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LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69 - MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241/1990 - 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE E ALLA TRASPARENZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA - INDICAZIONI OPERATIVE
CARLO RAPICAVOLI*
 
		
		
 
La Legge 18 giugno 2009 
n. 69, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009, quindi in vigore 
dal 4 luglio 2009), recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che a 
breve entrerà in vigore, contiene varie disposizioni che modificano ed integrano 
la Legge 241/1990.
Procedimento amministrativo - Termini di conclusione
L'art. 2 della Legge 241/1990, dopo le modifiche introdotte dall'art. 7 della 
nuova Legge, fra l'altro, dispone che:
Y Nei casi in cui 
disposizioni di legge non prevedono un termine diverso, i procedimenti 
amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni (comma 2);
Y I termini per la 
conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o 
dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte 
(comma 6).
Y Fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 17 (richiesta di valutazioni tecniche ad altri Enti), i termini di 
conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un 
periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di 
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già 
in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso 
altre pubbliche amministrazioni (comma 7).
Y Salvi i casi di silenzio 
assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso 
avverso il silenzio dell’amministrazione può essere proposto anche senza 
necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura 
l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di 
conclusione del procedimento (comma 8).
Y La mancata emanazione del 
provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale (comma 9).
E' stato inoltre aggiunto l'art. 2-bis della Legge 241/1990 che prevede che:
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 
1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono 
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto 
al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Lo stesso art. 7, comma 2, della nuova Legge prevede che:
Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un 
elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della 
corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la 
semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del 
presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di 
provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
Alla luce di quanto sopra, sarà necessario modificare i vigenti 
Regolamenti sui Procedimenti Amministrativi, emanati dalle varie 
Amministrazioni, sia nella parte dispositiva che nella previsione dei termini 
di conclusione dei procedimenti.
Le suddette disposizioni non si applicano ai procedimenti per la 
concessione di contributi per i quali si applica l'art. 12 della Legge 241/1990, 
non modificato, che prevede che:
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione 
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi. 
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve 
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo 
comma .
e dai Regolamenti per la concessione dei contributi, emanati in 
attuazione del citato art. 12. 
Non si applicano, altresì, agli atti di gestione finanziaria, ivi compresi 
atti di liquidazioni e mandati di pagamento, che avvengono nel rispetto delle 
norme vigenti, del regolamento di contabilità di ciascun Ente e dei vincoli 
imposti dal patto di stabilità.
Procedimento amministrativo - Iter
Parere organi consultivi
L'art. 16 della Legge 241/1990, modificato dall'art. 8 della nuova Legge, 
prevede che:
a) Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a 
rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal 
ricevimento della richiesta.
b) In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere 
obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze 
istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere 
indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine 
senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito 
abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede 
indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta 
del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a 
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri 
di cui al presente comma
c) I pareri sono trasmessi con mezzi telematici
d) Le suddette disposizioni non si applicano in caso di pareri che debbano 
essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini
Conferenze di Servizi
Viene nuovamente modificata la disciplina delle Conferenze di Servizi.
Di seguito le innovazioni introdotte all'art. 14ter della Legge 241/1990:
a) La conferenza di servizi può svolgersi anche per via telematica;
b) Alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto 
dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto;
c) Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e 
i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o 
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto 
diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via 
telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della 
conferenza di servizi.
Dichiarazioni di inizio attività
L'art. 19 della Legge 241/1990, nel testo modificato, dispone che nei casi 
in cui la legge prevede la dichiarazione di inizio attività per l’esercizio di 
attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi 
compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad 
efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività 
può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione 
all’amministrazione competente
Partecipazione al procedimento amministrativo - Norme di tutela dei 
cittadini
a) L'art. 22, comma 2 della Legge 241/1990, nel testo modificato, prevede che 
l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di 
pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa 
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la 
trasparenza;
b) L'art. 29 della Legge 241/1990, nel testo modificato, prevede che 
1. le disposizioni della legge 241/1990 si applicano alle amministrazioni 
statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si 
applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, 
limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative
2. 2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della 
presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di 
garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un 
responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare 
l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata 
massima dei procedimenti.
3. 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni 
della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il 
silenzio assenso.
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La medesima Legge prevede ulteriori disposizioni di interesse per gli Enti 
Locali.
Normativa ambientale
E' prevista la delega al Governo per l'integrazione e correzione del D. 
Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) in ogni sua parte entro il 30 giugno 
2010.
Appalti pubblici
A decorrere dal 1º luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui 
all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo 
periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni.
Ciò significa che nel caso di lavori di importo interiore o pari ad 1 milione di 
euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso non sussiste più il 
divieto di partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio 
stabile di imprese e dei singoli consorziati.
Trasparenza delle retribuzioni dei dirigenti e dei tassi di assenza
L'art. 21 prevede l’obbligo di pubblicare nel sito internet dell'Amministrazione 
le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta 
elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei 
segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso 
mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per 
uffici di livello dirigenziale.
Pubblicazione di informazioni
L'art. 23, comma 5 prevede che: Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti 
tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009 
ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel 
proprio sito internet o con altre forme idonee:
a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di 
beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei 
pagamenti»;
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con 
riferimento all’esercizio finanziario precedente.
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da 
adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sono definite le modalità di attuazione dell’obbligo informativo di cui al comma 
5, lettera a), avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di 
pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai 
termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti.
Albo Pretorio - Pubblicazioni nel sito internet
L'art. 32 prevede che.
a) A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nel proprio sito informatico da parte 
dell'amministrazione;
b) Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo 
superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti 
pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti 
concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre 
all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla 
legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi 
compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla 
pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti per le materie di propria competenza.
c) A decorrere dal 1º gennaio 2010, le pubblicazioni effettuate in forma 
cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità 
per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la 
pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli 
ordinari stanziamenti di bilancio.
Restano in vigore le disposizioni relative alla pubblicità nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 
del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Posta elettronica certificata
L'art. 34 prevede che:
a) Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di 
propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un 
indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi 
per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono 
altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, 
le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
b) Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di 
propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al 
pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la 
verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche.
c) Va, altresì, ricordato che l'art. 16 della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 prevede 
che le amministrazioni pubbliche, qualora non abbiano provveduto, istituiscono 
una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica per 
ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per 
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di 
tali caselle in un elenco consultabile per via telematica e il successivo art. 
16-bis che ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta 
elettronica certificata, con effetto equivalente, ove necessario, alla 
notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni 
aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione 
pubblica
* Direttore Generale 
della Provincia di Treviso
 
 
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
il 06/07/2009
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