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Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562
 
L’affidamento dei servizi pubblici locali.
Il regolamento attuativo.
CARLO RAPICAVOLI*
 
1. PREMESSA
2. LA NORMATIVA VIGENTE
3. LA DELEGA AL GOVERNO
4. IL REGOLAMENTO ATTUATIVO
4.1 – PRINCIPI GENERALI
4.2 – CONTENUTI DEL BANDO DI GARA
4.3 - OBBLIGHI DEGLI AFFIDATARI IN HOUSE
4.4 - LE INCOMPATIBILITÀ
4.5 - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
4.6 – LA TUTELA PER GLI UTENTI
1. PREMESSA
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 luglio scorso, su proposta del 
Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, ha 
approvato in via definitiva il Regolamento di attuazione dell'articolo 23- bis 
del decreto legge 112/2008. 
La riforma riguarda l’attuazione della liberalizzazione dei servizi pubblici 
locali: non sarà di norma più possibile gestire in house questi servizi ma la 
gestione sarà soggetta a gara. 
2. LA NORMATIVA VIGENTE
Alla luce delle modifiche introdotte dal D. L. 25 settembre 2009 n. 135, 
convertito in Legge 20 novembre 2009 n. 166, oggi il quadro normativo (art. 23 
bis del D. L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008) prevede che il conferimento 
della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite 
individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto 
dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi 
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la 
selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, 
le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e 
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del 
servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 
per cento.
c) In deroga alle modalità di affidamento ordinario, per situazioni eccezionali 
che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e 
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un 
efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di 
società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia 
i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta 
“in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria 
in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività 
svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
d) In quest’ultimo caso, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla 
scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente 
trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica 
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un 
parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della 
predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende 
espresso in senso favorevole.
La norma prevede altresì un regime transitorio degli affidamenti non conformi:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai 
principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, 
improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente 
affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista 
dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le 
amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale con procedura ad 
evidenza pubblica;
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e 
privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure 
competitive ad evidenza pubblica, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al 
tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi 
connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza 
necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 
dicembre 2011; 
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e 
privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure 
competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo 
stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla 
gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a 
partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse 
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza 
prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica 
si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica 
ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori 
industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 
e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte 
condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza 
necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla 
data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015; 
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi precedenti cessano comunque 
entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita 
deliberazione dell'ente affidante.
3. LA DELEGA AL GOVERNO
L’art. 23 bis, comma 10, del D. L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, ha 
attribuito al Governo, la delega ad adottare, su proposta del Ministro per i 
rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata nonché le competenti 
Commissioni parlamentari, uno o più regolamenti, al fine di: 
a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di 
servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle 
scadenze fissate al comma 8, e l’osservanza da parte delle società in house e 
delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza 
pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di 
cui all’articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di 
residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi 
pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni 
di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della 
disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi 
servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per 
l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in 
materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di 
acqua;
e) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione 
alle gare di imprese estere;
f) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e 
razionalità economica, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi 
pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di 
servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di 
universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
g) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento 
degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e 
mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
h) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà 
del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
i) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo 
agli utenti dei servizi.
4. IL REGOLAMENTO ATTUATIVO
4.1 - PRINCIPI GENERALI
In attuazione della delega, il Consiglio dei Ministri ha adottato in via 
preliminare lo schema di Regolamento nella riunione del 17 dicembre 2009.
Su tale schema sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata nella 
seduta del 29 aprile 2010, del Consiglio di Stato nell’adunanza della Sezione 
consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 2010, della Commissione Affari 
costituzionali della Camera dei Deputati in data 14 luglio 2010 e della Prima 
Commissione del Senato della Repubblica in data 20 luglio 2010.
Il Regolamento è stato quindi approvato in via definitiva il 22 luglio ed è 
prossimo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Regolamento è composto da 12 articoli.
Viene fissato il principio fondamentale secondo il quale la gestione dei servizi 
pubblici locali deve essere liberalizzata.
L’eccezione possibile alla liberalizzazione è posta dall’art. 2, comma 1, per i 
casi in cui “in base ad un’analisi di mercato, la libera iniziativa economica 
privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà 
orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della 
comunità”.
