Legislazione Giurisprudenza Vedi altre: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2002 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5798/02, proposto dall’ Impresa Guerrato s.p.a., 
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti 
Salvatore Napolitano e Michele De Cilla, ed elettivamente domiciliata presso di 
loro in Roma, v. Zara n. 16,
contro
la ASL n. 4 “Basso Molise” di Termoli (CB), in persona del Direttore Generale 
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi De Rosa, ed 
elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 88 (studio Recchia), 
e nei confronti
delle ditte Fursol s.r.l., Geo Impianti s.r.l. e Califel s.r.l., in proprio e in 
quanto mandataria e mandanti della costituenda ATI, in persona dei rispettivi 
legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Renato Potente e 
Maurizio Brizzolari, e presso di loro elettivamente domiciliate in Roma, v. 
della Conciliazione n. 44, 
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise 13 giugno 
2002, n. 461, resa inter partes, con la quale è stato accolto il ricorso 
incidentale delle appellate e pertanto è stato dichiarato inammissibile il 
ricorso proposto dall’attuale appellante, in tema di gara per l’affidamento del 
servizio di gestione e manutenzione impianti di presidi ospedalieri.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria e delle 
appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo della decisione in epigrafe, n. 162,
pubblicato il 30 Aprile 2003;
Relatore alla pubblica udienza del 29 aprile 2003 il Consigliere Gerardo 
Mastrandrea; uditi per le parti gli Avv.ti Napoletano e Brizzolati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO 
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR del Molise, l’Impresa Guerrato S.p.a. 
impugnava gli atti della gara – espletata mediante appalto concorso con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del 
servizio di gestione, conduzione e manutenzione dei vari impianti relativi ai 
nuovi presidi ospedalieri di Termoli e Larino, comprensivamente dei verbali di 
gara e dell’aggiudicazione in favore delle controinteressate.
All’uopo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di ammissione alla gara 
delle Ditte Fursol, Califel e Geo Impianti, dei provvedimenti di aggiudicazione 
provvisoria e definitiva disposta nei confronti delle medesime, dei verbali di 
gara e, da ultimo, di ogni altro atto presupposto, conseguenziale, coordinato e 
comunque connesso con i precedenti, la reclamante deduceva i motivi di censura 
che seguono.
Con il ricorso principale:
1) Violazione delle norme contenute nella lettera di invito e nel capitolato 
speciale d’appalto contenente le norme di gara ed in generale nella lex 
specialis; mancata osservanza delle prescrizioni tassative "a pena di 
esclusione"; violazione dei principi generali in materia di regolare svolgimento 
delle procedure di gara, ed in particolare violazione della "par condicio" tra 
concorrenti; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche;
2) Ancora violazione della lex specialis e delle prescrizioni sancite a pena di 
esclusione; violazione dell’art. 11 del d.lg. 157/1995;
3) Ancora violazione dei principi generali in materia di regolare svolgimento 
delle procedure di gara e delle regole che informano il procedimento 
amministrativo; ancora eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche;
4) Illegittimità derivata.
Con i motivi aggiunti:
5) Ancora violazione delle norme contenute nella lettera di invito e nel C.S.A. 
ed in generale nella lex specialis; mancata osservanza delle prescrizioni 
tassative "a pena di esclusione"; violazione dei principi generali in materia di 
regolare svolgimento delle procedure di gara, ed in particolare violazione della 
"par condicio" tra concorrenti; eccesso di potere in tutte le sue figure 
sintomatiche;
6) Ancora violazione della "lex specialis" e delle prescrizioni sancite a pena 
di esclusione; violazione dei principi in tema di affidabilità, serietà e 
certezza dell’offerta.
Si costituivano in giudizio la A.S.L. n. 4 del Basso Molise e le ditte 
aggiudicatarie, che contestavano le avverse deduzioni e chiedevano si 
addivenisse alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso o, in subordine, 
si pervenisse alla reiezione dello stesso perché infondato.
