontà di sanzionare con l’esclusione 
l’inosservanza di una specifica modalità di presentazione delle offerte deve 
essere chiaramente espressa nel bando di gara (C.S., Sez.V, 16 gennaio 2002, n.226), 
sicchè, in mancanza di tale univoca previsione, resta preclusa 
all’amministrazione ed all’interprete ogni diversa conclusione in ordine a non 
previste conseguenze sanzionatorie dell’irregolare trasmissione dei plichi, e 
che, in ogni caso, nell’incertezza circa l’interpretazione della portata 
precettiva di una clausola ambigua, deve accordarsi prevalenza all’interesse 
pubblico alla più ampia partecipazione di concorrenti (C.S., Sez. VI, 29 aprile 
2002, n.2284).
In coerenza con tali condivisi principi, va, pertanto, negata ogni fondatezza 
alla tesi che sostiene la configurabilità della sanzione dell’esclusione 
nell’uso dell’avverbio “esclusivamente”.
E’ sufficiente, al riguardo, considerare che, mentre il rigore della sanzione 
dell’esclusione esige che la stessa sia esplicitata dall’amministrazione con 
formule univoche (come, ad esempio: “a pena d’esclusione”), l’espressione 
considerata, che letteralmente significa solo che l’unica modalità consentita di 
recapito dei plichi è la raccomandata ma non anche che le offerte trasmesse con 
altri sistemi devono essere escluse dall’asta, non soddisfa certamente le già 
rilevate esigenze di chiarezza nella comminatoria dell’esclusione.
Ne consegue che il difetto dei necessari requisiti di evidenza e di 
intelligibilità della clausola di esclusione precludono all’interprete di 
assegnare all’uso dell’avverbio “esclusivamente” (testualmente significativo di 
altro o, al massimo, ambiguo) la portata sanzionatoria voluta dall’appellata.
Quand’anche, comunque, si ritenesse che l’espressione in esame potesse anche 
significare la volontà dell’amministrazione di escludere dall’incanto le offerte 
presentate con mezzi diversi dalla raccomandata, si dovrebbe, comunque, negare 
la configurabilità, nella clausola che la contiene, della comminatoria della 
sanzione dell’esclusione, posto che, in conformità al principio di diritto sopra 
enunciato, la portata plurivoca o equivoca di una prescrizione impone 
all’interprete di intenderla nel senso di favorire la più ampia partecipazione 
alla selezione e non in quello di restringere il novero dei concorrenti, 
mediante l’applicazione di una pena stabilita in modo non chiaramente 
percepibile dalle imprese interessate.
2.9- E non serve, da ultimo, rilevare che, accedendo all’opzione ermeneutica che 
esclude alla clausola valenza sanzionatoria, la si priva di qualsiasi 
significato.
Basti, in proposito, osservare che la portata delle conseguenze 
dell’inosservanza dell’adempimento in parola è stata compiutamente esaminata con 
riferimento alle modalità in concreto seguite dall’impresa asseritamente 
inadempiente e che le conclusioni raggiunte all’esito di tale indagine non 
risultano incompatibili con l’affermazione della doverosità dell’esclusione di 
un'offerta trasmessa, ad esempio, con un servizio postale privato o a mano, di 
talchè la prescrizione in esame, lungi dall’essere stata privata di senso o 
disapplicata, è stata, anzi, valorizzata nella sua portata sostanziale e 
finalistica ed attuata in conformità al suo significato essenziale.
2.10- Alle considerazioni che precedono consegue l’annullamento della decisione 
appellata, siccome erroneamente fondata sul rilievo della illegittimità 
dell’ammissione all’incanto dell’offerta della Luci Costruzioni.
3.- L’accoglimento dell’appello principale e la presupposta verifica 
dell’infondatezza della censura accolta dal T.A.R. impone la disamina dei motivi 
del ricorso originario rimasti assorbiti dalla decisione impugnata e 
puntualmente riproposti dalla società appellata.
4.- Con una prima doglianza viene dedotta la doverosità dell’esclusione 
dell’offerta aggiudicataria in quanto trasmessa con il servizio di postacelere, 
nonostante il divieto stabilito da Poste S.p.A. di spedire titoli di credito con 
il mezzo usato dalla Luci Costruzioni (il plico conteneva, come prescritto dal 
capitolato speciale, un assegno circolare intestato all’ITIS).
Il motivo è infondato e va disatteso. 
Com’è evidente, infatti, il divieto di includere valori nelle corrispondenze si 
riferisce esclusivamente ai rapporti di Poste con gli utenti del servizio e 
serve a limitare gli obblighi di rimborso ascrivibili alla società che lo 
gestisce, con la conseguenza che la sua eventuale violazione implica, come 
espressamente stabilito dall’art.83 d.P.R. 29 marzo 1973, n.156, il solo effetto 
che all’interessato “non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, 
avaria o manomissione” e non anche quello, ulteriore ed estraneo sia alla ratio 
del divieto sia al suo ambito applicativo, dell’invalidità della trasmissione di 
un titolo di credito con un mezzo vietato ma pervenuto puntualmente a 
destinazione.
5.- Con altra censura si chiede la correzione del verbale di gara, là dove si 
attesta che l’offerta aggiudicataria era pervenuta tramite “servizio postale”.
Il motivo è palesemente inammissibile e, comunque, infondato.
