L’innovazione 
istituzionale dell’AEEG e strumenti di accountability:
alcuni spunti offerti dalla Relazione 2006 e dal Piano triennale 2006-2008*
The National 
Report and three-year Action Plan (2006-2008) expose some cue about the 
institutional innovation of the Italian Energy Regulator (AEEG) 
and about the instrument of accountability
 
STEFANO DA EMPOLI□ - ANTONIO SILEO□□
Abstract
The article focuses on the analysis of some accountability tools used by 
the Italian Energy Regulator (AEEG). In particular, the most recent National 
Report and the first three-year Action Plan are reviewed from the institutional 
design perspective.
Broadly speaking, both instruments have been implemented in a smart and 
innovative way, especially if compared with parallel actions taken by European 
counterparts if they are delivered at all (with the notable exception of OFGEM).
Apart from better co-ordination of different consultation procedures and further 
increase of their transparency (for example, by publishing stakeholders’ remarks), 
two small institutional innovations are envisaged in the paper as very helpful 
to minimize regulatory uncertainty: staggered terms for board members of AEEG 
and an increased time horizon for the Action Plan (from the current three-year 
period to at least five). 
Come ormai tradizione, prima dell’estate il presidente dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha presentato alle massime autorità e ai 
protagonisti del settore la Relazione annuale sulle attività svolte1. 
Quest’anno la novità è stata offerta dalle successive Audizioni sulla Relazione 
stessa e sul Piano triennale, presentato dall’AEEG a gennaio. Un’innovazione 
istituzionale che merita di non passare inosservata. 
Il mercato tra norme e prassi
Il nostro intervento intende quindi concentrarsi sulle questioni di metodo e di 
design istituzionale, dietro le nuove prassi AEEG, piuttosto che sui contenuti 
della relazione e del piano triennale, peraltro già ampiamente discussi da altri 
contributi. Un interesse che potrebbe apparire astratto e teorico, in un periodo 
caratterizzato da emergenze contingenti e da problemi strutturali che 
contraddistinguono il settore e si riverberano sulla competitività del sistema 
economico. 
Tuttavia ci sembra che la capacità di risolvere le questioni importanti che sono 
oggi sul tappeto dipenda in maniera significativa da una architettura 
istituzionale efficiente nonché da buone pratiche regolatorie, certamente 
supportate da procedimenti di consultazione quanto mai aperti e frequenti di 
tutte le parti interessate e da strumenti di accountability rispetto ai 
risultati raggiunti. 
Quindi da un lato va accolta senz’altro con favore la restituzione di alcune 
potestà all’AEEG prefigurata dal disegno di legge Bersani contenente “misure 
per la liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e 
per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili in attuazione 
delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE”. Dall’altra 
appare altrettanto positiva l’istituzionalizzazione di altri momenti di verifica 
e raccordo dell’attività dell’AEEG di fronte al Parlamento. 
Il testo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno 
scorso e attualmente all’esame della Commissione Industria del Senato per 
l’avvio del normale iter parlamentare2, 
propone tra l’altro l’abrogazione della norma, art. 1 comma 143, 
della Legge Marzano4 
che prevede l’esercizio di un potere sostitutivo del Governo, in caso di inerzia 
dell’Autorità nell’adozione dei provvedimenti di propria competenza.
In sostituzione di questa misura, ritenuta eccessivamente lesiva 
dell’indipendenza del Regolatore, sono previsti maggiori obblighi di 
rendicontazione: 
■ riferire entro sei mesi alle 
Commissioni parlamentari e al Governo sulle misure adottate in attuazione degli 
indirizzi ricevuti in materia di politica generale del settore dell’energia;
■ riferire alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 gennaio, sullo 
stato dei mercati di energia elettrica e gas, in aggiunta alla relazione annuale 
da presentare entro il 30 giugno di ogni anno. 
A parer nostro, si potrebbe pensare anche di stabilizzare la prassi adottata nel 
2005 di audizioni ad hoc presso le competenti Commissioni parlamentari, 
successive alla Relazione annuale. Dove, a differenza della presentazione, 
momento in cui è assente il dibattito, deputati e senatori possano interloquire 
con i rappresentanti dell’Autorità, ponendo quesiti e discutendone i contenuti 
nel dettaglio. Tanto più che se fosse data ampia pubblicità a questo tipo di 
incontri, di certo si incrementerebbe la trasparenza dei processi decisionali, 
aumentando prevedibilità e chiarezza di obiettivi e strumenti.
Quanto alle prassi che rientrano nel controllo diretto dell’AEEG, non si può che 
constatare favorevolmente un trend di grande apertura agli strumenti di nuova 
concezione. 
Come è stato rilevato di recente proprio da un giurista, l’AEEG è l’unica fra le
authority che allo stesso tempo non è mai stata guidata da un giurista, 
ma forse è quella che ha avuto più coraggio nel creare innovazione istituzionale 
(Napolitano, 2006). Tra gli elementi portanti di questa innovazione, sono da 
ricomprendere un ampio uso della procedura di consultazione, l’introduzione in 
via sperimentale dell’Analisi d’impatto della regolazione (Air)5 
ed il piano triennale6.