Le controinteressate proponevavo, altresì, ricorso incidentale, finalizzato ad 
ottenere l’annullamento del provvedimento di ammissione dell’impresa Guerrato 
alla gara, nonchè dei verbali di gara 1,2,3,4,5, nella parte in cui ammettevano 
e valutavano positivamente l’offerta della Guerrato spa, ed in tale occasione 
deducevano i seguenti motivi di censura:
a) violazione e falsa applicazione del d.lg. 157/95; violazione e falsa 
applicazione della legge 241/90; violazione e falsa applicazione del bando, 
della lettera d’invito e del capitolato speciale; violazione e falsa 
applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; 
b) eccesso di potere per contraddittorietà, insufficiente istruttoria, erroneità 
nei presupposti, disparità di trattamento;
c) in via subordinata, richiesta di annullamento dell’intera procedura di gara 
per vizi formali e sostanziali del procedimento. 
2. Resi edotti i difensori delle parti costituite, alla camera di consiglio del 
18 aprile 2002, dell’intendimento del primo Collegio di definire il ricorso nel 
merito con sentenza in forma semplificata, con la pronunzia impugnata di cui in 
epigrafe il TAR molisano dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla 
Guerrato, per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso 
incidentale.
3. L’Impresa Guerrato ha dunque interposto l’appello in trattazione avverso la 
prefata pronunzia, riproponendo altresì le censure dedotte in primo grado tanto 
con il ricorso principale che con i motivi aggiunti, e concludendo anche per il 
risarcimento dei danni.
4. L’Azienda sanitaria intimata si è costituita in giudizio per resistere 
all’appello.
Altrettanto hanno fatto le ditte controinteressate aggiudicatarie, che hanno 
ribadito anche tutte le ragioni esposte nel ricorso incidentale di primo grado.
Le parti hanno depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2003 il ricorso in appello è stato 
introitato per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello non può essere favorevolmente definito, ma per i motivi appresso 
indicati.
2. La Sezione premette di aver trattenuto per la decisione il presente ricorso 
in appello senza aver assentito alla ulteriore richiesta di differimento della 
trattazione, formulata dalla ASL resistente, ed in ordine alla quale in sede di 
udienza è stata verbalizzata l’opposizione fermamente rappresentata dalla parte 
appellante, non ritenendo che la proroga della sospensione dei termini, disposta 
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2003 
in relazione ai noti eventi sismici che hanno riguardato il Molise, comportasse 
nell’attuale fase di trattazione della vertenza l’obbligo di ritardare 
ulteriormente il responso di giustizia atteso dalle parti, non ravvisandosi nel 
mancato assenso alla richiesta di (ulteriore) rinvio un vulnus inferto alle 
prerogative processuali dell’Azienda sanitaria, che ha potuto anche nel presente 
grado di giudizio svolgere completamente le proprie linee difensive e 
controdeduttive, in relazione peraltro ad un gravame che, per le ragioni che si 
diranno, è comunque destinato alla reiezione.
3. Ciò detto, occorre considerare che il Tribunale di prima istanza, muovendo 
dal principio che “tra tutte le questioni proposte all’attenzione del Giudice, 
sia come domanda sia come eccezione, da qualsiasi parte costituita, devono 
esaminarsi con priorità logica tutte le questioni di rito e, anzitutto, tutte le 
questioni preliminari o pregiudiziali di rito o che comunque incidano sui 
presupposti processuali dell’azione”, ha dedicato prioritaria attenzione al 
ricorso incidentale proposto dalle controinteressate aggiudicatarie, 
relativamente al quale ha disatteso le eccezioni di inammissibilità sollevate 
dalla ricorrente principale Guerrato.
Ha osservato, infatti, che il ricorso incidentale, secondo il consolidato 
orientamento della giurisprudenza, non deve necessariamente investire i medesimi 
atti oggetto di impugnazione nel ricorso principale, potendo viceversa 
concernere anche l’impugnativa di atti ulteriori e diversi, purché 
strumentalmente e funzionalmente collegati a quelli impugnati con il ricorso 
principale. 
Nella specie, con il ricorso incidentale erano stati investiti atti della 
procedura funzionalmente connessi con quelli impugnati dalla ricorrente 
principale e relativi al medesimo procedimento concorsuale.
Ha rilevato, inoltre, che non poteva parlarsi di acquiescenza o tardività 
dell’impugnazione incidentale in relazione a prescrizioni del bando che venivano 
aggredite solo in via estremamente subordinata, e che non ricorreva alcun 
interesse all’impugnazione immediata delle prescrizioni di che trattasi in capo 
alle controinteressate aggiudicatarie. 