A prescindere, invero, dagli assorbenti rilievi che la censura risulta rivolta 
contro un atto sprovvisto di qualsiasi valenza provvedimentale e che 
dall’eventuale suo accoglimento non deriverebbe alcun vantaggio per l’originaria 
ricorrente (risultando già accertata l’ammissibilità dell’offerta trasmessa 
tramite postacelere), si deve rilevare, comunque, l’insussistenza del presunto 
errore contenuto nel verbale.
Non può, infatti, dubitarsi che il servizio postacelere è un “servizio postale” 
e che, quindi, la contestata annotazione sul verbale si rivela corretta e 
coerente con la lettura della clausola principalmente controversa che assegna 
alla stessa l’esclusiva portata precettiva di impegnare le imprese concorrenti a 
servirsi del servizio postale pubblico.
6.- Con un ultima censura si deduce una presunta convergenza di interessi tra la 
Luci Costruzioni s.r.l. e la SO.C.R.EDIL s.r.l. (altra imprese concorrente) 
sulla base del solo rilievo di un rapporto di parentela tra gli amministratori 
delle due società.
Anche tale motivo si rivela destituito di fondamento.
E’ sufficiente, al riguardo, osservare che, mentre il denunciato profilo di 
turbativa della regolarità della gara postula, per la sua configurabilità, che 
tra le imprese che vi partecipano contestualmente sia ravvisabile un rapporto di 
controllo e di collegamento tra le stesse (che, solo, si rivela idoneo ad 
alterare la trasparenza e la correttezza del confronto concorrenziale), nel caso 
di specie non risulta allegato alcun elemento concreto, oltre al rapporto di 
parentela tra gli amministratori, che indichi l’imprescindibile esistenza di un 
vincolo proprietario o funzionale che lega le due imprese e che consente di 
presumere una coincidenza di interessi.
In difetto di tali indizi, la mera esistenza di un rapporto di parentela tra le 
persone fisiche preposte agli organi gestori si rivela del tutto inidoneo a 
fondare il convincimento dell’unicità di interessi tra le suddette società. 
7.- Alla rilevata infondatezza delle censure assorbite dalla decisione appellata 
conseguono, in definitiva, l’accoglimento del ricorso indicato in epigrafe e, in 
riforma della decisione appellata, la reiezione del ricorso in primo grado.
8.- Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese 
processuali di entrambi i gradi
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il 
ricorso indicato in epigrafe e, in riforma della decisione appellata, respinge 
il ricorso in primo grado; dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di 
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’ 8 Luglio 2003 con 
l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. Alfonso Quaranta 
Cons. Raffaele Carboni 
Cons. Paolo Buonvino 
Cons. Francesco D'Ottavi 
Cons. Carlo Deodato Est. 
L'ESTENSORE                       
IL PRESIDENTE                                 
IL SEGRETARIO                                       
IL DIRIGENTE
f.to Carlo Deodato                   
f.to Alfonso Quaranta                           
f.to Francesco Cutrupi                               
f.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15 Ottobre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
1) Presentazione delle offerte con specifica modalità espressa chiaramente nel bando di gara - esclusione - irregolare trasmissione dei plichi - prevalenza all’interesse pubblico - ampia partecipazione di concorrenti. La volontà di sanzionare con l’esclusione l’inosservanza di una specifica modalità di presentazione delle offerte deve essere chiaramente espressa nel bando di gara (C.S., Sez.V, 16 gennaio 2002, n.226), sicchè, in mancanza di tale univoca previsione, resta preclusa all’amministrazione ed all’interprete ogni diversa conclusione in ordine a non previste conseguenze sanzionatorie dell’irregolare trasmissione dei plichi, e che, in ogni caso, nell’incertezza circa l’interpretazione della portata precettiva di una clausola ambigua, deve accordarsi prevalenza all’interesse pubblico alla più ampia partecipazione di concorrenti (C.S., Sez. VI, 29 aprile 2002, n.2284). Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2003, Sentenza n. 6332
2) Ammissione all’asta - servizio postacelere - equiparazione al c.d. diritto di raccomandazione - completa soddisfazione delle esigenze di certezza - compito di certificare gli estremi della spedizione - registri di protocollo delle poste. Il servizio postacelere, istituito con decreto ministeriale 28 luglio 1987, n.564 ed assoggettato al medesimo regime dei servizi postali e di telecomunicazioni (art.2 d.m. cit.), comprende la registrazione delle essenziali informazioni relative alla spedizione (identità del mittente e del destinatario e date di invio e di ricezione) e risulta affidato al (e gestito dal) servizio postale pubblico. Ne consegue che il servizio in questione va equiparato, ai fini che qui interessano, a quello raccomandato (imponendo, tra l’altro, il pagamento di una tariffa comprensiva del c.d. diritto di raccomandazione) e che il suo utilizzo consente, in definitiva, la completa soddisfazione delle esigenze di certezza postulate dall’amministrazione con l’imposizione dell’adempimento in questione e perseguite con l’affidamento al servizio pubblico del compito di certificare gli estremi della spedizione, sulla base del corretto presupposto che i registri di protocollo delle poste costituiscono una fonte di prova privilegiata che fa fede fino a querela di falso per la posizione e la responsabilità di cui sono investiti gli addetti alla relativa tenuta (C.S., Sez.VI, 26 maggio 1999, n.693). Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2003, Sentenza n. 6332
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