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Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562
 
La SCIA dei rifiuti.
SALVO RENATO CERRUTO*
 
1-Premessa.
La legge 30 luglio 2010 n. 122, entrata in vigore il 31 luglio scorso, ha 
provveduto alla conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2010 
n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica.
In questa sede preme evidenziare l’inserimento del comma 4-bis al corpo 
dell’art. 49 che provvede a riscrivere integralmente l’art. 19 della legge n. 
241/1990 nel senso di sostituire la nota dichiarazione di inizio attività (DIA) 
con il nuovo istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA). Al mutamento di denominazione corrisponde una disciplina che in 
più punti di discosta dalla precedente. In sintesi:
1) la SCIA, al pari della vecchia DIA, presenta un ambito di applicazione molto 
esteso essendo essa idonea a sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, 
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese 
le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di 
attività imprenditoriale, commerciale o artigianale: deve trattarsi tuttavia di 
atti il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e 
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale 
(sempre che non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici 
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi).
Rispetto al passato, tuttavia, sono state ridotte le specifiche ipotesi di 
esclusione: in base al vigente testo normativo la SCIA vale in via generale, “con 
la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici 
o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa 
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla 
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle 
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, 
anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.”
Va aggiunto che -in virtù del nuovo comma 5 dell’art. 19- la SCIA non si applica 
alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle 
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al 
D.Lgs. n. 385/1993, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria 
di cui al D.Lgs. n. 58/1998.
2) E’ scomparsa la previsione prima contenuta alla fine del comma 1 dell’art. 19 
secondo cui a fronte della documentazione presentata dal privato 
l’amministrazione competente poteva richiedere informazioni o certificazioni 
relative a fatti, stati o qualità “soltanto qualora non siano attestati in 
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”.
3) E’ stata inserita la previsione per cui quando la legge prevede 
l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di 
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, 
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui all’art. 19, salve le 
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
4) E’ mutato il termine entro cui l’attività può essere esercitata.
In precedenza occorreva attendere 30 giorni dalla data di presentazione della 
DIA; ora invece “L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata 
dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente”, 
cioè immediatamente.
In tal modo si è data un’applicazione generalizzata ad una disposizione che già 
il vecchio art. 19 prevedeva al comma 2 (come sostituito dal D.Lgs. n. 59/2010) 
ma unicamente per l’esercizio di attività di cui al decreto legislativo di 
attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
5) In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti legittimanti 
l’attività, l’amministrazione competente entro 60 giorni dal ricevimento della 
SCIA potrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione 
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che 
(ove ciò sia possibile) l’interessato provveda a conformare alla normativa 
vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine da fissare di volta in 
volta, mai inferiore a 30 giorni: resta ferma la possibilità di adozione dei 
provvedimenti di cui all’art. 21-quinquies (revoca) e 21-nonies (annullamento 
d’ufficio) delle legge n. 241/1990. Con la precisazione che decorso il predetto 
termine di 60 giorni “all’amministrazione è consentito intervenire solo in 
presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per 
l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e 
previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali 
interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa 
vigente.”
Invece in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di 
notorietà false o mendaci, permane in ogni tempo la possibilità di adottare i 
citati provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell’attività e di 
rimozione degli eventuali effetti dannosi (ferma restando l’applicazione delle 
sanzioni penali).
6) E’ stata espunta la disposizione contenuta nel comma 3 del vecchio art. 19 
secondo la quale nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di 
organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto 
di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino 
all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali 
l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente 
dall'acquisizione del parere.
7) E’ rimasta la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo per ogni controversia relativa all’applicazione dell’art. 19.
8) Le dichiarazioni mendaci o le false attestazioni fanno scattare la pena della 
reclusione da uno a tre; in passato in forza del rinvio all’art. 483 c.p. 
(operato dall’art. 21 legge n. 241/1990, per giunta rimasto immutato) trovava 
applicazione la pena della reclusione fino a due anni.
2-La SCIA nel settore del recupero dei rifiuti.
In materia di gestione dei rifiuti un’applicazione peculiare dell’istituto 
della dichiarazione di inizio attività è data dalle procedure semplificate di 
recupero di cui agli artt. 214-216 D.Lgs. n. 152/2006. La “semplificazione” di 
dette procedure consiste nella possibilità di avviare l’attività recuperatoria 
decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia 
competente: essa deve essere rinnovata con cadenza quinquennale, e comunque in 
caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
A seguito dell’integrale riscrittura dell’art. 19 della legge n. 241/1990 sorge 
il dubbio circa la possibilità di considerare applicabile l’istituto della SCIA 
anche nel settore del recupero agevolato dei rifiuti.
Ad avviso di chi scrive sono vari gli argomenti giuridici che militano a favore 
di una risposta positiva al proposto quesito.
1.- Come si è già posto in evidenza, la nuova SCIA, analogamente alla vecchia 
DIA, esercita la propria efficacia sostituiva rispetto ad atti amministrativi 
(di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta 
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli 
richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o 
artigianale) “il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento di 
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a 
contenuto generale”: cioè, in altri termini, deve trattarsi di atti a 
contenuto vincolato.
Sotto tale profilo non pare contestabile l’applicabilità dell’istituto giuridico 
in esame al settore del recupero di rifiuti in regime semplificato. Ed invero 
come si legge dall’incipit dell’art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 
l’esercizio di tali operazioni è unicamente subordinato al rispetto di norme 
tecniche e di specifiche prescrizioni, il cui contenuto viene illustrato al 
successivo comma 2 che distingue tra rifiuti non pericolosi e pericolosi.
Che nella fattispecie non sia rinvenibile un potere discrezionale 
dell’amministrazione si evince in maniera ancor più chiara dal comma 3 dell’art. 
216 cit. a norma del quale la Provincia provvede ad iscrivere, immediatamente, 
in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di 
attività, salvo poi verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei 
requisiti richiesti. L’iscrizione al registro provinciale, per conseguenza, non 
è il risultato di un’attività amministrativa di scelta tra soluzioni 
compatibili, bensì un adempimento legato alla mera presentazione dell’istanza da 
parte del privato, ed il successivo controllo dell’amministrazione avrà ad 
oggetto soltanto i presupposti e requisiti richiesti dalla legge.
2.- In secondo luogo viene disposta una radicale ed integrale sostituzione della 
DIA con la SCIA: al comma 4-ter dell’art. 49 D.L. n. 78/2010 si prevede invero 
che le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» 
sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e 
«Dia», ovunque ricorrano (anche come parte di una espressione più ampia).
Ma chi fosse indotto a ritenere che si tratti di una mera variazione lessicale 
viene smentito dallo stesso comma 4-ter che così prosegue: “e la disciplina 
di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di 
inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.” Il tenore 
della norma non lascia margini di dubbio in merito alla volontà legislativa di 
cancellare (e da subito) il vecchio impianto normativo per fare spazio a quello 
nuovo, in ossequio alle esigenze di semplificazione e liberalizzazione 
dell’attività d’impresa.
3.- In terzo luogo non può essere trascurata la circostanza che sempre ai sensi 
del citato comma 4-ter la nuova disciplina della SCIA “attiene alla tutela 
della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della 
Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma”. 
Risulta difficile contestare che, proprio in virtù di tale precisazione, la 
disciplina della SCIA assume il carattere della inderogabilità: invocare il 
principio di specialità per continuare a mantenere un regime differenziato per 
il settore dei rifiuti risulta essere una soluzione impervia e poco affidante.
4.- Ancora va aggiunto che non è rinvenibile nel vigente art. 19 legge n. 
241/1990 la norma che in precedenza (al comma 4) faceva salve “le 
disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai 
commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte 
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione 
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.”
Vien da sé che la cancellazione di tale clausola di salvezza è volta a garantire 
alla nuova disciplina il più ampio raggio d’azione possibile e, al contempo, ad 
evitare che rimangano in vita regimi derogatori in quanto configgenti con le 
finalità perseguite dalla norma.
5.- Da ultimo preme osservare che, a seguito della significativa riduzione dei 
casi di esclusione, ora non sfuggono più all’applicazione dell’art. 19 gli atti 
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente. Lo spazio 
applicativo del nuovo regime, pertanto si espande rispetto al passato, in 
coerenza con l’obiettivo del legislatore di promuovere lo sviluppo del sistema 
produttivo e la competitività delle imprese. Ed allora escludere le attività di 
recupero dei rifiuti dalla nuova disciplina significherebbe creare una disparità 
di trattamento tra comparti imprenditoriali, priva di base normativa e di valida 
giustificazione.
3-Conclusione.
Sicché, in definitiva, non si ravvisano ostacoli di natura giuridica per 
applicare la nuova disciplina della segnalazione certificata di inizio attività 
anche alle imprese che intendono svolgere operazioni di recupero in regime 
semplificato.
4-Tabella di confronto: art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241
 
| Vecchio testo | nuovo testo | 
| (DIA) | (SCIA) | 
| 
 1. Ogni 
			atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, 
			permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per 
			le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività 
			imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda 
			esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di 
			legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia 
			previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici 
			strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti 
			stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle 
			amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica 
			sicurezza, all'immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, 
			all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle 
			finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione 
			del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e 
			della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico 
			e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa 
			comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato 
			corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle 
			certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. 
			L'amministrazione competente può richiedere informazioni o 
			certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora 
			non siano attestati in documenti già in possesso 
			dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili 
			presso altre pubbliche amministrazioni. | 
 1. Ogni 
			atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, 
			permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per 
			le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività 
			imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda 
			esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti 
			richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, 
			e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o 
			specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio 
			degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione 
			dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano 
			vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti 
			rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, 
			alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla 
			cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, 
			all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti 
			le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, 
			nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La 
			segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di 
			certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti 
			gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 
			e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
			nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, 
			ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle 
			imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
			2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
			2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei 
			presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e 
			asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per 
			consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi 
			in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti 
			appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono 
			comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e 
			asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le 
			verifiche successive degli organi e delle amministrazioni 
			competenti. | 
 
* Avvocato in Venezia
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Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
il 13/9/2010