Affermata l’ammissibilità del ricorso incidentale, il cui preliminare esame 
conseguiva all’applicazione del citato criterio della priorità logica delle 
questioni preliminari di rito e dei motivi che comunque incidono o possono 
incidere sui presupposti processuali dell’azione, il primo motivo dello stesso è 
stato giudicato dal TAR fondato.
Deducevano, al riguardo, le ditte Fursol, Geo Impianti e Califel che la Guerrato 
s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con conseguente difetto di 
legittimazione e carenza di interesse a proporre il ricorso principale, perché 
non in possesso del requisito della speciale abilitazione di cui alla l. 46/90, 
nei termini richiesti dal capitolato speciale d’appalto, al punto n. 14.
Il capitolato speciale richiedeva, infatti, espressamente il possesso da parte 
delle imprese partecipanti alla gara “dell’abilitazione prevista dalla l. n. 
46/90, primo comma , lettere a), b), c) d) e) f) e g). In caso di Associazione 
temporanea d’impresa o di Consorzi ogni ditta rilascerà tale dichiarazione 
almeno per le lettere relative alla propria quota d’intervento”.
Ai sensi dell’art. 11 del d.lg. 157/95, come modificato dall’art. 9 del d.lg. 
65/2000, espressamente richiamato dal capitolato speciale, per il caso di 
associazione temporanea di imprese, ciascuna delle imprese raggruppate avrebbe 
dovuto produrre, tra le altre, la documentazione di cui al punto 14, a pena di 
esclusione dalla gara.
Il motivo in questione, avente sostanzialmente natura di eccezione di 
inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione e di 
interesse della Guerrato S.p.A., è stato ritenuto dal TAR degno di adesione in 
quanto dal verbale n. 1 del 19 luglio 2001, al punto 16, emergeva che l’impresa 
Guerrato non aveva prodotto la dichiarazione relativa al possesso 
dell’abilitazione ex l. 46/90 sub lett. f), afferente agli impianti di 
sollevamento persone e cose a mezzo di ascensori, montacarichi e scale mobili.
Sposando le tesi della difesa delle ricorrenti incidentali, dal contenuto della 
predetta dichiarazione si evinceva addirittura non una mera omessa produzione 
documentale bensì la sostanziale assenza del requisito; la Guerrato aveva 
infatti dichiarato che detta abilitazione "è posseduta dalla ditta 
subappaltatrice".
Poiché era evidente che la ditta subappaltatrice non facesse parte 
dell'associazione temporanea e non partecipasse alla gara, risultava violata la 
specifica prescrizione sopra richiamata.
Replicava in proposito l’attuale ricorrente che la A.S.L. n. 4, a seguito di 
specifico quesito formulato dalla stessa Guerrato, con nota del 18 aprile 2001, 
prot. 12179, aveva precisato che l’impresa Guerrato "per quanto riguarda la 
certificazione richiesta al punto 8) del Capitolato e per il servizio di 
manutenzione degli ascensori e montacarichi, poteva provvedere al subappalto".
A dire della Guerrato detta nota, in quanto interpretazione autentica del bando, 
avrebbe comportato una sostanziale modificazione della rigida prescrizione nello 
stesso contenuta.
La tesi non è stata ritenuta condivisibile dal Tribunale territoriale, atteso 
che detta nota interpretativa non poteva rivestire valore di interpretazione 
autentica, promanando da organo diverso, e ancor meno poteva importare un 
effetto modificativo delle prescrizioni della lex specialis di cui al 
capitolato, nè integrativo delle stesse, non solo perché promanante da organo 
diverso, ma anche perché non avente natura provvedimentale e, soprattutto, 
perché diretta esclusivamente nei confronti della Guerrato, in assenza, quindi, 
di alcuna forma di pubblicità erga omnes o quanto meno nei confronti degli altri 
soggetti partecipanti alla gara.
Senza peraltro considerare che comunque, anche a voler intendere sussistente un 
possibile effetto integrativo o modificativo del capitolato speciale, restava il 
fatto che la citata documentazione non risultava prodotta neanche con 
riferimento all’eventuale ditta subappaltatrice.
Poiché la lex specialis della gara prevedeva, invece, tale iscrizione e speciale 
abilitazione come requisito di partecipazione alla gara, l’Impresa Guerrato 
S.p.A., sfornita di tale requisito, meritava l’esclusione dalla gara.
