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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
FINANZIARIA 2007
(Legge n. 296/2006, pubblicata nella GU n. 299 del 27.12.2006 - S. O. n.244).
Le norme in materia ambientale.
A cura di DANIELA DI PAOLA
ACQUA
CC. 503 e 504 SOGESID
La Sogesid Spa (Società Gestione Impianti Idrici) verrà trasformata entro 
180 gg dall’entrata in vigore della finanziaria, anche attraverso fusione per 
incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che 
svolgono attività nel medesimo settore. Sarà perseguita la finalità di renderla 
strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, 
C. 1106 DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IDROELETTRICO NELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Le nuove concessioni sono rilasciate previo parere del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
C. 1284 ACCESSO ALLE RISORSE IDRICHE
E’ istituito un contributo pari a 0,1 centesimo di euro per ogni bottiglia 
di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Il 
contributo va a confluire nel fondo di solidarietà destinato a promuovere il 
finanziamento esclusivo di progetti e interventi per garantire il maggior 
accesso possibile alle risorse idriche, secondo il principio della garanzia 
dell’accesso all’acqua a livello universale.
 
AGRICOLTURA
C. 1047 QUALITA’ AGROALIMENTARE
Le funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi 
pubblici e privati nell’ambito delle dei regimi di produzioni agroalimentari di 
qualità registrata sono demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi che 
assume la denominazione di “Ispettorato centrale per il controllo della qualità 
dei prodotti agroalimentari”.
C. 1085 AGRICOLTURA BIOLOGICA
Incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 
per l’attuazione del piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i 
prodotti biologici.
 
APPALTI
CC. 907 - 909 e 912 - 914 
MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI
Per la realizzazione, l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche o 
di pubblica utilità i committenti possono avvalersi del contratto di locazione 
finanziaria; in tal caso, il bando determina i requisiti di partecipazione, le 
caratteristiche dell’opera, costi, tempi e garanzie, parametri di valutazione 
tecnica e tecnico finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta può essere presentata anche da un’associazione costituita dal soggetto 
finanziatore e da soggetto realizzatore. La disponibilità dei mezzi tecnici può 
essere assicurata anche da contratti di locazione finanziaria.
E’ aggiunto all’art. 86 del codice degli appalti il comma 3 bis, che richiede, 
ai fini della valutazione della congruità dell’offerta, il riferimento 
all’adeguatezza e alla sufficienza del valore economico rispetto al costo del 
lavoro, così come determinato periodicamente in apposite tabelle predisposte dal 
ministro del lavoro e della previdenza sociale.
E’ modificato altresì l’art. 87, al quale è aggiunto il comma 4 bis. Ai fini 
delle qualificazioni di cui all’art. 40 vanno valutate anche le informazioni 
relative all’avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente.
 
AREE PROTETTE
C. 265 BENI IMMOBILI DELLE 
FERROVIE DELLO STATO
E’ riconosciuto il diritto di prelazione a favore degli enti locali o degli 
altri enti pubblici gestori delle aree protette per il caso di alienazione dei 
beni immobili non più strumentali alla gestione dell’impresa, di proprietà delle 
Ferrovie dello Stato, che siano ubicati in aree naturali protette e in territori 
sottoposti a vincolo paesaggistico.
C. 695 ENTI GESTORI AREE PROTETTE
I limiti di spesa di cui all’art. 1, c. 5 della L. 311/2004 (+ 2% rispetto 
alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti 
dalla Relazione previsionale e programmatica) non si applicano alle spese per 
gli enti gestori delle aree naturali protette.
C. 940 PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E DEI MONTI DELLA LAGA E PARCO 
NAZIONALE DELLA MAIELLA
Sono stanziati 2.000.000 di euro per la stabilizzazione del personale 
dipendente operante presso il parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
e il Parco nazionale della Maiella.
CC. 1103 - 1105 OPERE ABUSIVE IN AREE PROTETTE
Per gli interventi di demolizione delle opere abusive realizzate in aree 
protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009.
Le opere abusive sono acquisite gratuitamente di diritto dagli organismi di 
gestione dell’area protetta o, in mancanza di questi, dai comuni.
Rimangono fermi gli obblighi di notifica al ministero dell’ambiente degli 
accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli abbattimenti effettuati 
direttamente. 
Le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano sono confermate.
C. 1107 PERSONALE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI
Nei limiti del territorio di competenza, al personale degli Enti Parco 
nazionale è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
C. 1226  S.I.C  E  Z.P.S.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono provvedere agli 
adempimenti previsti dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 o al loro 
completamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della finanziaria, 
sulla base dei criteri minimi indicati da apposito decreto del ministero 
dell’ambiente. La norma è dettata dalla necessità di evitare il reiterarsi di 
procedure d’infrazione contro la Repubblica Italiana.
 