Per di più, come sintetizzato in tabella, con l’eccezione del Regno Unito, 
questo menu di azioni non è presente nella sua interezza in nessuno dei 
grandi Paesi europei (ma neppure negli USA, dove l’Air non è svolta dalle 
Autorità indipendenti, in quanto principalmente mezzo di controllo 
dell’esecutivo). 
 
Tabella: Confronto con altre autorità di regolazione
| 
 | Italia | Francia | Regno Unito | Spagna | Stati Uniti | 
| Consultazioni | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Relazione annuale | Sì | No | Sì | No | No | 
| A chi relaziona | 
			Parlamento e | Governo | 
			Parlamento e | 
			Parlamento e | Parlamento | 
| Le riunioni dell’organo 
			decisionale | No | No | 
			Sì, | No (possono partecipare ministri ed altri 
			funzionari | 
			Sì, | 
| Esistenza di un piano pluriennale di attività | 
			 Piano triennale | No | 
			Piano | No | 
			Piano | 
| Analisi d’impatto della regolazione | Sì | No | Sì | No | No | 
Fonte: elaborazioni su relazioni I-com, in Roundtable su Regolazione del mercato europeo dell’energia e Roundtable su AIR.
L’auspicio è che la piena applicazione di questi strumenti contribuisca a 
ridurre i due rischi principali legati all’attività di un’Autorità di 
regolazione pro-attiva ed indipendente come l’AEEG: 
1) eccesso di regolazione, che, a sua volta, si traduce in una sovrabbondanza di 
provvedimenti tale da suscitare difficoltà in coloro che queste regole sono poi 
chiamati a rispettare; 
2) elevato contenzioso in sede giurisdizionale, in parte conseguenza del già 
citato eccesso.
La Relazione annuale 
Innanzitutto deve accogliersi favorevolmente la decisione di snellire la 
Relazione medesima, riducendone la lunghezza complessiva e dividendola tra 
l’analisi dei mercati e il resoconto sulle attività svolte. Questa prima 
separazione potrebbe prefigurare, coerentemente con il testo del disegno di 
legge Bersani, una relazione annuale che si concentri unicamente sull’attività 
svolta, che finisce nella veste odierna per non ricevere all’esterno attenzione 
adeguata. Tra l’altro ci si avvicinerebbe all’esperienza maturata nei Paesi 
anglosassoni, dove l’analisi di mercato e la relazione sull’attività svolta sono 
compiuti in momenti distinti, ancorché coordinati.
La distinzione per tipologia di provvedimenti, inserita nella Relazione di 
quest’anno, permette di qualificare l’osservazione di un aumento consistente 
dell’attività svolta dall’Autorità. 
Le deliberazioni che introducono nuova regolazione sono rimaste stabili nel 2005 
rispetto all’anno precedente, mentre aumentano significativamente l’attività di 
vigilanza e controllo, l’avvio di procedimenti e consultazioni e i pareri e le 
segnalazioni inviate agli organi competenti. 
Per quanto riguarda le attività di consultazione, si può notare, non troppo 
diversamente dagli anni precedenti, una distribuzione temporale non uniforme che 
rende più onerosa per le parti interessate la possibilità di partecipare 
attivamente al processo.
Nella parte relativa all’organizzazione, invece, dovrebbero essere indicate 
anche le competenze del personale (per tipologia di laurea), come peraltro viene 
fatto per il personale di nuova assunzione. Inoltre, come viene prefigurato 
nell’attuale Relazione, ai fini di una maggiore comprensione del bilancio 
dell’Autorità, appare necessaria una scorporazione della voce relativa alle 
prestazioni di servizi resi da terzi.
Potrebbe, infine, risultare utile la costruzione di serie storiche dei dati 
relativi alle attività svolte, in modo tale da consentire un confronto più 
agevole ed immediato con gli anni precedenti e non soltanto con l’ultimo, dato 
che finisce per risultare statisticamente non sempre significativo. 
Il piano triennale (2006-2008)
Il piano triennale, previsto dalla prima deliberazione di quest’anno, si 
struttura in funzione di sei grandi obiettivi: 
1 Promuovere la concorrenza e tutelare i consumatori;
2 Sostenere l’efficienza e l’economicità delle attività in monopolio di fatto, 
promuovendo gli investimenti;
3 Assistere e tutelare l’utente finale dei servizi energetici; 
4 Sostenere le scelte e le politiche per lo sviluppo sostenibile;
5 Vigilare sulla corretta applicazione delle norme e degli standard di settore;
6 Sviluppare l’interlocuzione con gli stakeholders di sistema. 
In questa sede ci soffermeremo in particolare sull’ultimo obiettivo e sulle 
azioni previste per attuarlo. Prima, però, sono necessari alcuni cenni su due 
aspetti di carattere generale che ci sembrano rilevanti:
• in alcuni casi rischia di ingenerarsi proprio quella confusione di ruoli tra 
compiti dell’azione legislativa e di quella regolatoria che dovrebbe essere 
evitata proprio attraverso un più stretto raccordo tra Parlamento e Autorità, 
nelle loro rispettive responsabilità e funzioni.