Di qui, ulteriormente, il difetto di interesse della Guerrato in ordine al 
ricorso introduttivo, puntualmente dichiarato con la pronunzia avversata, 
“assorbiti tutti gli altri profili di censura dedotti sia nel ricorso principale 
che nel ricorso incidentale”, dal Tribunale amministrativo molisano, che ha 
osservato, in sede di conclusioni, come l’accoglimento del ricorso incidentale, 
attesa la fondatezza del primo motivo in esso contenuto, da intendersi 
sostanzialmente quale eccezione di inammissibilità del ricorso principale, 
realizzasse in tale guisa esaustivamente l’interesse conservativo fatto valere, 
in prima analisi, dalle ricorrenti incidentali e relativo al mantenimento della 
aggiudicazione.
Ragioni equitative hanno indotto, nondimeno, a disporre la compensazione delle 
spese di giudizio tra tutte le parti.
4. Le lagnanze espresse, al riguardo, dalla ditta appellante avverso la sentenza 
appellata non appaiono prive di riscontri di fondatezza.
A tacer d’altro, l’atteggiamento dell’Amministrazione sanitaria è stato quanto 
meno fuorviante, se è vero che in relazione ad apposito quesito formulato dalla 
Guerrato l’Azienda sanitaria, nella persona del dirigente dell’Unità operativa, 
precisava – in maniera in verità non perfettamente univoca – che per la 
certificazione richiesta al punto 8) del Capitolato e per il servizio di 
manutenzione degli ascensori e montacarichi (per un incidenza complessiva di 
appena il 3% dell’importo complessivo dei servizi da affidarsi) l’impresa 
richiedente “poteva provvedere al subappalto”, in questo modo dunque lasciando 
intendere che per la stazione appaltante era sufficiente una qualificazione 
“indiretta” del concorrente, ovvero tramite subappaltatore.
Tale approccio interpretativo, reso pubblico dal Responsabile del procedimento 
nella riunione fissata per tutte le imprese partecipanti, comportava per 
coerenza, secondo l’avviso esplicitato dall’appellante, che a questo punto la 
documentazione comprovante l’abilitazione della ditta subappaltatrice potesse 
essere prodotta in un momento successivo, come di norma avverrebbe in siffatte 
fattispecie.
5. In ordine, poi, al secondo motivo del ricorso incidentale proposto in prime 
cure dalle imprese controinteressate, assorbito dal TAR adito e relativo ad una 
presunta violazione, sempre da parte della Guerrato, dei requisiti tecnici 
minimi previsti dalla lex specialis, nonché dalla vigente specifica normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro, convincenti si appalesano le controdeduzioni 
dell’odierno appellante, sia in punto di fatto che nel merito delle affermazioni 
contestate, non raggiungendosi comunque il livello minimo significativo per 
poter disporre effettivamente un provvedimento espulsivo.
6. Per quanto attiene, infine, alla richiesta, formulata in via estremamente 
gradata dalle odierne appellate, di annullamento dell’intera gara per avere la 
Commissione di gara proceduto – dopo l’esame della documentazione tecnica – alla 
suddivisione dei già analitici punteggi previsti dalla normativa di gara in 
ulteriori sub-criteri, occorre notare come il motivo - sicuramente di portata 
pregnante alla stregua anche della giurisprudenza di questo Consiglio, dovendosi 
fortemente dubitare che l’agire degli organi preposti abbia risposto al 
legittimo esercizio del potere di specificare ulteriormente i criteri indicati 
nella lex specialis di un appalto concorso, essendo il tutto avvenuto, come può 
evincersi dal verbale n. 1 dei lavori della Commissione tecnico-amministrativa 
in data 19 luglio 2001 (a seguire dalla terzultima pagina), quando anche le 
buste “B” contenenti la documentazione tecnico-progettuale di tutte le imprese 
concorrenti erano state aperte - necessiti tuttavia di una valutazione 
preliminare in ordine all’interesse.
Non può, infatti, passare sotto traccia come la lagnanza sia stata formulata 
dalle stesse aggiudicatarie, ovvero dai soggetti che in definitiva hanno tratto 
vantaggio dalla procedura adottata e, non da ultimo, dall’ulteriore formulazione 
dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.