BENI CULTURALI E AMBIENTALI
CC. 210 - 212 BENI IMMOBILI DELLO 
STATO
L’Agenzia del demanio individua i beni di proprietà dello Stato per i quali 
è necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni d’uso, o una 
dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite o realizzare in tutto o 
in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Il ministero delle 
infrastrutture provvede a trasmettere detto elenco alle amministrazioni 
competenti alle tutele differenziate in caso di presenza di vincoli. La mancata 
risposta o l’espressione negativa da parte di tali amministrazioni dà luogo alla 
convocazione di una conferenza di servizi.
CC. 1133 - 1151 NORME IN MATERIA DI BENI CULTURALI.
C. 1228 TURISMO ECOCOMPATIBILE
E’ autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 
2008 e 2009 per le finalità di sviluppo del settore del turismo, nel rispetto 
del patrimonio paesaggistico e al fine di promuovere forme di turismo 
ecocompatibile.
 
BOSCHI E FORESTE
C. 1082 PROGRAMMA QUADRO PER LA 
GESTIONE FORESTALE
Il ministero delle politiche agricole e il ministero dell’ambiente 
propongono un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire 
la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli 
ecosistemi forestali.
 
DANNO AMBIENTALE
C. 868 SOMME VERSATE ALLO STATO A 
TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
Entro il 31 gennaio 2007 sarà formulato il piano per la rassegnazione al 
Ministero dell’ambiente delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento 
per il danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi 
negli anni 2005 e 2006.
 
