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Tassa di concessione governativa per i servizi di telefonia mobile - 
Assoggettabilità degli Enti Locali - Sentenze della Commissione Tributaria 
Provinciale di Vicenza - Un singolare caso di "ripensamento"
 
CARLO RAPICAVOLI*
 
La Commissione Tributaria di Vicenza con due recenti sentenze, la n. 15/09/10 
del 2 dicembre 2009 (depositata il 5 febbraio 2010) e la n. 55/05/10 del 6 
aprile 2010 (depositata il 18 maggio 2010), affronta nuovamente il tema 
dell’assoggettabilità degli Enti Locali al pagamento della tassa di concessione 
governativa, mutando clamorosamente il proprio precedente orientamento espresso 
in due sentenze di poco precedenti, la n. 102/10/09 del 19.10.2009 (depositata 
il 30 novembre 2009) e la n. 100/10/09 del 16.11.2009 (depositata il 26 novembre 
2009).
LA QUESTIONE IN ESAME
Si tratta di una vicenda che interessa tutti gli Enti Locali, generalmente 
titolari di contratti di servizi di telefonia mobile, che negli ultimi anni si 
sono visti costretti a pagare la tassa di concessione governativa.
Già nella precedente legislatura erano state avanzate proposte legislative, mai 
approvate però, allo scopo di stabilire con una norma apposita la non 
assoggettabilità degli Enti Locali alla tassa.
In una situazione di incertezza normativa, era intervenuta la risoluzione n. 
55/E del 3 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate; in tale risoluzione, in 
risposta all’interpello di un Ente Pubblico, l’Agenzia delle Entrate concluse 
che: 
“Il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che consente 
agli abbonati di svolgere conversazioni mediante l'impiego di apposite 
apparecchiature terminali, è regolamentato dal D.M. 13 febbraio 1990, n. 33. 
Le richieste di abbonamento devono essere inoltrate alle società che offrono il 
servizio (articolo 2), le quali provvedono "... al rilascio all'utente del 
documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale 
documento,(...) sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio 
..." (articolo 3, comma 2). 
Sono soggetti alla tassa di concessione governativa, ai sensi dell'articolo 1 
del D.P.R n. 641 del 1972, "I provvedimenti amministrativi e gli altri atti 
elencati nell'annessa tariffa ...". 
La corresponsione della tassa di concessione governativa è prevista, tra 
l'altro, per la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di 
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di 
comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 202) per ogni mese di utenza.
La scrivente ha già precisato (risoluzione del 15 maggio 2003 n. 107) che lo 
Stato in quanto titolare di ogni diritto o facoltà non ha bisogno di rimuovere 
limiti per il libero esercizio degli stessi, mentre gli altri soggetti per 
l'esercizio di determinate attività necessitano di apposite autorizzazioni 
(licenze).
Questo principio di carattere generale - applicabile alle sole amministrazioni 
statali - comporta che lo Stato, anche per l'impiego di apparecchiature 
terminali per il servizio radiomobile, non necessita di alcuna licenza (o 
documento sostitutivo).
Il contratto di abbonamento tra le società che operano nel settore della 
telefonia mobile e le amministrazioni dello Stato, pertanto, non riveste la 
funzione di "documento sostitutivo" della licenza. 
Per i motivi su esposti lo Stato, nonostante la mancanza di una espressa 
previsione esentativa, non deve corrispondere la tassa sulle concessioni 
governative e, in particolare, quella prevista dall'articolo 21 della tariffa 
allegata al d.P.R. n. 641 del 1972. 
Dal regime di favore sopra delineato restano, invece, escluse tutte le 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non 
riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà”. 
Anche alcune Sezioni Regionali della Corte dei Conti si erano allineate a questa 
interpretazione.
IL PRIMO ORIENTAMENTO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI VICENZA
Due sentenze della Commissione Tributaria, la n. 102/10/09 del 19.10.2009 e 
la n. 100/10/09 del 16.11.2009, peraltro non isolate, pronunciate su ricorso di 
numerosi Comuni, sembravano chiarificatrici del problema, contribuendo 
fortemente a risolvere una questione interpretativa che ha costretto e costringe 
ancora tutti gli Enti Locali a sopportare esborsi, a nostro avviso, non dovuti.
Si legge nelle sentenze:
Sentenza n. 102/10/09 del 19.10.2009 “Il D. Lgs. N. 259/03, recante il 
nuovo Codice delle Telecomunicazioni, con l’art. 3 ha disposto la 
liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica, essendo 
di preminente interesse generale, e con l’art. 218 ha abrogato l’art. 318 del 
D.P.R. 156/73, secondo cui, oggetto della tassazione, sarebbe stato il contratto 
di abbonamento sostitutivo della licenza e individuato per rivestire il 
carattere autorizzatorio della licenza.
Ma, in definitiva, venendo a mancare, contemporaneamente, il regime concessorio 