Quanto meno il suo esame (ed analogo discorso va riservato alla presunta 
violazione dei principi di continuità e concentrazione delle operazioni di 
gara), non incidendo tale profilo di doglianza incidentale – a differenza dei 
primi due - sull’originaria legittimazione a ricorrere della Guerrato, della 
quale in questo caso infatti non viene lamentata la mancata esclusione, deve 
essere necessariamente posposto alla disamina dei (sei) mezzi complessivamente 
riproposti dall’appellante, già ricorrente principale in primo grado, ed 
all’eventuale responso di fondatezza riservato ad almeno uno di essi. 
7. Circostanza che però non ricorre, come ci si accinge ad esporre, atteso che 
tutti e sei i mezzi di doglianza, comprensivamente dei motivi aggiunti, 
riproposti in questo grado di giudizio (dopo aver affermato, come si è detto, 
l’erroneità della sentenza impugnata) non meritano adesione.
8. Procedendo per gradi, con il primo motivo la Guerrato torna a lamentare che 
le ditte controinteressate, aggiudicatarie, hanno prodotto una cauzione 
provvisoria del 2 % rapportata ad un quarto del dovuto (£ 60.000.000), in quanto 
in pratica correlata all’importo di un solo anno (£ 3.000.000.000) e non 
all’importo contrattuale complessivo di quattro anni. La Commissione di gara, 
anziché dichiararne l’esclusione dalla gara, avrebbe consentito ad esse 
l’adeguamento della polizza, correlata finalmente all’importo complessivo 
dell’appalto.
La censura non è fondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la lettura della normativa 
di gara non depone nel senso della chiarezza e univocità propalate dalla 
medesima.
Il bando di gara, infatti, al punto n.2, nell’indicare l’importo presunto a base 
d’asta così si esprimeva: “Riferimento CPC:886; Importo annuo presunto a base 
d’asta: £ 3.000.000.000 IVA esclusa.” 
A sua volta, la lettera d’invito, al terzo capoverso, parlava di “importo 
globale annuo ed omnicomprensivo indicativamente stimato in lire 3.000.000.000 
(tremiliardi) IVA esclusa, mentre l’importo contrattuale sarà quello derivante 
dall’offerta della ditta aggiudicataria”.
Il capitolato speciale, da parte sua, si limitava a pretendere una “cauzione 
provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori e forniture…”, 
senza dunque in alcun modo specificare che dovesse rapportarsi all’importo 
complessivo quadriennale (presunto), peraltro mai indicato.
Le previsioni della lex specialis non erano dunque, in disparte la natura e 
l’oggetto specifici dell’appalto, prive, al riguardo, di connotati di ambiguità 
e quindi era giustificata l’applicazione del principio del favor partecipationis.
Conseguentemente, non va attribuito soverchio rilievo alla circostanza, priva 
peraltro di riscontri documentali, secondo cui la stessa Amministrazione, 
rispondendo a specifico quesito, avrebbe avuto modo di precisare, prima della 
gara, che l’importo sul quale doveva essere calcolata la cauzione era l’importo 
annuale indicato chiaramente negli atti di gara, né al profilo della consentita 
regolarizzazione della cauzione.
D’altra parte, va detto per completezza ed a chiusura sul punto, la Sezione, 
recentemente, non ha potuto disconoscere che un’interpretazione rispondente a 
logica ed alla tipica natura, oltre che alla ratio, di tale istituto di garanzia 
indirizzi verso un naturale riguardo, ai fini del calcolo dell’importo della 
cauzione in argomento, al valore complessivo dell’appalto, e non al solo importo 
annuale a base d’asta. 
La cauzione provvisoria svolge senza dubbio la funzione di garantire la serietà 
dell’offerta, nel senso che l’aggiudicatario, ove non si presenti per la 
stipulazione del contratto, decade dall’aggiudicazione e la cauzione viene 
incamerata dall’organo preposto all’esecuzione del contratto, sulla base della 
mera constatazione dell’inadempienza.