EDILIZIA
C. 389 BARRIERE ARCHITETTONICHE
E’ istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato 
all’erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese 
documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.
CC. 625 e 626 MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ABBATTIMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 
50 milioni di euro per il 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2008 e 2009. Il 50% di tali importi è destinato ad opere di messa in sicurezza e 
di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti 
locali.
E’ previsto inoltre un piano sperimentale INAIL, per gli istituti di istruzione 
secondaria di primo grado e superiore, per progetti di abbattimento delle 
barriere architettoniche e per l’adeguamento delle strutture alle vigenti 
disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.
ENERGIA E CARBURANTI
C. 12 ACCISA SUL GASOLIO PER 
AUTOTRAZIONE
A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell’accisa sul gasolio per 
autotrazione è attribuita alla Regione a statuto ordinario nel cui territorio 
avviene il consumo.
C. 143 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanza, saranno 
individuate le province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione 
dell’addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi 
a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW.
C. 329 ACCISA SUL METANO PER AUTOTRAZIONE
Riduzione a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
CC. 344 - 356; 358 - 360 DETRAZIONE D’IMPOSTA PER SPESE DESTINATE ALLA 
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
Sono concesse detrazioni di imposta, per le spese documentate, sostenute 
entro il 31 dicembre 2007 per:
1) Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (55% degli 
importi rimasti a carico del contribuente, sino ad un massimo di 100.000 euro, 
da ripartire in tre quote annuali)
2) Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari, riguardanti 
strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre 
comprensive di infissi (55% degli importi rimasti a carico del contribuente sino 
ad un massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali)
3) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi 
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in 
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e 
università (55% degli importi rimasti a carico del contribuente sino ad un 
massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali)
4) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del 
sistema di distribuzione (55% degli importi rimasti a carico del contribuente, 
fino ad un massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali)
Ai fini della detrazione fiscale è richiesto che la rispondenza degli interventi 
ai requisiti richiesti dalla norma sia asseverata da un tecnico abilitato e che 
il contribuente acquisisca, ove introdotta dalla regione o dall’ente locale, la 
certificazione energetica dell’edificio di cui al d.lgs. 192/2005.
5) Interventi di realizzazione di nuovi edifici, di volumetria superiore a 
10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine 
entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di 
energia primaria annuo per matro quadrato di superficie utile dell’edificio 
inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo n. 192/2005, nonché del fabbisogno 
energetico per il condizionamento estivo e l’illuminazione (contributo del 55% 
dei costi extra sostenuti per conseguire il predetto valore, incluse le maggiori 
spese di progettazione)
6) Sostituzione di frigoriferi congelatori e loro combinazioni con analoghi 
apparecchi di classe almeno A+ (20% degli importi rimasti a carico del 
contribuente fino ad un massimo di 200 euro, in unica rata)
7) Interventi di efficienza energetica per l’illuminazione da parte dei soggetti 
esercenti attività d’impresa rientrante nel settore del commercio (36% dei costi 
sostenuti per sostituzione di apparecchi illuminanti con altri ad alta 
efficienza energetica, maggiore o uguale al 60%; per sostituzione di lampade ad 
incandescenza con lampade fluorescenti di classe A, alloggiate in apparecchi 
illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%; sostituzione, 
negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di 
mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale 
all’80%, dotati di lampade a vapore di sdio al alta o bassa pressione o di 
lampade a ioduri metallici; azione o integrazione di regolatori del flusso 
luminoso.
8) Acquisto e installazione di (o sostituzione di motori esistenti con) motori 
ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90kW (20 % degli 
importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un massimo di 1500 euro, in 
unica rata)
9) Acquisto e installazione di inverter su impianti con potenza elettrica 
compresa tra 7,5 e 90 kW (20% degli importi rimasti a carico del contribuente, 
fino ad un massimo di 1500 euro, in unica rata)
C. 350 PANNELLI ENERGETICI
All’art. 4 del testo unico dell’edilizia (d.lgs. n. 380/2001) è aggiunto il 
seguente comma:
“1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di 
costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo 
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna 
unità abitativa.”
CC. 362 - 364 FONDO PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI 
RIDUZIONE DEI COSTI DELLA FORNITURA ENERGETICA PER FINALITA’ SOCIALI
Il maggiore gettito fiscale derivante dall’IVA sui prezzi di carburanti e 
combustibili di origine petrolifera è destinato alla costituzione di un apposito 
fondo per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei 
costi della fornitura energetica per finalità sociali.
CC. 367 - 384 CARBURANTI
Sono fissati gli obiettivi indicativi nazionali di immissione in consumo di 
biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fino a raggiungere il 5,75% entro 