Per esempio, pur considerando la notevole ampiezza della mission affidata dal 
legislatore all’AEEG, appare incerto il ruolo che può esercitare il Regolatore 
sull’istituzione di una borsa del gas, sulla cessione della capacità produttiva 
degli operatori dominanti e sulla promozione delle economie di scala, attraverso 
una maggiore concentrazione nel mercato retail del gas.
• visto che, sulla base del dettato legislativo, gli obiettivi che ci si 
prefigge sono molti e a volte non sempre realizzabili contestualmente, forse il 
piano triennale dovrebbe aiutare a definire, anche solo in termini generali, una 
maggiore gerarchia tra obiettivi e quindi strumenti volti a realizzarli. 
Date queste premesse di carattere generale, lo sviluppo dell’interlocuzione con 
i portatori d’interesse, è fine di indubbia complessità per la realizzazione del 
quale la recente adozione dell’Air può di certo considerarsi un primo traguardo: 
in tale prospettiva, l’obiettivo di sottoporre ad Analisi d’impatto almeno il 
30% dei provvedimenti a partire dal 2007 appare apprezzabile.
Anche se, naturalmente, perché l’Air diventi uno strumento utile, dovranno 
essere affinati gli strumenti qualitativi ma soprattutto quantitativi che 
consentano di condurre un’analisi rigorosa.
Restano, tuttavia, alcune criticità quali la ristrettezza e la sovrapposizione 
dei tempi di consultazione, tanto che parrebbe opportuno un maggior 
coordinamento tra le varie direzioni, anche se nell’ultimo anno il periodo medio 
di consultazione è passato da 28 a 38 giorni. In questo senso, risulterebbe 
d’aiuto anche una scansione temporale più precisa dell’adozione delle azioni 
indicate nel piano. Negli anni prossimi, o almeno per i l primo dei tre, si 
potrebbe pensare a una indicazione su base trimestrale del periodo nel quale si 
intendono adottare gli strumenti previsti. 
Inoltre, per aumentare ulteriormente la trasparenza del procedimento di 
consultazione, sarebbe utile rendere pubbliche le posizioni e osservazioni 
espresse dagli stakeholders intervenuti, qualora non contengano informazioni 
commercialmente sensibili. Allo stesso modo, si dovrebbe prefigurare una 
maggiore comunicazione e un maggiore pubblicità delle audizioni7.
Spunti per ulteriori innovazioni istituzionali 
Occorre tenere in maggior conto la necessità di incrementare la concorrenza e 
dare maggiori certezze agli operatori, al fine di consentire maggiori e nuovi 
investimenti a lungo termine; per questo, diviene decisivo creare stabilità e 
certezza sulle condizioni normative e regolamentari. 
Il Piano triennale e la Relazione, nella sua nuova veste, vanno in questa 
direzione. Tale percorso a nostro avviso potrebbe essere significativamente 
accelerato in due modi, rispettivamente per azione del Parlamento e della stessa 
Autorità:
■ il board dell’AEEG dovrebbe variare il più possibile gradualmente, con 
mandati a scadenza distribuita nel tempo, in luogo dell’attuale nomina (e 
scadenza) contemporanea di presidente e commissari;
■ a regime si dovrebbe aumentare l’orizzonte temporale del Piano da tre a cinque 
anni, così come si è fatto in Italia con il DPEF e nel Regno Unito con il Piano 
dell’OFGEM. Ciò, fra le altre cose, ne aumenterebbe di certo la valenza 
strategica.
__________________________
*Il presente 
contributo riprende e aggiorna l’intervento dell'Istituto per la competitività (I-com) 
in occasione dell'Audizione speciale convocata dall'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas sulla Relazione annuale e il Piano triennale (Roma, 13 luglio 
2006).
°Università di Roma Tre e Presidente dell’ Istituto per la 
competitività (I-com). Rif. Email: daempoli@i-com.it. 
°°antonio.sileo@unibocconi.it.
1 Il testo è disponibile sul sito della stessa Autorità.
2 AS 691, presentato il 28 giugno 2006, relatore alla 
Commissione Sen. Antonello Cabras, assegnato alla 10ª Commissione permanente 
(Industria, commercio, turismo) in sede referente il 13 luglio 2006, disponibile 
in www.senato.it. 
3 “Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi 
vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei 
limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività 
produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi 
sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato 
l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro delle attività produttive”.
4 Sull’argomento ci sia consentito rinviare a Legge 239/2004: 
prime osservazioni di Antonio Di Martino e Antonio Sileo, disponibile su 
AmbienteDiritto.it – Politiche energetiche e ambiente.
5 Delibera n. 203/05, del 4 ottobre 2005.
6 Delibera n. 1/06, dell’11 gennaio 2006. 
7 Ad esempio ci sembra che, anche in occasione delle audizioni 
speciali su Relazione e Piano triennale del luglio 2006, pur rispettando gli 
obblighi di pubblicità del Regolamento previsto (delibera n. 33/03), non si sia 
data adeguato avviso sul sito, ormai canale consolidato di comunicazione.