La tradizionale prospettazione della cauzione di cui si discute, finalizzata - 
come si accennava - a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
proprio dell’aggiudicatario, come istituto svolgente la medesima funzione della 
clausola penale, atteso che è diretta a predeterminare la conseguenza 
dell’inadempimento (incameramento della cauzione) in funzione di liquidazione 
forfettaria del danno, prescindendo dall’esatta quantificazione del nocumento 
patito dalla Pubblica amministrazione, tant’è che generalmente non viene 
prevista espressamente la risarcibilità del danno eventualmente non coperto 
dalla cauzione in parola, è stata di recente rivisitata, nel senso che si è 
affermato che il suo incameramento non esclude la possibilità del committente di 
richiedere il maggior danno per la lesione patrimoniale derivatagli dal 
comportamento dell’aggiudicatario, trattandosi più correttamente di una caparra 
confirmatoria, che non preclude la risarcibilità del maggior danno da 
inadempimento (cfr. Cons. Stato, IV, 29 marzo 2001, n. 1840 che ha meditatamente 
riformato la posizione espressa da TAR Lazio, III, 29 marzo 2000, n. 2443).
Orbene, la recente evoluzione della configurazione dell’istituto de quo nel 
dibattito giurisprudenziale, oltre che in quello dottrinario, conforta l’opzione 
interpretativa che vuole la sua commisurazione rapportata al valore reale 
complessivo dell’appalto. 
Ma, al tempo stesso, e qui entra in gioco la fattispecie in trattazione, occorre 
dare conto del generalissimo e consolidato principio per cui la Pubblica 
amministrazione, nel predisporre gli atti di una gara d’appalto, ha l’onere di 
indicare con estrema chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, 
onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui 
si correla l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta, possa 
essere in concreto vanificato da clausole equivoche non chiaramente percepibili 
dai soggetti partecipanti; pertanto, le disposizioni con le quali siano 
prescritti particolari adempimenti per l’ammissione alla gara, ove indichino in 
modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più 
favorevole all’ammissione degli aspiranti, corrispondendo all’interesse pubblico 
di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un’aggiudicazione 
alle condizioni migliori possibili (cfr. già Cons. Stato, VI, 12 giugno 1992, n. 
481).
Se pertanto, da una parte, la circostanza dell’indicazione, negli atti di gara, 
del solo importo a base d’asta annuale e non di quello complessivo può essere 
spiegata con l’impossibilità di determinare preventivamente in modo compiuto e 
puntuale l’importo complessivo dell’appalto, non può però pretendersi, 
dall’altra parte, l’applicazione rigida di misure espulsive sulla base di 
opzioni interpretative che, per quanto obiettivamente più logiche, scontano, e 
non di poco, una sembianza formale della normativa di gara per più versi 
fuorviante. Il tutto, deve concludersi, nel doveroso perseguimento 
dell’interesse pubblico a veder ampliata la platea degli aventi diritto alla 
partecipazione alla gara, sicuramente prevalente, nel caso di specie, rispetto 
all’esigenza di imporre, fin da subito, cauzioni e garanzie di importo maggiore, 
che di per sé non denotano una maggiore affidabilità delle ditte offerenti (cfr. 
Cons. Stato, V, 18 febbraio 2003, n. 873).
9. Con il secondo motivo già contenuto nel ricorso principale di prime cure, la 
Guerrato si duole poi del fatto che le controinteressate non sono state escluse 
dalle fasi successive della gara nonostante, in violazione dell’art. 11 del 
d.lg. 157/95, abbiano omesso di riportare nell’offerta sia la specificazione 
delle parti di servizio che sarebbero state eseguite dalle singole imprese sia 
l’impegno a costituirsi in associazione temporanea.
Il rilievo non si rivela decisivo, potendosi fare riferimento a quanto contenuto 
nell’“offerta tecnica” e risultando verbalizzata la presentazione della 
dichiarazione di “costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese” tra le 
società appellate.
10. Risultando generica, ininfluente e comunque destituita di ogni fondamento la 
terza censura (che configura la presunta mancata applicazione da parte della 
stessa stazione appaltante di prescrizioni poste a pena di esclusione), e 
trattandosi – nel caso del quarto mezzo – di meri profili di illegittimità 
derivata in ordine agli atti successivi, si può passare direttamente alla 
disamina dei due motivi aggiunti dedotti in prime cure dall’odierna appellante.
Anch’essi non sono fondati.
11. Nel primo caso l’illegittimità deriverebbe dal fatto che la Geo Impianti, 
una delle mandanti del costituendo raggruppamento delle controinteressate 
aggiudicatarie, pur avendo presentato la dichiarazione di aver avviato la 
procedura per ottenere la certificazione ISO 9001 non avrebbe però comprovato 
tale dichiarazione allegando l’ulteriore dichiarazione dell’Ente certificatore 
attestante che il relativo iter era effettivamente in corso.