In questo caso l’ente affidante deve:
1) adottare una delibera quadro che illustra l’istruttoria compiuta ed 
evidenzia, per i settori che si vogliono sottrarre alla liberalizzazione, i 
fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo 
sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivante dalla gestione 
in house del servizio di cui trattasi;
2) dare adeguata pubblicità alla delibera;
3) inviare la delibera all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per 
l’espressione del parere previsto dall’art. 23 bis, comma 4 del D. L. 112/2008, 
se il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento supera la somma 
complessiva di Euro 200.000,00 annui.
Tale verifica va effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del 
Regolamento e comunque prima di procedere a nuovi affidamenti o a rinnovi degli 
affidamenti in essere.
Al riguardo va tenuto conto delle precise scadenze fissate dall’art. 23 bis del 
D. L. 112/2008 e successive modifiche sopra indicate.
4.2 – CONTENUTI DEL BANDO DI GARA
Il bando di gara per l’affidamento dei servizi pubblici deve:
a) escludere che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti 
e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente 
sostenibili ed essenziali per l’effettuazione del servizio possa costituire 
elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) assicurare che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara 
siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la 
definizione dell’oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il 
conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
c) indicare, ferme restando le discipline di settore, la durata dell’affidamento 
commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali 
previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la 
durata dell’affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei 
suddetti investimenti;
d) prevedere che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione 
nominata dall’ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica 
materia;
e) indicare i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni strumentali e 
le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio che devono essere 
trasferiti dal precedente gestore al gestore subentrante a titolo gratuito e 
liberi da pesi e gravami nonché per la determinazione dell’eventuale importo 
spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata 
della gestione nel caso in cui tali beni strumentali non siano interamente 
ammortizzati;
f) prevedere l’adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza 
informativa e qualità del servizio.
Il bando di gara deve inoltre assicurare che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del 
servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote 
societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi 
alla gestione del servizio per l’intera durata del servizio stesso e che, ove 
ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 
23-bis, comma 2;
c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla 
cessazione della gestione.
4.3 – OBBLIGHI DEGLI AFFIDATARI IN HOUSE
Gli affidatari in house sono assoggettati al patto di stabilità interno.
Gli Enti Locali vigilano sull’osservanza da parte dei soggetti gestori in house 
dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
Le società “in house” e le società a partecipazione mista pubblica e privata, 
affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’acquisto di beni e 
servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni.
Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali 
adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 
personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui 
al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4.4 – LE INCOMPATIBILITÀ 
Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi 
dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di 
stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi 
pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi 
affidati da parte dei medesimi soggetti. 
Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte 
nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei 
servizi pubblici locali. 
Il divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini 
entro il quarto grado di tali soggetti nonché nei confronti di coloro che 
prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività 
di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che 
hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali 
coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di 
amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al 
capitale della stessa società.
I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di 
servizi pubblici locali non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del 
servizio di cui si tratta.
Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore 
locale non possono essere nominati componenti della commissione di gara 
relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente 
locale.
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di 
componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave 
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di 
atti dichiarati illegittimi.
Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’ente locale 
che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né 
dipendenti né amministratori dell’ente locale stesso.
Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi precedenti si applicano alle 
nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.
In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi 
dell’articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del 
soggetto gestore è partecipato dall’ente locale affidante, la verifica del 
rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e 
modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto 
dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione.
4.5 – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
Con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato il Regolamento 
ribadisce espressamente il principio secondo il quale restano ferme l’autonomia 
gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle 
risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del 
governo delle risorse stesse.
Per i servizi relativi al settore idrico, nella richiesta del parere 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’ente affidante può 
rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in 
house non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa 
per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi 
pubblici locali, con particolare riferimento:
a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi 
trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell’ente affidante 
o altro ente pubblico;
b) al reinvestimento nel servizio almeno dell’80 per cento degli utili per 
l’intera durata dell’affidamento;
c) all’applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore;
d) al raggiungimento di costi operativi medi annui con un’incidenza sulla 
tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore.
4.6 – LA TUTELA PER GLI UTENTI
I contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la 
gestione di servizi pubblici locali devono prevedere la possibilità, per 
l’utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o 
di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non 
giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi 
al ricevimento della richiesta.
 
* Direttore Generale 
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia 
di Treviso
 
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
il 04/08/2010