e l’art. 318, che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di 
abbonamento, l’imposizione di cui all’art. 21 della tariffa non risulta più 
applicabile.
Si ribadisce infatti che il nuovo Codice delle Telecomunicazioni ha 
profondamente innovato il pregresso regime. Pertanto è venuto meno il sistema 
concessorio e, con l’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. 156/73, l’art. 21 
della Tariffa non è più applicabile. Ne consegue che la previsione contenuta 
nell’art. 3 del D. M. 13.02.1990 è illegittima e come tale va disapplicata da 
questa Commissione, ai sensi dell’art. 7 ultimo comma del D. Lgs. 31.12.1992 n. 
546.
Infine va sottolineato che la non assoggettabilità alla tassa di concessione 
governativa è teleologicamente applicabile agli Enti Locali in quanto pubbliche 
amministrazioni, come di seguito richiamato.
La Carta Costituzionale, all’art. 114 recita, infatti: “La Repubblica si riparte 
in Regioni, Province e Comuni”.
Gli Enti Locali nascono in sintesi per la necessità e per lo scopo di decentrare 
le funzioni dello Stato che delega a tali Enti l’esercizio di funzioni 
amministrative.
Il T.U.I.R. esclude dall’assoggettamento all’imposta sui redditi i Comuni. 
Infatti il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel secondo comma 
dell’art. 1 precisa che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le 
amministrazioni dello Stato, ivi compresi le regioni, le province, i comuni…”.
Con le richiamate sentenze, confermate anche dalla Commissione Tributaria di 
Perugia, sono stati accolti i ricorsi dei Comuni avverso i provvedimenti di 
diniego dell’Agenzia delle Entrate delle istanze presente dagli Enti Locali con 
cui chiedevano il rimborso di quanto versato ex art. 21 della tariffa allegata 
al D.P.R. 641/72 a titolo di tassa di concessione governativa.
IL SECONDO ORIENTAMENTO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI VICENZA
Con due nuove sentenze, la n. 15/09/10 del 2 dicembre 2009 e la n. 55/05/10 
del 6 aprile 2010, la Commissione smentisce le precedenti e le stesse 
argomentazioni a supporto, concludendo per l’assoggettabilità degli Enti Locali 
al pagamento della tassa.
Si legge nelle sentenze:
Sentenza n. 15/09/10 del 2 dicembre 2009: “Pur tenendo conto delle 
finalità istituzionali perseguite dalle amministrazioni comunali, va rammentato, 
in primo luogo e in termini generali, che dalla lettura sia dell’art. 114 della 
Costituzione (La repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 
Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato) sia dall’art. 1, comma 2, del t. u. 
n. 165/01 (per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni 
dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni…) emerge che i comuni sono enti 
distinti e autonomi rispetto alle amministrazioni dello Stato.
(…)
Quanto al rilievo difensivo comunale secondo cui l’art. 74, comma 1, del TUIR 
equipara i comuni alle amministrazioni dello Stato ai fini dell’esclusione 
dall’assoggettamento alle imposte sui redditi, il collegio rimarca che appare 
evidente il differente ambito di applicazione dell’IRES rispetto alla TCG, 
atteso che l’IRES colpisce il reddito e quindi non può riguardare i Comuni.
(…)
Il Collegio ritiene che il presupposto oggettivo della TCG sia costituito dalla 
licenza di esercizio (abolita dal 2003 stando almeno ad alcune sentenze 
tributarie di merito) o, in alternativa, dal contratto di abbonamento al 
servizio di telefonia mobile. Ora, indipendentemente dalla lettura che si 
intenda dare all’art. 318 del D.P.R. 156/73, è da ritenere che l’abrogazione del 
citato art. 318 non abbia determinato l’abrogazione per incompatibilità o, 
comunque, la sopravvenuta inapplicabilità dell’art. 21 della Tariffa.
(…) Resta fermo il fondamento normativo della TCG costituito dal combinato 
disposto di cui agli articoli 3 del D. L. 151/91 e 3 del D. M. n. 33/90. Il 
contratto di abbonamento telefonico continua cioè ad essere il presupposto per 
l’applicazione della TCG. Detto altrimenti, il passaggio da una disciplina 
normativa fondata sulla concessione a una disciplina basata sull’autorizzazione 
non toglie valore, al fine che qui rileva, al contratto di abbonamento.
L’abolizione della TCG non può cioè basarsi sul venir meno del “sistema 
concessorio” sul quale ruotava il t. u. n. 156/73.
Il carattere pubblico delle telecomunicazioni e delle radiofrequenze non ha 
determinato l’abrogazione implicita della voce 21 della nuova Tariffa.
(…)
L’art. 21 della Tariffa “vive di vita autonoma”, a prescindere dalla intervenuta 
abrogazione dell’art. 318 del t. u. n. 156/73. L’abrogazione del menzionato art. 
318 da parte dell’art. 218 del codice non ha inciso in alcun modo sulla 
persistente esistenza e applicabilità dell’art. 21 della Tariffa (…)”.
CONFRONTO FRA I DUE ORIENTAMENTI
Mettendo a confronto i due orientamenti, appare ancor più evidente la difformità 
totale negli argomenti a supporto delle due conclusioni sull’assoggettabilità e 
non assoggettabilità degli Enti Locali.
 
| SENTENZE N. 102/10/09 DEL 19.10.2009 E N. 100/10/09 DEL 16.11.2009 | SENTENZE N. 15/09/10 DEL 2 DICEMBRE 2009 E N. 55/05/10 DEL 6 APRILE 2010 | 
| Il nuovo Codice delle Telecomunicazioni, con l’art. 3, ha disposto la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica, essendo di preminente interesse generale, e con l’art. 218 ha abrogato l’art. 318 del D.P.R. 156/73, secondo cui, oggetto della tassazione, sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza e individuato per rivestire il carattere autorizzatorio della licenza. | 
			L’art. 21 della Tariffa “vive di vita 
			autonoma”, a prescindere dalla intervenuta abrogazione dell’art. 318 
			del t. u. n. 156/73. L’abrogazione del menzionato art. 318 da parte 
			dell’art. 218 del codice non ha inciso in alcun modo sulla 
			persistente esistenza e applicabilità dell’art. 21 della Tariffa. | 
| 
			Il regime concessorio e l’art. 318, che costituiva il presupposto 
			della tassazione del contratto di abbonamento, l’imposizione di cui 
			all’art. 21 della tariffa non risulta più applicabile | Indipendentemente dalla lettura che si intenda dare all’art. 318 del D.P.R. 156/73, è da ritenere che l’abrogazione dell’art. 318 non abbia determinato l’abrogazione per incompatibilità o, comunque, la sopravvenuta inapplicabilità dell’art. 21 della Tariffa. | 
| E’ venuto meno il sistema concessorio e, con l’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. 156/73, l’art. 21 della Tariffa non è più applicabile. Ne consegue che la previsione contenuta nell’art. 3 del D. M. 13.02.1990 è illegittima e come tale va disapplicata da questa Commissione, ai sensi dell’art. 7 ultimo comma del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546. | 
			Resta fermo il fondamento normativo 
			della TCG costituito dal combinato disposto di cui agli articoli 3 
			del D. L. 151/91 e 3 del D. M. n. 33/90. Il contratto di abbonamento 
			telefonico continua cioè ad essere il presupposto per l’applicazione 
			della TCG. Detto altrimenti, il passaggio da una disciplina 
			normativa fondata sulla concessione a una disciplina basata 
			sull’autorizzazione non toglie valore, al fine che qui rileva, al 
			contratto di abbonamento. | 
| 
			Va sottolineato che la non assoggettabilità alla tassa di 
			concessione governativa è teleologicamente applicabile agli Enti 
			Locali in quanto pubbliche amministrazioni, come di seguito 
			richiamato. | Pur tenendo conto delle finalità istituzionali perseguite dalle amministrazioni comunali, va rammentato, in primo luogo e in termini generali, che dalla lettura sia dell’art. 114 della Costituzione (La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato) sia dall’art. 1, comma 2, del t. u. n. 165/01 (per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni…) emerge che i comuni sono enti distinti e autonomi rispetto alle amministrazioni dello Stato. | 
| Il T.U.I.R. esclude dall’assoggettamento all’imposta sui redditi i Comuni. Infatti il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel secondo comma dell’art. 1 precisa che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi le regioni, le province, i comuni…”. | Quanto al rilievo difensivo comunale secondo cui l’art. 74, comma 1, del TUIR equipara i comuni alle amministrazioni dello Stato ai fini dell’esclusione dall’assoggettamento alle imposte sui redditi, il collegio rimarca che appare evidente il differente ambito di applicazione dell’IRES rispetto alla TCG, atteso che l’IRES colpisce il reddito e quindi non può riguardare i Comuni. | 
CONCLUSIONI
L’opinione di chi scrive è conforme al primo orientamento della Commissione 
Tributaria.
Ma, al di là di ogni considerazione di merito, stupisce la clamorosa 
contraddizione fra le pronunce, emesse nell’arco di pochi mesi dallo stesso 
organo.
Tale situazione comporta chiaramente ulteriore incertezza negli Enti Locali sul 
permanere dell’obbligo di corrispondere la tassa.
I ricorsi simili si stanno moltiplicando e diventa pertanto estremamente 
necessaria un’indicazione normativa che, per dare certezza agli Enti Locali, 
sancisca definitivamente il non assoggettamento alla tassa di concessione 
governativa.
 
* Direttore Generale 
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia 
di Treviso
 
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
il 13/9/2010