il 31 dicembre 2010. A decorrere dal 1° gennaio 2007, inoltre, i soggetti che 
immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti da fonti non 
rinnovabili hanno l’obbligo di immettere in consumo una quota minima (1 per 
cento per il 2007, 2 per cento a partire dal 2008) di biocarburanti e altri 
carburanti rinnovabili. E’ possibile assolvere al predetto obbligo acquistando 
l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
Sarà emanato decreto per l’attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di 
biocarburanti (biodiesel, bioetanolo e suo derivati, ETBE e bioidrogeno) secondo 
obiettivi ci sviluppo di filiere agroenergetiche. La sottoscrizione di un 
contratto di filiera costituirà titolo preferenziale nei bandi pubblici per i 
finanziamenti dei progetti nel settore della promozione delle energie 
rinnovabili e dell’impiego di biocarburanti e nei contratti di fornitura di 
biocarburante per il trasporto e il riscaldamento pubblici. (si veda anche il c. 
1083)
La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili 
agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da prodotti agricoli 
costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c. e si considerano 
produttive di reddito agrario.
Per le fonti energetiche a ridotto impatto ambientale di cui al comma 372 è 
stabilita una accisa ridotta. E’ esentato dall’accisa l’impiego a fini 
energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell’ambito dell’impresa 
singola o associata, dell’olio vegetale puro.
Sarà inoltre rivista la disciplina dei certificati verdi (d.lgs. n. 79/1999) per 
il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) incentivare l’impiego a fini 
energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui 
all’art. 90 del reg. CE n. 1782/2003 (colture energetiche); incentivare 
l’impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti 
dall’agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione 
alimentare (distretti localo agro-energetici); c) incentivare l’impiego a fini 
energetici di materia prima provenienti da pratiche di coltivazione a basso 
consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio 
nel suolo.
CC. 905- 906 RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE
Saranno emanate disposizioni per la cessione delle quote superiori al 20 per 
cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gestiscono reti 
nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o 
indirettamente dallo Stato. Il termine è rideterminato in ventiquattro mesi a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione.
C. 1083 INTEGRAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE CON QUELLA AGROENERGETICA
L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli artt. 9 e 10 del D. 
Lgs. n. 102/2005, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera 
forestale con quelle agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la 
distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, 
nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la 
gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e 
distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini 
energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano 
contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 
del citato decreto legislativo n. 102/2005.
CC. 1117 - 1120 FONTI RINNOVABILI
- I finanziamenti pubblici e gli incentivi ci competenza statale finalizzati 
alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica 
sono concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica da fonti 
energetiche rinnovabili, come definite dall’art. 2 della direttiva 2001/77/CE. 
Sono fatti salvi i finanziamenti concessi ai soli impianti già autorizzati e di 
cui sia stata avviata la realizzazione.
Eventuali deroghe saranno stabilite con decreto del ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il ministro dell’ambiente.
- E’ abrogata la norma del D.Lgs. 152/2006 (art. 229, c. 6) che estendeva il 
regime di incentivazione di cui al D. Lgs. 387/2003 al CDR e al CDR-Q
- Sono inoltre abrogate le norme di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 387/2003 che 
ammettevano a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche 
rinnovabili i rifiuti.
- Stessa sorte per le fonti assimilate alle rinnovabili, di cui alla L. 9/1991.
- L’art. 1, c. 3 della L. 10/1991 è riformulato con la soppressione dei 
riferimenti alle fonti assimilate e ai rifiuti inorganici:
“3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia
[o assimilate]: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse 
geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici 
[ed inorganici] o di prodotti vegetali. [Sono considerate altresì fonti 
di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, 
intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, 
il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti 
elettrici e da processi industriali, nonchè le altre forme di energia 
recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di 
energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici 
con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.] Per i rifiuti 
organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la 
normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, 
n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 
441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 novembre 1988, n.475.”
- E’ abrogato il comma 71 dell’art.1 della L. n. 239/2004, che si riporta di 
seguito: “71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai 
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e 
successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo 
dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo 
dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonche' l'energia prodotta da 
impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla 
quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.”.
 