La censura non trova riscontri in punto di fatto, né risulta necessario 
consentire di procedere mediante querela di falso, atteso che il verbale di gara 
è, al più, lacunoso (giungendo comunque, peraltro, ad una conclusione di 
complessiva regolarità della documentazione presentata), ma non contiene una 
esplicita dichiarazione di segno opposto circa il rilascio di certificazione da 
parte dell’Ente abilitato.
12. Non merita miglior sorte il secondo motivo aggiunto, per il tramite del 
quale la ditta Guerrato lamenta che le controinteressate avrebbero presentato 
un’offerta economica inammissibile siccome condizionata, in quanto dopo aver 
indicato il corrispettivo globale annuo offerto per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di gestione e condizione (pari a £ 
2.480.000.000) ed il corrispettivo globale relativo ai soli lavori di 
miglioramento degli impianti ai fini del risparmio energetico (pari a £ 
480.000.000) segnalavano in calce che la mancata esecuzione degli interventi di 
recupero energetico di cui al punto 3) entro il primo anno contrattuale, per 
ragioni non dipendenti dall’ATI, avrebbe comportato l’adeguamento del canone 
prestabilito, in funzione della riduzione del periodo di ritorno economico 
dell’investimento.
Non risulta, infatti, come efficacemente controdedotto dalle appellate, che il 
corrispettivo globale relativo ai soli lavori di miglioramento ai fini del 
risparmio energetico (pari ad un totale di £ 480.000.000), di cui alla lettera 
“c)”, abbia concorso ai fini dell’attribuzione dei punteggi per l’assegnazione 
dell’appalto, né, soprattutto, che esso abbia concretamente inciso, in senso 
condizionante, sull’offerta economica presentata dalle aggiudicatarie.
13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pronunziandosi sull’appello 
di cui in epigrafe, il ricorso di primo grado proposto dall’attuale appellante 
va, nel merito, integralmente rigettato. 
Le spese processuali relative al presente grado di giudizio possono essere 
compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente 
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge, nei sensi di cui 
in motivazione.
Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003, dal Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei 
seguenti Magistrati:
Emidio Frascione Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere 
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
L'ESTENSORE                                 
IL PRESIDENTE                              
IL SEGRETARIO                          
IL DIRIGENTE
F.to Gerardo Mastrandrea                  
F.to Emidio Frascione                      
F.to Luciana Franchini                   
F.to Antonio Natale
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 1° Ottobre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
1) Appalti - normativa in materia di sicurezza sul lavoro - norme per la sicurezza degli impianti - mancanza di certificazione - esclusione dalla gara - legittimità. E’ legittima l’esclusione dalla gara della partecipante che pur avendo presentato la dichiarazione di aver avviato la procedura per ottenere la certificazione ISO 9001 non avrebbe però comprovato tale dichiarazione allegando l’ulteriore dichiarazione dell’Ente certificatore attestante che il relativo iter era effettivamente in corso. Consiglio di Stato - Sezione V, 1° Ottobre 2003, Sentenza n. 5676
2) Ricorso incidentale - l’impugnativa di atti ulteriori e diversi purché strumentalmente e funzionalmente collegati a quelli impugnati con il ricorso principale - ammissibilità. Il ricorso incidentale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, non deve necessariamente investire i medesimi atti oggetto di impugnazione nel ricorso principale, potendo viceversa concernere anche l’impugnativa di atti ulteriori e diversi, purché strumentalmente e funzionalmente collegati a quelli impugnati con il ricorso principale. Consiglio di Stato - Sezione V, 1° Ottobre 2003, Sentenza n. 5676
3) Appalti - associazione temporanea di imprese - requisiti e documentazione - bando di gara - esclusione dalla gara. Ai sensi dell’art. 11 del d.lg. 157/95, come modificato dall’art. 9 del d.lg. 65/2000, espressamente richiamato dal capitolato speciale, per il caso di associazione temporanea di imprese, ciascuna delle imprese raggruppate deve produrre, tra le altre, la documentazione richiesta nel bando, a pena di esclusione dalla gara. Consiglio di Stato - Sezione V, 1° Ottobre 2003, Sentenza n. 5676
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza