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Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562
 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Applicabilità alla 
normativa sul recupero dei rifiuti in procedura semplificata
 
CARLO RAPICAVOLI*
 
1. PREMESSA
Il 31 luglio 2010 è entrata in vigore la Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha 
convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”. 
Fra i contenuti della Legge, ha suscitato ampio dibattito (su cui siamo già 
intervenuti per altri aspetti in questa stessa rivista) l’art. 49, comma 4-bis, 
che riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la 
Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA). 
2. LA S.C.I.A. – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
L'art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della 
Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell'autorizzazione, 
l'interessato poteva produrre un'autodenuncia di inizio attività, rispetto alla 
quale l'amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un 
termine certo. L'attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata 
decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione 
competente.
Le nuove regole prevedono che:
a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o 
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o 
ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o 
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di 
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a 
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o 
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti 
stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);
b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni 
di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 
del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti 
per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate 
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza 
dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di 
organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive 
eventualmente richieste dalla legge;
c) l'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione 
della segnalazione all'amministrazione competente;
d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 
60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta 
motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la 
rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali 
provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti 
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 
giorni. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di 
dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'amministrazione può sempre adottare 
(quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti 
provvedimenti;
e) è fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere 
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies 
L. 241/1990;
f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, 
all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo 
attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e 
culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa 
nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque 
tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa 
vigente;
g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o 
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, 
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui 
al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;
h) Le espressioni ''segnalazione certificata di inizio di attività'' e ''Scia'' 
sostituiscono, rispettivamente, quelle di ''dichiarazione di inizio di 
attività'' e ''Dia'', ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più 
ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della 
dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e 
regionale.
3. ESCLUSIONI DALLA S.C.I.A.
Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli 
ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle 
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, 
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della 
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti 
le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli 
imposti dalla normativa comunitaria.
4. IL RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
La nuova normativa sulla s.c.i.a. parrebbe sostituirsi alla disciplina della 
dichiarazione di inizio attività presente in alcune normative di settore.
Tra queste, in materia di gestione dei rifiuti, vi sono le “procedure 
semplificate” attribuite alla competenza delle Province, normate dal Capo V 
della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 “Testo Unico Ambientale”, tra le cui 
disposizioni l'art. 214, comma 9, prevede che : “Alle denunce, alle 
comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte 
alla disciplina degli articoli 19 e 20 della L. 241”.
Le procedure semplificate sono previste in specifica attuazione dell'articolo 11 
della direttiva 74/442/C.E.E. (Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 
del 15 luglio 1975 n. 442, relativa ai rifiuti, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 
194 del 25 luglio 1975) come modificata dalla direttiva 91/156/C.E.E., norma 
comunitaria che testualmente parla di casi che "possono essere dispensati 
dall'autorizzazione" e quindi di una "dispensa" che l'interessato può chiedere, 
ma può anche non chiedere.
Tali "Procedure Semplificate", sono state recepite nel nostro ordinamento dagli 
artt. 31-32 e 33 del D.Lgs. 22/97 ed ora sono disciplinate dagli artt. 214-215 e 
216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
E', altresì, intervenuto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio 5 aprile 2006 n. 186, che ha introdotto sostanziali modifiche al 
D. M. 5 febbraio 1998 contenente "Individuazione dei rifiuti non pericolosi 
sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 
33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22".
Le vigenti norme tecniche fanno ancora riferimento all'abrogato testo normativo 
(il D. Lgs. 22/1997), ma trovano comunque applicazione, in virtù di quanto 
disposto dall'art. 214 del D. Lgs. 152/2006 che, al comma 5, dispone "Sino 
all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 (le nuove norme tecniche) 
relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni 
di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n. 
161".
Lo Stato Italiano è stato, peraltro, "costretto" ad intervenire sulle norme 
tecniche in vigore a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea 
(Prima Sezione – 7 ottobre 2004) che ha sancito che “La Repubblica Italiana, non 
avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998, sull’individuazione dei rifiuti 
non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli 
artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, quantità massime di 
rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime 
di dispensa dall’autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa 
incombono in forza degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 
luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modifica dalla direttiva del 
Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE”.
Occorre ricordare che tale Direttiva si propone di mettere un freno alla 
atomizzazione dei metodi di gestione dei rifiuti, introducendo un'unica 
disciplina in tutti gli stati membri, con l'obiettivo di mettere sotto controllo 
l'enorme produzione di materiali di scarto in atto nella Comunità Europea.
La Direttiva interviene con pochi articoli, ma molto chiari.
Si vuole sostanzialmente sapere quanti rifiuti si producono e dove questi 
recapitano, stimolandone nel contempo il recupero ed il riciclaggio, considerate 
attività virtuose da incentivare e favorire nel sistema globale di gestione
A questo scopo con gli articoli 9 e 10 si prescrive che "tutti gli stabilimenti 
o le imprese" i quali svolgono attività di recupero o smaltimento di rifiuti 
"devono ottenere un'autorizzazione a tal fine".
Il legislatore comunitario, nella medesima Direttiva, ha introdotto con l'art. 
11 una "dispensa" dall'obbligo di autorizzazione, alla quale possono accedere 
determinati tipi di trattamento dei rifiuti ed a precise condizioni.
Gli artt. 214-215 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabiliscono appunto quali 
sono tali condizioni, rispettando le quali possono essere attivati taluni 
trattamenti dei rifiuti in modo meno complicato, con una disciplina definita 
appositamente dalla Parte Quarta Capo V del citato Decreto Legislativo 
"Procedure semplificate".
Le attività di gestione dei rifiuti legittimate con procedura semplificata, 
rappresentano pertanto una deroga alla normale procedura autorizzatoria 
ordinaria prevista dalla legge.
Va ricordato, al riguardo, che il regime semplificato rappresenta, per principio 
generale, un beneficio, concesso dalla legge, al quale l'interessato può 
liberamente rinunciare, assoggettandosi, per sua scelta, alla procedura 
ordinaria.
Tali attività sono semplicemente "dispensate"; dall'autorizzazione, a patto però 
che siano svolte esattamente come prescritto e che siano presenti i requisiti 
previsti per il loro svolgimento.
Tale deroga riguarda peraltro soltanto l'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività, come si evince dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'art. 
214 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale testualmente recita "L'autorizzazione 
all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non 
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle 
disposizioni di cui agli artt. 208, 209, 210 e 211".
Ne consegue che, laddove l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti 
richieda un impianto per poter essere svolta, tale impianto deve essere già 
stato costruito e deve aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per il 
suo funzionamento, in quanto la comunicazione di inizio attività ai sensi degli 
artt. 214 e 216 autorizza dopo 90 giorni l'esercizio delle operazioni 
comunicate, ma non certamente la costruzione e la realizzazione di impianti 
adibiti a tale scopo.
Il legislatore comunitario ha inoltre inserito con l'art. 13 della direttiva 
citata la seguente disposizione: "Gli stabilimenti e le imprese che effettuano 
le operazioni previste agli articoli 9-12 sono sottoposti a adeguati controlli 
periodici da parte delle autorità competenti".
E', inoltre, opportuno ricordare che:
a) le disposizioni sul recupero agevolato dei rifiuti sono caratterizzate dal 
cosiddetto “principio di esclusività e tassatività” previsto sia all’art. 216 
comma 1, del D. Lgs. 152/2006 che dai decreti Ministeriali attuativi della norma 
agevolativa, e cioè il D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) ed ancora 
il D.M. 12 giugno 2002 (relativo ai rifiuti pericolosi), in entrambi i DD.MM. 
all’art.1 ultimo comma. Sulla base di tali disposizioni, le operazioni di 
recupero devono essere conformi, per provenienza, per caratteristiche del 
rifiuto, per modalità di recupero e per prodotti ottenuti alle disposizioni 
tecniche descritte negli allegati ai DD.MM. citati. La conformità alle 
operazioni descritte deve essere rigorosa ed attenta. Infatti, una 
caratterizzazione dei rifiuti diversa da quella descritta o una diversa 
provenienza del rifiuto rispetto a quella imposta nella norma comporta una 
specifica violazione, regolata e sanzionata dall’art. 256, comma 4, del D. Lgs. 
152/2006.
b) poiché la comunicazione di cui all'art. 216 attiene all'esercizio delle 
operazioni di recupero di rifiuti individuati dalle norme tecniche, il soggetto 
che la presenta deve, prima di tutto, dimostrare di essere già in possesso delle 
autorizzazioni richieste dalle norme vigenti in materia di qualità dell'aria e 
di inquinamento atmosferico da impianti industriali, relativamente allo 
specifico impianto in cui effettua o intende effettuare il recupero di rifiuti 
individuati. Tale dimostrazione va data mediante l'elencazione e/o allegazione 
dei provvedimenti autorizzatori in possesso del soggetto che presenta la 
comunicazione.
c) oltre alle disposizioni specifiche descritte negli allegati, ivi comprese le 
disposizioni sui limiti per le emissioni in atmosfera ed il recupero agevolato 
di energia dai rifiuti, deve prestarsi particolare attenzione anche al corpo 
delle disposizioni generali, contenute nel D. M. e che costituiscono il 
denominatore comune di tutte le attività oggetto di maggiore dettaglio negli 
allegati al D.M. stesso;
d) va rappresentata la fondamentale importanza della certificazione di agibilità 
degli impianti in cui si svolge l’attività;
e) Altro punto importante da sottolineare è il fatto che, benché non venga mai 
espressamente richiamato in alcun punto della norma, dall'esame dell'art. 216 
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. appare chiaro che la procedura semplificata integra 
una procedura per silenzio-assenso, come espressamente ricordato più volte dal 
Consiglio di Stato (cfr fra le tante sez. V n. 2707/07). Ciò significa che 
l'imprenditore comunica alla provincia che intende iniziare una attività, la 
quale può essere iniziata se entro novanta giorni non interviene un espresso 
divieto della provincia stessa. L’art. 216, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 
dispone infatti che “La provincia, qualora accerti il mancato rispetto 
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, 
con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di 
prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare 
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e 
secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione”.
5. LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI E LA S.C.I.A.
E’ necessario adesso verificare se la disciplina sopra esposta per il recupero 
di rifiuti in procedura semplificata è compatibile con la normativa sulla 
s.c.i.a.
E’ evidente che le conseguenze e i rischi della soluzione positiva o negativa 
della verifica sono significativi e rilevanti, in quanto – in caso affermativo - 
ne deriva la possibilità di iniziare immediatamente l'attività, la riduzione dei 
termini per un'eventuale provvedimento negativo da parte dell’autorità 
competente (in questo caso la Provincia), che non potrà più essere di divieto di 
inizio, ma solo di prosecuzione dell’attività, e la possibilità di procedere in 
autotutela solo in presenza solo in presenza di pericolo attuale di un danno 
grave e irreparabile per l’ambiente.
In senso favorevole all’estensione della s.c.i.a. anche alle procedure 
semplificate sono orientati alcuni commenti che ci appaiono non condivisibili1
Occorre fare riferimento all’art. 19, comma 1, della Legge 241/1990, nel testo 
introdotto dalla Legge 122/2010, che prevede: “Ogni atto di autorizzazione, 
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, 
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio 
di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda 
esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla 
legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun 
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione 
settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una 
segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui 
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti 
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica 
sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione 
della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti 
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, 
nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria”.
Vediamo i singoli punti:
- “…non sia previsto alcun limite o contingente complessivo…”: le 
procedure semplificate sono soggette a limiti e a quantitativi massimi di 
rifiuti recuperabili, nonché ai metodi di trattamento da utilizzare previsti 
dalla normativa tecnica su espressa statuizione, come abbiamo sopra indicato, 
della Corte di Giustizia Europea (Prima Sezione – 7 ottobre 2004);
- “…specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli 
atti stessi…”: le attività di gestione dei rifiuti sono soggette a 
pianificazione settoriale con i limiti, contenuti e modalità di cui all’art. 199 
del D. Lgs. 152/2006 e alla disciplina regionale di settore (per il Veneto 
l’art. 11 della L. R. 3/2000);
- “…sussistano vincoli…imposti dalla normativa comunitaria”: è questo il 
punto decisivo di valutazione. Come abbiamo ampiamente visto in precedenza, le 
procedure semplificate sono previste in specifica attuazione dell'articolo 11 
della direttiva 74/442/C.E.E. come modificata dalla direttiva 91/156/C.E.E..