FAUNA E FLORA
C. 829 RANDAGISMO
I comuni singoli o associati e le comunità montane provvedono ad attuare 
piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. I 
comuni provvedono altresì al risanamento dei canili comunali esistenti e 
costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge 
regionale.
 
INQUINAMENTO / BONIFICA
C. 867 LAGUNA DI VENEZIA-PORTO 
MARGHERA E POLO CHIMICO LAGHI DI MANTOVA
E’ autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni per gli interventi 
di risanamento del Polo Chimico Laghi di Mantova e degli interventi di cui 
all’accordo di programma del 7 aprile 2006 relativo ai canali portuali di grande 
navigazione della Laguna di Venezia - Porto Marghera.
C. 898 BONIFICHE AREE MILITARI
E’ istituito un fondo di 25 milioni di euro destinato alle bonifiche delle 
aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenze dei poligoni di tiro, 
nonché delle unità navali.
 
INQUINAMENTO / PROTOCOLLO DI KYOTO
CC. 1110 - 1115 PROTOCOLLO DI 
KYOTO
E’ istituito un fondo rotativo per finanziare le misure di attuazione del 
Protocollo di Kyoto. Le risorse per il trienno 2007- 2009 ammontano a 200 
milioni di euro all’anno.
Il ministero dell’ambiente individua le modalità per l’erogazione a soggetti 
pubblici e privati di finanziamenti a tasso agevolato e del relativo tasso di 
interesse.
Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente:
a) l’installazione di impianti di microcogenerazione diffusa al alto rendimento 
elettrico e termico
b) l’installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti 
rinnovabili per la generazione di elettricità e calore
c) la sostituzione di motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW 
con motori ad alta efficienza
d) l’incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile 
e terziario
e) l’eliminazione delle emissioni di protossido d’azoto dai processi industriali
f) i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti 
di energia a basse emissioni o a emissioni zero.
 
MARE E COSTE / DEMANIO
C. 250 - 258 CONCESSIONE DI BENI 
DEMANIALI MARITTIMI
- Le concessioni relative a beni demaniali marittimi sono revocate qualora 
il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie, che 
costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione.
- Sono modificati i criteri relativi alla determinazione dei canoni per il 
rilascio o il rinnovo di concessioni di aree demaniali con finalità 
turistico-ricreative, di cui alla L. 494/1993.
- E’ precisata la durata delle concessioni, che possono avere durata superiore a 
sei anni, ma comunque inferiore a 20 anni, in ragione dell’entità e della 
rilevanza economica delle opere da realizzare. 
- Le regioni, sentiti i comuni interessati, sono tenute a individuare un 
corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili 
liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione 
dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e 
transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompressa 
nella concessione, anche al fine di balneazione.
- Con norma di interpretazione autentica dell’articolo 8 del D.L. 400/1993, conv. 
in L. 494/1993, si precisa che le utilizzazioni contemplate fanno riferimento 
alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenza. Qualora 
invece l’occupazione consista nella realizzazione di opere inamovibili in 
difetto assoluto di titolo abilitativi o in presenza di titolo abilitativi che 
per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene 
demaniale, l’indennizzo è commisurato ai valor di mercato, ferma restando 
l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino 
dello stato dei luoghi.
C. 1100 TUTELA DEL MARE
E’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anno 2007, 
2008 e 2009 per l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa 
del mare (Convenzione di Barcellona del 1976)
CC. 1101 e 1102 DANNI DA INCIDENTI A NAVI O IMPIANTI SULLE PIATTAFORME
Per i danni derivanti dall’inquinamento causato da incidenti alle navi o 
agli impianti sulle piattaforme si applica il tariffario internazionale Scopic.
Le somme recuperate sono destinate nella misura del 50% a interventi di difesa 
del mare dagli inquinamenti.
 
MARE / DRAGAGGIO E BONIFICA / AUTORITA’ PORTUALE
C. 996 DRAGAGGIO E BONIFICA
Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi 
dell’art. 252 del d. lgs. 152/2006 le operazioni di dragaggio possono essere 
svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle 
attività di bonifica. Il progetto va presentato all’autorità portuale che lo 
approva entro trenta giorni e lo trasmette al ministero dell’ambiente per 
l’approvazione definitiva nei trenta giorni successivi. L’autorizzazione produce 
gli effetti di cui al comma 6 dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006 (“6. 
L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli 
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, 
i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra 
l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e 
delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione 
costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica 
utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”), nonché limitatamente alle 
attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti di cui al comma 7 (“7. 
Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di 
valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica 
comprende anche tale valutazione.”)
Sono altresì determinate le caratteristiche perché i materiali derivanti 
dall’attività di dragaggio possano essere immessi o refluiti in mare o impiegati 
per formare terreni costieri o per il rinascimento degli arenili.
I materiali derivanti dall’attività di dragaggio e bonifica, se non pericolosi 
all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione 
degli inquinanti, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione 
competente, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di 
strutture di contenimento poste in ambito costiero, che presentino il sistema di 
impermeabilizzazione richiesto dalla norma. Nel caso in cui al termine delle 
attività di refluimento, i materiali presentino livelli di inquinamento 
superiori ai limiti di cui ala tabella 1 dell’allegato 5 parte quarta, titolo V, 
del d.lgs. 152/2006 deve essere attivata la procedura di bonifica.
C. 997 PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ PORTUALE
La lettera m, c. 3, art. 8 L. 84/1994 (“assicura la navigabilità nell'ambito 
portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui 
all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, 
comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto 
disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al 
visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, 
nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi 
indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei 
casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche 
ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini 
degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, 
assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni 
interessate”) è così modificata: “m) assicura la navigabilità nell’ambito 
portuale e provvede al mantenimento e approfondimento dei fondali, fermo 
restando quanto disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi 
di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, 
una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel 
termine di sessanta giorni. Nei casi di necessità e urgenza può adottare 
provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all’articolo 5, 
commi 11-bis e seguenti. ove applicabili”
 
MOBILITA’ / INQUINAMENTO
CC. 224 - 233 INCENTIVI EURO 4 ED 
EURO 5
Previsto un incentivo di 80 euro per la rottamazione di veicoli euro 0 ed 
euro 1; chi non acquista nuovi veicoli e non risulti intestatario di veicoli 
registrati, può richiedere il rimborso dell’abbonamento al traporto pubblico 
locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio di durata pari ad una 
annualità.
Previsto inoltre un incentivo di 800 euro per chi acquisti un veicolo euro 4 ed 
euro 5, con cilindrata inferiore a 1300 cc; tali veicoli saranno esentati dal 
pagamento delle tasse automobilistiche per due annualità.
L’incentivo è di 2000 euro per la sostituzione di autocarri euro 0 o euro 1 con 
veicoli di peso non superiore a 3, 5 tonnellate, immatricolati come euro 4 o 
euro 5.
L’incentivo è di euro 1500 (incrementato di ulteriori euro 500 se il veicolo 
abbia emissioni inferiori a 120 grammi per chilometro) per l’acquisto di 
autovetture omologati per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o 
doppia a metano o gpl, alimentazione elettrica o ad idrogeno
Le norme valgono per i veicoli nuovi acquistati a decorrere dal 3 ottobre 2006 e 
fino al 31 dicembre 2007, ed immatricolati entro il 31 marzo 2008. Per i veicoli 
alimentati a metano, gpl, elettricità o idrogeno, l’incentivo è concesso per gli 
acquisti effettuati sino al 31 dicembre 2009.
CC. 236 - 241 INCENTIVI MOTOCICLI
Incentivi previsti anche per la sostituzione di motocicli euro 0. Ottanta 
euro per la rottamazione ed esenzione dalle tasse automobilistiche per cinque 
annualità.
C. 1017 - AUTOTRASPORTO MERCI SU STRADA - INDIVIDUAZIONE DELLE TRATTE STRADALI E AUTOSTRADALI DA SOTTOPORRE A PEDAGGIO SECONDO I CRITERI DI CUI ALLA DIR. 2006/38/CE
Nelle more del recepimento della Direttiva 2006/38/CE, la quale prevede una più equa tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale basata sui principi "chi usa paga" e "chi inquina paga" (ad esempio mediante una differenziazione dei pedaggi che tenga conto della prestazione ambientale degli autoveicoli), è demandata ad un successivo D.P.C.M. l'individuazione delle tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sarà già possibile applicare i criteri di cui alla direttiva citata. I proventi saranno destinati ad investimenti ferroviari.
CC. 1121 - 1123 QUALITA’ DELL’ARIA NELLE AREE URBANE
E’ istituito il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 
90 milioni si euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al 
finanziamento di interventi per il miglioramento della qualità dell’aria nelle 
aree urbane, nonché al potenziamento del trasporto pubblico, come specificato al 
comma 1122
 
OGM
C. 1243 OGM
Gli investimenti per la ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie sono 
ridotti di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 
milioni di euro per il 2009.
 
