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Il principio di “inammissibilità implicita” delle offerte economiche violative 
del canone di intangibilità degli oneri per la sicurezza nei pubblici appalti 
(note a margine della sentenza del T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 1 ottobre 
2010, n. 11289).
PASQUALE D'ANGIOLILLO
 
1. Con la sentenza n. 11289, depositata lo scorso 1 ottobre 2010, il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione di Salerno – ha segnato 
un’ulteriore tappa del processo di “civilizzazione” del “conflitto 
concorrenziale” tra imprese partecipanti ai pubblici appalti, connotando il 
modus operandi della Pubblica Amministrazione nel segno della tutela dei 
diritti dei lavoratori. 
Con la laconica motivazione contenuta nella pronuncia in commento, i giudici 
amministrativi salernitani hanno, infatti, statuito la comminatoria della 
sanzione espulsiva a carico delle imprese che, nell’ambito dei procedimenti ad 
evidenza pubblica, presentano un’offerta economica in cui la parte afferente 
agli oneri per la sicurezza sia inferiore allo specifico importo predeterminato 
nella lex specialis per tali finalità. 
Tanto anche qualora il bando non contempli siffatto vulnus a pena di 
esclusione.
Il dictum dei giudici amministrativi salernitani consacra, dunque, 
incontrovertibilmente un principio di “inammissibilità implicita” delle proposte 
che, nei pubblici appalti, violino il canone di intangibilità del costo per la 
sicurezza.
2. La vicenda de qua scaturisce da un ricorso proposto dal Consorzio 
“S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni”, che ha impugnato i provvedimenti con 
cui l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino aveva approvato gli 
atti relativi all'affidamento, a beneficio della società consortile “Team 
Service” a r. l., del primo lotto del servizio di pulizia e sanificazione dei 
plessi aziendali.
In ragione dell'esclusione dalla procedura di gara, il predetto Consorzio ha 
interposto gravame al T.A.R., lamentando, da una parte, la violazione del 
disciplinare di gara e dell’art. 82, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dall'altra, 
l’inosservanza dei canoni generali vigenti in materia di offerte nei pubblici 
appalti.
A fronte di tali censure, la società consortile aggiudicataria, costituitasi in 
giudizio, ha, a sua volta, articolato ricorso incidentale, eccependo che il 
ricorrente fosse privo di legittimazione, con conseguente inammissibilità del 
rimedio principale, atteso che, per le modalità di presentazione ed i contenuti 
dell’offerta, l’ammissione del Consorzio “S.G.M. Servizi Generali e 
Manutenzioni” alla gara era illegittima. 
Ciò sulla scorta del rilievo che lo stesso Consorzio, nel presentare l’offerta, 
aveva indicato un costo per la sicurezza, ripartito per anno, chiaramente 
inferiore agli oneri dettagliatamente previsti nel disciplinare di gara per il 
quadriennio di durata dell’appalto, non suscettibili di riduzione.
3. Poiché l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale avrebbe potuto 
determinare l’esclusione del Consorzio “S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni” 
dalla partecipazione alla gara, vulnerando il presupposto legittimante l’azione, 
il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito di procedere, prima di ogni 
altra delibazione, alla valutazione dei motivi in esso contenuti.
Tale opzione è conforme a principi fondamentali del processo amministrativo, in 
particolare correlati alla funzione difensiva e conservativa tipica del ricorso 
incidentale, che, tendendo a paralizzare il rimedio principale, costituisce uno 
strumento di «difesa attiva» (F. 
LUBRANO, L’impugnazione incidentale nel giudizio 
amministrativo, in Rass. dir. pubbl., 1964, p. 772).
Invero, la natura subordinata ed eventuale di tale mezzo ha indotto a ritenere 
che l’esame del ricorso introduttivo debba essere, di regola, compiuto per 
primo, salvi i casi di ricorso incidentale cd. “interdittivo” o “preclusivo”, 
ossia allorquando il giudice amministrativo, analizzando i due gravami, accerta 
che l’accoglimento del cd. “controricorso” è idoneo ad esautorare l’interesse 
del ricorrente principale.
Sicché, in ossequio ad un criterio di economia processuale, da coordinarsi con 
il principio della “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, il 
Giudicante, per ragioni di priorità logica, è tenuto a dare precedenza alle 
doglianze contenute nel ricorso incidentale (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1 
luglio 2010, n. 16542, in Foro amm. - T.A.R., 2010, 7-8, p. 2583), atteso 
che la risoluzione di tali questioni produce effetti sull’esistenza di una 
condizione dell'azione (Cons. St., sez. V, 11 maggio 2007, n. 2356, in Foro 
amm. - C.d.S., 2007, 5, p. 1512; id., sez. V, 15 aprile 2008 n. 1750, in 
Foro amm. - C.d.S., 2008, 4, p. 1196; id., sez. VI, 30 settembre 2008 n. 
4686, in Foro amm. - C.d.S., 2008, 9, p. 2511).
Tale impostazione è stata confermata dal Codice del Processo Amministrativo 
(D.lgs. n. 104/2010), il cui art. 42, primo comma, tenendo conto anche della 
pregressa elaborazione giurisprudenziale, ricollega la dipendenza dell’esame 
della questione incidentale non già alla domanda ma all’interesse, continuando 
ad ammettersi il vaglio prioritario del ricorso incidentale con pregiudizialità 
logica rispetto a quello principale.
La dottrina ha ritenuto che il ricorso incidentale, costituendo eccezione in 
senso tecnico, è «veicolo necessario ed insostituibile» proprio per 
contestare la legittimazione del ricorrente principale (R. 
GIOVAGNOLI, Il ricorso incidentale, in 
www.giustizia-amministrativa.it), osservando, altresì, che «non esiste un 
ricorso in materia di appalti che non sia accompagnato, ineluttabilmente, anche 
da un ricorso incidentale» (G. VIRGA,
La natura ambivalente del ricorso incidentale (di eccezione processuale e di 
mezzo di impugnazione, in www.lexitalia.it).
Dal canto suo la giurisprudenza, con la decisione dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato n. 11 del 10 novembre 2008 (in 
www-giustizia-amministrativa.it), aveva già confermato che, nelle 
controversie relative ai pubblici appalti, a seconda dei casi, il giudice 
amministrativo, nella trattazione del ricorso principale e di quello 
incidentale, può discrezionalmente scegliere di esaminare con precedenza quello 
che risulta decisivo per dirimere la lite, salva, tuttavia, la peculiarità della 
vicenda in cui abbiano partecipato alla gara due soli concorrenti, ciascuno dei 
quali abbia impugnato l’atto di ammissione dell’altro. In tal caso, qualunque 
sia il ricorso esaminato e ritenuto fondato per primo, il giudice amministrativo 
deve tener conto dell’interesse strumentale di ciascuna impresa alla ripetizione 
della procedura di evidenza pubblica e deve esaminare anche l’altro ricorso, 
quando la fondatezza di entrambi comporta l’annullamento di tutti gli atti di 
ammissione e, per illegittimità derivata, anche dell’aggiudicazione, con il 
conseguente obbligo dell’amministrazione di indire una ulteriore gara (in 
termini, tra le tante, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 26 novembre 2008, n. 
1689, in in Foro amm. – T.A.R., 2008, 11, p. 2985; Cons. Stato, Sez. V, 
19 maggio 2009, n. 3076, in Foro amm. – C.d.S., 2009, 5, p. 1287).
4. Va immediatamente rilevato che il decisum del Tribunale Amministrativo 
salernitano assume valenza paradigmatica nel quadro di una corretta ed 
equilibrata definizione dei valori fondamentali relativi al rapporto sussistente 
fra le regole del mercato e le garanzie da apprestare a quel coacervo di diritti 
incomprimibili della persona (e, dunque, anche del lavoratore) riassunto, dalla 
dottrina, nel termine «dignità umana» (M. 
LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema 
costituzionale, Padova, 1983, p. 208; 
P. CERBO, La scelta del contraente negli appalti 
pubblici fra concorrenza e tutela della “dignità umana”, in Foro amm. 
- T.A.R., 2010, 5, p. 1875 e ss.).
Tale tematica trova, infatti, ancoraggio giuridico fondamentale nelle previsioni 
della Carta costituzionale (artt. 2, 3, 32, 38 e 41 Cost.) ed è espressamente 
salvaguardata anche nel quadro ordinamentale europeo.
Nella specie, l’art. 2 della versione consolidata del Trattato sull'Unione 
Europea (che ha recepito, con le modifiche introdotte a Lisbona il 13 dicembre 
2007, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE) riconosce alla «dignità 
umana» il ruolo di «valore fondante» e «comune» per gli Stati 
membri. 
In linea con la prospettiva europea, la protezione della «dignità umana» 
(e degli altri valori ad essa intimamente collegati) ispira anche diverse 
disposizioni dell’ordinamento interno e, in particolare, la legislazione 
applicabile agli appalti pubblici, un tempo considerata refrattaria a 
qualsivoglia forma di riconoscimento e di garanzia degli interessi 
“contrapposti” a quello della produzione (ad avviso di 
M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema 
costituzionale, Padova, 1983, p. 208, «la libertà e la sicurezza non 
possono [...] far riferimento ad interessi che non siano già allo stesso tempo 
compresi nella espressione “dignità” umana» e la ratio della 
espressione «sovrabbondante» dell’art. 41, comma 2, della Costituzione «è 
quella di offrire agli interessi antagonisti a quello della produzione la tutela 
più ampia possibile»).
Pur vero è che relativamente ai principi (di matrice europea) di concorrenza, 
non discriminazione, libera circolazione delle merci e dei servizi, le clausole 
(per così dire) “di tutela sociale” sono ammesse «in una posizione di 
subordinazione, nella misura in cui non producano effetti distorsivi e 
limitativi del mercato» (C. ALBERTI, Tutela ambientale, politica sociale 
e appalti: verso uno sviluppo sostenibile del Mercato unico. Primi interventi 
interpretativi della Commissione Ce, in RTA, 2002, 1, pp. 181 e ss.).
E ciò nonostante sia solennemente sancito, nel Codice del 2006 (si cfr. art. 2, 
commi 1 e 2, D.lgs. n. 163/2006), che, tra i principi da rispettare 
nell'affidamento e nell'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture, «il 
principio di economicità [può] essere subordinato [...] ai criteri, previsti dal 
bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e 
dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile». 
5. L’esame dell’apparato normativo posto a presidio della salute e della 
sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, non può non essere coordinato, in primis, con le 
disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, mediante cui è stata 
data attuazione alla delega contenuta nell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. 
È fondamentalmente attraverso tale disciplina che il Legislatore, conformemente 
al modello europeo secondo cui occorre «pensare in termini di costi non 
della, ma per la sicurezza» (P. SOPRANI,
I costi della sicurezza: profili di responsabilità dei soggetti coinvolti, 
in ISL, 2006, 7, pp. 397 e ss.), ha provveduto ad una «revisione della 
normativa in materia di appalti».
Con tale impostazione sono state, dunque, previste, da una parte, misure tese a 
«migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed 
appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi 
[…], considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la 
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici […]»; 
dall’altra, iniziative volte a «modificare il sistema di assegnazione degli 
appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non 
determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori».
Nella delega, poi, la riforma del Codice dei contratti pubblici è stata ispirata 
alla finalità di prevedere «che i costi relativi alla sicurezza debbano 
essere specificatamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto 
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture 
oggetto di appalto» (art. 1, comma 2, lettera s), punto 3, della legge n. 
123/2007). 
In relazione a siffatto principio, l’art. 8 ha sostituito la pregressa 
formulazione dell’art. 86, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006, già introdotto 
con il comma 909 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), 
stabilendo che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione 
dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, 
gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare l’adeguatezza e la sufficienza del 
valore economico non solo rispetto al costo del lavoro ma anche in riferimento 
al costo relativo alla sicurezza. 
Peraltro, sempre con riguardo al criterio di delega di cui all’art. 1, comma 2, 
lettera s), punto 3, della legge n. 123/2007, è stato significativamente 
previsto (come già, peraltro, stabilito dall’art. 131, comma 3, D.lgs. n. 
163/2006), che il costo per la sicurezza non può essere asservito alla logica 
del ribasso.
Nel solco di tali orientamenti, nello stesso Codice è stato anche escluso il 
confronto concorrenziale su alcune scelte organizzative dell’impresa offerente, 
privata della potestà di giustificare un’offerta eccessivamente bassa con 
trattamenti salariali per i propri lavoratori inferiori ai minimi inderogabili 
stabiliti ex lege o con risparmi relativi agli oneri di sicurezza (art. 
87, commi 4 e 5, D.lgs. n. 163/2006). 
6. Ed invero, l’impianto giuridico che sorregge la decisione dei magistrati di 
piazza San Tommaso d'Aquino è rinvenibile proprio nel combinato disposto di cui 
ai predetti artt. 86 e 87 del Codice dei contratti pubblici.
Più precisamente, il comma 3-bis dell’art. 86 stabilisce, inequivocabilmente, 
che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione 
dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori 
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a 
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo 
del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere 
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle 
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture».
Il successivo comma 3-ter, poi, sancisce, altrettanto indefettibilmente, 
che «il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a 
ribasso d’asta».
In coerenza con tale precetto, il comma 4, ultimo periodo, dell'art. 87 del 
predetto Codice dei contratti pubblici, dispone, parimenti, che i costi per la 
sicurezza «devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare 
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture».
È, dunque, di solare evidenza che le disposizioni testé richiamate rivelano il 
deliberato fine del Legislatore di non permettere che sull’“altare della 
concorrenza” siano “immolate”, da una parte, le garanzie remunerative e, 
dall’altra, il valore della sicurezza sul luogo di lavoro, dovendosi 
necessariamente prevedere, in sede di offerta, una differenziazione tra il 
corrispettivo per l’esecuzione della prestazione, oggetto di appalto, e gli 
oneri impiegati per assicurare la salute e l’incolumità dei lavoratori.
In tal modo, viene ridimensionato il tasso di discrezionalità delle stazioni 
appaltanti e limitato lo spazio di autonomia degli appaltatori, evitando 
fenomeni di «dumping imprenditoriale» (V. PASQUARELLA, La 
valorizzazione della dimensione prevenzionistica degli appalti pubblici tra 
vecchie e nuove fonti normative, in Lav. nelle p.a., 2009, 2, pp. 285 
e ss.), non potendosi ritenere che l’importo relativo agli oneri per la 
sicurezza sia “degradabile” a mero oggetto di negoziazione.
7. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha, da tempo, statuito che la 
lettura combinata delle norme del D.lgs. n. 163/2006 innanzi evocate, impone ai 
partecipanti alle procedure di evidenza pubblica di indicare, in maniera chiara 
e determinata, l’ammontare degli oneri destinati alla sicurezza, al fine di 
permettere l’accertamento della congruità e dell’attendibilità dell’offerta in 
relazione a tale quantificazione (in particolare, Cons. St., sez. V, 30 ottobre 
2003, n. 6767, in Foro amm. – C.d.S., 2003, p. 3000; T.A.R. Liguria, II, 
11 luglio 2008, n. 1485, in Foro amm. – T.A.R., 2008, 7-8, p 1994; T.A.R. 
Toscana, II, 31 ottobre 2007, n. 3565, in Foro amm. – T.A.R., 2007, 10, 
p. 3061).
Peraltro, la decisione del T.A.R. salernitano segue, pur non richiamandone gli 
estremi, la medesima traiettoria esegetica già tracciata, proprio recentemente, 
dal Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, il quale ha evidenziato 
come le imprese concorrenti siano tenute a «segnalare gli oneri economici che 
ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di 
sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione 
dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione 
appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la 
sicurezza»; precisando, altresì, che «la mancanza di una specifica 
previsione sul tema in seno alla lex specialis non toglie che la disciplina del 
Codice in materia sia immediatamente precettiva ed idonea ad eterointegrare le 
regole procedurali, imponendo agli offerenti di indicare separatamente i costi 
per la sicurezza» (Cons. St., sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849, in 
www.lexitalia.it). 
Tale assunto diverge da un precedente orientamento dello stesso Giudice 
amministrativo di appello (Cons. St., sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2949, in 
www.lexitalia.it) che aveva ritenuto legittima l’ammissione in gara di una 
impresa che, nell’offerta economica, aveva dichiarato un importo degli oneri per 
la sicurezza inferiore rispetto alla previsione della lex specialis, 
in quanto il valore economico presente nel bando di gara doveva essere 
considerato meramente indicativo, laddove correlato ad un progetto preliminare.
8. Nei sensi di cui alla sentenza in esame si è, altresì, espressa la stessa 
Autorità per la Vigilanza dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
che ha più volte ribadito che «nella predisposizione delle gare di appalto e 
nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di 
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori 
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente 
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve 
essere specificamente indicato. Come anche richiamato dalla Determina 3/2008 
dell’Autorità, ciò significa che nella predisposizione delle gare, cioè dei 
bandi e della documentazione, il costo per la sicurezza deve essere 
specificamente indicato, separato dalla base d’asta, anche se pari a zero» 
(da ultimo, vedasi Determinazione n. 10 del 25.2.2010). 
9. Né potrebbe inferirsi che, nell’ipotesi di contravvenzione alle norme del 
Codice dei contratti pubblici che impongono l’indicazione preventiva dei costi 
per la sicurezza, non sia consentita l’estromissione del concorrente, in difetto 
di una clausola del bando di gara recante l’espressa clausola di esclusione. 
Ciò perché siffatta, eventuale lacuna non può che ritenersi recessiva rispetto 
alla natura costituzionalmente sensibile degli interessi tutelati. 
Accogliendo una opzione ermeneutica di segno differente si potrebbe, infatti, 
concretare un’inammissibile interpretatio abrogans della disciplina 
relativa agli oneri per la sicurezza, posta a presidio dell’intangibilità di 
diritti fondamentali della persona umana e del lavoratore, quali quelli alla 
vita e alla salute. 
D’altro canto, in tale prospettiva, la mancata previsione di una specifica 
disposizione della “legge di gara” tesa a sanzionare la carenza dell’indicazione 
specifica degli oneri predetti può ben superarsi con l’ausilio del canone di 
integrazione automatica delle clausole del bando, in applicazione delle 
previsioni generali di cui agli artt. 1339 e 1374 del Codice Civile.
10. Conclusivamente, l’aderenza del caso di specie alle coordinate normative ed 
interpretative innanzi enunciate consente di approvare pienamente la soluzione 
abbracciata dai Magistrati amministrativi di Salerno, ritenendosi assolutamente 
corretto e condivisibile che il pedissequo ossequio delle norme per la sicurezza 
dei lavoratori assuma valenza di condicio sine qua non ai fini della 
partecipazione alle procedure di evidenza pubblica dirette all’affidamento dei 
pubblici appalti.
Tanto vieppiù in relazione al triste stillicidio di vite stroncate nei luoghi di 
lavoro.
T.A.R. Campania – 
Salerno, Sez. I, 1 ottobre 2010, n. 11289 - Pres. ff. ed Est.
GUADAGNO - Consorzio 
“S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni” (avv.ti A. D.L. e B.M.) c. Azienda 
Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino (avv. G. S.) e Società Consortile 
“Team Service” a r.l. (avv. L. L.)
Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – Ordine di trattazione 
rispetto al ricorso principale – Trattazione del ricorso incidentale in via 
prioritaria – È una facoltà rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice 
amministrativo – Accoglimento del ricorso incidentale esaminato in via 
prioritaria – Determina di regola la dichiarazione di inammissibilità del 
ricorso principale.
Il ricorso incidentale, rivolto avverso il medesimo provvedimento impugnato 
in via principale, va esaminato tenendo conto delle esigenze di economia 
processuale e del principio della “corrispondenza tra il chiesto ed il 
pronunciato”, costituendo una eccezione in senso tecnico, la cui fondatezza 
preclude l’accoglimento del ricorso principale. Il giudice amministrativo, nella 
trattazione del ricorso principale e di quello incidentale, per ragioni di 
priorità logica, può dare precedenza all’esame del ricorso incidentale che 
risulti fondato, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.
Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Offerta – Oneri per la sicurezza 
– Indicazione di un importo inferiore a quello predeterminato nel bando – 
Violazione del principio di intangibilità del costo per la sicurezza – Sussiste 
– Illegittimità. 
Nella procedura di evidenza pubblica esperita per l’affidamento di un appalto 
di servizi, risulta illegittima, per violazione del principio di intangibilità 
del costo per la sicurezza, sancito dall'art. 86, comma 3 ter, D.lgs. n. 
163/2006 (Codice dei contratti pubblici), l’ammissione di una impresa che abbia 
indicato, nell’offerta economica, un importo relativo agli oneri per la 
sicurezza inferiore a quello previsto dal bando di gara, non suscettibile di 
riduzione. 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 436 del 2009, proposto da: 
Consorzio S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni, rappresentato e difeso dagli 
avv. A. D.L., B. M., con domicilio eletto presso Avv. A. D.L. in Salerno; 
contro
Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, rappresentato e difeso 
dall’avv. G. S., con domicilio eletto presso Avv. G. S. in Salerno, Segreteria 
Tar Salerno; 
nei confronti di
Soc. Consortile Team Service a r. l., rappresentato e difeso dall’avv. L. L., 
con domicilio eletto presso Avv. L. L. in Salerno; 
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della delibera aziendale n.104/09, recante l’approvazione degli atti di gara 
relativi all’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei plessi 
aziendali I lotto; 2) dei verbali di gara nn.2-5-6-7-9 e 10/08 e n.6/09; 3) 
dell’atto n.1330/09;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Giuseppe 
Moscati di Avellino e di Soc. Consortile Team Service A.R.L., che ha presentato 
anche ricorso incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Sabato 
Guadagno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con il ricorso in 
esame, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, con i quali 
l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha proceduto 
all’approvazione degli atti di gara relativi all’affidamento del servizio di 
pulizia e sanificazione dei plessi aziendali I lotto a favore della Soc. 
Consortile Team Service a r. l..
A sostegno del gravame sono state prospettate le seguenti censure:
1) violazione del disciplinare di gara, dell’art.82 del D.Lvo n.163/2006 e dei 
principi in materia di presentazione e validità delle offerte;
2)violazione della disciplina di gara ed eccesso di potere per carenza 
istruttoria, di motivazione e di presupposti e violazione dell’art.3 L.241/90.
L’aggiudicataria società Consortile Team Service a r. l. ha presentato anche 
ricorso incidentale.
Si sono costituiti in giudizio la resistente Amministrazione e la società 
aggiudicataria, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La società aggiudicataria ha presentato anche ricorso incidentale.
Con ordinanza n. 436/2009 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare presentata 
dalla società ricorrente.
Alla pubblica udienza odierna il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
La presente impugnativa ha ad oggetto i provvedimenti in epigrafe, con i quali 
l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha proceduto 
all’approvazione degli atti di gara relativi all’affidamento del servizio di 
pulizia e sanificazione dei plessi aziendali I lotto a favore della Soc. 
Consortile Team Service s.r.l..
La società aggiudicataria Soc. Consortile Team Service a r. l., ha presentato 
ricorso incidentale, assumendo l’illegittimità dell’ammissione alla gara della 
società ricorrente, che invece avrebbe dovuto essere esclusa.
Ritiene il Tribunale, anche in ossequio ad esigenze di economia processuale, di 
trattare prioritariamente il ricorso incidentale, in quanto lo stesso contiene 
censure che, se accolte, comporterebbero l’esclusione del ricorrente Consorzio 
S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni dalla partecipazione alla gara, con 
conseguente inammissibilità del ricorso principale per difetto di 
legittimazione.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, viene in rilievo la doglianza, con 
la quale viene dedotta la violazione dell’art. 8 del D.L.vo n. 163/2006, del 
T.U. n. 81/2008 e della lex specialis di gara, in quanto il Consorzio ricorrente 
avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver presentato un offerta 
economica inferiore a quella sancita dal bando di gara.
La censura è meritevole di accoglimento.
Infatti il disciplinare di gara sancisce espressamente per l’intero quadriennio 
un importo, per quanto concerne gli oneri di sicurezza di 170.460 €, non 
soggetto a ribasso. Tali oneri di sicurezza, ripartiti su base annua, comportano 
un importo annuale di € 42.660, che per espressa statuizione normativa sono 
intangibili e non possono essere ribassati.
Invece nella fattispecie in esame il consorzio ricorrente ha indicato un costo 
di sicurezza su base annua di € 8.400, che è nettamente inferiore a quello 
previsto dal bando di gara, non suscettibile di riduzione. Pertanto l’offerta 
del consorzio ricorrente risulta illegittima per violazione del principio di 
intangibilità del costo di sicurezza sancito dall’art. 86 comma terzo del 
decreto legislativo 163/2006 e della lex specialis. 
L'accoglimento di tale censura è di per sè sufficiente a precludere alla società 
ricorrente la partecipazione alla gara e consente al Collegio di dichiarare 
l’assorbimento degli ulteriori profili di censura.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso incidentale è fondato e va 
accolto con conseguente inammissibilità del ricorso principale per difetto di 
legittimazione attiva del ricorrente Consorzio S.G.M. Servizi Generali e 
Manutenzioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura determinata in 
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Salerno – Prima Sezione, 
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sul ricorso incidentale,
- accoglie il ricorso incidentale proposto dalla Soc. Consortile Team Service 
s.r.l..
- dichiara l’inammissibilità del ricorso principale proposto dal Consorzio 
S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni,
- condanna il ricorrente Consorzio S.G.M. Servizi Generali e Manutenzioni al 
pagamento delle
spese processuali, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), a 
titolo di onorari, rimborsi e spese, oltre IVA e Cassa come per legge, in favore 
di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con 
l'intervento dei Signori:
Sabato Guadagno, Presidente FF, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
 
 
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
il 14/02/2011