La normativa comunitaria impone che “tutti gli stabilimenti o imprese che 
effettuano operazioni di gestione rifiuti devono ottenere l’autorizzazione 
dell’autorità competente”. La direttiva comunitaria precisa che l’autorizzazione 
riguarda in particolare:
- i tipi ed i quantitativi di rifiuti,
- i requisiti tecnici,
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza,
- il luogo di smaltimento,
- il metodo di trattamento.
Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere 
rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate 
segnatamente quando il metodo di gestione previsto non è accettabile dal punto 
di vista della protezione dell'ambiente.
La “dispensa” dall’obbligo di autorizzazione espressa, introdotto dal più volte 
richiamato art. 11, è ammessa a precise condizioni tali per cui possa essere 
assicurato che siano adottate “tutte le misure necessarie per assicurare che i 
rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e 
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente 
e in particolare: senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la 
fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza 
danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse” (art. 4 della 
direttiva 74/442/C.E.E.).
Tali principi vincolati sono stati trasfusi negli artt. 214 – 216 del D. Lgs. 
152/2006 che disciplinano le procedure semplificate e che necessariamente devono 
prevedere, per la verifica delle condizioni generali di sostenibilità, un 
controllo preventivo – seppure semplificato e con tempi ridotti rispetto alle 
procedure ordinarie – prima di consentire l’inizio dell’attività e sono 
testualmente riportati nell’art. 1 del D. M. 5 febbraio 1998;
- va ricordato, altresì, che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 4/2008 
(di modifica del D. Lgs. 152/2006) anche le attività di recupero dei rifiuti in 
procedura semplificata sono assoggettate alla procedura di verifica di 
assoggettabilità e/o di valutazione di impatto ambientale, sempre in attuazione 
dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria;
- per espressa previsione normativa, alcune tipologie di attività di recupero di 
rifiuti in procedura semplificata (rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli 
fuori uso e impianti di coincenerimento), l'avvio delle attività è subordinato 
all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente 
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della 
comunicazione (art. 216, comma 1, del D. Lgs. 152/2006);
- è sempre utile ricordare che appare coerente ogni disposizione in materia 
ambientale che prevede un controllo preventivo sull’avvio di attività di 
gestione rifiuti (anche di quelle per le quali risulta ammissibile la procedura 
semplificata) con il principio di precauzione sancito dall’art. 174 del 
Trattato di Amsterdam, che riprende l’art. 130 R del Trattato di Maastricht, che 
modifica il trattato costituivo della CE, e che testualmente riporta:"2. La 
politica della Comunità in materia ambientale mira a un livello elevato di 
tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della 
Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione 
preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei 
danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Un 
principio questo formalmente introdotto anche nel D. Lgs. 152/2006 con l’art. 
3-ter inserito con il D. Lgs. 4/2008.
6. CONCLUSIONI
Per tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene che l’art. 19 della Legge 
241/1990 (introdotto dalla Legge 122/2010), nella parte in cui prevede la 
possibilità di avviare l’attività “dalla data della presentazione della 
segnalazione all’amministrazione competente”, non possa trovare applicazione 
nelle attività di gestione dei rifiuti, anche in procedura semplificata, in 
quanto la relativa disciplina nazionale e regionale appare di diretta e concreta 
derivazione da quella comunitaria e condizionata e limitata dai vincoli, 
generali e specifici, da questa imposti.
E’ auspicabile comunque in tal senso un intervento chiarificatore da parte del 
legislatore2.
 
* Direttore Generale 
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia 
di Treviso
 
1 Cfr Salvo Renato 
Cerruto – “La SCIA dei rifiuti” – in www.ambientediritto.it
2 La Provincia di Treviso in data 6 agosto 2010 ha formulato un 
apposito quesito in tal senso al Ministero dell’Ambiente.
 
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
il 20/9/2010