RIFIUTI
CC. 106-108 GESTORI DEL SERVIZIO 
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - TRASMISSIONE DATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
I soggetti gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano 
annualmente all’agenzia delle entrate i dati relativi agli immobili insistenti 
sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito che abbiano 
rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
C. 183 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Ai fini della determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani, continuerà a farsi riferimento ai criteri indicati dal D.Lgs. 507/1993 
(art. 70, c. 3, secondo e terzo periodo) in materia di tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani
C. 184 RIFIUTI E DISCARICHE
In attesa della completa attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
152/2006:
- Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti adottato da ciascun comune per il 2006 resta invariato anche per il 
2007;
- Rimangono applicabili le disposizioni di cui all’art. 18, c. 2, lett. d) e 57 
del Decreto Ronchi, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti 
urbani;
- La disciplina transitoria del decreto “discariche” (D.Lgs. 36/20003) è 
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2007. La proroga non si applica alle 
discariche di II categoria, tipo A, ex A2 e alle discariche per rifiuti inerti, 
cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
CC. 1108 - 1109 RACCOLTA DIFFERENZIATA
La Regione deve garantire, a livello di ambito territoriale ottimale, previa 
diffida e successiva nomina di un commissario ad acta, il raggiungimento delle 
seguenti percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
- entro il 31 dicembre 2007 almeno il quaranta per cento
- entro il 31 dicembre 2009 almeno il cinquanta per cento
- entro il 31 dicembre 2011 almeno il sessanta per cento.
Negli anni successivi le percentuali saranno stabilite con decreto del ministero 
dell’ambiente, che perseguirà l’obiettivo “Rifiuti zero”.
C. 1116 CONTROLLO E TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
Per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro è riservata alla 
realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei 
rifiuti, ai fini della prevenzione e della repressione dei fenomeni di 
criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.
CC. 1129 - 1131 SACCHETTI NON BIODEGRADABILI PER L’ASPORTO DI MERCI
E’ avviato un programma sperimentale per la riduzione progressiva della 
commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili, al fine di 
giungere al definitivo divieto entro il 1° gennaio 2010. E’ destinata allo scopo 
una quota non inferiore a 1 milione di euro.
 
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
CC. 401 - 403 SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Sono previsti incentivi per l’ammortamento, la locazione (anche finanziaria) 
e la manutenzione di apparecchiature per servizi di comunicazione elettronica
 
SICUREZZA SUL LAVORO
CC. 780 - 781 RIDUZIONE DEI PREMI 
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
La riduzione dei premi è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tale 
riduzione è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli 
obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626/1994 e dalle specifiche 
normative di settore le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle 
fonti di rischio e per il miglioramento della condizioni di sicurezza e di 
igiene sui luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori 
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e 
territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettori 
del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della 
richiesta di ammissione al beneficio.
C. 782 - INFORTUNI SUL LAVORO
Integrazioni per la coperture in caso di infortuni sul lavoro e di malattie 
professionali, con previsione di percentuali di menomazione più favorevoli.
C. 910 MODIFICHE AL D. LGS. 626/94
Il committente risponde in solido con l’appaltatore per tutti i danni per i 
quali il lavoratore non risulti indennizzato a opera dell’Inail.. 
CC. 1173 - 1174 INDICI DI CONGRUITA’
Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la 
concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall’ordinamento, vengono 
introdotti i cd. “indici di congruità” per i settori in cui risultano 
maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi 
ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori.
C. 1175 - 1179 DURC e INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI IN 
MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA.
A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici previsti dalla normativa in 
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte 
dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.
Le sanzioni amministrative per la violazione di norme in materia di lavoro, 
legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati.
C. 1180 COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
I datori di lavoro devono anticipare la comunicazione di assunzione al 
giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, co. co. 
co. o socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione.
La comunicazione riguarda anche ai tirocini di formazione e di orientamento ed 
ogno altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Le agenzie di lavoro sono tenute a comunicare l’assunzione, la proroga e la 
cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente entro il 
ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione.
C. 1186 DESTINAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE DA CONTRAVVENZIONI IN TEMA DI 
SICUREZZA SUL LAVORO
Le somme riscosse da contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro sono 
destinate, tra l’altro, al finanziamento di attività promozionali ed interventi 
in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai 
settori a più elevato rischio infortunistico.
C. 1187 FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI 
SUL LAVORO
Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle 
vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i caso in cui le vittime 
medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria, è istituito 
presso il ministero del lavoro il Fondo di sostegno per le famiglie delle 
vittime di gravi infortuni sul lavoro.
 
SUOLO
C. 1132 DIFESA DEL SUOLO
E’ autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
209 per assicurare il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla 
difesa del suolo.
 
VARIE
CC. 145-149 COMUNI - ISTITUZIONE 
DELL’IMPOSTA DI SCOPO
I comuni potranno istituire l’imposta di scopo destinata a parziale 
copertura delle spese per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al c. 
149 (Trasporto pubblico urbano, opere viarie, opere di arredo e decoro, 
risistemazione di parchi e giardini, parcheggi, restauro, conservazione dei beni 
artistici e architettonici, nuovi spazi per eventi e attività culturali, 
allestimenti mussali e biblioteche, edilizia scolastica)
CC. 505 e 506 RISPARMI DI SPESA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
Le disposizioni sui risparmi di spesa per le amministrazioni pubbliche, in 
base agli elenchi ISTAT non si applicano, tra l’altro, all’Agenzia per la 
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per 
l’ambiente.
C. 522 FORESTALI
Autorizzazione all’assunzione di 166 forestali idonei non vincitori del 
concorso svolto in attuazione dell’art. 1, c. 2 della Legge n. 77/2004.
C. 1077 PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE PER IL PERSONALE OPERAIO FORESTALE
Le procedure di stabilizzazione si applicano anche in deroga alle 
disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124
C. 566 ISTITUTI 
ZOOPROFILATTICI
Autorizzazione all’assunzione di personale a tempo determinato per le 
attività di sorveglianza ed epidemiologia, prevenzione e sperimentazione (L. n. 
3/2001)
C. 574 COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE - LOTTA ALL’ECOMAFIA
Il Ministero dell’Ambiente è autorizzato ad avvalersi delle strutture 
specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente al fine 
di potenziare gli strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle altre forme di 
criminalità organizzata in campo ambientale. Il comando è autorizzato a 
ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di 20 unità di 
personale, di cui 6 tenenti, 12 ispettori e 2 appuntati/carabinieri.
CC. 915- 919 INTERVENTI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E DI SICUREZZA STRADALE - 
FONDI
CC. 1124 - 1128 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E’ istituito il Fondo per lo sviluppo sostenibile, con uno stanziamento 
annuo di 25 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per progetti 
internazionale di cooperazione ambientale sostenibile.
E’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’attuazione e il monitoraggio di un 
piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
pubblica amministrazione, finalizzato a ridurre l’uso delle risorse, sostituire 
e fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili, ridurre la produzione 
di rifiuti, ridurre le emissioni inquinanti e ridurre i rischi ambientali, anche 
in relazione agli acquisti nelle categorie merceologiche indicate al comma 1127.
C. 1155 PONTE SULLO STRETTO
Le risorse finanziare che erano destinate al Ponte sullo Stretto 
confluiranno in due capitoli di spese del ministero delle infrastrutture e del 
ministero dell’ambiente, denominati rispettivamente “Interventi per la 
realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria” e “Interventi 
di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria”.
C. 1234 CINQUE PER MILLE
E’ confermata per il 2007 la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF a 
sostegno delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle 
associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10 del d.lgs. 
n. 460/1997, degli enti di ricerca scientifica e dell’università e degli enti di 
ricerca sanitaria.
C. 1278 FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA E SOPPRESSIONE DELL’IMONT
E’ autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2007 per il 
finanziamento del fondo nazionale per la montagna. E’ istituito l’EIM (Ente 
italiano montagna) che sostituisce l’IMONT (Istituto nazionale della montagna)
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
il 02/01/2007